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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/11/2024, n. 3746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3746 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca_______ Presidente
2) dott. Eliana Romeo ____________ Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente __________ Consigliere All'udienza pubblica del 5 novembre 2024 ha deliberato, nelle forme della motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.3308/2022 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso l'ordinanza emessa nel proc n.1280/2022 emessa in data 29 novembre 2022 dal Tribunale- GL di Latina e vertente tra
(C.F. Parte_1
- P. IVA , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 P.IVA_2
tempore, rappresentato e difeso, dagli Avvocati Anna Paola Ciarelli e Laura
Loreni giusta procura generale alle liti conferita con atto del Notaio
[...]
di Roma del 21 luglio 2015, Rep. 80974, PEC: Per_1
E
Email_1
Email_3 [...]
[...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, C.F. e P.IVA rappresentata e difesa dagli Avvocati P.IVA_3
Paolo de Berardinis PEC: e Email_4
Vincenzo Mozzi PEC: e Giovanna Email_5
Flora Ragusa PEC: ; Email_6
-APPELLATO- Conclusioni delle parti: come da atti e scritti delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 19 dicembre 2022 l' ha Pt_1
impugnato la sentenza n.1280/2022 emessa dal Tribunale di Latina il 29 novembre 2022.
La sentenza in parziale accoglimento dell'opposizione a verbale ispettivo proposto dalla società cooperativa Ergon ha annullato il verbale di accertamento n. 2016006888/DDL, nella parte in cui sono state disconosciute alla le agevolazioni contributive di cui alla legge 223/91 Controparte_1
ed alla legge n. 190/2014 nonché nella parte relativa al recupero dei congedi straordinari dei sig.ri e , rigettando nel resto Parte_2 Parte_3
la domanda e condannando l' alla rifusione delle spese previa Pt_1 compensazione di un terzo.
L' ha proposto appello principale in relazione alla statuizione Pt_1
concernente il diritto dell'impresa agli sgravi ex lege 223/91 e 190/2014.
La si è costituita ed ha proposto appello incidentale in Controparte_1
relazione al recupero dei contributi per assegno nucleo familiare indebitamente erogato e per le trasferte.
La causa, fissata per la decisione all'udienza del 5 novembre 2024, all'esito della discussione orale e della successiva Camera di Consiglio, è stata definita dal Collegio con sentenza (motivazione contestuale al dispositivo).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale ha accolto parzialmente l'opposizione ad accertamento ispettivo (verbale n. 2016006888/DDL del 26 aprile 2017, con cui erano state accertate per il periodo dal mese di aprile 2012 al febbraio
Pag. 2 di 21 2017 inadempienze e disposto l'obbligo di pagamento per complessivi
€514.77.00 a titolo di contributi ed €299.541,84 a titolo di somme aggiuntive).
Nello specifico, con il verbale si procedeva al recupero degli sgravi contributivi ai sensi della L. n.223/91 e della L. n. 190/2014 nei confronti della , CP_1
agevolazioni di cui la stessa società si era giovata in relazione ai lavoratori che aveva assunto dopo che erano stai licenziati dalle precedenti società (
[...]
il e , ) che avevano Controparte_2 CP_3 CP_4 CP_5 CP_6
poi affidato il ramo di attività in appalto ( di servizi) alla CP_1
Gli ispettori escludevano che vi fossero le condizioni per l'applicazione dello sgravio, osservando che le operazioni di passaggio di personale e gli accordi sindacali avevano posto in essere una complessiva operazione intesa a precostituire le condizioni perché la società si avvalesse degli sgravi. CP_1
Il Tribunale, esaminato il dettato normativo delle previsioni in tema di sgravi, ed evidenziato che <i benefici contributivi, pertanto, non possono essere riconosciuti allorquando si riscontrino condizioni obiettive o un complesso di elementi fattuali che attestino, pur in assenza di formali collegamenti o controllo dipendenti dagli assetti proprietari delle rispettive imprese di cui all'art. 2359 c.c., che il licenziamento di alcuni dipendenti da parte di una impresa e l'assunzione degli stessi da parte dell'altra finiscano per inserirsi in un piano operativo comune>>, interpretava il rilievo dell' come inteso Pt_1 non a far valere un collegamento o un controllo, quanto piuttosto la non genuinità dell'appalto (interposizione fittizia di manodopera), che esaminando i contratti, riteneva insussistente, negando qualsivoglia intermediazione o interposizione fittizia.
Aggiungeva che, in relazione a taluni contratti, la natura fraudolenta e preordinata dell'operazione contestata dall' avrebbe dovuto escludersi Pt_1 considerato che i suddetti appalti risultavano stipulati in data antecedente all'entrata in vigore della L. n. 190/2014 e che anche l'assunzione di alcuni
Pag. 3 di 21 dipendenti da parte della era avvenuta prima dell'emanazione della CP_1 suddetta normativa.
Tali considerazioni erano estese a tutti i contratti compreso quello di subappalto con la società Connect s.r.l. per la gestione di un megastore ove gli ispettori osservavano che la cooperativa che, ai fini dell'esecuzione di tale incarico, aveva assunto personale licenziato dalla Concept, società precedente appaltatrice del megastore.
Concludeva che i contratti di appalto e subappalto stipulati dalla con le CP_1 anzidette società siano genuini, e che la cooperativa, mediante lo strumento delle nuove assunzioni a tempo indeterminato, aveva di fatto promosso forme di occupazione stabile, non risultando la stessa obbligata all'assunzione dei dipendenti licenziati dalle società committenti.
Poi, in relazione alle trasferte, che l'ente previdenziale aveva accertato essere state inserite in busta paga come somme non assoggettate a contribuzione, il
Tribunale riteneva che il datore di lavoro fosse gravato dell'onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero (o alla detrazione) , dimostrazione non assolta in assenza della documentazione giustificativa degli esborsi. Riteneva altresì dimostrata l'erogazione di assegni familiari in misura superiore al dovuto in ragione delle dichiarazioni annuali emergenti dalla consultazione dell'anagrafe tributaria, mentre in relazione ai congedi straordinari per due lavoratori il recupero disposto affermava che il recupero era venuto meno per effetto dell'accoglimento delle domande di congedo posteriormente all'accertamento.
Avverso tale decisione hanno proposto appello principale l' ed Pt_1
incidentale la . Controparte_7
Assume l'Istituto previdenziale che il Tribunale avrebbe travisato il senso dei rilievi presenti nell'accertamento ispettivo in relazione agli sgravi ex L. 223/91
e ex L. 190/2014 e che avevano condotto a ritenere l'insussistenza dei presupposti.
Pag. 4 di 21 Gli ispettori non avrebbero ritenuto i contratti di appalto invalidi né tantomeno che essi fossero fonte di interposizione fittizia, circostanza a cui non si faceva cenno nei verbali.
Viceversa, erano state evidenziate una serie di circostanze significative della predisposizione di un meccanismo funzionale ad ottenere gli sgravi.
Infatti, la , nel giro di pochi mesi, aveva assunto tutti i dipendenti CP_1
licenziati da diverse Società, usufruendo dei benefici contributivi, non aveva presentato negli anni alcuna riduzione di personale. Inoltre sarebbe stato significativo il fatto che la non fosse una consolidata azienda operante CP_1
Con da diversi anni nel settore del commercio di beni alimentari ( , SA, Il
AR, e NT PA spa), né in quello della produzione Controparte_2
casearia ( , in cui interveniva come appaltatore, ed infatti, CP_5
l'inquadramento iniziale della era quello di “altri servizi n.c.a.” e solo ad CP_1
aprile 2011 apriva la posizione con n. 7 dipendenti e prima delle assunzioni del personale in precedenza in forza alle committenti, aveva solo 3 lavoratori.
Tale modo di operare sarebbe stato del tutto anomalo e senza che vi fosse una reale motivazione organizzativa. L'ente previdenziale evidenziava che nelle varie operazioni intervenivano prima i verbali di crisi, poi la mobilità e l'assunzione, ad esempio, con la a febbraio 2012 da parte della CP_2 CP_1
e poi, in data 20 dicembre 2012, era stipulato il contratto di appalto che riguarda tutte le attività del supermercato dove in capo alla Controparte_2 erano rimasti solo due dipendenti.
La normativa operante in materia con la previsione di specifici presupposti avrebbe avuto proprio lo scopo di ostacolare le operazioni messe in atto esclusivamente per lucrare fraudolentemente ed indebitamente le agevolazioni contributive ed economiche previste dal legislatore ed evitare che i benefici in esame finiscano per incentivare operazioni coordinate di ristrutturazione produttiva, che pur non giustificate esclusivamente dall'intento di lucrare il beneficio di legge, fossero impropriamente influenzate da tale prospettiva,
Pag. 5 di 21 determinando così una utilizzazione dei benefici in questione per finalità ben diverse da quelle per cui essi sono stati concepiti e calibrati nella loro particolare consistenza.
Erroneamente il Tribunale avrebbe riconosciuto nell' avvenuta certificazione dei contratti di appalto un elemento significativo atteso che l' non aveva Pt_1
contestato la genuinità degli appalti, né che si trattasse di una somministrazione illecita redigendo, per altro a conferma di ciò, verbali anche nei confronti dei committenti quali obbligati in solido.
Il recupero delle agevolazioni aveva riguardato il periodo seguente ai contratti di appalto ossia dall'assunzione da parte della degli ex dipendenti delle CP_1
Società Committenti in mobilità o 190/2014.
