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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/11/2025, n. 4751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4751 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 6007/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6007/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a CASAL DI PRINCIPE (CE) il 24/02/1976 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. SANTAGATA GAETANO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. SETTEMBRINI ENRICO
RESISTENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_2
rappresentato e difeso dall'avv. PARISI TOMMASO
RESISTENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_3
RESISTENTE
1 OGGETTO: opposizione avverso preavviso di fermo
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 09/05/2024 parte ricorrente ha dedotto di aver ricevuto la notifica del preavviso di fermo n.
02880202300005729000, relativo ai seguenti avvisi di addebito:
- 32820160001902212000;
- 32820160005928506000;
- 32820170002657313000
Parte ricorrente ha dedotto la prescrizione e la decadenza ed ha quindi agito in giudizio chiedendo, previa sospensione, di annullare gli atti opposti con vittoria di spese di lite con attribuzione.
L'istanza di sospensione è stata rigettata in sede di emissione del decreto di fissazione.
La S.C.C.I. non si è costituita in giudizio e stante la regolarità della notifica se ne dichiara la contumacia mentrer le altre parti resistenti si sono costituite in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
LEGITTIMAZIONE ATTIVA E PASSIVA
In ordine all'individuazione del contraddittore nelle opposizioni esecutive si rileva che, secondo la giurisprudenza di legittimità ormai consolidata
(Cass. 9016/2016; cfr. anche Cass. 16425/2019), “in tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, questa Corte ha infatti escluso costantemente che, nel giudizio avente ad oggetto
l'accertamento del credito, sia configurabile un litisconsorzio necessario
2 tra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione, attribuendo alla chiamata in causa di quest'ultimo (già prescritta dal
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito con modificazioni dalla L. 22 novembre 2002, n. 265) il valore di una mera litis denuntiatio, volta esclusivamente a portare la pendenza della controversia
a conoscenza del soggetto incaricato della riscossione, al fine di estendere anche allo stesso gli effetti del giudicato (cfr. Cass, Sez. lav., 11 novembre
2014, n. 23984; 12 maggio 2008, n. 11687; 16 maggio 2007, n. 11274).
Non diversamente, deve escludersi la configurabilità di un litisconsorzio necessario qualora, come nella specie, il giudizio sia promosso dal concessionario o nei confronti dello stesso, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che la domanda abbia ad oggetto l'esistenza del credito, anzichè la regolarità o la validità degli atti esecutivi, dal momento che l'eventuale difetto del potere di agire o resistere in ordine all'accertamento del credito non determina la necessità di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti del soggetto che ne risulti effettivamente titolare, ma comporta esclusivamente l'insorgenza di una questione di legittimazione, per la cui soluzione non è indispensabile la partecipazione al giudizio dell'ente creditore: la chiamata in causa di quest'ultimo dev'essere pertanto ricondotta all'art. 106 c.p.c., con la conseguenza che l'autorizzazione della stessa costituisce oggetto di una valutazione discrezionale del giudice di primo grado, incensurabile in sede
d'impugnazione (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. lav., 4 dicembre 2014, n.
25676; Cass., Sez. 1, 28 marzo 2014, n. 7406; Cass., Sez. 2, 19 gennaio
2006, n. 984)”. Per tali ragioni, per le questioni che riguardino la sola attività esecutiva la legittimazione passiva compete esclusivamente all'agente della riscossione (v. Cass. n. 2617 del 2007; Cass. n. 6450 del
2002); tuttavia, nelle opposizioni all'esecuzione, può accadere che l'oggetto del giudizio riguardi anche la persistenza del credito vantato, come nel caso in cui il contribuente eccepisca l'estinzione dell'obbligazione venuta in essere dopo la formazione del titolo esecutivo. In questo caso,
3 infatti, sussiste la legittimazione passiva dell'ente titolare del credito in quanto il thema decidendum riguarda la fondatezza della pretesa creditoria azionata. Tali considerazioni sono condivise dalla giurisprudenza consolidata seppur nel diverso settore fallimentare, secondo cui
“l'iscrizione a ruolo del credito previdenziale, e l'affidamento per legge al
Concessionario delle attività di riscossione e del correlato potere rappresentativo, non escludono la concorrente legittimazione del titolare dell'obbligazione inadempiuta, il quale conserva la titolarità del credito azionato” (cfr. Cass. 24202/2015 e Cass. Sez. Un. 4126/2012). Per tali ragioni deve essere rigettata l'eccezione di parte resistente.
VALUTAZIONE DELLA TEMPESTIVITA' DELL'AZIONE
Per quanto riguarda l'eccezione di decadenza relativa ai vizi propri della cartella opposta, occorre ricostruire il quadro normativo di riferimento.
