Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 25/02/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Dr. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dr. Rossana Guzzo Consigliere rel.
3) Dr. Onofrio Maria Laudadio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1784/2021 R.G., cui è stata riunita la causa iscritta al n. 1787/2021 R.G., promossa in grado di appello
DA
, nato a [...] il [...], c. f. Parte_1
e , nata Torretta il 24 C.F._1 Parte_2
giugno 1972, c. f. , entrambi rappresentati e difesi, C.F._2 per mandato in atti, dall'Avvocato Massimiliano Orlando ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Partinico Corso dei Mille n.377, appellanti
CONTRO
, nato a [...] il [...], c.f.: Controparte_1
rappresentato e difeso, per mandato in atti, C.F._3
dall'Avv. Filippo Barbiera ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Palermo, nella via Ludovico Ariosto n.34; appellato
E NEI CONFORNTI DI
, nato a [...] il [...], c.f.: CP [...]
, rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'Avv. C.F._4
Daniele Giallombardo, con studio in Bagheria, Corso Umberto I n.184, appellato/appellante nel proc. 1787/2021 R.G.
Conclusioni degli appellanti : “Piaccia alla Corte Ecc.ma, Parte_3
Disattesa e reietta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e difesa, 1)
Ammettere, per la forma, il presente appello ritenendolo rituale e tempestivo, ed in accoglimento di esso, revocare integralmente
l'impugnata sentenza ed indi 2) Dire e dichiarare, perfettamente valido
l'atto di compravendita in notaio del 10.5.2013 rep. 866, e nel Per_1
contempo - Dichiarare l'atto impugnato efficace, erga omnes, con conseguente rigetto della domanda revocatoria, per le ragioni di cui alla parte motiva;
3) Con vittoria di spese, competenze ed onorari, di entrambi i gradi di giudizio”.
Conclusioni dell'appellante : “Piaccia alla Corte Ecc.ma, CP
Disattesa e reietta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e difesa, 1) riformare l'impugnata sentenza rigettando la domanda revocatoria ordinaria avverso l'atto di compravendita in notaio del Per_1
10.5.2013 rep. 866. 2) Con vittoria di spese, competenze ed onorari, di entrambi i gradi di giudizio. 3)In Subordine compensare le spese di lite del primo grado di giudizio, con vittoria di spese per il presente grado.”
Conclusioni dell'appellato : “Voglia L'Ecc.ma Corte di Controparte_1
Appello di Palermo, Respinta ogni contraria istanza, domanda o 3
conclusione accogliere le seguenti conclusioni…Sempre in via preliminare:
1) Ritenere fondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto ex art. 348 bis c.p.c., per l'assenza di una ragionevole probabilità di accoglimento dei motivi di impugnazione, per le adottate motivazione di diritto sopra espresse ed articolate, e per l'effetto rigettare l'appello proposto dalla parte appellata in impugnativa della sentenza n.1410/2021 pubblicata il 31/03/2021, che va, invece, confermata in toto. 2) Dichiararsi
l'inammissibilità dell'appello proposto in difetto della specificità dei motivi richiesti dal novellato art.342 c.p.c., per le ragioni di diritto che vedono la controparte di avere mancato, nella redazione dello stesso appello, di offrire una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata;
privando il richiamato appello di un percorso logico alternativo a quello del primo Giudice, non offrendo, così, chiarezza su qual è il contenuto della censura proposta. Nel merito: Dichiarare inammissibile e comunque con qualunque statuizione rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dai sigg.ri
e , avverso la sentenza Parte_1 Parte_2
n.1410/2021, emessa in data 19/03/2021 dal Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile, in composizione monocratica, Giudice estensore
Dott. Enrico Catanzaro, deposita in data 31/03/2021,ed inerente il giudizio iscritto al n.15636 Ruolo Generale degli Affari Civili contenziosi dell'anno
2015,e per l'effetto titolo”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Palermo i Controparte_1
coniugi e nonché Parte_1 Parte_2 [...]
al fine di sentir dichiarare la simulazione del contratto di CP 4
compravendita in Notar del 10.5.2013 con cui i primi Persona_2 avevano venduto al secondo l'immobile sito nel Comune di Torretta, censito al foglio 5, particella 1293 sub 2 graffato con il sub 4, piano T, e particella 1293 sub 3 graffato con il sub 5 piano 1°, ovvero, in subordine, per sentirne dichiarare l'inefficacia ai sensi dell'articolo 2901 c.c..