Ha argomentato anche in relazione alle riduzioni contributive usufruite dalla per lo sgravio triennale legge 190/2014, afferenti le Controparte_1
assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso dell'anno 2015, in relazione agli appalti stipulati con il , con la e con la società CP_3 CP_4
CP_5
Ha ribadito che la ha stipulato contratti di appalto con Controparte_8
una serie di società: SA srl, Il AR srl, Controparte_2 CP_5
e R.F.srl., assumendo il personale che in forza alle società predette
[...] Parte_4
e richiedendo per tali dipendenti lo sgravio della legge 190/2014.. Il personale licenziato dalle società aveva continuato a lavorare presso i locali delle aziende nelle quali erano alle dirette dipendenze, anche se assunti dalla . CP_1
Anche per tale tipologia di fruizione di incentivi non vi sarebbe stato alcun incremento occupazionale così come inteso della legge 190/2014, in quanto i passaggi di personale avevano determinato solo un cambio formale del datore di lavoro, ma non un incremento effettivo dell'occupazione.
L'esonero contributivo in questione sarebbe spettato a condizione che nei sei mesi precedenti l'assunzione il lavoratore non fosse stato occupato presso qualsiasi datore di lavoro con contratto a tempo indeterminato, allo scopo di
Pag. 6 di 21 ridurre il rischio di precostituzione artificiosa dei presupposti per l'applicazione del beneficio non conformi all'obiettivo della norma. La norma, finalizzata dunque a promuovere il ricorso allo strumento del contratto a tempo indeterminato al fine di garantire la stabilizzazione dei lavoratori, contiene una disciplina eccezionale, di maggior favore, derogatoria del normale dovere contributivo posto in capo al datore di lavoro. Con la stipulazione dei contratti di appalto e la modifica del datore di lavoro (passaggio dalle società committenti alla e con trasferimento contestuale dei dipendenti CP_1 da una ditta all'altra) sarebbe stata precostituita una situazione di fatto artificiosa al solo scopo di usufruire delle citate riduzioni contributive.
Poi le assunzioni sarebbero avvenute in forza di un obbligo di assunzione che avrebbe operato nei passaggi del personale, e sarebbe stato previsto anche dal contratto di categoria applicato dalla . Controparte_8
Il Tribunale avrebbe affermato che con i movimenti di personale eseguiti si sarebbero costituite forme di occupazione stabile, ma in nessuna norma di legge tale elemento sarebbe richiamato come parametro da prendere in considerazione per riconoscere valide le agevolazioni contributive in discussione.
Inoltre, in riferimento al personale alle dipendenze della Concept srl l' Pt_1
osservava che i dipendenti lavoravano all'interno della NT PA Spa a seguito di contratto di appalto PA-Concept. Tale contratto era stato disdetto in anticipo ed erano stati stipulati altri due contratti, di appalto e di sub appalto che avevano portato gli stessi lavoratori a lavorare sempre all'interno della NT PA Spa, ma alle dipendenze della . CP_1
Tali dipendenti ex Concept assunti dalla erano stati assunti con CP_1
lo sgravio della mobilità.
La legge 92/2012 all'art. 4, comma 12, lettera a) e lettera b), avrebbe previsto che gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo scaturente dalla legge o dalla contrattazione collettiva: gli incentivi non
Pag. 7 di 21 sono riconosciuti anche nel caso in cui, per il lavoratore avente diritto, venga utilizzata la tipologia della somministrazione o sia assunto in violazione di un diritto di precedenza legale o di natura contrattuale.
L'art. 15 della legge n. 264/1949, così come modificata dal D.Lgs. n. 297/2002, riserva un diritto di precedenza di natura generale per tutte le assunzioni sia a termine che a tempo indeterminato in favore dei lavoratori licenziati, negli ultimi sei mesi, per giustificato motivo oggettivo, correlato sia all'attività produttiva che all'organizzazione ed al funzionamento regolare dell'azienda e di quelli che sono stati oggetto di procedura collettiva per riduzione di personale.
L'art. 5, comma 4 - quater, del D.Lgs. n. 368/2001, poi, riserva un diritto di precedenza, di dodici mesi, nelle assunzioni a tempo indeterminato per le mansioni già espletate nei confronti di lavoratori che abbiano lavorato con uno o più contratti a termine per un periodo superiore a sei mesi. Identico diritto sussiste per i rapporti a termine di carattere stagionale (comma 4 – quinquies).
I lavoratori per i quali la aveva usufruito dello sgravio di cui l' CP_1 Pt_1
chiedeva il rimborso erano cessati dal lavoro in favore della Concept per licenziamento collettivo il 29 gennaio 2013 ed erano stati riassunti dalla
[...]
il 1/2/2013, svolgendo lavoro presso lo stesso committente e la CP_1
medesima attività lavorativa. Ad essi era stato applicato dalla il CP_1 contratto collettivo di lavoro “multiservizi” che prevede l'obbligo di riassunzione dei dipendenti in caso di cambio di appalto.
Con l'accordo sindacale del 14 gennaio 2013, tra NT PA come committente e Connect appaltatore, come subappaltatore e la CP_1
rappresentanza dei lavoratori, sarebbe stato esplicitamente concordato il licenziamento di tutti i dipendenti della Concept, la messa in mobilità degli stessi e susseguente riassunzione degli stessi da parte della con CP_1 le agevolazioni contributive per mobilità.
Pag. 8 di 21 Dunque, l' aveva l'obbligo fissato sia per legge che per regolamento CP_1 contrattuale di assumere i dipendenti ex Concept, e il passaggio tra una ditta e l'altra era stato concordato ed esplicitato in anticipo con un accordo sindacale proprio allo scopo di consentire alla di usufruire dello sgravio. CP_1
L'appello principale è fondato.
Invero, attraverso le difese esposte in primo grado l'ente previdenziale aveva inteso assumere l'insussistenza dei presupposti per le agevolazioni contributive.
Come rilevato dal Tribunale, gli sgravi di cui si discute sono quelli previsti dall'art.4 ai commi 4 e 4bis della legge 223/1991 (nel testo vigente ratione temporis fino al 31 dicembre 2016 poi abrogato ad opera dalla L. n. 92 del 2012, art. 2, comma 71, lett. b) e l'art.1 commi da 118 a 124 della legge n.190/2014.
In base al comma 4, dell'art.8 della legge n. 223/1991 è previsto che “Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto ai sensi del comma primo, assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di mobilità, è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il predetto contributo non può essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici, e per i lavoratori di età superiore a cinquanta anni, per un numero superiore a ventiquattro mesi, ovvero a trentasei mesi per le aree di cui all'articolo 7, comma 6. Il presente comma non trova applicazione per i giornalisti...”.
Il 4 bis del citato art. 8, << Il diritto ai benefici economici di cui ai commi precedenti è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo.
Pag. 9 di 21 L'impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative.”
La previsione contenuta nel comma 4 bis ha proprio lo scopo di evitare quelle operazioni messe in atto anche da imprese distinte preordinate a consentire il godimento dell'agevolazione in assenza di un reale incremento di manodopera essendo in realtà i rapporti di lavoro, in assenza di una effettiva risoluzione, caratterizzati dalla continuità fra il precedente ed il nuovo datore di lavoro.
Infatti, attraverso l'affermazione dell'esistenza di un collegamento o controllo lato sensu intesi il legislatore ha voluto fare riferimento alle più svariate situazioni in cui un'impresa possa nella sostanza avere una seria incidenza sull'altra.
Ciò quale portato della considerazione che, attraverso le condizioni enucleate al comma 4 bis, il legislatore ha individuato <specifiche circostanze ostative
(tempo di durata della mobilità, rapporti tra imprese consistenti in assetti proprietari sostanzialmente coincidenti, o in rapporti di collegamento o controllo tra imprese) impeditive degli indicati benefici, perché ritenute capaci di concretizzare comportamenti elusivi e fraudolenti. Ha quindi precisato che il riconoscimento dei benefici contributivi in questione presuppone che venga accertato che la situazione di esubero del personale posto in mobilità sia effettivamente sussistente e che l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di detto personale da parte di una nuova impresa risponda a reali esigenze economiche e non concretizzi invece condotte elusive degli scopi legislativi, finalizzate al solo godimento degli incentivi, mediante fittizie e preordinate interruzioni dei rapporti lavorativi (in tal senso, Cass.
27/6/2001, n. 8800; Cass. 9/2/2004, n. 2407; Cass. 3/8/2007, n. 17071; Cass.
20/9/2016, n. 18402)>> (v. Cass. ord,. 3831/2020),.
Nei casi esaminati costituisce fatto pacifico fra le parti, oltre che documentato dalla stessa opponente, che la non solo stilava contratti di appalto con CP_1
vari committenti, ma, con l'uso di un meccanismo pressoché identico in tutti i
Pag. 10 di 21 casi, i lavoratori erano stati licenziati la società appaltante e dopo un brevissimo intervallo ( talora il giorno dopo o dopo qualche giorno) erano stati assunti dalla . CP_1
Quest'ultima era affidataria con appalto di servizi della gestione del ramo di azienda in cui i lavoratori erano già occupati e sostanzialmente subentrava in detto ramo che gestiva con la manodopera ivi già occupata.
Infatti, quasi contestualmente alla sottoscrizione dell'appalto e, in ogni caso prima che lo stesso fosse efficace, si impegnava con accordi stipulati con le sigle sindacali che rappresentavano i lavoratori ad assorbire la manodopera occupata presso le stesse attività oggetto di appalto, manodopera che continuava a lavorare svolgendo le medesime mansioni svolte in precedenza nei medesimi locali aziendali e con i medesimi mezzi produttivi messi a disposizione dalla committente.
La assumeva poi l'impegno di applicare ai lavoratori il contratto CP_1 multiservizi.
Come si ricava dalla lettura dei contratti di appalto gli stessi erano tutti stilati alla stessa maniera (identico tenore), con l'unica variazione derivante dal singolo settore di attività che determinava il tipo di servizio affidato in appalto.