In base agli artt. 24 e 29 d.lgs. 46/1999, avverso una cartella esattoriale ovvero un avviso di addebito è possibile esperire i seguenti strumenti di tutela:
1. proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ex art. 24 co. 5 d.lgs. 46/1999, entro il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
2. proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
e art. 29 d.lgs. 46/1999 “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo
(quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 co. 2 c.p.c.) o meno (art. 617 co. 1
c.p.c.);
3. proposizione del rimedio c.d. recuperatorio in caso di omissione ovvero nullità della notifica della cartella di pagamento.
4 Tali norme si applicano anche agli avvisi di addebito, che dall'1.1.2011 hanno sostituito il previgente sistema dell'iscrizione a ruolo e delle cartelle esattoriali, in base all'art. 30 co. 14 d.l. 78/2010, secondo cui “ai fini di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all' al titolo CP_2 esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione”.
VALUTAZIONE DELLA FATTISPECIE CONCRETA
Nel caso in esame, inoltre, parte ricorrente propone come motivo di doglianza sia la prescrizione dei contributi che la decadenza.
L'opposizione c.d. recuperatoria, però, deve essere dichiarata inammissibile in quanto è stata proposta oltre il termine decadenziale di
40 gg previsto per l'opposizione a ruolo esattoriale.
Nel caso in esame, infatti, l' ha provato la regolarità della notifica CP_2 in quanto:
- l'avviso n. 32820160001902212000 è stato notificato a mezzo posta ordinaria in data 11.6.2016;
- l'avviso n. 32820160005928506000 è stato notificato a mezzo posta ordinaria in data 3.12.2016;
- l'avviso n. 32820170002657313000 è stato notificato a mezzo posta ordinaria in data 2.10.2017;
Per tali ragioni, alla data di proposizione del ricorso, è decorso il relativo termine decadenziale di 40 gg dalla loro notifica.
SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE – ARTT. 37 E 68 D.L.
18/2020 E ART. 11 D.L. 183/2020
Secondo l'art. 37 co. 2 d.l. 18/2020, infatti, sono sospesi i termini prescrizionali dal 23.2.2020 al 30.6.2020. Allo stesso modo, in base
5 all'art. 11 co. 9 d.l. 183/2020 è prevista la sospensione dal 30.12.2020 al
30.6.2021.
L'art. 68 d.l. 18/2020, invece, è una diversa disposizione che ha un ambito applicativo più limitato in quanto prevede la sospensione dall'8.3.2020 al 31.8.2021 non della prescrizione di qualsiasi termine di pagamento ma solo ed esclusivamente dei termini dei versamenti in scadenza in tale arco di tempo solo se indicati nella relativa cartella di pagamento od avviso di addebito. In questo caso, infatti, il versamento deve essere eseguito in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. In altre parole, la disposizione in esame si applica solo in presenza delle seguenti condizioni cumulative:
1. credito già cristallizzato in una cartella di pagamento od avviso di addebito;
2. termine di pagamento, indicato espressamente dalla cartella o dall'avviso, ricadente nell'arco di tempo compreso tra l'8.3.2020 ed il 31.8.2021.
La ratio della disposizione, quindi, è rappresentata dalla volontà del legislatore di lasciare un maggior margine di tempo al debitore che riceve per la prima volta la notifica dell'atto impositivo. In questo caso, infatti, vi
è il differimento del termine di pagamento alla scadenza del mese successivo al periodo di sospensione. Le altre due disposizioni, invece, riguardano qualsiasi pretesa creditoria.
Nel caso in esame, come emerge dal contenuto dell'avviso opposto, il termine di pagamento è di 60 gg dalla sua notifica.
Per tali ragioni, non sia applica l'art. 68 d.l. 18/2020 ma i due periodi di sospensione previsti dall'art. 37 co. 2 d.l. 18/2020 e dall'art. 11 co. 9 d.l.
183/2020.
Per tali ragioni, dalla data di notifica dell'intimazione n.
02820199009948878000, notificata a cura dell'incaricato a mani del destinatario in data 25.9.2021, non può ritenersi decorso, al momento della notifica dell'intimazione opposta, il termine di prescrizione quinquennale.
6 Restano, quindi, assorbite le ulteriori deduzioni formulate dalle parti.
SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo nei confronti dei resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell' delle CP_2 spese di lite, che si liquidano in € 1.865,00 oltre accessori di legge se dovuti;
3. condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell
[...]
, delle spese di lite, che si liquidano in € Controparte_1
1.865,00 oltre rimb. forf. al 15%, iva e cpa come per legge.
Si comunichi.
