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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 23/01/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, composta dai magistrati:
dr. Vito COLUCCI Presidente
dr.ssa M. Assunta NICCOLI Consigliere relatore dr.ssa Giulia CARLEO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di 2° grado iscritto al n. 359 del ruolo generale dell'anno 2023
T R A
in persona del Direttore Parte_1
generale e legale rapp.p.t. ing. Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Vuolo in forza di procura generale alle liti per notaio del 22/12/2022 Per_1
APPELLANTE
E
, Controparte_1 Controparte_2
1
[...] congiuntamente rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Fiorillo in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo di primo grado
APPELLATI
avente ad OGGETTO: Appello avverso l'ordinanza ex artt. 702 bis-ter cpc del
Tribunale di Salerno resa in data 28/11/2022 nel giudizio n. 6588/2022 (Ricorso ex art.
28 dLgs n. 150/2011 e L. n. 67/2006)
sulle CONCLUSIONI rassegnate dalle parti nelle note scritte per l'udienza del
12/12/2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 15 dLgs n. 150/2011 e L. n. 67/2006 depositato il 27/07/2022, i
Sigg.ri e nella qualità di esercenti la responsabilità Controparte_1 CP_2
genitoriale sul figlio premesso che nel corso dell'anno 2015 al figlio veniva Per_2
diagnosticato dall'ASL un disturbo psicomotorio qualificato come disturbo Parte_1
dello spettro autistico ovvero autismo;
che per quanto evidenziato dalle linee guida sull'autismo, il migliore trattamento per curare lo spettro autistico era rappresentato da una metodologia nata e studiata in USA, denominata ABA, che consiste nella interazione, con il soggetto da trattare, di più analisti comportamentali, coordinati da un unico supervisore, i quali operano mediante una serie di attività volte al corretto sviluppo cognitivo del paziente;
che tale trattamento veniva condiviso dall' CP_3
che, nella persona della dott.ssa , in data 20/1/2017, disponeva l'avvio
[...] Per_3
del ciclo di terapie mediante il trattamento ABA;
che detto trattamento, per essere efficace, va praticato da analisti del comportamento che abbiano seguito uno specifico percorso formativo e deve essere supervisionato da un analista che abbia conseguito il certificato BCBA ( Board Certified Behavior NA ); che tale figura, nel 2017, era completamente assente sia nelle strutture gestiste della sanità pubblica provinciale che in quelle con essa convenzionate;
che pertanto gli esponenti, al fine di non pregiudicare
2 la salute del proprio figlio, avevano dovuto necessariamente rivolgersi ad operatori privati per avviare il percorso riabilitativo;
che tuttavia il trattamento aveva costi troppo elevati per le loro possibilità; che pertanto in data 08/05/2017 avevano chiesto all'ASL
di di fornire loro i fondi necessari per potere continuare il trattamento, Pt_1
segnalando che la spesa che l'ASL avrebbe dovuto anticipare per l'assistenza indiretta sarebbe stata notevolmente inferiore a quella che l'ASL medesima avrebbe sostenuto nel caso di assistenza diretta;
che tuttavia l' aveva sempre negato qualunque CP_3
forma di assistenza indiretta, benché non potesse fornire l'assistenza diretta della quale il piccolo necessitava;
che pertanto essi esponenti erano stati costretti ad agire in Per_2
giudizio in via cautelare per ottenere la condanna dell'ASL a fornire loro le ricorse economiche al fine di continuare il percorso di trattamento ABA domiciliare di 40 ore settimanali per 6 giorni alla settimana, ed avevano ottenuto con l' ordinanza del
19/10/2017 la condanna dell'ASL a fornire loro la provvista necessaria per garantire il trattamento al bambino;
che avverso tale provvedimento l'ASL non aveva interposto reclamo, ritenendo però di instaurare, dinanzi al Tribunale di Salerno, un giudizio di merito mirato ad ottenere l'accertamento che il minore non aveva diritto di ottenere l'assistenza indiretta così come riconosciuta nel provvedimento cautelare;
che il giudizio era pendente in appello dinanzi alla sezione lavoro, tanto premesso, chiedevano al
Tribunale ordinario di Salerno di: “1.accertare il diritto del ricorrente di non essere
discriminato e dunque di ottenere, a carico del servizio sanitario regionale,
l'erogazione del trattamento ABA a lui prescritto (attualmente 15 ore settimanali); 2.
