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Sentenza 22 marzo 2024
Sentenza 22 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 22/03/2024, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1970/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Rosanna Scollo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1970/2021, promossa da:
(c.f.: , con sede in Parte_1 P.IVA_1 nel Viale Europa n. 65, in persona del legale rappresentante p.t., con il Pt_1 patrocinio dell'avv. Rossella Cavalieri, nel cui studio in via Archimede n. 80 è Pt_1 elettivamente domiciliata
ATTORE
contro pagina 1 di 10 (c.f.: nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Gianpaolo Sciclone, ed elettivamente domiciliata nello studio di quest'ultimo nella via G. Matteotti n. 399
CONVENUTA CONTUMACE
e
(c.f.: e (c.f.: CP_2 C.F._2 Controparte_3
) C.F._3
CONVENUTI CONTUMACI
e con l'intervento ex art. 111 c.p.c. di
società per la cartolarizzazione dei crediti costituita ai Controparte_4 sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, con sede legale in Conegliano, Via Vittorio
Alfieri 1, C.F. e p.iva , in persona della procuratrice con sede P.IVA_2 CP_5 legale in Messina, Via Bonsignore n. 1, C.F. e P.I. , in persona del legale P.IVA_3 rappresentante pro tempore, cessionaria del credito di Parte_1
giusta cessione pubblicata in G.U. Parte Seconda n. 148 del 22
[...] dicembre 2022, con il patrocinio dell'avv. Alessandro Barbaro congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Andrea Aloi ed elettivamente domiciliata in Via Pt_1
Giuseppe Fucà 1/A nello studio dell'avv. Antonio Di Paola
INTERVENIENTE
OGGETTO
Azione di simulazione e azione revocatoria ordinaria pagina 2 di 10 CONCLUSIONI
Parte attrice: accertare e dichiarare la simulazione assoluta dell'atto di cessione di beni contro prestazioni del 23.07.2018 … rep. n. 1355-racc. 990, avente ad oggetto gli immobili e di diritti sopra descritti …; in via subordinata, revocare l'atto, avente ad oggetto gli immobili distintamente descritti in premessa di cessioni di beni contro prestazioni del
23.07.2018 … rep. n. 1355-racc. n. 990, avente ad oggetto gli immobili e i diritti sopra descritti… Con vittoria di spese e compensi di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio , e
[...] Controparte_1 CP_2 [...]
, per sentire dichiarare, in via principale, la simulazione assoluta e, in via CP_3 subordinata, l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di “cessione di beni contro prestazioni” del 23.07.2018 (repertorio n. 1355, raccolta n. 990) a rogito del Notaio di Vittoria, con il quale aveva ceduto ai figli Persona_1 Controparte_1
e i beni immobili meglio descritti nell'atto sopra CP_2 Controparte_3 richiamato, a fronte del corrispettivo a carico dei figli costituito da una serie di prestazioni di natura assistenziale nei confronti della madre. A fondamento della domanda affermava di essere creditrice di della somma CP_6 Controparte_1
di € 17.636,68, oltre accessori di legge, in forza del decreto ingiuntivo del Tribunale di
Ragusa n. 39 del 2021, non opposto, e dichiarato definitivamente esecutivo in data
11.04.2021. Tale credito traeva origine dal mancato pagamento di nove rate trimestrali scadute, precisamente dal 14.01.2014 al 14.04.2016, del prestito di € 35.000,00, concesso da in data 14.01.2011, prodotto in Parte_1 atti. L'attrice deduceva il carattere pregiudizievole nei suoi confronti del sopra richiamato atto, invocando la simulazione assoluta di tale cessione di beni, e, in subordine, l'inefficacia relativa della stessa ai sensi dell'art. 2901 c.c., per essere stato il pagina 3 di 10 relativo atto concluso unicamente al fine di sottrarre i beni oggetto di disposizione dalla garanzia patrimoniale generica del credito. In particolare, sosteneva la piena consapevolezza in capo a tutti i convenuti del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, tenuto conto: dell'anteriorità del credito;
dell'essere i vitalizianti figli della disponente e tutti conviventi con essa al momento dell'insorgenza del credito;
del carattere essenzialmente gratuito della disposizione, essendo stata peraltro la cessione posta in essere in favore di soggetti tenuti per legge alle prestazioni cui si erano obbligati in caso di bisogno del genitore;
della esiguità del valore dei beni asseritamente ceduti, e, infine, della dismissione, con un unico atto, di tutto il patrimonio immobiliare della convenuta.
