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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 06/11/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 458/2024 del Ruolo
Generale Affari Civili, promosso da
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Davide MEMMA, presso il cui studio sito a Vasto (CH) alla via Giulio Cesare 15/G è elettivamente domiciliato;
opponente
contro
(C.F. , rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'avv. Alida Rita PALADINO, presso il cui studio sito a
Vasto (CH) alla via San Rocco n. 36 è elettivamente domiciliato;
opposto
OGGETTO: OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI (ART. 617 C.P.C.)
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio, innanzi a questo Parte_1
Tribunale, con atto di citazione in riassunzione CP_1
a seguito di opposizione agli atti esecutivi svolta nella procedura esecutiva mobiliare (pignoramento presso terzi) iscritta al n. 148-1/2023 del Tribunale di Vasto, per sentir accogliere le seguenti conclusioni: «1) In via principale,
1 ritenere e dichiarare per tutti i motivi sopra illustrati
l'illegittimità e la nullità della ordinanza di assegnazione del credito emessa in data 30.11.2023 dal G.E. del Tribunale di Vasto all'esito della procedura esecutiva iscritta al n.
148/2023 R.G.E. e, per l'effetto, revocarla con ogni conseguente statuizione, nonché con ripetizione delle somme già corrisposte dal terzo al creditore procedente. 2) condannare il convenuto alla rifusione delle spese di lite per il presente giudizio e per quello sommario svoltosi innanzi al
G.E.».
A sostegno della domanda l'opponente ha dedotto di avere proposto, con ricorso depositato in data 30/11/2023, opposizione ex art. 617, II comma, c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione del 31/10/2023, assumendone l'invalidità per carenza della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi al terzo pignorato, risultando tale atto notificato - oltre che al debitore (a mezzo del servizio postale Parte_1
e con plico ricevuto da in data 13/3/2023 - a Parte_2 ditta ( ) diversa dalla pignoranda Controparte_2 [...]
Controparte_3
Il creditore procedente si è opposto alla proposta opposizione eccependo la tardività della stessa in ragione della conoscenza del preteso motivo di opposizione quantomeno a far data dalla notifica dell'avviso ex art. 543, V comma, c.p.c. al debitore pervenuta in data 22/5/2023.
Con ordinanza del 22/4/2024 il Giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di annullamento e/o revoca dell'ordinanza di assegnazione nonché quella di sospensione dell'esecuzione, ritenendo insussistenti il fumus boni juris - in relazione alla tardività dell'opposizione correlata alla conoscenza dell'atto assunto come invalido (pignoramento presso terzi) dalla data di notifica dell'avviso 543, V comma, c.p.c. e della conseguente efficacia sanante di ogni irregolarità o incongruità degli atti esecutivi - e il periculum in mora, attesa l'entità della trattenuta della retribuzione nella
2 misura legale del quinto;
con il medesimo provvedimento il
Giudice dell'esecuzione ha condannato l'opponente alla refusione alla controparte delle spese della fase di opposizione (nella misura di € 1.000,00) fissando i termini perentori per l'introduzione del presente giudizio di merito.
si è ritualmente costituito in giudizio per CP_1 contestare le avverse allegazioni e domande, eccependo – tra l'altro - la cessazione della materia del contendere conseguente alla caducazione del titolo esecutivo, costituito dal decreto ingiuntivo n. 277/2020 del Tribunale di Vasto, in forza della sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila n. 456 del 4/4/2024 in riforma della sentenza n. 199/2022 del
28/6/2022 del Tribunale di Vasto.
Sulla scorta di dette allegazioni, l'opposto ha così concluso:
«in via preliminare per la dichiarazione di cessata materia del contendere;
nel merito per il rigetto dell'opposizione per la tardività dell'opposizione e/o per l'infondatezza in fatto ed in diritto dei motivi addotti. Con vittoria di spese e competenze di lite».
La controversia, implicando esclusivamente la soluzione di questioni giuridiche, non ha necessitato di attività istruttoria, potendo essere decisa sulla base degli atti e dei documenti prodotti dalle parti.
* * *
1. Stante l'intervenuta revoca del decreto ingiuntivo n.
277/2020 del Tribunale di Vasto disposta giusta sentenza della
Corte d'Appello di L'Aquila n. 456/2024 del 4/4/2024 in atti, deve richiamarsi il principio espresso da Cass. civ. Sez. 6
- 3, Ordinanza n. 9899 del 28/03/2022 (conforme a Sez. U - ,
Sentenza n. 25478 del 21/09/2021) in ragione del quale «In caso di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo, la sopravvenuta caducazione del titolo per effetto di una pronuncia del giudice della
3 cognizione importa che il giudizio di opposizione all'esecuzione per altri motivi proposto vada definito con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, e non già di accoglimento dell'opposizione, e le spese processuali regolate, per conseguenza, secondo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare unicamente in relazione agli originari motivi di opposizione».