Ulteriormente, anche gli accordi sottoscritti con le sigle sindacali erano nella sostanza fra loro del tutto identici e si caratterizzano per l'affermazione di una iniziale indisponibilità della ad assorbire la nuova manodopera per il CP_1 possesso di proprie maestranze (che viceversa non risulta sussistessero, consistendo nei soci, o almeno non in tale entità da consentire la gestione del singolo appalto) e poi nell'accordo cui la società si impegnava ad assumere i lavoratori della committente.
Come si vede, vi sono una pluralità di elementi che costituiscono indizi gravi, univoci e concordanti che concorrono a ritenere la preordinazione del complesso delle operazioni a consentire all'appaltatore di giovarsi degli CP_1
sgravi, previa un'apparente soluzione di continuità dei rapporti di lavoro che
Pag. 11 di 21 viceversa erano rimasti inalterati, mutando solo la formale titolarità del rapporto che era passata ad . CP_1
È a tale aspetto che l'ente previdenziale intendeva riferirsi quando, sia in sede di accertamento, che successivamente, nel costituirsi in giudizio in primo grado, assumeva che fosse stata posta in essere una complessiva operazione preordinata alla fruizione degli sgravi in difetto dei presupposti.
La Corte di Cassazione ha ancorato la legittima fruizione dello sgravio ex art. 8, l. n. 223/1991, cit., per un verso, all'insussistenza di alcuna condotta fraudolentemente preordinata alla creazione di operazioni comportanti il licenziamento di lavoratori da parte di un'impresa e l'assunzione degli stessi lavoratori da parte dell'altra e, per altro verso, al fatto che l'assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità realizzi oggettivamente un incremento occupazionale (così già Cass. nn. 2443 del 2000, 8800 del 2001, 8988 del
2008, 8069 del 2011 e, più recentemente, Cass. nn. 4885 del 2020, 28361 del
2021, 6194 del 2022, 17214 del 2023).
Come si vede, nel caso, si ricade proprio in un'potesi riconducibile al genere che il giudice di legittimità ha ritenuto immeritevoli di tale agevolazione.
Inoltre, il controllo o collegamento rilevante ex art. 8, comma 4-bis, l. n.
223/1991, secondo la Cassazione può sostanziarsi anche in un vincolo di fatto, che comporti condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato e che conduca a ideare o far attuare operazioni coordinate di ristrutturazione comportanti il licenziamento di lavoratori da parte di un'impresa e l'assunzione degli stessi lavoratori da parte dell'altra (così Cass.
n. 9224 del 2006).
In coerenza a tale intendimento lo stesso Giudice di Legittimità ha avallato l'opinione del giudice di merito che aveva ritenuto che tale vincolo possa configurarsi non solo nei casi di cessione o trasferimento di azienda, ma anche nel rapporto tra due aziende di cui una costituisca l'unica committente dell'altra, mancando in tal caso nell'appaltatrice una reale autonomia
Pag. 12 di 21 economica, e che, per conseguenza, la fattispecie complessivamente messa in opera concretasse l'utilizzazione dei benefici degli sgravi per finalità diverse da quelle per le quali essi sono stati concepiti, non essendosi nei fatti realizzato alcun effettivo incremento occupazionale ma semplicemente il perpetuarsi della situazione preesistente, “nulla essendo mutato per i lavoratori delle aziende del c.d. 'indotto' se non il periodo trascorso in mobilità” ( Cass.
12589/2024).
Nel caso in esame, l'ente previdenziale aveva sin dal primo grado negato l'incremento occupazionale, assumendo ( vedasi memoria di costituzione di primo grado) che la società appaltatrice era in realtà subentrata nel singolo ramo d'azienda assorbendo la manodopera delle committenti (dalle Società
SA srl, , Il AR srl, Derilat srl R.F.srl e Concept srl) Controparte_2
esercitando l'attività all'interno dei locali della committente, e che i lavoratori erano stati assunti il giorno dopo o dopo alcuni giorni dal licenziamento dalle precedenti aziende, considerando quindi i<< rapporti di lavoro svoltisi, sostanzialmente senza soluzione di continuità, alle dipendenze di imprese che, seppure distinte quanto alla forma, rappresentino, nei fatti, l'una la trasformazione o la derivazione dell'altra>>.
In sede di accertamento ispettivo era stato rilevato che i dipendenti avevano continuato a lavorate nello stesso posto, svolgendo le stesse mansioni di prima con l'unica differenza della formale assunzione da parte di un diverso datore di lavoro (il giorno dopo o dopo qualche giorno dal licenziamento intimato dal precedente datore di lavoro).
Questo era l'aspetto che induceva ad escludere lo sgravio ex lege 223/1991 e non certo l'interposizione fittizia o almeno non propriamente l'interposizione fittizia.
Inoltre, proprio al fine di evidenziare che l'assunzione dei lavoratori era avvenuta per effetto di una complessiva operazione preordinata alla creazione dei presupposti per l'agevolazione contributiva, l'ente previdenziale aveva
Pag. 13 di 21 osservato che l'assunzione dei dipendenti < deve rispondere a reali esigenze economiche della Società che assume e non deve invece avere come unico fine quello di usufruire delle agevolazioni contributive>>.
All'insieme degli elementi appena illustrati va aggiunto che la non CP_1
possedesse personale proprio o comunque ne avesse in misura esigua ( i propri soci) e che avesse assorbito in poco tempo il personale di aziende operanti in settori alimentari o caseario, che non erano neppure affini all'oggetto originario della società (l'azienda sorta nel 2010 originariamente si occupava di <> << gestione ed amministrazione logistica di magazzini>>) e che poi tale oggetto sia stato mutato in modo da potere includere gli scopi più vari tra loro eterogenei ( la società è stata costituita il 16 novembre 2010, mentre lo statuto depositato in allegato alla visura camerale è la versione aggiornata del 24 giugno 2019), avvalora l'opinione che la cooperativa in esame ( che avrebbe dovuto avvalersi, come da oggetto sociale, prevalentemente dell'attività lavorativa dei soci) fosse stata preordinata allo scopo di potere assorbire il personale proveniente da altre aziende che veniva licenziato e passava alle dipendenze delle che lo gestiva tramite un CP_1
contratto di appalto avvalendosi degli sgravi destinati ad incentivare le assunzioni .
Ciò si ricava dalla costante reiterazione di uno schema collaudato per subentrare alle società che licenziavano i dipendenti nella gestione di determinate attività in certi ambiti (che rappresentavano un ramo dell'azienda committente) e che mediante l'appalto del servizio (coincidente con l'attività del ramo) vi impiegavano la manodopera della committente.
Né può sottacersi che, nella sostanza, attraverso il complesso meccanismo
(contratto di appalto concernente un ramo di azienda e assunzione della manovalanza a seguito di accordo sindacale) sia stata nella sostanza realizzata una cessione del ramo di azienda o un trasferimento essendo stato trasmesso in sostanza l'azienda ( rectius ramo di azienda) - intesa come complesso
Pag. 14 di 21 organizzato non solo di mezzi ma anche di lavoratori stabilmente addetti ad essa così potendosi affermare che la stessa ha continuato o ha ripreso ad operare <non importando ne' se titolare sia lo stesso imprenditore o altro subentrante ne' lo strumento negoziale attraverso cui si sia verificata la cessione totale o parziale di azienda>> ( Cass. 3831/2020).
Sotto tale profilo guardando alla sostanza della vicenda contrattuale con la prosecuzione o la riattivazione del rapporto di lavoro presso il nuovo datore di lavoro non può negarsi che sia pure operante l'obbligo previsto dalla legge (art. 2112 c.c., come modificato dall'art. 47 I. n. 428 del 1990 e dal D.Ig. n. 18 del
2001) di assunzione dei lavoratori.
In conclusione, è corretta l'affermazione dell'ente previdenziale dell'inapplicabilità dello sgravio ex lege n.223/1991.
Tali considerazioni ovviamente vanno estese anche in relazione allo sgravio previsto dall'art.1 commi da 118 a 124 della legge n.190/2014 ( di cui la CP_1 ha usufruito, come si legge anche nella sentenza gravata, in relazione agli appalti stipulati con il , con la e con la società la cui CP_3 CP_4 CP_5
applicazione ha come presupposto la sussistenza di <nuove assunzioni>> che di certo non possono ritenersi avvenute in presenza della sostanziale unitarietà dei rapporti di lavoro prima sussistenti con la committente e poi con l'appaltatore o sub appaltatore, non essendo pertanto riconoscibile l'incremento occupazionale che è l'obiettivo perseguito da legislatore nell'accordare le agevolazioni contributive.
Fra l'altro tale aspetto è ben presente al legislatore considerato che anche per tale misura agevolatoria ha previsto che <<... L'esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già
Pag. 15 di 21 in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge. ....>>.
Con l'appello incidentale la assume, in relazione all'accertamento CP_1
condotto dal sul recupero contributivo disposto in relazione Per_2
all'indennità di trasferta erogata, che il primo giudice non si sarebbe attenuto alla domanda formulata con l'originario ricorso, consistente nell'accertamento che, “le trasferte che vengono indicate nei cedolini paga dei dipendenti dell'odierna ricorrente sono, quindi, effettivamente svolte dagli stessi, come confermato dalle testimonianze scritte rese da diversi dipendenti dell'istante”, depositate dalla (cfr. pagg. 38 e 39 del ricorso di primo grado). CP_1
Il Tribunale avrebbe infatti erroneamente incentrato l'accertamento sui rimborsi spesa non documentati, mentre l'accertamento avrebbe dovuto riguardare l'effettivo svolgimento delle trasferte che sarebbe stato confermato dai lavoratori con le suddette dichiarazioni prodotte in giudizio.