Condannare l' ad assicurare in via immediata quanto accertato al CP_3
precedente capoverso, provvedendo a prendere in carico il minore Per_2
direttamente o per il tramite di un centro convenzionato sito nel territorio ove risiede il
ricorrente, erogando il trattamento ABA a lui prescritto, e fissando una penale
giornaliera ex art. 614-bis cpc, equitativamente determinata, per ciascun giorno di
3 ritardo nell'esecuzione della prestazione;
3. Condannare l' a risarcire, CP_3
al ricorrente, nella misura ritenuta di giustizia, il danno patrimoniale e non
patrimoniale da lui subito, con rivalutazione monetaria ed interessi;
con vittoria delle
spese di lite ed accessori di legge”.
Contumace la ASL, il Tribunale decideva la causa con ordinanza resa ai sensi dell'art. 702 bis/ter cpc del 28/11/2022 con la quale accoglieva il ricorso e per l'effetto, previa disapplicazione della Delibera n. 564/2019 e dei successivi atti, condannava la CP_3
a prendere in carico il minore erogando in suo favore il trattamento
[...] Per_2
domiciliare ABA della durata di n. 15 ore settimanali (n. 60 mensili) direttamente o,
indirettamente, attraverso un centro convenzionato sito nel territorio di residenza dello stesso;
fissava la penalità di mora dovuta dalla ai ricorrenti, quali Parte_1
esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore, in € 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento successivo al trentesimo giorno dalla notificazione;
rigettava la domanda di condanna al risarcimento dei danni patrimoniali;
condannava la ASL al risarcimento del danno, in favore dei ricorrenti, nella spiegata qualità, nella misura di complessivi € 24.000,00 oltre rivalutazione monetaria entro i limiti di legge ed interessi al tasso legale fino all'effettivo soddisfo;
condannava la resistente al pagamento delle spese di lite.
Con atto di appello notificato il 22/03/2023 la ASL ha impugnato la sentenza deducendo la contraddittorietà della decisione per non avere il Tribunale considerato che essa aveva preso in carico il minore sin dal 2015, prima in forma indiretta poi in Pt_1
forma diretta, con la delibera n. 594/2019 e succ. modifiche, sicché non corrispondeva alla realtà dei fatti che il medesimo non avesse potuto fruire delle prestazioni dal dicembre 2021 al dicembre 2022; che il Dipartimento di Salute Mentale, distretto di
Eboli, aveva provveduto il 21/12/2021 ed il 20/04/2022 a visitare il minore prescrivendo all'esito un monte orario mensile di 60 ore;
che pertanto non vi era stata 4 alcuna condotta discriminatoria;
che la ASL era carente di legittimazione passiva giacché la domanda risarcitoria doveva essere rivolta ai centri specializzati che si erano dichiarati non disponibili al trattamento. Concludeva pertanto chiedendo alla Corte, in via preliminare, di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di essa appellante e, per l'effetto, accogliere l'appello e revocare in toto la ordinanza RG.
6588/2022 del Tribunale di Salerno;
nel merito, accogliere l'appello e revocare in toto la ordinanza resa dal Tribunale di Salerno RG 6588/2022; in subordine e nella denegata ipotesi in cui la On.le Corte avesse ritenuto la responsabilità dell'ASL per condotta discriminatoria nei confronti del minore rideterminare il quantum debeatur Per_2
a carico della appellante. Vinte le spese del doppio grado del giudizio. Parte_3
Si costituivano e nella qualità di esercenti la Controparte_1 CP_2
responsabilità genitoriale sul figlio che eccepivano in via preliminare la Per_2
tardività dell'appello; in subordine la sua inammissibilità e comunque la sua infondatezza, chiedendo la conferma dell'ordinanza impugnata, col favore delle spese del grado.
