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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 27/05/2025, n. 1854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1854 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4617/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4617/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Trotta Giovanni, Parte_1 C.F._1
domiciliata in Nocera inferiore alla via Napoli, I trav. n. 6;
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Canelli Ernesto, domiciliata in Benevento al Viale Antonio Mellusi n. 93;
CONVENUTA
(C.F. ); Controparte_2 P.IVA_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 06.03.2025 le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta ilo 14.09.2022 da Parte_1
avverso l'intimazione di pagamento n. 10020229005314406/000 di complessivi euro 3.737,08 ad ella notificata il 25.08.2022 ad istanza dell (d'ora in poi Controparte_1 CP_3
Nella citata intimazione è richiamata la cartella di pagamento n. 10020160014928088000 notificata il 19.09.2016, relativa al mancato pagamento di spese processuali liquidate dal Tribunale di
Nocera Inferiore e risalenti all'anno 2012.
1 Parte attrice ha chiesto l'annullamento dell'intimazione e la declaratoria di inesistenza del diritto dell di agire in executivis nei suoi confronti per i seguenti motivi: CP_3
1) omessa notifica della cartella n. 10020160014928088000 asseritamente ricevuta il 19.09.2016, con conseguente prescrizione quinquennale del credito;
2) intervenuta decadenza di cui all'art. 17 d.p.r. n. 602/1973, non avendo l'ente creditore iscritto a ruolo la sanzione entro i termini previsti dalla citata disposizione;
3) nullità/inesistenza della notifica, non potendo la stessa essere effettuata dal concessionario attraverso il servizio postale;
4) mancanza di chiarezza della cartella di pagamento.
Si è costituita l insistendo per il rigetto dell'opposizione. CP_3
L'ente creditore è rimasto contumace.
Tanto premesso, l'opposizione non merita accoglimento.
Infondato è il primo motivo, avendo l'a.d.e.r. depositato la prova che la cartella di pagamento n.
10020160014928088000 è stata ritualmente notificata il 19.09.2016 mediante consegna a mani della destinataria Parte_1
Ne deriva che non sussiste la prescrizione invocata dall'opponente, posto che la successiva intimazione è stata pacificamente ricevuta il 25.08.2022 e che, come noto, tutti i termini di prescrizione sono rimasti sospesi dall'08.03.2020 al 31.08.2021 (pari a n. 541 giorni), in conseguenza della legislazione emergenziale correlata alla diffusione del covid-19 (cfr. art. 68 D.L. n. 18 del 17.03.2020, cd. Decreto Cura Italia, convertito in L. n. 27 del 24.04.2020 e successive proroghe).
Priva di pregio giuridico è invece la doglianza relativa alla presunta violazione dell'art. 17 d.p.r.
n. 602/1973, risultando sufficiente osservare che il citato articolo è stato abrogato nel 2005 e che comunque le relative disposizioni riguardano le imposte dirette;
viceversa, dall'intimazione di pagamento oggetto di opposizione e dall'estratto di ruolo prodotto dall'a.d.e.r. si evince che il credito in esame afferisce a spese processuali.
Infondata è anche la contestazione riguardante la presunta invalidità della notifica degli atti di riscossione, in quanto effettuata attraverso il servizio postale.
Difatti, la possibilità per il concessionario della riscossione di notificare gli atti avvalendosi del servizio postale è espressamente prevista dall'art. 26 co. 1 secondo periodo d.p.r. n. 602/1973 e confermata dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha anche più volte precisato i requisiti che devono sussistere affinché la notifica possa ritenersi perfezionata (tra le altre, Cass. civ. n. 12470/2020,
n. 19680/2020, n. 28872/2018, n. 10037/2019, n. 16949/2014, n. 10012/2021, n. 2377/2022, etc.).
Da ultimo, il motivo di opposizione relativo ad una mancanza di chiarezza della cartella è
2 inammissibile in questa sede, in quanto integra un motivo di opposizione ex art. 617 co. 1 c.p.c. proposto oltre cinque anni dopo la ricezione della stessa.
La doglianza sarebbe immeritevole di accoglimento anche se rivolta non alla cartella ma all'intimazione di pagamento, in quanto l'atto di riscossione contiene la puntuale indicazione della natura del credito e degli elementi identificativi dello stesso, nonché il riferimento al precedente atto di riscossione ed alle modalità di calcolo degli accessori (cfr. pag. 4).
Alla luce di quanto osservato, l'opposizione va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al d.m. n. 55/2014 relativi ai giudizi di valore compreso tra euro 1.100,00 ed eur0
5.200,00.
L'assenza di attività istruttoria giustifica una parziale riduzione del quantum rispetto ai parametri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell' Parte_1 [...]
, che si liquidano in euro 1.000,00 per compenso, oltre spese generali (15%), i.v.a. e Controparte_1
c.p.a. come per legge.