Aversa, 06/10/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6007/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a CASAL DI PRINCIPE (CE) il 24/02/1976 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. SANTAGATA GAETANO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. SETTEMBRINI ENRICO
RESISTENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_2
rappresentato e difeso dall'avv. PARISI TOMMASO
RESISTENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_3
RESISTENTE
1 OGGETTO: opposizione avverso preavviso di fermo
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 09/05/2024 parte ricorrente ha dedotto di aver ricevuto la notifica del preavviso di fermo n.
02880202300005729000, relativo ai seguenti avvisi di addebito:
- 32820160001902212000;
- 32820160005928506000;
- 32820170002657313000
Parte ricorrente ha dedotto la prescrizione e la decadenza ed ha quindi agito in giudizio chiedendo, previa sospensione, di annullare gli atti opposti con vittoria di spese di lite con attribuzione.
L'istanza di sospensione è stata rigettata in sede di emissione del decreto di fissazione.
La S.C.C.I. non si è costituita in giudizio e stante la regolarità della notifica se ne dichiara la contumacia mentrer le altre parti resistenti si sono costituite in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
LEGITTIMAZIONE ATTIVA E PASSIVA
In ordine all'individuazione del contraddittore nelle opposizioni esecutive si rileva che, secondo la giurisprudenza di legittimità ormai consolidata
(Cass. 9016/2016; cfr. anche Cass. 16425/2019), “in tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, questa Corte ha infatti escluso costantemente che, nel giudizio avente ad oggetto
l'accertamento del credito, sia configurabile un litisconsorzio necessario
2 tra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione, attribuendo alla chiamata in causa di quest'ultimo (già prescritta dal
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito con modificazioni dalla L. 22 novembre 2002, n. 265) il valore di una mera litis denuntiatio, volta esclusivamente a portare la pendenza della controversia
a conoscenza del soggetto incaricato della riscossione, al fine di estendere anche allo stesso gli effetti del giudicato (cfr. Cass, Sez. lav., 11 novembre
2014, n. 23984; 12 maggio 2008, n. 11687; 16 maggio 2007, n. 11274).
Non diversamente, deve escludersi la configurabilità di un litisconsorzio necessario qualora, come nella specie, il giudizio sia promosso dal concessionario o nei confronti dello stesso, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che la domanda abbia ad oggetto l'esistenza del credito, anzichè la regolarità o la validità degli atti esecutivi, dal momento che l'eventuale difetto del potere di agire o resistere in ordine all'accertamento del credito non determina la necessità di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti del soggetto che ne risulti effettivamente titolare, ma comporta esclusivamente l'insorgenza di una questione di legittimazione, per la cui soluzione non è indispensabile la partecipazione al giudizio dell'ente creditore: la chiamata in causa di quest'ultimo dev'essere pertanto ricondotta all'art. 106 c.p.c., con la conseguenza che l'autorizzazione della stessa costituisce oggetto di una valutazione discrezionale del giudice di primo grado, incensurabile in sede
d'impugnazione (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. lav., 4 dicembre 2014, n.
25676; Cass., Sez. 1, 28 marzo 2014, n. 7406; Cass., Sez. 2, 19 gennaio
2006, n. 984)”. Per tali ragioni, per le questioni che riguardino la sola attività esecutiva la legittimazione passiva compete esclusivamente all'agente della riscossione (v. Cass. n. 2617 del 2007; Cass. n. 6450 del
2002); tuttavia, nelle opposizioni all'esecuzione, può accadere che l'oggetto del giudizio riguardi anche la persistenza del credito vantato, come nel caso in cui il contribuente eccepisca l'estinzione dell'obbligazione venuta in essere dopo la formazione del titolo esecutivo. In questo caso,
3 infatti, sussiste la legittimazione passiva dell'ente titolare del credito in quanto il thema decidendum riguarda la fondatezza della pretesa creditoria azionata. Tali considerazioni sono condivise dalla giurisprudenza consolidata seppur nel diverso settore fallimentare, secondo cui
“l'iscrizione a ruolo del credito previdenziale, e l'affidamento per legge al
Concessionario delle attività di riscossione e del correlato potere rappresentativo, non escludono la concorrente legittimazione del titolare dell'obbligazione inadempiuta, il quale conserva la titolarità del credito azionato” (cfr. Cass. 24202/2015 e Cass. Sez. Un. 4126/2012). Per tali ragioni deve essere rigettata l'eccezione di parte resistente.
VALUTAZIONE DELLA TEMPESTIVITA' DELL'AZIONE
Per quanto riguarda l'eccezione di decadenza relativa ai vizi propri della cartella opposta, occorre ricostruire il quadro normativo di riferimento.