Il motivo è infondato.
Occorre evidenziare che il Tribunale, nell'esaminare la questione, ha mostrato di avere inteso correttamente quale fosse la ragione del recupero contributivo disposto dall' sottolineando, nel riportare il contenuto del verbale, che Pt_1
<Alcuni dipendenti hanno dichiarato nel corso degli accessi ispettivi di non avere eseguito trasferte, oppure di averle eseguite in misura inferiore rispetto
a quanto erogato>> .
Ha poi, tuttavia, affermato (dopo avere illustrato la disciplina fiscale delle indennità e gli effetti della natura delle erogazioni, siano propriamente indennità, ovvero rimborsi o , ancora rimborsi misti) che le indennità per le trasferte riportate in busta erano state escluse dalla base imponibile dall'azienda ai fini contributivi evidentemente configurandole come rimborsi in luogo di erogazioni aventi valore retributivo e che l'azienda non aveva fornito documentazione comprovante gli esborsi.
Pag. 16 di 21 Invero, il credito contributivo vantato dall' muove dalla constatazione che Pt_1
i lavoratori ascoltati in occasione dell'accesso hanno affermato di non avere svolto o del tutto o solo in parte le trasferte, con l'effetto che somme che risultano versate da busta paga (che l'azienda non ha mai negato di avere erogato e i lavoratori non hanno escluso di averle percepite) e non corrispondenti a reali trasferte sono state ritenute parte integrante delle retribuzioni e quindi incluse nell'imponibile contributivo.
Difatti, anche nella memoria di costituzione l'ente previdenziale ha ribadito di non avere recuperato sempre e integralmente l'ammontare dei contributi corrispondenti alle trasferte, ma solo se e nella misura in cui queste ultime non erano state fruite e che, per altro, molti lavoratori non solo hanno dichiarato che non avevano effettuato trasferte ma hanno anche affermato che sotto la voce trasferte il datore di lavoro aveva inserito, in realtà, gli straordinari (con l'intento di eludere l'obbligo contributivo).
Tale premessa, che chiarisce l'oggetto dell'accertamento, non vale, tuttavia, a modificare l'esito della decisione sul punto, in quanto il Giudice, nell'esercizio del libero convincimento può attribuire maggiore forza persuasiva alle dichiarazioni rese dai lavoratori nell'immediatezza in occasione dell'accesso ispettivo, giacché esse ragionevolmente appaiono connotate da spontaneità e da sicura genuinità, rispetto a quelle aventi contenuto opposto rese in epoca successiva all'accertamento nel caso rappresentate dalle dichiarazioni scritte raccolte, per altro, dal datore di lavoro che se ne giova, rispetto al quale è facile, per giunta, ipotizzare un “metus” da parte del dipendente.
Tali considerazioni consentono al Collegio di disattendere il motivo di impugnazione proposto dal . CP_1
Con ulteriore motivo la assume l'erroneità della decisione in tema di CP_1 assegni familiari.
Infatti, l'erogazione da parte dell'impresa sarebbe avvenuta sulla base delle dichiarazioni compiute dai lavoratori nella domanda presentata e l'impresa
Pag. 17 di 21 sarebbe stata obbligata ad erogare le prestazioni senza potere compiere una verifica della veridicità delle attestazioni dei prestatori che, peraltro, consistevano in dati sensibili.
In ogni caso il Tribunale avrebbe deciso prestando adesione all'affermazione dell' che le somme erogate fossero indebite in quanto era stato superato Pt_1
il limite reddituale, senza che ciò fosse stato dimostrato dall' in violazione Pt_1
dell'onere della prova (< l' non ha provato il proprio credito Pt_1
contributivo, versando in atti i dati risultanti all'Anagrafe Tributaria, dai quali si evincerebbe che una parte degli ANF è stata indebitamente fruita dai dipendenti della ). Pt_5
Il motivo è infondato.
Va premesso che con l'atto introduttivo del giudizio la , nella premessa CP_1
che il verbale unico di accertamento <deve contenere l'indicazione degli esiti dettagliati delle verifiche compiute e l'elencazione puntuale delle fonti, raccolte nel corso delle ispezioni, che provano le condotte illecite>>, aveva contestato unicamente il fatto che non fosse possibile risalire all'entità delle somme indebite erogate a titolo di assegni familiari, non avendo l' Pt_1
richiesto per tutti i dipendenti beneficiati i modelli anf (<Non si comprende, quindi, in che modo gli Ispettori siano addivenuti al totale degli importi addebitati all'odierna ricorrente, né tanto è precisato nel verbale per cui è causa.>>).
Pure ammettendo che tale contestazione attenga all'insussistenza dell'obbligo e non puramente ad un aspetto procedurale, come pare piuttosto, si osserva quanto segue.
L'ente previdenziale ha accertato che gli importi degli assegni familiari erano in parte indebiti avuto riguardo ai redditi emergenti dall'anagrafe Tributaria.
Ovviamente in tale accertamento non è vincolato né a quanto comunicato dal datore di lavoro né da quanto dichiarato dai lavoratori.
Pag. 18 di 21 L' accertamento è doveroso da parte dell'ente previdenziale che deve accertare i livelli reddituali non certo, come pare affermare l'appellante incidentale, sulla base delle dichiarazioni degli interessati, ma dai dati reddituali presenti presso l'Agenzia delle Entrate.
Né pare ragionevole sostenere diversamente sulla base del tenore dell'art.2 del
D.L. 69/1988, comma 9, laddove dispone che: “L'attestazione del reddito del nucleo familiare è resa con dichiarazione, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, alla quale si applicano le disposizioni di cui all' articolo 26 della legge 4 gennaio 1968”, trattandosi di una prescrizione che vale a regolare, con evidenza, unicamente l'aspetto del contenuto della dichiarazione che correda la domanda e non può di certo escludere il potere-dovere dell'ente previdenziale di verificare la correttezza dei dati dichiarati.
Pertanto, una volta appurato che tali prestazioni non erano dovute, era doveroso il recupero presso l'impresa.
Infatti, poiché l'accertamento ispettivo era successivo non solo all'erogazione delle somme a titolo di anticipo da parte del datore di lavoro (e ( art.37 del DPR
797/1955) ma anche al successivo conguaglio operato dal datore di lavoro presso l' dell'anticipazione attraverso la compensazione degli obblighi di Pt_1 contribuzione ex art.43 del DPR 797/1955 ( < Se l'ammontare dei contributi dovuti risulti superiore all'ammontare degli assegni corrisposti, il datore di lavoro provvederà, entro lo stesso termine di cui all'articolo precedente, a versare l'eccedenza all' .La ricevuta Parte_1
di versamento costituisce la prova liberatoria dell'obbligo del datore di lavoro. Se invece l'ammontare degli assegni corrisposti risulti superiore all'ammontare dei contributi dovuti, l' predetto provvederà a Pt_1
rimborsare l'eccedenza al datore di lavoro.>>), per tale ragione l'ente ha provveduto a addebitare all'impresa le somme indebite (ossia i contributi indebitamente in precedenza oggetto di conguaglio), posto che, a sua volta,
l'impresa recupererà le somme eccedenti il dovuto sulla retribuzione del
Pag. 19 di 21 lavoratore ( art. 24 del d.P.R. n. 797 del 1955, art. 24 stabilisce infatti che in caso di indebita percezione di assegni da parte dei lavoratori le somme da restituire sono trattenute in ogni caso sull'importo di qualsiasi credito derivante dal rapporto di lavoro) .
Come si vede, l'erogazione indebita di assegni familiari si traduce per il datore di lavoro in una detrazione o agevolazione contributiva per cui, è corretto affermare che l'onere della prova ricade sul datore di lavoro tenuto a dimostrare che gi assegni familiari fossero effettivamente dovuti.
Pertanto, anche tale motivo dell'appello incidentale va disatteso.
Le spese dei due gradi seguono la soccombenza -che è prevalente a carico della società (pur considerando che l' non ha impugnato la statuizione CP_1 Pt_1
recupero dei congedi straordinari dei sig.ri e Parte_2 Parte_3
per i quali l'ente ha provveduto successivamente ad accogliere le istanze presentate successivamente dai lavoratori) - e sono liquidate per entrambi i gradi come da dispositivo in applicazione dell'art.6 del Dm 55/2014 e succ. mod ( cause di valore superiore ad euro 520.000,00) con l'incremento del 5% sui compensi medi previsti per il settimo scaglione della tabella 4 ( cause previdenziali) per il primo grado e della tabella 12 per l'appello, dimezzati per ottenere i minimi tariffari per fase di studio, introduttiva e decisionale.
Essendo stato rigettato l'appello incidentale occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante incidentale - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per l'appello incidentale, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello principale proposto dall' in persona del legale Pt_1
Pag. 20 di 21 rappresentante pro tempore, con ricorso depositato in data 19 dicembre 2022 nei confronti della in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore e sull'appello incidentale proposto da quest'ultima, con riferimento alla sentenza n.1280/2022 emessa il 29 novembre 2022 dal Tribunale-GL di Latina, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) In accoglimento dell'appello principale e rigettato l'appello incidentale, riforma parzialmente la sentenza impugnata e, fermo l'accertamento nella parte relativa al recupero dei congedi straordinari dei sig.ri e Parte_2
, rigetta nel resto l'originaria domanda e condanna la società Parte_3
alla rifusione delle spese del primo grado che liquida Controparte_1
in euro 10.309,00, oltre spese generali.
2) Condanna la alla rifusione delle spese del presente Controparte_1
grado che liquida in euro 10.683,00, oltre spese generali.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante incidentale - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per l'appello incidentale, ove dovuto.