2. A tale scopo, quindi, è preliminarmente necessario evidenziare come, dall'esame del fascicolo esecutivo acquisito agli atti del presente procedimento, risulti come la procedura esecutiva n. 148/2023 R.G.Es. sia stata incardinata in ragione di atto di pignoramento presso terzi datato 20/10/2022 e notificato al debitore a mezzo del servizio Parte_1 postale (per ricezione del plico a mani di Parte_2 moglie convivente) in data 13/3/2023; dello stesso atto, quindi, risulta tentata la notifica ad Controparte_2
a mani in data 6/3/2023 e a mezzo del servizio postale in data
8/3/2023, senza produzione delle ricevute di consegna, ed ulteriore mancata notifica a mani in data 6/4/2023, derivandone che, in finale, tale atto non risulta affatto notificato a detto terzo.
Ciò nondimeno si rileva la produzione agli atti della procedura esecutiva, in data 2/5/2023, della dichiarazione del terzo datata 21/4/2023 e riferita ad un atto di CP_3 pignoramento dalla stessa dichiarato come notificato in data
19/4/2023.
Quindi, rileva la presenza, in detto fascicolo esecutivo, di un avviso di avvenuta iscrizione a ruolo ex art. 543, V comma,
c.p.c. (peraltro erroneamente riferito in intestazione alla procedura esecutiva n. 53/2023 R.G.E.) consistente nella scansione della sola prima pagina (riferita alla notificazione del pignoramento a in data 19/4/2023 ma privo Parte_1 di riferimenti cronologici correlabili alla notifica a CP_3
) e di una ultima pagina contenente una relata di
[...]
4 notifica indirizzata a ed effettuata a mani di Parte_1
(ivi indicata quale moglie capace e convivente) Parte_2 in data 22/5/2023.
3. Al fine di ricondurre ad un più definito inquadramento sinottico tali disarticolate evidenze documentali - per certo attestanti una confusionaria conduzione dell'azione esecutiva
- è opportuno rimarcare come nella fattispecie in esame si evidenzino due ipotesi distinte di irregolarità del procedimento esecutivo afferenti all'atto di pignoramento notificato al debitore esecutato ma non al terzo pignorato e all'atto di pignoramento (presumibilmente) notificato al terzo pignorato ma non al debitore.
La costante giurisprudenza di legittimità e di merito (ex pluribus: Cass. civ. sez. III, 27/11/2023, n.32804; Sez. 3,
Ordinanza n. 12195 del 08/05/2023) ha affermato che nell'espropriazione forzata presso terzi il pignoramento è strutturato come una fattispecie a formazione progressiva che inizia con la notificazione dell'atto al debitore e si perfeziona con la dichiarazione positiva del terzo esaminata all'udienza (o con l'accertamento endoesecutivo ex art. 549
c.p.c.) conseguendone che se la carenza (nullità o inesistenza) della notifica del pignoramento al debitore (al quale l'invito ex art. 492, I comma c.p.c. è rivolto in via esclusiva) rende giuridicamente inesistente l'intero procedimento, pari irregolarità nei confronti del terzo pignorato resta superabile, ovvero sanabile, in ragione del rilievo conferito al momento della dichiarazione rispetto a quello della notificazione dell'atto di pignoramento (cfr. Cass. civ. Sez.
3, Sentenza n. 15615 del 26/07/2005) così valorizzandosi il raggiungimento dello scopo.
Alla luce di tale inquadramento, pertanto, la doglianza di parte opponente circa l'invalidità dell'ordinanza di assegnazione perché emessa in difetto del presupposto della corretta notificazione e produzione in giudizio dell'atto di
5 pignoramento nei confronti dell'effettivo debitor debitoris
(ovvero ), resta superata sia dal fatto che una CP_3 dichiarazione positiva sia stata effettivamente acquisita al procedimento - giusta dichiarazione del 21/4/2023 versata in atti il 2/5/2023 - sia dal fatto che di detta dichiarazione parte esecutata avrebbe potuto avere conoscenza in conseguenza della notifica alla stessa effettuata in data successiva
(22/5/2023), così dovendosi convalidare la valutazione di tardività dell'opposizione compiuta dal Giudice dell'esecuzione in ordinanza del 22/4/2024 di rigetto dell'istanza cautelare.