Nocera Inferiore, 26.05.2025
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4617/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Trotta Giovanni, Parte_1 C.F._1
domiciliata in Nocera inferiore alla via Napoli, I trav. n. 6;
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Canelli Ernesto, domiciliata in Benevento al Viale Antonio Mellusi n. 93;
CONVENUTA
(C.F. ); Controparte_2 P.IVA_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 06.03.2025 le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta ilo 14.09.2022 da Parte_1
avverso l'intimazione di pagamento n. 10020229005314406/000 di complessivi euro 3.737,08 ad ella notificata il 25.08.2022 ad istanza dell (d'ora in poi Controparte_1 CP_3
Nella citata intimazione è richiamata la cartella di pagamento n. 10020160014928088000 notificata il 19.09.2016, relativa al mancato pagamento di spese processuali liquidate dal Tribunale di
Nocera Inferiore e risalenti all'anno 2012.
1 Parte attrice ha chiesto l'annullamento dell'intimazione e la declaratoria di inesistenza del diritto dell di agire in executivis nei suoi confronti per i seguenti motivi: CP_3
1) omessa notifica della cartella n. 10020160014928088000 asseritamente ricevuta il 19.09.2016, con conseguente prescrizione quinquennale del credito;
2) intervenuta decadenza di cui all'art. 17 d.p.r. n. 602/1973, non avendo l'ente creditore iscritto a ruolo la sanzione entro i termini previsti dalla citata disposizione;
3) nullità/inesistenza della notifica, non potendo la stessa essere effettuata dal concessionario attraverso il servizio postale;
4) mancanza di chiarezza della cartella di pagamento.
Si è costituita l insistendo per il rigetto dell'opposizione. CP_3
L'ente creditore è rimasto contumace.
Tanto premesso, l'opposizione non merita accoglimento.
Infondato è il primo motivo, avendo l'a.d.e.r. depositato la prova che la cartella di pagamento n.
10020160014928088000 è stata ritualmente notificata il 19.09.2016 mediante consegna a mani della destinataria Parte_1
Ne deriva che non sussiste la prescrizione invocata dall'opponente, posto che la successiva intimazione è stata pacificamente ricevuta il 25.08.2022 e che, come noto, tutti i termini di prescrizione sono rimasti sospesi dall'08.03.2020 al 31.08.2021 (pari a n. 541 giorni), in conseguenza della legislazione emergenziale correlata alla diffusione del covid-19 (cfr. art. 68 D.L. n. 18 del 17.03.2020, cd. Decreto Cura Italia, convertito in L. n. 27 del 24.04.2020 e successive proroghe).
Priva di pregio giuridico è invece la doglianza relativa alla presunta violazione dell'art. 17 d.p.r.
n. 602/1973, risultando sufficiente osservare che il citato articolo è stato abrogato nel 2005 e che comunque le relative disposizioni riguardano le imposte dirette;
viceversa, dall'intimazione di pagamento oggetto di opposizione e dall'estratto di ruolo prodotto dall'a.d.e.r. si evince che il credito in esame afferisce a spese processuali.
Infondata è anche la contestazione riguardante la presunta invalidità della notifica degli atti di riscossione, in quanto effettuata attraverso il servizio postale.
Difatti, la possibilità per il concessionario della riscossione di notificare gli atti avvalendosi del servizio postale è espressamente prevista dall'art. 26 co. 1 secondo periodo d.p.r. n. 602/1973 e confermata dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha anche più volte precisato i requisiti che devono sussistere affinché la notifica possa ritenersi perfezionata (tra le altre, Cass. civ. n. 12470/2020,
n. 19680/2020, n. 28872/2018, n. 10037/2019, n. 16949/2014, n. 10012/2021, n. 2377/2022, etc.).
Da ultimo, il motivo di opposizione relativo ad una mancanza di chiarezza della cartella è
2 inammissibile in questa sede, in quanto integra un motivo di opposizione ex art. 617 co. 1 c.p.c. proposto oltre cinque anni dopo la ricezione della stessa.
La doglianza sarebbe immeritevole di accoglimento anche se rivolta non alla cartella ma all'intimazione di pagamento, in quanto l'atto di riscossione contiene la puntuale indicazione della natura del credito e degli elementi identificativi dello stesso, nonché il riferimento al precedente atto di riscossione ed alle modalità di calcolo degli accessori (cfr. pag. 4).
Alla luce di quanto osservato, l'opposizione va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al d.m. n. 55/2014 relativi ai giudizi di valore compreso tra euro 1.100,00 ed eur0
5.200,00.
L'assenza di attività istruttoria giustifica una parziale riduzione del quantum rispetto ai parametri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell' Parte_1 [...]
, che si liquidano in euro 1.000,00 per compenso, oltre spese generali (15%), i.v.a. e Controparte_1
c.p.a. come per legge.
Nocera Inferiore, 26.05.2025
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
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