Roma, 5 novembre 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
Pag. 21 di 21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca_______ Presidente
2) dott. Eliana Romeo ____________ Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente __________ Consigliere All'udienza pubblica del 5 novembre 2024 ha deliberato, nelle forme della motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.3308/2022 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso l'ordinanza emessa nel proc n.1280/2022 emessa in data 29 novembre 2022 dal Tribunale- GL di Latina e vertente tra
(C.F. Parte_1
- P. IVA , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 P.IVA_2
tempore, rappresentato e difeso, dagli Avvocati Anna Paola Ciarelli e Laura
Loreni giusta procura generale alle liti conferita con atto del Notaio
[...]
di Roma del 21 luglio 2015, Rep. 80974, PEC: Per_1
E
Email_1
Email_3 [...]
[...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, C.F. e P.IVA rappresentata e difesa dagli Avvocati P.IVA_3
Paolo de Berardinis PEC: e Email_4
Vincenzo Mozzi PEC: e Giovanna Email_5
Flora Ragusa PEC: ; Email_6
-APPELLATO- Conclusioni delle parti: come da atti e scritti delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 19 dicembre 2022 l' ha Pt_1
impugnato la sentenza n.1280/2022 emessa dal Tribunale di Latina il 29 novembre 2022.
La sentenza in parziale accoglimento dell'opposizione a verbale ispettivo proposto dalla società cooperativa Ergon ha annullato il verbale di accertamento n. 2016006888/DDL, nella parte in cui sono state disconosciute alla le agevolazioni contributive di cui alla legge 223/91 Controparte_1
ed alla legge n. 190/2014 nonché nella parte relativa al recupero dei congedi straordinari dei sig.ri e , rigettando nel resto Parte_2 Parte_3
la domanda e condannando l' alla rifusione delle spese previa Pt_1 compensazione di un terzo.
L' ha proposto appello principale in relazione alla statuizione Pt_1
concernente il diritto dell'impresa agli sgravi ex lege 223/91 e 190/2014.
La si è costituita ed ha proposto appello incidentale in Controparte_1
relazione al recupero dei contributi per assegno nucleo familiare indebitamente erogato e per le trasferte.
La causa, fissata per la decisione all'udienza del 5 novembre 2024, all'esito della discussione orale e della successiva Camera di Consiglio, è stata definita dal Collegio con sentenza (motivazione contestuale al dispositivo).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale ha accolto parzialmente l'opposizione ad accertamento ispettivo (verbale n. 2016006888/DDL del 26 aprile 2017, con cui erano state accertate per il periodo dal mese di aprile 2012 al febbraio
Pag. 2 di 21 2017 inadempienze e disposto l'obbligo di pagamento per complessivi
€514.77.00 a titolo di contributi ed €299.541,84 a titolo di somme aggiuntive).
Nello specifico, con il verbale si procedeva al recupero degli sgravi contributivi ai sensi della L. n.223/91 e della L. n. 190/2014 nei confronti della , CP_1
agevolazioni di cui la stessa società si era giovata in relazione ai lavoratori che aveva assunto dopo che erano stai licenziati dalle precedenti società (
[...]
il e , ) che avevano Controparte_2 CP_3 CP_4 CP_5 CP_6
poi affidato il ramo di attività in appalto ( di servizi) alla CP_1
Gli ispettori escludevano che vi fossero le condizioni per l'applicazione dello sgravio, osservando che le operazioni di passaggio di personale e gli accordi sindacali avevano posto in essere una complessiva operazione intesa a precostituire le condizioni perché la società si avvalesse degli sgravi. CP_1
Il Tribunale, esaminato il dettato normativo delle previsioni in tema di sgravi, ed evidenziato che <i benefici contributivi, pertanto, non possono essere riconosciuti allorquando si riscontrino condizioni obiettive o un complesso di elementi fattuali che attestino, pur in assenza di formali collegamenti o controllo dipendenti dagli assetti proprietari delle rispettive imprese di cui all'art. 2359 c.c., che il licenziamento di alcuni dipendenti da parte di una impresa e l'assunzione degli stessi da parte dell'altra finiscano per inserirsi in un piano operativo comune>>, interpretava il rilievo dell' come inteso Pt_1 non a far valere un collegamento o un controllo, quanto piuttosto la non genuinità dell'appalto (interposizione fittizia di manodopera), che esaminando i contratti, riteneva insussistente, negando qualsivoglia intermediazione o interposizione fittizia.
Aggiungeva che, in relazione a taluni contratti, la natura fraudolenta e preordinata dell'operazione contestata dall' avrebbe dovuto escludersi Pt_1 considerato che i suddetti appalti risultavano stipulati in data antecedente all'entrata in vigore della L. n. 190/2014 e che anche l'assunzione di alcuni
Pag. 3 di 21 dipendenti da parte della era avvenuta prima dell'emanazione della CP_1 suddetta normativa.
Tali considerazioni erano estese a tutti i contratti compreso quello di subappalto con la società Connect s.r.l. per la gestione di un megastore ove gli ispettori osservavano che la cooperativa che, ai fini dell'esecuzione di tale incarico, aveva assunto personale licenziato dalla Concept, società precedente appaltatrice del megastore.
Concludeva che i contratti di appalto e subappalto stipulati dalla con le CP_1 anzidette società siano genuini, e che la cooperativa, mediante lo strumento delle nuove assunzioni a tempo indeterminato, aveva di fatto promosso forme di occupazione stabile, non risultando la stessa obbligata all'assunzione dei dipendenti licenziati dalle società committenti.
Poi, in relazione alle trasferte, che l'ente previdenziale aveva accertato essere state inserite in busta paga come somme non assoggettate a contribuzione, il
Tribunale riteneva che il datore di lavoro fosse gravato dell'onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero (o alla detrazione) , dimostrazione non assolta in assenza della documentazione giustificativa degli esborsi. Riteneva altresì dimostrata l'erogazione di assegni familiari in misura superiore al dovuto in ragione delle dichiarazioni annuali emergenti dalla consultazione dell'anagrafe tributaria, mentre in relazione ai congedi straordinari per due lavoratori il recupero disposto affermava che il recupero era venuto meno per effetto dell'accoglimento delle domande di congedo posteriormente all'accertamento.
Avverso tale decisione hanno proposto appello principale l' ed Pt_1
incidentale la . Controparte_7
Assume l'Istituto previdenziale che il Tribunale avrebbe travisato il senso dei rilievi presenti nell'accertamento ispettivo in relazione agli sgravi ex L. 223/91
e ex L. 190/2014 e che avevano condotto a ritenere l'insussistenza dei presupposti.
Pag. 4 di 21 Gli ispettori non avrebbero ritenuto i contratti di appalto invalidi né tantomeno che essi fossero fonte di interposizione fittizia, circostanza a cui non si faceva cenno nei verbali.
Viceversa, erano state evidenziate una serie di circostanze significative della predisposizione di un meccanismo funzionale ad ottenere gli sgravi.
Infatti, la , nel giro di pochi mesi, aveva assunto tutti i dipendenti CP_1
licenziati da diverse Società, usufruendo dei benefici contributivi, non aveva presentato negli anni alcuna riduzione di personale. Inoltre sarebbe stato significativo il fatto che la non fosse una consolidata azienda operante CP_1
Con da diversi anni nel settore del commercio di beni alimentari ( , SA, Il
AR, e NT PA spa), né in quello della produzione Controparte_2
casearia ( , in cui interveniva come appaltatore, ed infatti, CP_5
l'inquadramento iniziale della era quello di “altri servizi n.c.a.” e solo ad CP_1
aprile 2011 apriva la posizione con n. 7 dipendenti e prima delle assunzioni del personale in precedenza in forza alle committenti, aveva solo 3 lavoratori.
Tale modo di operare sarebbe stato del tutto anomalo e senza che vi fosse una reale motivazione organizzativa. L'ente previdenziale evidenziava che nelle varie operazioni intervenivano prima i verbali di crisi, poi la mobilità e l'assunzione, ad esempio, con la a febbraio 2012 da parte della CP_2 CP_1
e poi, in data 20 dicembre 2012, era stipulato il contratto di appalto che riguarda tutte le attività del supermercato dove in capo alla Controparte_2 erano rimasti solo due dipendenti.
La normativa operante in materia con la previsione di specifici presupposti avrebbe avuto proprio lo scopo di ostacolare le operazioni messe in atto esclusivamente per lucrare fraudolentemente ed indebitamente le agevolazioni contributive ed economiche previste dal legislatore ed evitare che i benefici in esame finiscano per incentivare operazioni coordinate di ristrutturazione produttiva, che pur non giustificate esclusivamente dall'intento di lucrare il beneficio di legge, fossero impropriamente influenzate da tale prospettiva,
Pag. 5 di 21 determinando così una utilizzazione dei benefici in questione per finalità ben diverse da quelle per cui essi sono stati concepiti e calibrati nella loro particolare consistenza.
Erroneamente il Tribunale avrebbe riconosciuto nell' avvenuta certificazione dei contratti di appalto un elemento significativo atteso che l' non aveva Pt_1
contestato la genuinità degli appalti, né che si trattasse di una somministrazione illecita redigendo, per altro a conferma di ciò, verbali anche nei confronti dei committenti quali obbligati in solido.
Il recupero delle agevolazioni aveva riguardato il periodo seguente ai contratti di appalto ossia dall'assunzione da parte della degli ex dipendenti delle CP_1
Società Committenti in mobilità o 190/2014.
Ha argomentato anche in relazione alle riduzioni contributive usufruite dalla per lo sgravio triennale legge 190/2014, afferenti le Controparte_1
assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso dell'anno 2015, in relazione agli appalti stipulati con il , con la e con la società CP_3 CP_4
CP_5
Ha ribadito che la ha stipulato contratti di appalto con Controparte_8
una serie di società: SA srl, Il AR srl, Controparte_2 CP_5
e R.F.srl., assumendo il personale che in forza alle società predette
[...] Parte_4
e richiedendo per tali dipendenti lo sgravio della legge 190/2014.. Il personale licenziato dalle società aveva continuato a lavorare presso i locali delle aziende nelle quali erano alle dirette dipendenze, anche se assunti dalla . CP_1
Anche per tale tipologia di fruizione di incentivi non vi sarebbe stato alcun incremento occupazionale così come inteso della legge 190/2014, in quanto i passaggi di personale avevano determinato solo un cambio formale del datore di lavoro, ma non un incremento effettivo dell'occupazione.
L'esonero contributivo in questione sarebbe spettato a condizione che nei sei mesi precedenti l'assunzione il lavoratore non fosse stato occupato presso qualsiasi datore di lavoro con contratto a tempo indeterminato, allo scopo di
Pag. 6 di 21 ridurre il rischio di precostituzione artificiosa dei presupposti per l'applicazione del beneficio non conformi all'obiettivo della norma. La norma, finalizzata dunque a promuovere il ricorso allo strumento del contratto a tempo indeterminato al fine di garantire la stabilizzazione dei lavoratori, contiene una disciplina eccezionale, di maggior favore, derogatoria del normale dovere contributivo posto in capo al datore di lavoro. Con la stipulazione dei contratti di appalto e la modifica del datore di lavoro (passaggio dalle società committenti alla e con trasferimento contestuale dei dipendenti CP_1 da una ditta all'altra) sarebbe stata precostituita una situazione di fatto artificiosa al solo scopo di usufruire delle citate riduzioni contributive.
Poi le assunzioni sarebbero avvenute in forza di un obbligo di assunzione che avrebbe operato nei passaggi del personale, e sarebbe stato previsto anche dal contratto di categoria applicato dalla . Controparte_8
Il Tribunale avrebbe affermato che con i movimenti di personale eseguiti si sarebbero costituite forme di occupazione stabile, ma in nessuna norma di legge tale elemento sarebbe richiamato come parametro da prendere in considerazione per riconoscere valide le agevolazioni contributive in discussione.
Inoltre, in riferimento al personale alle dipendenze della Concept srl l' Pt_1
osservava che i dipendenti lavoravano all'interno della NT PA Spa a seguito di contratto di appalto PA-Concept. Tale contratto era stato disdetto in anticipo ed erano stati stipulati altri due contratti, di appalto e di sub appalto che avevano portato gli stessi lavoratori a lavorare sempre all'interno della NT PA Spa, ma alle dipendenze della . CP_1
Tali dipendenti ex Concept assunti dalla erano stati assunti con CP_1
lo sgravio della mobilità.
La legge 92/2012 all'art. 4, comma 12, lettera a) e lettera b), avrebbe previsto che gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo scaturente dalla legge o dalla contrattazione collettiva: gli incentivi non
Pag. 7 di 21 sono riconosciuti anche nel caso in cui, per il lavoratore avente diritto, venga utilizzata la tipologia della somministrazione o sia assunto in violazione di un diritto di precedenza legale o di natura contrattuale.
L'art. 15 della legge n. 264/1949, così come modificata dal D.Lgs. n. 297/2002, riserva un diritto di precedenza di natura generale per tutte le assunzioni sia a termine che a tempo indeterminato in favore dei lavoratori licenziati, negli ultimi sei mesi, per giustificato motivo oggettivo, correlato sia all'attività produttiva che all'organizzazione ed al funzionamento regolare dell'azienda e di quelli che sono stati oggetto di procedura collettiva per riduzione di personale.
L'art. 5, comma 4 - quater, del D.Lgs. n. 368/2001, poi, riserva un diritto di precedenza, di dodici mesi, nelle assunzioni a tempo indeterminato per le mansioni già espletate nei confronti di lavoratori che abbiano lavorato con uno o più contratti a termine per un periodo superiore a sei mesi. Identico diritto sussiste per i rapporti a termine di carattere stagionale (comma 4 – quinquies).
I lavoratori per i quali la aveva usufruito dello sgravio di cui l' CP_1 Pt_1
chiedeva il rimborso erano cessati dal lavoro in favore della Concept per licenziamento collettivo il 29 gennaio 2013 ed erano stati riassunti dalla
[...]
il 1/2/2013, svolgendo lavoro presso lo stesso committente e la CP_1
medesima attività lavorativa. Ad essi era stato applicato dalla il CP_1 contratto collettivo di lavoro “multiservizi” che prevede l'obbligo di riassunzione dei dipendenti in caso di cambio di appalto.
Con l'accordo sindacale del 14 gennaio 2013, tra NT PA come committente e Connect appaltatore, come subappaltatore e la CP_1
rappresentanza dei lavoratori, sarebbe stato esplicitamente concordato il licenziamento di tutti i dipendenti della Concept, la messa in mobilità degli stessi e susseguente riassunzione degli stessi da parte della con CP_1 le agevolazioni contributive per mobilità.
Pag. 8 di 21 Dunque, l' aveva l'obbligo fissato sia per legge che per regolamento CP_1 contrattuale di assumere i dipendenti ex Concept, e il passaggio tra una ditta e l'altra era stato concordato ed esplicitato in anticipo con un accordo sindacale proprio allo scopo di consentire alla di usufruire dello sgravio. CP_1
L'appello principale è fondato.
Invero, attraverso le difese esposte in primo grado l'ente previdenziale aveva inteso assumere l'insussistenza dei presupposti per le agevolazioni contributive.
Come rilevato dal Tribunale, gli sgravi di cui si discute sono quelli previsti dall'art.4 ai commi 4 e 4bis della legge 223/1991 (nel testo vigente ratione temporis fino al 31 dicembre 2016 poi abrogato ad opera dalla L. n. 92 del 2012, art. 2, comma 71, lett. b) e l'art.1 commi da 118 a 124 della legge n.190/2014.
In base al comma 4, dell'art.8 della legge n. 223/1991 è previsto che “Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto ai sensi del comma primo, assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di mobilità, è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il predetto contributo non può essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici, e per i lavoratori di età superiore a cinquanta anni, per un numero superiore a ventiquattro mesi, ovvero a trentasei mesi per le aree di cui all'articolo 7, comma 6. Il presente comma non trova applicazione per i giornalisti...”.
Il 4 bis del citato art. 8, << Il diritto ai benefici economici di cui ai commi precedenti è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo.
Pag. 9 di 21 L'impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative.”
La previsione contenuta nel comma 4 bis ha proprio lo scopo di evitare quelle operazioni messe in atto anche da imprese distinte preordinate a consentire il godimento dell'agevolazione in assenza di un reale incremento di manodopera essendo in realtà i rapporti di lavoro, in assenza di una effettiva risoluzione, caratterizzati dalla continuità fra il precedente ed il nuovo datore di lavoro.
Infatti, attraverso l'affermazione dell'esistenza di un collegamento o controllo lato sensu intesi il legislatore ha voluto fare riferimento alle più svariate situazioni in cui un'impresa possa nella sostanza avere una seria incidenza sull'altra.
Ciò quale portato della considerazione che, attraverso le condizioni enucleate al comma 4 bis, il legislatore ha individuato <specifiche circostanze ostative
(tempo di durata della mobilità, rapporti tra imprese consistenti in assetti proprietari sostanzialmente coincidenti, o in rapporti di collegamento o controllo tra imprese) impeditive degli indicati benefici, perché ritenute capaci di concretizzare comportamenti elusivi e fraudolenti. Ha quindi precisato che il riconoscimento dei benefici contributivi in questione presuppone che venga accertato che la situazione di esubero del personale posto in mobilità sia effettivamente sussistente e che l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di detto personale da parte di una nuova impresa risponda a reali esigenze economiche e non concretizzi invece condotte elusive degli scopi legislativi, finalizzate al solo godimento degli incentivi, mediante fittizie e preordinate interruzioni dei rapporti lavorativi (in tal senso, Cass.
27/6/2001, n. 8800; Cass. 9/2/2004, n. 2407; Cass. 3/8/2007, n. 17071; Cass.
20/9/2016, n. 18402)>> (v. Cass. ord,. 3831/2020),.
Nei casi esaminati costituisce fatto pacifico fra le parti, oltre che documentato dalla stessa opponente, che la non solo stilava contratti di appalto con CP_1
vari committenti, ma, con l'uso di un meccanismo pressoché identico in tutti i
Pag. 10 di 21 casi, i lavoratori erano stati licenziati la società appaltante e dopo un brevissimo intervallo ( talora il giorno dopo o dopo qualche giorno) erano stati assunti dalla . CP_1
Quest'ultima era affidataria con appalto di servizi della gestione del ramo di azienda in cui i lavoratori erano già occupati e sostanzialmente subentrava in detto ramo che gestiva con la manodopera ivi già occupata.
Infatti, quasi contestualmente alla sottoscrizione dell'appalto e, in ogni caso prima che lo stesso fosse efficace, si impegnava con accordi stipulati con le sigle sindacali che rappresentavano i lavoratori ad assorbire la manodopera occupata presso le stesse attività oggetto di appalto, manodopera che continuava a lavorare svolgendo le medesime mansioni svolte in precedenza nei medesimi locali aziendali e con i medesimi mezzi produttivi messi a disposizione dalla committente.
La assumeva poi l'impegno di applicare ai lavoratori il contratto CP_1 multiservizi.
Come si ricava dalla lettura dei contratti di appalto gli stessi erano tutti stilati alla stessa maniera (identico tenore), con l'unica variazione derivante dal singolo settore di attività che determinava il tipo di servizio affidato in appalto.
Ulteriormente, anche gli accordi sottoscritti con le sigle sindacali erano nella sostanza fra loro del tutto identici e si caratterizzano per l'affermazione di una iniziale indisponibilità della ad assorbire la nuova manodopera per il CP_1 possesso di proprie maestranze (che viceversa non risulta sussistessero, consistendo nei soci, o almeno non in tale entità da consentire la gestione del singolo appalto) e poi nell'accordo cui la società si impegnava ad assumere i lavoratori della committente.
Come si vede, vi sono una pluralità di elementi che costituiscono indizi gravi, univoci e concordanti che concorrono a ritenere la preordinazione del complesso delle operazioni a consentire all'appaltatore di giovarsi degli CP_1
sgravi, previa un'apparente soluzione di continuità dei rapporti di lavoro che
Pag. 11 di 21 viceversa erano rimasti inalterati, mutando solo la formale titolarità del rapporto che era passata ad . CP_1
È a tale aspetto che l'ente previdenziale intendeva riferirsi quando, sia in sede di accertamento, che successivamente, nel costituirsi in giudizio in primo grado, assumeva che fosse stata posta in essere una complessiva operazione preordinata alla fruizione degli sgravi in difetto dei presupposti.
La Corte di Cassazione ha ancorato la legittima fruizione dello sgravio ex art. 8, l. n. 223/1991, cit., per un verso, all'insussistenza di alcuna condotta fraudolentemente preordinata alla creazione di operazioni comportanti il licenziamento di lavoratori da parte di un'impresa e l'assunzione degli stessi lavoratori da parte dell'altra e, per altro verso, al fatto che l'assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità realizzi oggettivamente un incremento occupazionale (così già Cass. nn. 2443 del 2000, 8800 del 2001, 8988 del
2008, 8069 del 2011 e, più recentemente, Cass. nn. 4885 del 2020, 28361 del
2021, 6194 del 2022, 17214 del 2023).
Come si vede, nel caso, si ricade proprio in un'potesi riconducibile al genere che il giudice di legittimità ha ritenuto immeritevoli di tale agevolazione.
Inoltre, il controllo o collegamento rilevante ex art. 8, comma 4-bis, l. n.
223/1991, secondo la Cassazione può sostanziarsi anche in un vincolo di fatto, che comporti condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato e che conduca a ideare o far attuare operazioni coordinate di ristrutturazione comportanti il licenziamento di lavoratori da parte di un'impresa e l'assunzione degli stessi lavoratori da parte dell'altra (così Cass.
n. 9224 del 2006).
In coerenza a tale intendimento lo stesso Giudice di Legittimità ha avallato l'opinione del giudice di merito che aveva ritenuto che tale vincolo possa configurarsi non solo nei casi di cessione o trasferimento di azienda, ma anche nel rapporto tra due aziende di cui una costituisca l'unica committente dell'altra, mancando in tal caso nell'appaltatrice una reale autonomia
Pag. 12 di 21 economica, e che, per conseguenza, la fattispecie complessivamente messa in opera concretasse l'utilizzazione dei benefici degli sgravi per finalità diverse da quelle per le quali essi sono stati concepiti, non essendosi nei fatti realizzato alcun effettivo incremento occupazionale ma semplicemente il perpetuarsi della situazione preesistente, “nulla essendo mutato per i lavoratori delle aziende del c.d. 'indotto' se non il periodo trascorso in mobilità” ( Cass.
12589/2024).
Nel caso in esame, l'ente previdenziale aveva sin dal primo grado negato l'incremento occupazionale, assumendo ( vedasi memoria di costituzione di primo grado) che la società appaltatrice era in realtà subentrata nel singolo ramo d'azienda assorbendo la manodopera delle committenti (dalle Società
SA srl, , Il AR srl, Derilat srl R.F.srl e Concept srl) Controparte_2
esercitando l'attività all'interno dei locali della committente, e che i lavoratori erano stati assunti il giorno dopo o dopo alcuni giorni dal licenziamento dalle precedenti aziende, considerando quindi i<< rapporti di lavoro svoltisi, sostanzialmente senza soluzione di continuità, alle dipendenze di imprese che, seppure distinte quanto alla forma, rappresentino, nei fatti, l'una la trasformazione o la derivazione dell'altra>>.
In sede di accertamento ispettivo era stato rilevato che i dipendenti avevano continuato a lavorate nello stesso posto, svolgendo le stesse mansioni di prima con l'unica differenza della formale assunzione da parte di un diverso datore di lavoro (il giorno dopo o dopo qualche giorno dal licenziamento intimato dal precedente datore di lavoro).
Questo era l'aspetto che induceva ad escludere lo sgravio ex lege 223/1991 e non certo l'interposizione fittizia o almeno non propriamente l'interposizione fittizia.
Inoltre, proprio al fine di evidenziare che l'assunzione dei lavoratori era avvenuta per effetto di una complessiva operazione preordinata alla creazione dei presupposti per l'agevolazione contributiva, l'ente previdenziale aveva
Pag. 13 di 21 osservato che l'assunzione dei dipendenti < deve rispondere a reali esigenze economiche della Società che assume e non deve invece avere come unico fine quello di usufruire delle agevolazioni contributive>>.
All'insieme degli elementi appena illustrati va aggiunto che la non CP_1
possedesse personale proprio o comunque ne avesse in misura esigua ( i propri soci) e che avesse assorbito in poco tempo il personale di aziende operanti in settori alimentari o caseario, che non erano neppure affini all'oggetto originario della società (l'azienda sorta nel 2010 originariamente si occupava di <> << gestione ed amministrazione logistica di magazzini>>) e che poi tale oggetto sia stato mutato in modo da potere includere gli scopi più vari tra loro eterogenei ( la società è stata costituita il 16 novembre 2010, mentre lo statuto depositato in allegato alla visura camerale è la versione aggiornata del 24 giugno 2019), avvalora l'opinione che la cooperativa in esame ( che avrebbe dovuto avvalersi, come da oggetto sociale, prevalentemente dell'attività lavorativa dei soci) fosse stata preordinata allo scopo di potere assorbire il personale proveniente da altre aziende che veniva licenziato e passava alle dipendenze delle che lo gestiva tramite un CP_1
contratto di appalto avvalendosi degli sgravi destinati ad incentivare le assunzioni .
Ciò si ricava dalla costante reiterazione di uno schema collaudato per subentrare alle società che licenziavano i dipendenti nella gestione di determinate attività in certi ambiti (che rappresentavano un ramo dell'azienda committente) e che mediante l'appalto del servizio (coincidente con l'attività del ramo) vi impiegavano la manodopera della committente.
Né può sottacersi che, nella sostanza, attraverso il complesso meccanismo
(contratto di appalto concernente un ramo di azienda e assunzione della manovalanza a seguito di accordo sindacale) sia stata nella sostanza realizzata una cessione del ramo di azienda o un trasferimento essendo stato trasmesso in sostanza l'azienda ( rectius ramo di azienda) - intesa come complesso
Pag. 14 di 21 organizzato non solo di mezzi ma anche di lavoratori stabilmente addetti ad essa così potendosi affermare che la stessa ha continuato o ha ripreso ad operare <non importando ne' se titolare sia lo stesso imprenditore o altro subentrante ne' lo strumento negoziale attraverso cui si sia verificata la cessione totale o parziale di azienda>> ( Cass. 3831/2020).
Sotto tale profilo guardando alla sostanza della vicenda contrattuale con la prosecuzione o la riattivazione del rapporto di lavoro presso il nuovo datore di lavoro non può negarsi che sia pure operante l'obbligo previsto dalla legge (art. 2112 c.c., come modificato dall'art. 47 I. n. 428 del 1990 e dal D.Ig. n. 18 del
2001) di assunzione dei lavoratori.
In conclusione, è corretta l'affermazione dell'ente previdenziale dell'inapplicabilità dello sgravio ex lege n.223/1991.
Tali considerazioni ovviamente vanno estese anche in relazione allo sgravio previsto dall'art.1 commi da 118 a 124 della legge n.190/2014 ( di cui la CP_1 ha usufruito, come si legge anche nella sentenza gravata, in relazione agli appalti stipulati con il , con la e con la società la cui CP_3 CP_4 CP_5
applicazione ha come presupposto la sussistenza di <nuove assunzioni>> che di certo non possono ritenersi avvenute in presenza della sostanziale unitarietà dei rapporti di lavoro prima sussistenti con la committente e poi con l'appaltatore o sub appaltatore, non essendo pertanto riconoscibile l'incremento occupazionale che è l'obiettivo perseguito da legislatore nell'accordare le agevolazioni contributive.
Fra l'altro tale aspetto è ben presente al legislatore considerato che anche per tale misura agevolatoria ha previsto che <<... L'esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già
Pag. 15 di 21 in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge. ....>>.
Con l'appello incidentale la assume, in relazione all'accertamento CP_1
condotto dal sul recupero contributivo disposto in relazione Per_2
all'indennità di trasferta erogata, che il primo giudice non si sarebbe attenuto alla domanda formulata con l'originario ricorso, consistente nell'accertamento che, “le trasferte che vengono indicate nei cedolini paga dei dipendenti dell'odierna ricorrente sono, quindi, effettivamente svolte dagli stessi, come confermato dalle testimonianze scritte rese da diversi dipendenti dell'istante”, depositate dalla (cfr. pagg. 38 e 39 del ricorso di primo grado). CP_1
Il Tribunale avrebbe infatti erroneamente incentrato l'accertamento sui rimborsi spesa non documentati, mentre l'accertamento avrebbe dovuto riguardare l'effettivo svolgimento delle trasferte che sarebbe stato confermato dai lavoratori con le suddette dichiarazioni prodotte in giudizio.
Il motivo è infondato.
Occorre evidenziare che il Tribunale, nell'esaminare la questione, ha mostrato di avere inteso correttamente quale fosse la ragione del recupero contributivo disposto dall' sottolineando, nel riportare il contenuto del verbale, che Pt_1
<Alcuni dipendenti hanno dichiarato nel corso degli accessi ispettivi di non avere eseguito trasferte, oppure di averle eseguite in misura inferiore rispetto
a quanto erogato>> .
Ha poi, tuttavia, affermato (dopo avere illustrato la disciplina fiscale delle indennità e gli effetti della natura delle erogazioni, siano propriamente indennità, ovvero rimborsi o , ancora rimborsi misti) che le indennità per le trasferte riportate in busta erano state escluse dalla base imponibile dall'azienda ai fini contributivi evidentemente configurandole come rimborsi in luogo di erogazioni aventi valore retributivo e che l'azienda non aveva fornito documentazione comprovante gli esborsi.
Pag. 16 di 21 Invero, il credito contributivo vantato dall' muove dalla constatazione che Pt_1
i lavoratori ascoltati in occasione dell'accesso hanno affermato di non avere svolto o del tutto o solo in parte le trasferte, con l'effetto che somme che risultano versate da busta paga (che l'azienda non ha mai negato di avere erogato e i lavoratori non hanno escluso di averle percepite) e non corrispondenti a reali trasferte sono state ritenute parte integrante delle retribuzioni e quindi incluse nell'imponibile contributivo.
Difatti, anche nella memoria di costituzione l'ente previdenziale ha ribadito di non avere recuperato sempre e integralmente l'ammontare dei contributi corrispondenti alle trasferte, ma solo se e nella misura in cui queste ultime non erano state fruite e che, per altro, molti lavoratori non solo hanno dichiarato che non avevano effettuato trasferte ma hanno anche affermato che sotto la voce trasferte il datore di lavoro aveva inserito, in realtà, gli straordinari (con l'intento di eludere l'obbligo contributivo).
Tale premessa, che chiarisce l'oggetto dell'accertamento, non vale, tuttavia, a modificare l'esito della decisione sul punto, in quanto il Giudice, nell'esercizio del libero convincimento può attribuire maggiore forza persuasiva alle dichiarazioni rese dai lavoratori nell'immediatezza in occasione dell'accesso ispettivo, giacché esse ragionevolmente appaiono connotate da spontaneità e da sicura genuinità, rispetto a quelle aventi contenuto opposto rese in epoca successiva all'accertamento nel caso rappresentate dalle dichiarazioni scritte raccolte, per altro, dal datore di lavoro che se ne giova, rispetto al quale è facile, per giunta, ipotizzare un “metus” da parte del dipendente.
Tali considerazioni consentono al Collegio di disattendere il motivo di impugnazione proposto dal . CP_1
Con ulteriore motivo la assume l'erroneità della decisione in tema di CP_1 assegni familiari.
Infatti, l'erogazione da parte dell'impresa sarebbe avvenuta sulla base delle dichiarazioni compiute dai lavoratori nella domanda presentata e l'impresa
Pag. 17 di 21 sarebbe stata obbligata ad erogare le prestazioni senza potere compiere una verifica della veridicità delle attestazioni dei prestatori che, peraltro, consistevano in dati sensibili.
In ogni caso il Tribunale avrebbe deciso prestando adesione all'affermazione dell' che le somme erogate fossero indebite in quanto era stato superato Pt_1
il limite reddituale, senza che ciò fosse stato dimostrato dall' in violazione Pt_1
dell'onere della prova (< l' non ha provato il proprio credito Pt_1
contributivo, versando in atti i dati risultanti all'Anagrafe Tributaria, dai quali si evincerebbe che una parte degli ANF è stata indebitamente fruita dai dipendenti della ). Pt_5
Il motivo è infondato.
Va premesso che con l'atto introduttivo del giudizio la , nella premessa CP_1
che il verbale unico di accertamento <deve contenere l'indicazione degli esiti dettagliati delle verifiche compiute e l'elencazione puntuale delle fonti, raccolte nel corso delle ispezioni, che provano le condotte illecite>>, aveva contestato unicamente il fatto che non fosse possibile risalire all'entità delle somme indebite erogate a titolo di assegni familiari, non avendo l' Pt_1
richiesto per tutti i dipendenti beneficiati i modelli anf (<Non si comprende, quindi, in che modo gli Ispettori siano addivenuti al totale degli importi addebitati all'odierna ricorrente, né tanto è precisato nel verbale per cui è causa.>>).
Pure ammettendo che tale contestazione attenga all'insussistenza dell'obbligo e non puramente ad un aspetto procedurale, come pare piuttosto, si osserva quanto segue.
L'ente previdenziale ha accertato che gli importi degli assegni familiari erano in parte indebiti avuto riguardo ai redditi emergenti dall'anagrafe Tributaria.
Ovviamente in tale accertamento non è vincolato né a quanto comunicato dal datore di lavoro né da quanto dichiarato dai lavoratori.
Pag. 18 di 21 L' accertamento è doveroso da parte dell'ente previdenziale che deve accertare i livelli reddituali non certo, come pare affermare l'appellante incidentale, sulla base delle dichiarazioni degli interessati, ma dai dati reddituali presenti presso l'Agenzia delle Entrate.
Né pare ragionevole sostenere diversamente sulla base del tenore dell'art.2 del
D.L. 69/1988, comma 9, laddove dispone che: “L'attestazione del reddito del nucleo familiare è resa con dichiarazione, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, alla quale si applicano le disposizioni di cui all' articolo 26 della legge 4 gennaio 1968”, trattandosi di una prescrizione che vale a regolare, con evidenza, unicamente l'aspetto del contenuto della dichiarazione che correda la domanda e non può di certo escludere il potere-dovere dell'ente previdenziale di verificare la correttezza dei dati dichiarati.
Pertanto, una volta appurato che tali prestazioni non erano dovute, era doveroso il recupero presso l'impresa.
Infatti, poiché l'accertamento ispettivo era successivo non solo all'erogazione delle somme a titolo di anticipo da parte del datore di lavoro (e ( art.37 del DPR
797/1955) ma anche al successivo conguaglio operato dal datore di lavoro presso l' dell'anticipazione attraverso la compensazione degli obblighi di Pt_1 contribuzione ex art.43 del DPR 797/1955 ( < Se l'ammontare dei contributi dovuti risulti superiore all'ammontare degli assegni corrisposti, il datore di lavoro provvederà, entro lo stesso termine di cui all'articolo precedente, a versare l'eccedenza all' .La ricevuta Parte_1
di versamento costituisce la prova liberatoria dell'obbligo del datore di lavoro. Se invece l'ammontare degli assegni corrisposti risulti superiore all'ammontare dei contributi dovuti, l' predetto provvederà a Pt_1
rimborsare l'eccedenza al datore di lavoro.>>), per tale ragione l'ente ha provveduto a addebitare all'impresa le somme indebite (ossia i contributi indebitamente in precedenza oggetto di conguaglio), posto che, a sua volta,
l'impresa recupererà le somme eccedenti il dovuto sulla retribuzione del
Pag. 19 di 21 lavoratore ( art. 24 del d.P.R. n. 797 del 1955, art. 24 stabilisce infatti che in caso di indebita percezione di assegni da parte dei lavoratori le somme da restituire sono trattenute in ogni caso sull'importo di qualsiasi credito derivante dal rapporto di lavoro) .
Come si vede, l'erogazione indebita di assegni familiari si traduce per il datore di lavoro in una detrazione o agevolazione contributiva per cui, è corretto affermare che l'onere della prova ricade sul datore di lavoro tenuto a dimostrare che gi assegni familiari fossero effettivamente dovuti.
Pertanto, anche tale motivo dell'appello incidentale va disatteso.
Le spese dei due gradi seguono la soccombenza -che è prevalente a carico della società (pur considerando che l' non ha impugnato la statuizione CP_1 Pt_1
recupero dei congedi straordinari dei sig.ri e Parte_2 Parte_3
per i quali l'ente ha provveduto successivamente ad accogliere le istanze presentate successivamente dai lavoratori) - e sono liquidate per entrambi i gradi come da dispositivo in applicazione dell'art.6 del Dm 55/2014 e succ. mod ( cause di valore superiore ad euro 520.000,00) con l'incremento del 5% sui compensi medi previsti per il settimo scaglione della tabella 4 ( cause previdenziali) per il primo grado e della tabella 12 per l'appello, dimezzati per ottenere i minimi tariffari per fase di studio, introduttiva e decisionale.
Essendo stato rigettato l'appello incidentale occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante incidentale - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per l'appello incidentale, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello principale proposto dall' in persona del legale Pt_1
Pag. 20 di 21 rappresentante pro tempore, con ricorso depositato in data 19 dicembre 2022 nei confronti della in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore e sull'appello incidentale proposto da quest'ultima, con riferimento alla sentenza n.1280/2022 emessa il 29 novembre 2022 dal Tribunale-GL di Latina, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) In accoglimento dell'appello principale e rigettato l'appello incidentale, riforma parzialmente la sentenza impugnata e, fermo l'accertamento nella parte relativa al recupero dei congedi straordinari dei sig.ri e Parte_2
, rigetta nel resto l'originaria domanda e condanna la società Parte_3
alla rifusione delle spese del primo grado che liquida Controparte_1
in euro 10.309,00, oltre spese generali.
2) Condanna la alla rifusione delle spese del presente Controparte_1
grado che liquida in euro 10.683,00, oltre spese generali.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante incidentale - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per l'appello incidentale, ove dovuto.
Roma, 5 novembre 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
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