Con comparsa del 01.02.2023 svolgeva intervento ex art. 111 c.p.c. , CP_5
nell'interesse e quale procuratrice speciale di a sua volta Controparte_4 cessionaria del credito vantato dall'attrice nei confronti di Parte_2 CP_1
in virtù di cessione di crediti in blocco del 15.12.2022, ai sensi dell'art. 58 del
[...]
TU Bancario, e successiva pubblicazione in G. U. parte seconda n. 148, avvenuta in data
22.12.2022, contenente l'elenco dei crediti ceduti in suo favore. Il successore a titolo particolare insisteva in tutte le domande e conclusioni avanzate dalla cedente banca, e ne chiedeva, al contempo, la sua estromissione, in ragione dell'esclusiva titolarità del credito.
Successivamente, dopo l'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni in data
13.02.2023, e precisamente il 17.11.2023, si costituiva in giudizio CP_1
la quale si opponeva alla domanda di controparte, e rappresentava che il
[...] figlio era frattanto deceduto in data 17.02.2023. CP_2
Ciò premesso, va preliminarmente ritenuto inammissibile l'atto di costituzione di
, giacché intervenuto oltre la preclusione sancita dall'art. 293 Controparte_1
c.p.c. (cfr. Cass. 22618/2012), e ciò indipendentemente dal fatto che la dichiarazione di contumacia sia stata già emessa o meno nel corso del giudizio (cfr. Cass. 2680/1962).
Va pertanto dichiarata la contumacia di tutti i convenuti, non costituitisi in giudizio benché regolarmente citati.
pagina 4 di 10 Va, infine, estromessa dal giudizio l'attrice , la Parte_1 quale si è associata, sin dalle note di udienza del 13.02.2023, alla richiesta di estromissione avanzata dalla procuratrice speciale della cessionaria del credito,
[...]
Controparte_4
Nel merito la domanda principale dell'attrice appare infondata, e deve pertanto essere rigettata.
Come noto si ha simulazione assoluta del contratto quando le parti, pur dichiarando di concluderlo e compiendo atti che appiano corrispondenti alla sua esecuzione, non abbiano in realtà voluto concludere contratto alcuno;
ciò che caratterizza la simulazione è il cosiddetto accordo simulatorio, cioè l'intesa tra le parti, interna e destinata a rimanere riservata, che il contratto stipulato è meramente fittizio e pertanto inidoneo a realizzare gli effetti al quale è preordinato, per cui la situazione giuridica che dovrebbe essere effetto del contratto è solo apparente, mentre la situazione giuridica reale rimane quella anteriore all'atto.
Nel caso in esame l'attrice era onerata di provare l'esistenza dell'accordo simulatorio tra le parti, presupposto indefettibile per dichiarare la simulazione.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità “In considerazione della diversità di presupposti esistenti tra negozio simulato e negozio soggetto ad azione revocatoria, ad integrare gli estremi della simulazione non è sufficiente la prova che, attraverso
l'alienazione di un bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori, ma è necessario provare specificamente che questa alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che né l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l'altra parte abbia inteso acquisirla” (cfr. Cass.n. 13345/2015).
Nella specie, l'eseguita cessione dei beni dopo l'insorgenza del debito nei confronti della banca, così come la dedotta esiguità del valore dei beni oggetto di disposizione
(circostanza, questa, rimasta peraltro priva di prova), o l'essere i beni stati ceduti a persone di famiglia, elementi tutti che l'attrice allega come sintomatici del carattere solo apparente dell'atto, non appaiono sufficienti a fornire la prova della invocata simulazione assoluta, occorrendo la sussistenza di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, tanto da non fare permanere alcun dubbio sul carattere fittizio dell'atto impugnato (cfr. Cass.n. 15160/2002).
pagina 5 di 10 Deve intendersi di contro fondata la domanda subordinata di inefficacia ex art. 2901
c.c. per le seguenti ragioni.
Com'è noto, con l'azione revocatoria ordinaria il creditore può domandare che sia dichiarato inefficace nei suoi confronti l'atto con cui il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando dimostri la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge.
