Ordinanza collegiale 12 marzo 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Decreto collegiale 26 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 05/06/2025, n. 1797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1797 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 01797/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01978/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1978 del 2024, proposto da
Curatela del Fallimento della Sidoti Costruzioni s.r.l. in liquidazione, in persona del Curatore pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Benedetto Calpona, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Teodoro, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 30/2010 del Giudice di Pace di Bronte.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 il dott. Salvatore Accolla;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe indicato la società ricorrente ha esposto che con decreto ingiuntivo n. 30/2010 del 14/4/2010 il Giudice di Pace di Bronte aveva ingiunto al Comune di San Teodoro il pagamento, in favore della Sidoti Costruzioni s.r.l., della complessiva somma di Euro 3.624,61 (comprensiva di IVA), oltre interessi nella misura e decorrenza specificati in ricorso, nonché il pagamento delle spese del procedimento monitorio liquidate in complessivi € 806,75.
1.1. Precisava che, medio tempore , la Sidoti Costruzioni s.r.l. era stata posta in liquidazione e successivamente, con sentenza n. 22/2015, depositata il 2/12/2015, il Tribunale di Patti aveva dichiarato il fallimento della Sidoti Costruzioni s.r.l. in liquidazione.
Aggiungeva che con pec del 6/4/2016, del 9/9/2019, e del 20/7/2022 aveva invitato il Comune di San Teodoro al pagamento delle somme dovute in virtù del decreto ingiuntivo in epigrafe e che, con ulteriore pec del 26/1/2024, anche lo stesso odierno difensore aveva invitato l’Ente a provvedere al pagamento dovuto.
2. In assenza di spontanea esecuzione da parte dell’Ente ingiunto, la Curatela del Fallimento della società ricorrente ha, dunque, proposto il ricorso in esame, al fine di ottenere il dovuto pagamento, in caso di perdurante inottemperanza, anche a mezzo di commissario ad acta , con vittoria di spese.
3. L’Ente intimato non si è costituito in giudizio.
4. All’esito della camera di consiglio del 28 gennaio 2025, il Collegio, rilevato che il titolo portato in esecuzione e l’ulteriore documentazione allegata erano stati depositati in copia per immagine priva della necessaria asseverazione di conformità all’originale, ha disposto, con apposita ordinanza, la regolarizzazione della medesima documentazione, incombente al quale la parte ha provveduto mediante il deposito della stessa, completa dell’asseverazione richiesta, in data 17 marzo 2025.
5. Nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
6. Tanto riportato in fatto, il Collegio dichiara il ricorso fondato nei sensi di seguito indicati.
Rileva il Collegio che il decreto ingiuntivo è stato notificato all’Ente in epigrafe indicato in data 30/4/2010, dichiarato esecutivo con apposizione della formula esecutiva, a seguito di mancata opposizione entro i termini, in data 17/11/2010 e rinotificato in forma esecutiva in data 26/11/2010 ai fini della decorrenza dei 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Le intimazioni di pagamento sono poi state rinnovate dalla Curatela, a seguito della dichiarazione di fallimento della società creditrice.
La procedura risulta ritualmente incardinata ed è ampiamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 14 del D.L. n. 669 del 1996, modificato dall’articolo 147, primo comma, lettera a), legge n. 388/2000 e dall’articolo 44, terzo comma, lettera a), decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.
Non si ravvisano, quindi, motivi giustificativi dell'inadempienza dell'Amministrazione intimata e deve essere affermata la persistenza dell’obbligo in capo alla stessa di dare ottemperanza al decreto ingiuntivo in epigrafe, divenuto oramai inoppugnabile.
La sussistenza dell’obbligo di eseguire il giudicato va affermata sia per quanto riguarda la sorte capitale che per gli interessi ed oneri accessori, oltre che per i compensi e le spese di causa.
Il Comune di San Teodoro dovrà dare esecuzione al provvedimento in epigrafe entro il termine di giorni novanta decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione in forma amministrativa della presente decisione.
Decorso infruttuosamente il termine indicato, ai medesimi adempimenti provvederà in via sostitutiva un commissario ad acta , individuato nel Segretario comunale del Comune di Bronte o funzionario dallo stesso delegato.
A seguito di istanza della parte interessata il Commissario provvederà, sotto la sua personale responsabilità, entro il successivo termine di giorni novanta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Il compenso del commissario, da calcolare ai sensi dell'art. 2 D.M. 30 maggio 2002 e degli artt. 49 ss. D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sarà posto a carico dell’Ente intimato e liquidato con separato decreto, previa presentazione da parte del commissario, a mandato espletato, di apposita nota specifica delle spese, contenente anche l'indicazione della misura degli onorari spettanti, da quantificare in base alla somma effettivamente pagata alla ricorrente.
Tale parcella andrà presentata, ex art. 71 D.P.R. 115/2002, entro 100 giorni dalla conclusione dell’incarico (cfr. Cass. civ., sez. II, 27.12.2011 n. 28952).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso in epigrafe, e per l'effetto:
- dichiara l'obbligo del Comune di San Teodoro di dare esecuzione al decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, entro il termine di giorni novanta dalla comunicazione o notificazione della presente decisione;
- nomina fin da ora Commissario ad acta il Segretario comunale del Comune di Bronte, con facoltà di delega, che provvederà in via sostitutiva rispetto all’Amministrazione entro il successivo termine di giorni novanta dal suo insediamento, per l’ipotesi in cui la mancata esecuzione sia protratta oltre il termine assegnato;
- condanna il Comune di San Teodoro al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 600,00 (euro seicento/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Agnese Anna Barone, Presidente
Salvatore Accolla, Primo Referendario, Estensore
Paola Anna Rizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Salvatore Accolla | Agnese Anna Barone |
IL SEGRETARIO