Ordinanza collegiale 23 gennaio 2026
Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 05/03/2026, n. 4137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4137 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04137/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13776/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13776 del 2025, proposto da
ER RO, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Bonetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Universita' e della Ricerca, ANVUR, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 13559 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - sede di Roma, sez. III- bis , pubblicata il 1° dicembre 2015;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Universita' e della Ricerca e dell’Anvur;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 il dott. Marco AV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- la parte ricorrente rappresenta di aver partecipato alla procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale indetto dall’allora Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con Decreto Direttoriale n. 222 del 20 luglio 2012;
- essendo risultato non idoneo, ha impugnato la suddetta valutazione innanzi a questo Tribunale, che con la sentenza indicata in epigrafe ha accolto il ricorso e ordinato all’Amministrazione di provvedere a nuova valutazione;
- la sentenza è passata in giudicato a seguito della declaratoria di irricevibilità dell’appello;
- secondo quanto affermato nel ricorso, il Ministero non avrebbe provveduto all’esecuzione della sentenza;
- con ordinanza 23.1.2026, n. 1408 il Collegio ha disposto adempimenti istruttori a carico della parte intimata, che in data 10.2.2026 ha prodotto documentazione dalla quale si ricava che la sentenza è stata da tempo eseguita;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso sia manifestamente infondato e debba pertanto essere rigettato;
Ritenuto che le spese di lite possano essere compensate, atteso che la parte pubblica si è limitata al mero deposito di documenti a seguito dell’ordine impartito dal Collegio;
Ritenuto, peraltro, che dalla documentazione prodotta dal Ministero risulti evidente la temerarietà della lite, avendo la sentenza ottemperanda ricevuto tempestiva esecuzione, circostanza di cui è stato al tempo notiziato anche il procuratore costituito in quel giudizio;
Ritenuto, pertanto, che la parte ricorrente debba essere condannata al pagamento della sanzione pecuniaria di cui all’art. 26, co. 2, c.p.a., in misura pari al triplo del contributo unificato;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) respinge il ricorso.
Condanna la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 26, co. 2, c.p.a., al pagamento della sanzione pecuniaria pari al triplo del contributo unificato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE NI, Presidente
Eleonora Monica, Consigliere
Marco AV, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco AV | LE NI |
IL SEGRETARIO