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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/12/2025, n. 3072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3072 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato Silvia De Maglio, Parte_1 ricorrente;
e in persona del rappresentante legale in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Francesco Bianco, resistente;
oggetto: indennità – rendita vitalizia CP_1
fatto e diritto Con atto depositato in data 21.5.2024, il ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto al giudice del lavoro adito la condanna dell' al pagamento dell'indennizzo di cui CP_1 all'art. 13 D. Lgs. n. 38/00, in relazione a “ernia discale lombare”, patologia assertivamente contratta in conseguenza dell'attività lavorativa di autotrasportatore di automezzi pesanti con carico/scarico di mezzi meccanici espletata dal 1988 in poi, senza soluzione di continuità, secondo le modalità operative specificate nell'atto introduttivo. Costituitosi, l' ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie, CP_1 concludendo per il rigetto del ricorso. Istruita per il tramite della documentazione prodotta e mediante l'espletamento di una consulenza tecnica medico legale, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Si definisce generalmente “malattia professionale” l'evento dannoso che agisce in modo lento e progressivo sull'organismo del lavoratore e che può essere scaturito da proprietà nocive delle sostanze utilizzate o da movimenti violenti e ripetuti, non naturali, cui la struttura corporea risulta adattarsi. La malattia professionale è quindi l'effetto nocivo di materiale o lavoro, protratto nel tempo, sicché si distingue dall'infortunio, poiché non avviene per “causa violenta” (art. 2 comma 1 t.u. n.1124/65), ma secondo un'azione graduale nel tempo. Ed in tal senso, può richiamarsi il condivisibile orientamento del giudice di legittimità secondo cui nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, la causa violenta consiste in un evento che con forza concentrata e straordinaria agisca, in occasione di lavoro, dall'esterno verso l'interno dell'organismo del lavoratore, dando luogo ad alterazioni lesive. Orbene, in punto di fatto, la circostanza che il ricorrente abbia svolto le attività lavorative richiamate in premessa, secondo le cadenze temporali e con le modalità operative meglio descritte nell'atto introduttivo, risulta comprovata, in quanto non specificatamente contestata da parte dell' resistente. CP_2 A tale riguardo, occorre, infatti, considerare che nel rito del lavoro, se il resistente non ha specificamente contestato le allegazioni del ricorrente trova applicazione il principio di non contestazione, che trae fondamento dall'art. 416 c.p.c., a norma del quale il convenuto nella memoria di costituzione deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, con il corollario che i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione. Ciò posto, all'esito di una visita generale e particolareggiata e di un accurato esame della documentazione prodotta, il consulente tecnico d'ufficio, dopo aver significativamente rilevato che “Il lavoro svolto dall'assicurato si può definire in concreto “pesante” per il rachide lombosacrale: la conduzione di camion pesanti, pale ed escavatori, su terreni accidentati, comportano sicuramente sollecitazioni severe e quindi un sovraccarico biomeccanico cronico per il tratto lombare: quest'ultimo concorre all'instaurarsi di una sofferenza artrosica del rachide con manifestazioni cliniche ben più gravi rispetto ad un soggetto che non è esposto alle medesime vibrazioni e sollecitazioni e sforzi. Il ricorrente ha lavorato in maniera continuativa per diversi anni nello stesso settore e con le stesse mansioni: il tempo trascorso è stato sufficiente nel determinismo di questa patologia degenerativa del rachide”, ha in termini convincenti concluso nel senso di ritenere che “il quadro disco-artrosico pur presentando alla sua base alterazioni costituzionali riconosce nel tipo di attività lavorativa svolta una concausa sufficiente a contribuire alla slatenizzazione delle suddette alterazioni anatomo-patologiche, per cui nella sua globalità il quadro presenta caratteristiche tali da poter riconoscere il nesso di causalità e/o concausalità per le patologie diagnosticate riconoscendo conseguentemente la malattia professionale” e che
“la malattia denunciata dal ricorrente, spondiloartrosi lombare, può e deve essere considerata malattia professionale come derivante dall'attività lavorativa svolta. La percentuale di danno ascrivibile è del 17%”; ciò evidentemente a decorrere dalla data di presentazione della denuncia della malattia professionale, difettando in tal senso ulteriori e differenti riferimenti temporali eventualmente utili a favorire una diversa conclusione. Le conclusioni cui il consulente è pervenuto appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico- giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio possa integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27 luglio 2006 n. 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4 maggio 2009 n. 10222). Tanto, ancor più in assenza di contrarie e specifiche argomentazioni delle parti tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n. 10123) ed avendo il consulente, a fronte delle osservazioni promananti dall' ulteriormente chiarito in maniera condivisibile che “Il quadro clinico e le CP_1 limitazioni funzionali rilevate sull'assicurato non sono comuni in una popolazione di riferimento: la loro maggiore entità permette di desumere che il lavoro gravoso possa avere determinato queste lesioni e per tal motivo degne di riconoscimento” e che
“L'assenza di una storia clinica non rende meno importante la valutazione clinica e la quantificazione delle limitazioni funzionali oggi presenti”. Sulla scorta di quanto precede e nei limiti appresso precisati, la domanda è, dunque, meritevole di accoglimento, con conseguente condanna dell' al pagamento CP_1 della prestazione invocata nella misura di legge. Ai sensi dell'art. 16 comma 6 della legge n. 412/91, il credito per sorte capitale va maggiorato degli interessi legali, ovvero rivalutato, se il tasso di inflazione è risultato nel tempo superiore al tasso legale di interesse, con decorrenza dal 121° giorno successivo a quello della maturazione del diritto. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza dell' nei termini di cui al CP_1 dispositivo;
il costo dell'accertamento tecnico peritale, liquidato con separato decreto, è ugualmente da porre in maniera definitiva a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso proposto, con atto depositato in data 21.5.2024, da nei confronti dell' così provvede: accoglie la Parte_1 CP_1 domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna l' a pagare al CP_1
l'indennizzo di cui all'art. 13, secondo comma, D. Lgs. n. 38/2000, nella Pt_1 misura di legge in relazione ad un danno biologico del 17% (diciassette per cento) con la decorrenza di cui in motivazione;
condanna l' a pagare le spese processuali in favore CP_1 del procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario, che liquida in euro 2.700,00, oltre a rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge;
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto. CP_1
Lecce, 17 dicembre 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato Silvia De Maglio, Parte_1 ricorrente;
e in persona del rappresentante legale in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Francesco Bianco, resistente;
oggetto: indennità – rendita vitalizia CP_1
fatto e diritto Con atto depositato in data 21.5.2024, il ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto al giudice del lavoro adito la condanna dell' al pagamento dell'indennizzo di cui CP_1 all'art. 13 D. Lgs. n. 38/00, in relazione a “ernia discale lombare”, patologia assertivamente contratta in conseguenza dell'attività lavorativa di autotrasportatore di automezzi pesanti con carico/scarico di mezzi meccanici espletata dal 1988 in poi, senza soluzione di continuità, secondo le modalità operative specificate nell'atto introduttivo. Costituitosi, l' ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie, CP_1 concludendo per il rigetto del ricorso. Istruita per il tramite della documentazione prodotta e mediante l'espletamento di una consulenza tecnica medico legale, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Si definisce generalmente “malattia professionale” l'evento dannoso che agisce in modo lento e progressivo sull'organismo del lavoratore e che può essere scaturito da proprietà nocive delle sostanze utilizzate o da movimenti violenti e ripetuti, non naturali, cui la struttura corporea risulta adattarsi. La malattia professionale è quindi l'effetto nocivo di materiale o lavoro, protratto nel tempo, sicché si distingue dall'infortunio, poiché non avviene per “causa violenta” (art. 2 comma 1 t.u. n.1124/65), ma secondo un'azione graduale nel tempo. Ed in tal senso, può richiamarsi il condivisibile orientamento del giudice di legittimità secondo cui nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, la causa violenta consiste in un evento che con forza concentrata e straordinaria agisca, in occasione di lavoro, dall'esterno verso l'interno dell'organismo del lavoratore, dando luogo ad alterazioni lesive. Orbene, in punto di fatto, la circostanza che il ricorrente abbia svolto le attività lavorative richiamate in premessa, secondo le cadenze temporali e con le modalità operative meglio descritte nell'atto introduttivo, risulta comprovata, in quanto non specificatamente contestata da parte dell' resistente. CP_2 A tale riguardo, occorre, infatti, considerare