Con ordinanza del 29/09/2023 il CI, viste le note inviate nel termine del 28 settembre
2023 e letto l'art. 352 cpc, assegnava alle parti i termini perentori di cui all'art. 352
nn.1), 2) e 3) cpc e rinviava la causa dinanzi a sé per l'udienza del 26/09/2024.
Successivamente, all'udienza di rinvio, per la quale veniva disposta la trattazione scritta,
viste le note inviate dalle parti, il CI rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Con successiva ordinanza del 07/11/2024 la Corte disponeva la rimessione della causa sul ruolo dinanzi al C.I. invitando la difesa degli appellati ad offrire la documentazione della notifica dell'ordinanza impugnata. Alla successiva udienza del 12/12/2024 il C.I.
rimetteva nuovamente la causa in decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è tardivo.
5 Ed infatti l'ordinanza del 28/11/2022, resa dal Tribunale all'esito del giudizio di primo grado trattato, per espressa previsione di legge ( cfr. art. 28 dLgs n. 150/2011 ), secondo le regole dell'ormai abrogato rito sommario di cognizione ( 702 bis e ss.cpc), fu notificata alla , a cura della difesa dei ricorrenti, in data 04/01/2023, sì CP_3
come risulta dalla documentazione allegata alla comparsa di costituzione dei coniugi in questo grado di giudizio (Notificazione ai sensi della Legge n. Parte_4
53/1994) e con le note del 12/11/2024.
L'appello fu introdotto con atto di citazione notificato il 22/03/2023.
Sulla eccezione di tardività l' non ha sollevato alcuna controdeduzione Parte_1
o difesa in nessuno degli scritti successivi alla costituzione degli appellati, laddove invece sul rilievo fatto dalla Corte in ordine alla “illeggibilità della Relata di notifica
ai sensi della legge n. 53 del 1994 in data 03/01/2023”, la difesa degli appellati ha offerto “documentazione completa e leggibile della notifica a controparte del
provvedimento impugnato, mediante il deposito delle copie informatiche, in formato
"pdf", delle ricevute di accettazione e consegna della PEC, corredate di attestazione di
conformità agli originali informatici”, come richiesto con ordinanza del 07/11/2024.
Ne consegue che, in applicazione del combinato disposto delle norme contenute negli artt. 325 e 702 quater cpc, alla data del 22/03/2022 il termine di 30 giorni per proporre appello, decorrente dalla notifica dell'ordinanza in data 04/01/2023, era scaduto sicché
l'appello proposto va dichiarato inammissibile.
Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 come aggiornati dal
DM. n. 147/2022, con riferimento al valore della causa, negli importi medi e per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, quest'ultima ridotta della metà. L'importo complessivo va ulteriormente ridotto del 30% trattandosi di decisione in rito.
P.Q.M.
6 La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla nei confronti di e CP_3 Controparte_1
avverso l'ordinanza del Tribunale di Salerno resa ai sensi dell'art. CP_2
702 ter cpc nel giudizio n. 6588/2022, pubblicata il 28/11/2022, così provvede:
1. DICHIARA INAMMISSIBILE L'APPELLO per tardività;
2. CONDANNA la al pagamento delle spese del presente grado di CP_3
giudizio, che liquida in favore degli appellati, a titolo di compenso, in € 1.940,34, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, iva e cap, con attribuzione all'avv.
Vincenzo Fiorillo che dichiara di averne fatto anticipo.
La Corte da atto che sussistono le condizioni di cui all'art. 1, co.17 e 18, L. n. 228/2012 (13, co.1quater, del dPR n.115/2002) per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa M. Assunta Niccoli dr. Vito Colucci
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