In particolare, il creditore ha l'onere di provare la sussistenza del requisito oggettivo, costituito dall'esistenza di un atto dispositivo a titolo gratuito od oneroso, compiuto dal debitore, in pregiudizio delle sue ragioni creditorie (eventus damni), e del requisito soggettivo, costituito:
- qualora l'atto dispositivo sia successivo al sorgere del credito, dalla consapevolezza in capo al debitore del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore (scientia damni), e, nel caso di atto a titolo oneroso, dalla consapevolezza di tale pregiudizio anche in capo al terzo;
- qualora l'atto dispositivo sia anteriore al sorgere del credito, dalla dolosa preordinazione dell'atto al fine di recare pregiudizio (consilium fraudis), e, nel caso di atto a titolo oneroso, anche dalla partecipazione del terzo alla dolosa preordinazione.
Nel caso di specie risultano sussistere tutti gli elementi previsti dall'azione revocatoria invocata.
Quanto alla sussistenza del credito, l'attrice ha prodotto il contratto di prestito chirografario, rapporto 10/641/210763, del 14.01.2011, con il quale concedeva alla convenuta la somma di € 35.000,00, da rimborsare in 20 rate trimestrali dal 14.04.2011
e sino alla scadenza, nonchè la copia conforme del decreto ingiuntivo n. 39/2021 regolarmente notificato, dichiarato esecutivo per mancanza di opposizione in data
11.04.2021.
Tale credito risulta essere anteriore rispetto al compimento dell'atto dispositivo impugnato, essendo principio consolidato che In tema di azione revocatoria ordinaria, il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo del debitore va riscontrato con riferimento al momento di insorgenza del credito stesso e non già rispetto a quello del suo accertamento giudiziale (cfr. Cass. ord.n. 22161/2019; Cass.n.
17356/2011).
Quanto all'atto di disposizione patrimoniale, esso è costituito dalla “cessione dei beni contro prestazioni” del 23.07.2018, con il quale aveva ceduto Controparte_1
al figlio i diritti sui beni immobili di cui alla lettere A), B) e C) del CP_2 menzionato atto pubblico e al figlio la proprietà, previa riserva del Controparte_3 diritto d'abitazione e d'uso, dei beni immobili meglio descritti alle lettere D), E) e F). pagina 6 di 10 Sussiste, inoltre, l'altra condizione dell'actio pauliana, ovvero il pregiudizio alle ragioni del creditore, sotto il profilo oggettivo del cd. eventus damni, consistente nel fatto che, in conseguenza dell'atto di disposizione, il patrimonio del debitore diviene, avuto riguardo alla data dell'atto dispositivo, insufficiente a soddisfare i creditori, o comunque tale da rendere “più difficile” l'eventuale soddisfacimento coattivo del credito, rilevando in tal senso non solo la variazione quantitativa, ma anche la semplice variazione qualitativa del patrimonio del debitore (cfr. Cass.n. 1902/2015).
Ad integrare il pregiudizio in oggetto rileva, dunque, pure la maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo (cfr. Cass.n. 24757/2008).
Nel caso di specie assume certamente rilevanza pregiudizievole nei confronti della creditrice la cessione degli unici beni immobili di proprietà della convenuta (cfr. visura in atti), attraverso l'impugnato atto, dismissione che ha reso il patrimonio della debitrice insufficiente a soddisfare le ragioni creditorie.
Nell'ambito dell'azione revocatoria, è comunque onere della parte convenuta, nel caso concreto rimasta contumace, “…provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni creditorie” (cfr. Cass. ord.n. 16221/2019).
In punto di elemento soggettivo, posto che il credito della banca è sorto anteriormente all'atto dispositivo oggetto di revocatoria, occorre avere riguardo alla conoscenza che il debitore aveva del pregiudizio delle ragioni del creditore e alla pari consapevolezza in capo ai terzi acquirenti, dovendosi ritenere l'atto di cessione del
23.07.2018 come avente natura onerosa.
Su tale ultimo aspetto, infatti, l'attribuzione patrimoniale disposta verso un corrispettivo rappresentato da prestazioni alimentari e assistenziali per tutta la durata della vita, ed anche per i propri eredi ed aventi causa, integra un negozio atipico qualificabile come vitalizio alimentare o assistenziale (Cass. 32439/2023; Cass.
15904/2016).