A fondamento delle proprie domande l'attore evidenziò le seguenti circostanze: a) di essere creditore di una ingente somma di denaro nei confronti di a titolo di risarcimento per i danni Parte_4
patiti in seguito ad un incidente sul lavoro di cui era stato vittima); b) che il debitore aveva alienato in data 30.7.2008 a e Parte_1 Pt_2 la quota indivisa di sua proprietà dell'immobile sopra indicato;
c) che
[...] il Tribunale di Palermo, oltre a liquidare il credito nell'importo di euro
859.595,11, con sentenza n.3080/2014 del 26-5/3.6.2014, in accoglimento dell'azione revocatoria da lui proposta, aveva dichiarato l'inefficacia nei suoi confronti del suddetto atto dispositivo;
d) che, tuttavia, nelle more del giudizio e prima della pubblicazione della su indicata sentenza, i coniugi avevano, a loro volta, trasferito l'immobile in questione Parte_3 ad con l'atto di vendita del 10.5.2013 all'evidente fine di CP
pregiudicare le proprie ragioni creditorie.
Si costituirono sia e sia Parte_1 Parte_2 [...]
deducendo l'infondatezza delle domande attoree e la rispettiva CP buona fede in ragione dell'assenza, al momento della stipula dell'atto, di qualsiasi trascrizione nei registri immobiliari vincoli o domande giudiziarie.
Il giudice adito, istruita la causa documentalmente e mediante interrogatorio formale dei convenuti ed con sentenza n. Pt_1 CP
1410/2021 pubblicata in data 31.3.2021, rigettò la domanda di simulazione ma, in accoglimento della domanda subordinata, dichiarò l'inefficacia 5
dell'atto dispositivo, condannando i tre convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese per la partecipazione al giudizio della controparte, con distrazione a favore dell'Erario stante l'ammissione del al CP_1
gratuito patrocinio.
Avverso la sentenza, nella parte a loro sfavorevole, hanno proposto separati appelli sia i coniugi sia . Ha Parte_3 CP
resistito il chiedendo le impugnazioni vengano dichiarate CP_1
inammissibili o, comunque, rigettate.
Con ordinanza del 15.4.2022 la Corte ha disposto la riunione, a norma dell'articolo 335 c.p.c., del procedimento n.ro 1787/2021 R.G. (sorto dall'impugnazione di ) a quello portante il n.ro 1784/2021 CP
R.G..
La causa è stata posta in decisione in data 18 settembre 2024 a seguito di trattazione scritta, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
***
Preliminarmente, devono essere rigettate le eccezioni di inammissibilità delle impugnazioni che sono state sollevate dalla difesa di
[...]
, non ravvisandosi, in particolare, la dedotta violazione dell'art CP_1
342 c.p.c..
Al riguardo basti richiamare l'ormai consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità per il quale “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e 6
contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (SS.UU. Cassazione civile sez. un., 21/03/2017, n.7155).
Nella specie, dalla lettura delle due atti di impugnazione sono chiaramente individuabili i capi della sentenza investiti da gravame e i passaggi argomentativi che sorreggono le puntuali contestazioni.
Nel merito, gi appelli, in più punti sovrapponibili, possono essere trattati congiuntamente in quanto volti alla riforma dei medesimi capi della sentenza di primo grado.
In particolare, entrambi sono diretti a contestare la partecipatio fraudis del sub-acquirente, ritenuta provata dal Tribunale sulla scorta della valorizzazione di una serie di elementi presuntivi estrapolati dagli atti di causa;
in aggiunta, quello dei coniugi deduce anche la buona Pt_1
fede di essi venditori. Gli appellanti chiedono, in ogni caso, la riforma della statuizione afferente alla regolamentazione delle spese di lite evidenziando che, a tutto concedere, il decidente avrebbe dovuto tener conto della soccombenza reciproca, stante il rigetto della domanda principale di simulazione.
Le impugnazioni sono accoglibili nei termini che seguono.
Preliminarmente, non può che rivelarsi priva di consistenza la professione di buona fede fatta dai circa la consapevolezza del Parte_3
pregiudizio che con la stipula della compravendita del 10.5.2013 avrebbero arrecato al . CP_1 7
Sul punto è dirimente la circostanza, inoppugnabilmente rimarcata dalla sentenza impugnata, che l'atto venne posto in essere durante la pendenza del primo giudizio in cui gli stessi erano parti processuali in quanto litisconsorti necessari della domanda revocatoria.