In base agli artt. 24 e 29 d.lgs. 46/1999, avverso una cartella esattoriale ovvero un avviso di addebito è possibile esperire i seguenti strumenti di tutela:
1. proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ex art. 24 co. 5 d.lgs. 46/1999, entro il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
2. proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
e art. 29 d.lgs. 46/1999 “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo
(quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 co. 2 c.p.c.) o meno (art. 617 co. 1
c.p.c.);
3. proposizione del rimedio c.d. recuperatorio in caso di omissione ovvero nullità della notifica della cartella di pagamento.
4 Tali norme si applicano anche agli avvisi di addebito, che dall'1.1.2011 hanno sostituito il previgente sistema dell'iscrizione a ruolo e delle cartelle esattoriali, in base all'art. 30 co. 14 d.l. 78/2010, secondo cui “ai fini di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all' al titolo CP_2 esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione”.
VALUTAZIONE DELLA FATTISPECIE CONCRETA
Nel caso in esame, inoltre, parte ricorrente propone come motivo di doglianza sia la prescrizione dei contributi che la decadenza.
L'opposizione c.d. recuperatoria, però, deve essere dichiarata inammissibile in quanto è stata proposta oltre il termine decadenziale di
40 gg previsto per l'opposizione a ruolo esattoriale.
Nel caso in esame, infatti, l' ha provato la regolarità della notifica CP_2 in quanto:
- l'avviso n. 32820160001902212000 è stato notificato a mezzo posta ordinaria in data 11.6.2016;
- l'avviso n. 32820160005928506000 è stato notificato a mezzo posta ordinaria in data 3.12.2016;
- l'avviso n. 32820170002657313000 è stato notificato a mezzo posta ordinaria in data 2.10.2017;
Per tali ragioni, alla data di proposizione del ricorso, è decorso il relativo termine decadenziale di 40 gg dalla loro notifica.
SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE – ARTT. 37 E 68 D.L.
18/2020 E ART. 11 D.L. 183/2020
Secondo l'art. 37 co. 2 d.l. 18/2020, infatti, sono sospesi i termini prescrizionali dal 23.2.2020 al 30.6.2020. Allo stesso modo, in base
5 all'art. 11 co. 9 d.l. 183/2020 è prevista la sospensione dal 30.12.2020 al
30.6.2021.
L'art. 68 d.l. 18/2020, invece, è una diversa disposizione che ha un ambito applicativo più limitato in quanto prevede la sospensione dall'8.3.2020 al 31.8.2021 non della prescrizione di qualsiasi termine di pagamento ma solo ed esclusivamente dei termini dei versamenti in scadenza in tale arco di tempo solo se indicati nella relativa cartella di pagamento od avviso di addebito. In questo caso, infatti, il versamento deve essere eseguito in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. In altre parole, la disposizione in esame si applica solo in presenza delle seguenti condizioni cumulative:
1. credito già cristallizzato in una cartella di pagamento od avviso di addebito;
2. termine di pagamento, indicato espressamente dalla cartella o dall'avviso, ricadente nell'arco di tempo compreso tra l'8.3.2020 ed il 31.8.2021.
La ratio della disposizione, quindi, è rappresentata dalla volontà del legislatore di lasciare un maggior margine di tempo al debitore che riceve per la prima volta la notifica dell'atto impositivo. In questo caso, infatti, vi
è il differimento del termine di pagamento alla scadenza del mese successivo al periodo di sospensione. Le altre due disposizioni, invece, riguardano qualsiasi pretesa creditoria.
Nel caso in esame, come emerge dal contenuto dell'avviso opposto, il termine di pagamento è di 60 gg dalla sua notifica.
Per tali ragioni, non sia applica l'art. 68 d.l. 18/2020 ma i due periodi di sospensione previsti dall'art. 37 co. 2 d.l. 18/2020 e dall'art. 11 co. 9 d.l.
183/2020.
Per tali ragioni, dalla data di notifica dell'intimazione n.
02820199009948878000, notificata a cura dell'incaricato a mani del destinatario in data 25.9.2021, non può ritenersi decorso, al momento della notifica dell'intimazione opposta, il termine di prescrizione quinquennale.
6 Restano, quindi, assorbite le ulteriori deduzioni formulate dalle parti.
SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo nei confronti dei resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell' delle CP_2 spese di lite, che si liquidano in € 1.865,00 oltre accessori di legge se dovuti;
3. condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell
[...]
, delle spese di lite, che si liquidano in € Controparte_1
1.865,00 oltre rimb. forf. al 15%, iva e cpa come per legge.
Si comunichi.
Aversa, 06/10/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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