L'elemento differenziale di tale genere di contratto rispetto alla donazione viene ravvisato nella “aleatorietà”, essendo il vitalizio caratterizzato dalla incertezza obiettiva in ordine alla durata della vita del beneficiario e dalla uguale incertezza del rapporto tra il valore complessivo delle prestazioni dovute dall'obbligato ed il valore del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo del vitalizio (cfr. Cass.n. 15904/2016), e dovendosi al contrario presuntivamente ritenere sussistere lo spirito di liberalità quando vi sia una originaria sproporzione tra le prestazioni (Cass. 7479/2013).
pagina 7 di 10 Tale contratto pertanto postula un'incertezza circa il vantaggio o lo svantaggio economico che potrà alternativamente realizzarsi nello svolgimento e nella durata del rapporto (cfr. Cass. 4825/2016).
Solo nel caso in cui si ravvisi un'evidente sproporzione tra le prestazioni (ipotesi tipica in cui un immobile di ingente valore venga ceduto a fronte di prestazioni minime di assistenza morale) la fattispecie sarebbe qualificabile come donazione modale (cfr.
Cass. 22009/16; Cass. 15848/11).
L'indagine circa la presumibile equivalenza o la palese sproporzione delle prestazioni dedotte in contratto rappresenta comunque un apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata (cfr. Cass. SS.UU. n. 6532/1994;
Cass.n. 15904/2016).
Nel caso di specie, deve ritenersi la natura onerosa del contratto concluso dalle parti, avuto riguardo all'alea insita in esso, non essendo certa l'entità del vantaggio e del rischio assunto da ciascuna parte al momento della conclusione di esso, e dovendosi dare rilievo alla giovane età della vitaliziata (di anni 56 al momento della conclusione del contratto), in rapporto alla durata media della vita, e alla sostanziale proporzione delle prestazioni assunte dai vitalizianti rispetto al valore dei beni acquisiti dagli stessi, elementi, tutti insieme considerati, dai quali non appare emergere alcuno sbilanciamento concreto in favore dell'una o dell'altra parte del contratto.
Ciò posto, quanto alla conoscenza del pregiudizio in capo alla debitrice, esso deve ritenersi sussistere, tenuto conto dell'esposizione debitoria, maturata anni prima rispetto alla conclusione dell'atto nei confronti della , e dell'assenza di ulteriori CP_6 beni immobili di sua proprietà, atti a garantire le ragioni creditorie.
Tale elemento soggettivo va ravvisato anche in capo ai terzi acquirenti, avuto riguardo al principio secondo cui la prova della consapevolezza in capo al terzo nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente
(Cass.n. 1286/2019).
Nel caso in esame, lo stretto rapporto di parentela sussistente tra le parti del contratto (genitore-figli), unitamente alla coabitazione tra di essi all'epoca del sorgere del debito, e al grado di maturità dei figli in tale periodo, deducibile dalla loro età, rendono estremamente inverosimile la loro mancanza di consapevolezza circa il debito pagina 8 di 10 pregresso della madre e il conseguente pregiudizio che l'atto dispositivo avrebbe arrecato ai creditori della predetta.
Alla stregua delle considerazioni suespresse va accolta la domanda revocatoria di parte attrice, e deve essere dichiarato inefficace, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti di in persona della procuratrice speciale , Controparte_4 CP_5
l'atto pubblico di cessione di beni contro prestazioni del 23.07.2018 (rep. 1355, racc.
990, trascritto in data 27.07.2018, Registro generale 11479, Registro Particolare 7830).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione nella contumacia dei convenuti , e Controparte_1 CP_2 [...]
CP_3
dichiara l'estromissione della;
Parte_1
accoglie la domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. svolta da parte attrice, e per l'effetto dichiara inefficace nei confronti di in persona della Controparte_4 procuratrice speciale , l'atto pubblico di cessione di beni contro prestazioni del CP_5
23.07.2018 (rep. 1355, racc. 990, trascritto in data 27.07.2018, Registro generale
11479, Registro Particolare 7830);
condanna i convenuti, in solido tra di essi, al pagamento nei confronti di CP_4
delle spese di lite, che liquida in € 264,00 per esborsi, ed € 1.700,00 per
[...] compensi difensivi, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, iva e c.p.a. come per legge.
Ragusa, 20.03.2024.