4. Ma l'opposizione si palesa tardiva anche qualora alla stessa volessero attribuirsi i poteri di impulso al controllo ufficioso della legittimità della conseguenzialità degli atti esecutivi e, nello specifico, del vizio di omissione dell'atto di pignoramento presso terzi da ravvisarsi non nella omissione della notifica dell'atto - effettivamente ricevuto dal debitore - al terzo pignorato bensì nella CP_3 omissione (ovvero nella mancata prova della) notifica dell'atto di pignoramento (presumibilmente) notificato alla anche al debitore esecutato;
carenza di notifica CP_3 che, in tal caso, renderebbe giuridicamente inesistente l'intero procedimento atteso che «l'iniziativa dell'esecutato, che ha avanzato istanza di visibilità degli atti del processo, ha sollecitato i poteri officiosi del giudice dell'esecuzione, ed infine ha proposto la stessa opposizione formale avverso
l'ordinanza di assegnazione, non può supplire al (e sanare il) deficit strutturale della totale mancanza della notifica dell'atto che, per legge, determina l'impressione del vincolo pignoratizio e che dunque è il primo atto dell'esecuzione
(seppure, nel pignoramento presso terzi, con la nota e già evidenziata duplice consistenza e progressione, ai sensi degli artt. 543 e 547 c.p.c., l'esecuzione inizia con la notifica dell'atto al debitore esecutato, mentre il vincolo si
6 perfeziona con la dichiarazione di quantità del terzo pignorato, previa notifica dell'atto stesso anche nei suoi confronti» (così Cass. civ. sez. III - 27/11/2023, n. 32804).
Nel caso in esame, infatti e in ragione di quanto sopra documentalmente rilevato, si ha prova del fatto che - in ragione della attestata notifica al debitore in data 13/3/2023 dell'atto di pignoramento datato 20/10/2022 - questi abbia avuto conoscenza del vincolo imposto su propri crediti verso dei quali, tuttavia, non è dato sapere Controparte_2
l'effettiva esistenza (rendendo così plausibile la mancata costituzione in giudizio dell'esecutato) - mancando, peraltro, la prova del fatto che quello stesso atto sia stato effettivamente notificato alla stessa Controparte_2 di contro non si ha prova del fatto che l'atto di pignoramento indirizzato a - della cui notifica in data CP_3
19/4/2023 si ha solo prova indiretta in ragione della sola dichiarazione rilasciata il 21/4/2023, mancando la produzione in atti o l'attestazione a verbale quantomeno della esibizione in udienza di detto altro pignoramento - sia stato effettivamente notificato anche al debitore Parte_1 conseguendone - in ragione delle statuizioni della Suprema
Corte dianzi richiamate - che la mancata prova della notifica del pignoramento anche nei suoi confronti genera un vizio che incide sulla struttura dell'intero procedimento e sul diritto di difesa del debitore, giacché, solo con la comunicazione della ordinanza di assegnazione il debitore esecutato ha avuto effettiva notizia del vincolo intimato sulle somme allo stesso dovute (non da ma) da Controparte_2 CP_3
Ciò nondimeno, poiché tale vizio deve essere fatto valere con lo strumento della opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
c.p.c. nel termine di venti giorni dal giorno in cui detto atto è stato compiuto (rectius comunicato e/o notificato) e poiché l'ordinanza di assegnazione del 31/10/2023 (sia quale atto viziato dalla carenza di valido pignoramento, sia quale
7 atto successivo all'atto presupposto viziato), risulta comunicata a parte opponente - presso la cancelleria del
Giudice dell'esecuzione in assenza di elezione di domicilio - in data 2/11/2023, l'opposizione, in quanto proposta con ricorso del 30/11/2023, risulta tardiva, a nulla rilevando la successiva asserita notifica in data 10/11/2023, eseguita ad istanza di soggetto non identificabile e riferita a provvedimento non individuabile (non essendo leggibile la relata di notifica in calce al doc. 2 di parte opponente). Da ciò consegue l'inammissibilità della opposizione anche sotto tale diverso profilo.
5. Alla luce delle valutazioni che precedono, pertanto, le spese del presente giudizio debbono essere poste a carico dell'opponente, e sono liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia 13 agosto 2022, n. 147, valore della causa indeterminabile, parametri minimi per le fasi introduttiva e decisionale. Lo scostamento dai parametri medi si giustifica in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate e al modesto impegno difensivo profuso dalla parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 458/2024, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
DICHIARA la cessazione della materia del contendere;
CONDANNA al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
, delle spese del presente giudizio, che liquida in €
[...]
2.055,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. - se dovuta - e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Vasto, 6/11/2025
8 Il Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini
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