Diverse considerazioni valgono, invece, in merito alla posizione dell'
[...]
. CP
Nella vicenda in esame occorre muovere dal disposto di cui al quarto comma dell'articolo 2901 cod. civ. a mente del quale l'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione.
Infatti, “nel caso di due alienazioni successive del medesimo immobile,
l'accoglimento dell'azione revocatoria proposta con riferimento alla prima alienazione è opponibile al secondo acquirente, non importa se di buona o mala fede, ove la trascrizione della domanda di revoca sia precedente a quella del secondo acquisto, mentre quando la trascrizione della domanda di revoca segua quella del secondo acquirente questi non è pregiudicato se di buona fede e a titolo oneroso” (Cass. civ. sez. III, sent. N. 16293 del
4 agosto 2016).
Premesso che la prima revocatoria non è opponibile ad , CP
non avendo il creditore trascritto la relativa domanda in epoca anteriore alla vendita oggetto del presente giudizio, occorre indagare gli ulteriori requisiti previsti dalla norma, ovvero l'onerosità dell'atto e la buona fede del sub acquirente.
Per quanto concerne il primo, il Tribunale ha rigettato la domanda di simulazione evidenziando, per quanto qui rileva, che “il prezzo dell'immobile appare congruo in relazione alla tipologia di immobile ed 8
effettivamente versato per la quasi totalità così come documentato in atti e riconosciuto anche dalla stessa parte attrice”.
Tale capo della sentenza, non essendo stato oggetto di impugnazione, è passato in giudicato sicché il contratto in delibazione è certamente da intendersi come non fittizio e compiuto a titolo oneroso.
In relazione al secondo requisito, il giudice di prime cure ha, invece, ritenuto provata la partecipatio fraudis dell' sulla scorta dei seguenti CP elementi presuntivi: a) la notorietà all'interno dell'ambito territoriale di residenza di tutte le parti, il Comune di Torretta, del fatto che il CP_1
fosse creditore di ingente somme nei confronti di Parte_4
per l'infortunio occorsogli;
b) il fatto che non appare plausibile la
[...]
circostanza che i venditori potessero avere sottaciuto al Parte_3
compratore la pendenza della azione giudiziaria proposta dal;
c) CP_1 la circostanza che l'acquisto venne effettuato con l'apporto materiale del nucleo familiare dell' acquirente, all'epoca soggetto inoccupato e poco più che ventenne, in particolare con l'aiuto di , zio (in realtà si Persona_3
tratta del padre, come rimarcato dagli appellanti) che aveva fornito le cambiali utilizzate per il pagamento di una parte del prezzo, “secondo quanto previsto in una scrittura privata redatta nella stessa data del rogito notarile”, ed effettuato i bonifici bancari utilizzati per il pagamento di altra parte, e che, anzi, le erronee e incomplete indicazioni fornite dal giovane in sede di interrogatorio formale circa tempi e modalità di tali pagamenti denotavano che costui non fosse stato direttamente interessato all'acquisto; d) il rilievo che l'immobile non si presentava al momento del rogito immediatamente abitabile e che, tuttavia, non risultavano essere stati effettuati i lavori per renderlo tale, a riprova del disinteresse dell' CP all'operazione negoziale. Valutava, in sintesi, il Tribunale che la lettura 9
complessiva di tali elementi conducesse ad escludere che l non CP fosse al corrente della pendenza della controversia giudiziaria, “giacché questa ignoranza non avrebbe dovuto coinvolgere solo lui personalmente, ma avrebbe dovuto riguardare l'intero gruppo familiare che lo ha sostenuto per l'acquisto dell'immobile, circostanza questa invece del tutto inverosimile considerato il contesto territoriale di riferimento”.
Gli appellanti hanno contestato, punto per punto, tale percorso argomentativo, e in effetti gli elementi valorizzati dal primo giudice non appaiono in grado di superare la presunzione di buona fede del sub acquirente.
In primo luogo, appare debole l'utilizzo del fatto notorio delle piccole dimensioni della comunità di residenza delle parti per desumere la conoscenza da parte dell' delle vicende giudiziarie CP
intercorse tra il creditore, il debitore e le sue dirette controparti contrattuali.
