Articolo 7 della Legge 8 agosto 1977, n. 546
Articolo 6Articolo 8
Versione
6 settembre 1977
Art. 7.
Nei comuni del Friuli colpiti dagli eventi sismici del 1976 i titolari delle licenze edilizie scadute tra la data del 6 maggio 1976 e quella di entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , possono chiedere, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, ovvero dalla data di approvazione degli strumenti urbanistici di cui all'articolo 1, il rilascio della concessione a costruire prevista dalla predetta legge 28 gennaio 1977, n. 10 , con esonero dal pagamento del contributo di cui all'articolo 3 della stessa legge.
Entrata in vigore il 6 settembre 1977