Il Giudice dott.ssa Rosanna Scollo
pagina 9 di 10 pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Rosanna Scollo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1970/2021, promossa da:
(c.f.: , con sede in Parte_1 P.IVA_1 nel Viale Europa n. 65, in persona del legale rappresentante p.t., con il Pt_1 patrocinio dell'avv. Rossella Cavalieri, nel cui studio in via Archimede n. 80 è Pt_1 elettivamente domiciliata
ATTORE
contro pagina 1 di 10 (c.f.: nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Gianpaolo Sciclone, ed elettivamente domiciliata nello studio di quest'ultimo nella via G. Matteotti n. 399
CONVENUTA CONTUMACE
e
(c.f.: e (c.f.: CP_2 C.F._2 Controparte_3
) C.F._3
CONVENUTI CONTUMACI
e con l'intervento ex art. 111 c.p.c. di
società per la cartolarizzazione dei crediti costituita ai Controparte_4 sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, con sede legale in Conegliano, Via Vittorio
Alfieri 1, C.F. e p.iva , in persona della procuratrice con sede P.IVA_2 CP_5 legale in Messina, Via Bonsignore n. 1, C.F. e P.I. , in persona del legale P.IVA_3 rappresentante pro tempore, cessionaria del credito di Parte_1
giusta cessione pubblicata in G.U. Parte Seconda n. 148 del 22
[...] dicembre 2022, con il patrocinio dell'avv. Alessandro Barbaro congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Andrea Aloi ed elettivamente domiciliata in Via Pt_1
Giuseppe Fucà 1/A nello studio dell'avv. Antonio Di Paola
INTERVENIENTE
OGGETTO
Azione di simulazione e azione revocatoria ordinaria pagina 2 di 10 CONCLUSIONI
Parte attrice: accertare e dichiarare la simulazione assoluta dell'atto di cessione di beni contro prestazioni del 23.07.2018 … rep. n. 1355-racc. 990, avente ad oggetto gli immobili e di diritti sopra descritti …; in via subordinata, revocare l'atto, avente ad oggetto gli immobili distintamente descritti in premessa di cessioni di beni contro prestazioni del
23.07.2018 … rep. n. 1355-racc. n. 990, avente ad oggetto gli immobili e i diritti sopra descritti… Con vittoria di spese e compensi di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio , e
[...] Controparte_1 CP_2 [...]
, per sentire dichiarare, in via principale, la simulazione assoluta e, in via CP_3 subordinata, l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di “cessione di beni contro prestazioni” del 23.07.2018 (repertorio n. 1355, raccolta n. 990) a rogito del Notaio di Vittoria, con il quale aveva ceduto ai figli Persona_1 Controparte_1
e i beni immobili meglio descritti nell'atto sopra CP_2 Controparte_3 richiamato, a fronte del corrispettivo a carico dei figli costituito da una serie di prestazioni di natura assistenziale nei confronti della madre. A fondamento della domanda affermava di essere creditrice di della somma CP_6 Controparte_1
di € 17.636,68, oltre accessori di legge, in forza del decreto ingiuntivo del Tribunale di
Ragusa n. 39 del 2021, non opposto, e dichiarato definitivamente esecutivo in data
11.04.2021. Tale credito traeva origine dal mancato pagamento di nove rate trimestrali scadute, precisamente dal 14.01.2014 al 14.04.2016, del prestito di € 35.000,00, concesso da in data 14.01.2011, prodotto in Parte_1 atti. L'attrice deduceva il carattere pregiudizievole nei suoi confronti del sopra richiamato atto, invocando la simulazione assoluta di tale cessione di beni, e, in subordine, l'inefficacia relativa della stessa ai sensi dell'art. 2901 c.c., per essere stato il pagina 3 di 10 relativo atto concluso unicamente al fine di sottrarre i beni oggetto di disposizione dalla garanzia patrimoniale generica del credito. In particolare, sosteneva la piena consapevolezza in capo a tutti i convenuti del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, tenuto conto: dell'anteriorità del credito;
dell'essere i vitalizianti figli della disponente e tutti conviventi con essa al momento dell'insorgenza del credito;
del carattere essenzialmente gratuito della disposizione, essendo stata peraltro la cessione posta in essere in favore di soggetti tenuti per legge alle prestazioni cui si erano obbligati in caso di bisogno del genitore;
della esiguità del valore dei beni asseritamente ceduti, e, infine, della dismissione, con un unico atto, di tutto il patrimonio immobiliare della convenuta.
Con comparsa del 01.02.2023 svolgeva intervento ex art. 111 c.p.c. , CP_5
nell'interesse e quale procuratrice speciale di a sua volta Controparte_4 cessionaria del credito vantato dall'attrice nei confronti di Parte_2 CP_1
in virtù di cessione di crediti in blocco del 15.12.2022, ai sensi dell'art. 58 del
[...]
TU Bancario, e successiva pubblicazione in G. U. parte seconda n. 148, avvenuta in data
22.12.2022, contenente l'elenco dei crediti ceduti in suo favore. Il successore a titolo particolare insisteva in tutte le domande e conclusioni avanzate dalla cedente banca, e ne chiedeva, al contempo, la sua estromissione, in ragione dell'esclusiva titolarità del credito.
Successivamente, dopo l'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni in data
13.02.2023, e precisamente il 17.11.2023, si costituiva in giudizio CP_1
la quale si opponeva alla domanda di controparte, e rappresentava che il
[...] figlio era frattanto deceduto in data 17.02.2023. CP_2
Ciò premesso, va preliminarmente ritenuto inammissibile l'atto di costituzione di
, giacché intervenuto oltre la preclusione sancita dall'art. 293 Controparte_1
c.p.c. (cfr. Cass. 22618/2012), e ciò indipendentemente dal fatto che la dichiarazione di contumacia sia stata già emessa o meno nel corso del giudizio (cfr. Cass. 2680/1962).
Va pertanto dichiarata la contumacia di tutti i convenuti, non costituitisi in giudizio benché regolarmente citati.
pagina 4 di 10 Va, infine, estromessa dal giudizio l'attrice , la Parte_1 quale si è associata, sin dalle note di udienza del 13.02.2023, alla richiesta di estromissione avanzata dalla procuratrice speciale della cessionaria del credito,
[...]
Controparte_4
Nel merito la domanda principale dell'attrice appare infondata, e deve pertanto essere rigettata.
Come noto si ha simulazione assoluta del contratto quando le parti, pur dichiarando di concluderlo e compiendo atti che appiano corrispondenti alla sua esecuzione, non abbiano in realtà voluto concludere contratto alcuno;
ciò che caratterizza la simulazione è il cosiddetto accordo simulatorio, cioè l'intesa tra le parti, interna e destinata a rimanere riservata, che il contratto stipulato è meramente fittizio e pertanto inidoneo a realizzare gli effetti al quale è preordinato, per cui la situazione giuridica che dovrebbe essere effetto del contratto è solo apparente, mentre la situazione giuridica reale rimane quella anteriore all'atto.
Nel caso in esame l'attrice era onerata di provare l'esistenza dell'accordo simulatorio tra le parti, presupposto indefettibile per dichiarare la simulazione.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità “In considerazione della diversità di presupposti esistenti tra negozio simulato e negozio soggetto ad azione revocatoria, ad integrare gli estremi della simulazione non è sufficiente la prova che, attraverso
l'alienazione di un bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori, ma è necessario provare specificamente che questa alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che né l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l'altra parte abbia inteso acquisirla” (cfr. Cass.n. 13345/2015).
Nella specie, l'eseguita cessione dei beni dopo l'insorgenza del debito nei confronti della banca, così come la dedotta esiguità del valore dei beni oggetto di disposizione
(circostanza, questa, rimasta peraltro priva di prova), o l'essere i beni stati ceduti a persone di famiglia, elementi tutti che l'attrice allega come sintomatici del carattere solo apparente dell'atto, non appaiono sufficienti a fornire la prova della invocata simulazione assoluta, occorrendo la sussistenza di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, tanto da non fare permanere alcun dubbio sul carattere fittizio dell'atto impugnato (cfr. Cass.n. 15160/2002).
pagina 5 di 10 Deve intendersi di contro fondata la domanda subordinata di inefficacia ex art. 2901
c.c. per le seguenti ragioni.
Com'è noto, con l'azione revocatoria ordinaria il creditore può domandare che sia dichiarato inefficace nei suoi confronti l'atto con cui il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando dimostri la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge.