Premesso, infatti, che i rapporti di amicizia e di collaborazione professionale tra taluni componenti della famiglia dell' e quella dei CP
( è stato incontestatamente indicato come Pt_1 Parte_1
fratello di ) non hanno trovato riscontro Parte_4
probatorio, tenuto anche conto che le prove dedotte sul punto in primo grado dall'attore e non espletate non sono state oggetto di richiesta di ammissione in questa fase, va rilevato che le piccole dimensioni, in termini di numero di abitanti, del Comune di Torretta avrebbero al più consentito di ritenere provata la notorietà, ma non necessariamente anche per
[...]
cl.1992, del grave infortunio occorso nell'agosto del 2006 al CP
, foriero per quest'ultimo di una seria inabilità fisica, ma non già, di CP_1 per sé, l'esistenza dell'ingente credito e, comunque, la sua permanenza alla data della compravendita del 10.5.2013. 10
Allo stesso modo, contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, non vi è ragione di ritenere che i venditori Parte_5 avessero motivo di rivelare all'acquirente la pendenza del giudizio revocatorio, semmai risultando più probabile l'interesse a serbare il silenzio su tale circostanza proprio al fine di vendere il bene litigioso approfittando dell'assenza di domande giudiziali trascritte nei RR.II..
Infine, gli elementi valorizzati dal Tribunale per dimostrare un sostanziale disinteresse dell' all'acquisto dell'immobile non appaiono CP
adeguatamente suffragati dalle risultanze processuali.
Innanzitutto, in sede di interrogatorio formale l chiamato a CP
rispondere solo sul tenore della
contro
-scrittura datata 10.5.2023 che tutti i convenuti avevano prodotto in giudizio – con la quale si sarebbero modificate le modalità di pagamento del corrispettivo previste nel rogito - e non anche sulle modalità con cui poi il prezzo sarebbe stato in effetti corrisposto, ha manifestato di essere a conoscenza del suo contenuto.
A monte, non si vede come la circostanza che tale pagamento venne di fatto operato dal padre, – circostanza che, comunque, Persona_3
non era anticipatamente prevista nella scrittura privata surrichiamata- possa assumere valenza ai fini della prova del sostanziale disinteresse dell' all'operazione e, da qui, addirittura, della partecipatio fraudis, CP
presentandosi tale apporto genitoriale compatibile con la condizione personale dell'acquirente, all'epoca di giovanissima età e privo di lavoro.
Infine, il rilievo riportato alla superiore lettera d) si presenta fondato su dati contestati e non certi nella loro materialità e, comunque, anch'essi irrilevanti ai fini dell'accoglimento della revocatoria, laddove, in tesi, avrebbero potuto essere valorizzati nell'ambito del vaglio della domanda di simulazione. 11
In ultima analisi, le presunzioni utilizzate dal primo giudice al fine di ritener provata la consapevolezza del pregiudizio delle ragioni creditorie anche da parte del sub acquirente si presentano fondate in parte su dati fattuali indimostrati, e, in ogni caso, prive dei caratteri della gravità e della precisione.
In ossequio alla regola generale, la parte appellata, all'esito del giudizio risultata integralmente soccombente, deve essere condannata alla refusione alle controparti delle spese di lite di entrambi i gradi, che si liquidano come in dispositivo applicando i parametri tariffari.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n. 1410/2021 del Tribunale di Palermo pubblicata il 31/3/2021, appellata da , ed Parte_1 Parte_2
, CP rigetta la domanda di revocatoria, ai sensi dell'art.2901 c.c., dell'atto di compravendita in notaio del 10.5.2013 rep. 866. Per_1
Condanna a rifondere a e Controparte_1 Parte_1 [...]
, congiuntamente difesi, le spese del primo grado di Parte_2 giudizio - che liquida in complessivi € 4.712,00 - e quelle del presente grado - che liquida in complessivi € 4.996,00, oltre euro 804,00 per esborsi - su cui spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Condanna altresì a rimborsare ad le Controparte_1 CP spese del primo grado di giudizio - che liquida in complessivi € 4.712,00 -
e quelle del presente grado - che liquida in complessivi € 4.996,00, oltre euro 804,00 per esborsi - su cui spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Palermo, 20.2.2025. 12
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo