Articolo 2 della Legge 27 aprile 1982, n. 282
Articolo 1
Versione
11 giugno 1982
Art. 2.


Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 30 della convenzione stessa.


Entrata in vigore il 11 giugno 1982