In particolare, il creditore ha l'onere di provare la sussistenza del requisito oggettivo, costituito dall'esistenza di un atto dispositivo a titolo gratuito od oneroso, compiuto dal debitore, in pregiudizio delle sue ragioni creditorie (eventus damni), e del requisito soggettivo, costituito:
- qualora l'atto dispositivo sia successivo al sorgere del credito, dalla consapevolezza in capo al debitore del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore (scientia damni), e, nel caso di atto a titolo oneroso, dalla consapevolezza di tale pregiudizio anche in capo al terzo;
- qualora l'atto dispositivo sia anteriore al sorgere del credito, dalla dolosa preordinazione dell'atto al fine di recare pregiudizio (consilium fraudis), e, nel caso di atto a titolo oneroso, anche dalla partecipazione del terzo alla dolosa preordinazione.
Nel caso di specie risultano sussistere tutti gli elementi previsti dall'azione revocatoria invocata.
Quanto alla sussistenza del credito, l'attrice ha prodotto il contratto di prestito chirografario, rapporto 10/641/210763, del 14.01.2011, con il quale concedeva alla convenuta la somma di € 35.000,00, da rimborsare in 20 rate trimestrali dal 14.04.2011
e sino alla scadenza, nonchè la copia conforme del decreto ingiuntivo n. 39/2021 regolarmente notificato, dichiarato esecutivo per mancanza di opposizione in data
11.04.2021.
Tale credito risulta essere anteriore rispetto al compimento dell'atto dispositivo impugnato, essendo principio consolidato che In tema di azione revocatoria ordinaria, il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo del debitore va riscontrato con riferimento al momento di insorgenza del credito stesso e non già rispetto a quello del suo accertamento giudiziale (cfr. Cass. ord.n. 22161/2019; Cass.n.
17356/2011).
Quanto all'atto di disposizione patrimoniale, esso è costituito dalla “cessione dei beni contro prestazioni” del 23.07.2018, con il quale aveva ceduto Controparte_1
al figlio i diritti sui beni immobili di cui alla lettere A), B) e C) del CP_2 menzionato atto pubblico e al figlio la proprietà, previa riserva del Controparte_3 diritto d'abitazione e d'uso, dei beni immobili meglio descritti alle lettere D), E) e F). pagina 6 di 10 Sussiste, inoltre, l'altra condizione dell'actio pauliana, ovvero il pregiudizio alle ragioni del creditore, sotto il profilo oggettivo del cd. eventus damni, consistente nel fatto che, in conseguenza dell'atto di disposizione, il patrimonio del debitore diviene, avuto riguardo alla data dell'atto dispositivo, insufficiente a soddisfare i creditori, o comunque tale da rendere “più difficile” l'eventuale soddisfacimento coattivo del credito, rilevando in tal senso non solo la variazione quantitativa, ma anche la semplice variazione qualitativa del patrimonio del debitore (cfr. Cass.n. 1902/2015).
Ad integrare il pregiudizio in oggetto rileva, dunque, pure la maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo (cfr. Cass.n. 24757/2008).
Nel caso di specie assume certamente rilevanza pregiudizievole nei confronti della creditrice la cessione degli unici beni immobili di proprietà della convenuta (cfr. visura in atti), attraverso l'impugnato atto, dismissione che ha reso il patrimonio della debitrice insufficiente a soddisfare le ragioni creditorie.
Nell'ambito dell'azione revocatoria, è comunque onere della parte convenuta, nel caso concreto rimasta contumace, “…provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni creditorie” (cfr. Cass. ord.n. 16221/2019).
In punto di elemento soggettivo, posto che il credito della banca è sorto anteriormente all'atto dispositivo oggetto di revocatoria, occorre avere riguardo alla conoscenza che il debitore aveva del pregiudizio delle ragioni del creditore e alla pari consapevolezza in capo ai terzi acquirenti, dovendosi ritenere l'atto di cessione del
23.07.2018 come avente natura onerosa.
Su tale ultimo aspetto, infatti, l'attribuzione patrimoniale disposta verso un corrispettivo rappresentato da prestazioni alimentari e assistenziali per tutta la durata della vita, ed anche per i propri eredi ed aventi causa, integra un negozio atipico qualificabile come vitalizio alimentare o assistenziale (Cass. 32439/2023; Cass.
15904/2016).
L'elemento differenziale di tale genere di contratto rispetto alla donazione viene ravvisato nella “aleatorietà”, essendo il vitalizio caratterizzato dalla incertezza obiettiva in ordine alla durata della vita del beneficiario e dalla uguale incertezza del rapporto tra il valore complessivo delle prestazioni dovute dall'obbligato ed il valore del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo del vitalizio (cfr. Cass.n. 15904/2016), e dovendosi al contrario presuntivamente ritenere sussistere lo spirito di liberalità quando vi sia una originaria sproporzione tra le prestazioni (Cass. 7479/2013).
pagina 7 di 10 Tale contratto pertanto postula un'incertezza circa il vantaggio o lo svantaggio economico che potrà alternativamente realizzarsi nello svolgimento e nella durata del rapporto (cfr. Cass. 4825/2016).
Solo nel caso in cui si ravvisi un'evidente sproporzione tra le prestazioni (ipotesi tipica in cui un immobile di ingente valore venga ceduto a fronte di prestazioni minime di assistenza morale) la fattispecie sarebbe qualificabile come donazione modale (cfr.
Cass. 22009/16; Cass. 15848/11).
L'indagine circa la presumibile equivalenza o la palese sproporzione delle prestazioni dedotte in contratto rappresenta comunque un apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata (cfr. Cass. SS.UU. n. 6532/1994;
Cass.n. 15904/2016).
Nel caso di specie, deve ritenersi la natura onerosa del contratto concluso dalle parti, avuto riguardo all'alea insita in esso, non essendo certa l'entità del vantaggio e del rischio assunto da ciascuna parte al momento della conclusione di esso, e dovendosi dare rilievo alla giovane età della vitaliziata (di anni 56 al momento della conclusione del contratto), in rapporto alla durata media della vita, e alla sostanziale proporzione delle prestazioni assunte dai vitalizianti rispetto al valore dei beni acquisiti dagli stessi, elementi, tutti insieme considerati, dai quali non appare emergere alcuno sbilanciamento concreto in favore dell'una o dell'altra parte del contratto.
Ciò posto, quanto alla conoscenza del pregiudizio in capo alla debitrice, esso deve ritenersi sussistere, tenuto conto dell'esposizione debitoria, maturata anni prima rispetto alla conclusione dell'atto nei confronti della , e dell'assenza di ulteriori CP_6 beni immobili di sua proprietà, atti a garantire le ragioni creditorie.
Tale elemento soggettivo va ravvisato anche in capo ai terzi acquirenti, avuto riguardo al principio secondo cui la prova della consapevolezza in capo al terzo nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente
(Cass.n. 1286/2019).
Nel caso in esame, lo stretto rapporto di parentela sussistente tra le parti del contratto (genitore-figli), unitamente alla coabitazione tra di essi all'epoca del sorgere del debito, e al grado di maturità dei figli in tale periodo, deducibile dalla loro età, rendono estremamente inverosimile la loro mancanza di consapevolezza circa il debito pagina 8 di 10 pregresso della madre e il conseguente pregiudizio che l'atto dispositivo avrebbe arrecato ai creditori della predetta.
Alla stregua delle considerazioni suespresse va accolta la domanda revocatoria di parte attrice, e deve essere dichiarato inefficace, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti di in persona della procuratrice speciale , Controparte_4 CP_5
l'atto pubblico di cessione di beni contro prestazioni del 23.07.2018 (rep. 1355, racc.
990, trascritto in data 27.07.2018, Registro generale 11479, Registro Particolare 7830).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione nella contumacia dei convenuti , e Controparte_1 CP_2 [...]
CP_3
dichiara l'estromissione della;
Parte_1
accoglie la domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. svolta da parte attrice, e per l'effetto dichiara inefficace nei confronti di in persona della Controparte_4 procuratrice speciale , l'atto pubblico di cessione di beni contro prestazioni del CP_5
23.07.2018 (rep. 1355, racc. 990, trascritto in data 27.07.2018, Registro generale
11479, Registro Particolare 7830);
condanna i convenuti, in solido tra di essi, al pagamento nei confronti di CP_4
delle spese di lite, che liquida in € 264,00 per esborsi, ed € 1.700,00 per
[...] compensi difensivi, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, iva e c.p.a. come per legge.
Ragusa, 20.03.2024.
Il Giudice dott.ssa Rosanna Scollo
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