che nel rito del lavoro, se il resistente non ha specificamente contestato le allegazioni del ricorrente trova applicazione il principio di non contestazione, che trae fondamento dall'art. 416 c.p.c., a norma del quale il convenuto nella memoria di costituzione deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, con il corollario che i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione. Ciò posto, all'esito di una visita generale e particolareggiata e di un accurato esame della documentazione prodotta, il consulente tecnico d'ufficio, dopo aver significativamente rilevato che “Il lavoro svolto dall'assicurato si può definire in concreto “pesante” per il rachide lombosacrale: la conduzione di camion pesanti, pale ed escavatori, su terreni accidentati, comportano sicuramente sollecitazioni severe e quindi un sovraccarico biomeccanico cronico per il tratto lombare: quest'ultimo concorre all'instaurarsi di una sofferenza artrosica del rachide con manifestazioni cliniche ben più gravi rispetto ad un soggetto che non è esposto alle medesime vibrazioni e sollecitazioni e sforzi. Il ricorrente ha lavorato in maniera continuativa per diversi anni nello stesso settore e con le stesse mansioni: il tempo trascorso è stato sufficiente nel determinismo di questa patologia degenerativa del rachide”, ha in termini convincenti concluso nel senso di ritenere che “il quadro disco-artrosico pur presentando alla sua base alterazioni costituzionali riconosce nel tipo di attività lavorativa svolta una concausa sufficiente a contribuire alla slatenizzazione delle suddette alterazioni anatomo-patologiche, per cui nella sua globalità il quadro presenta caratteristiche tali da poter riconoscere il nesso di causalità e/o concausalità per le patologie diagnosticate riconoscendo conseguentemente la malattia professionale” e che
“la malattia denunciata dal ricorrente, spondiloartrosi lombare, può e deve essere considerata malattia professionale come derivante dall'attività lavorativa svolta. La percentuale di danno ascrivibile è del 17%”; ciò evidentemente a decorrere dalla data di presentazione della denuncia della malattia professionale, difettando in tal senso ulteriori e differenti riferimenti temporali eventualmente utili a favorire una diversa conclusione. Le conclusioni cui il consulente è pervenuto appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico- giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio possa integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27 luglio 2006 n. 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4 maggio 2009 n. 10222). Tanto, ancor più in assenza di contrarie e specifiche argomentazioni delle parti tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n. 10123) ed avendo il consulente, a fronte delle osservazioni promananti dall' ulteriormente chiarito in maniera condivisibile che “Il quadro clinico e le CP_1 limitazioni funzionali rilevate sull'assicurato non sono comuni in una popolazione di riferimento: la loro maggiore entità permette di desumere che il lavoro gravoso possa avere determinato queste lesioni e per tal motivo degne di riconoscimento” e che
“L'assenza di una storia clinica non rende meno importante la valutazione clinica e la quantificazione delle limitazioni funzionali oggi presenti”. Sulla scorta di quanto precede e nei limiti appresso precisati, la domanda è, dunque, meritevole di accoglimento, con conseguente condanna dell' al pagamento CP_1 della prestazione invocata nella misura di legge. Ai sensi dell'art. 16 comma 6 della legge n. 412/91, il credito per sorte capitale va maggiorato degli interessi legali, ovvero rivalutato, se il tasso di inflazione è risultato nel tempo superiore al tasso legale di interesse, con decorrenza dal 121° giorno successivo a quello della maturazione del diritto. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza dell' nei termini di cui al CP_1 dispositivo;
il costo dell'accertamento tecnico peritale, liquidato con separato decreto, è ugualmente da porre in maniera definitiva a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso proposto, con atto depositato in data 21.5.2024, da nei confronti dell' così provvede: accoglie la Parte_1 CP_1 domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna l' a pagare al CP_1
l'indennizzo di cui all'art. 13, secondo comma, D. Lgs. n. 38/2000, nella Pt_1 misura di legge in relazione ad un danno biologico del 17% (diciassette per cento) con la decorrenza di cui in motivazione;
condanna l' a pagare le spese processuali in favore CP_1 del procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario, che liquida in euro 2.700,00, oltre a rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge;
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto. CP_1
Lecce, 17 dicembre 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma