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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXX, sentenza 23/01/2026, n. 1085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1085 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1085/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CIARDIELLO STEFANO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13007/2025 depositato il 08/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco 20 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2025 00640338 23 000 BOLLO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2025 00152418 74 000 TASSE AUTO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 374/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: Chiede l'accoglimento del ricorso.
Resistente: Insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugna la sig.ra Ricorrente_1 (CF CF_Ricorrente_1), difesa dall'avv.to Difensore_1, le cartelle di pagamento n. 07120250064033823000 e n. 07120250015241874000, entrambe notificate il giorno
8/4/2025, aventi ad oggetto tasse auto per l'anno 2019 per due vetture di sua proprietà, portate dagli avvisi di accertamento n. 964009730038, presuntivamente notificato il 29/06/2022 e n. 964170114080, presuntivamente notificato il 29/06/2022, per l'importo totale di euro 5.323,76.
Contesta la ricorrente il difetto di motivazione delle due cartelle di pagamento, il decorso del termine prescrizionale/decadenziale triennale, il difetto di notifica dei due prodromici avvisi di accertamento impugnati in uno con le cartelle di pagamento e chiede l'accoglimento del ricorso con l'annullamento delle sopra indicate cartelle di pagamento e vittoria di spese.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Napoli che ha rilevato il proprio difetto di legittimazione passiva essendo tutta la fase antecedente alla formazione del ruolo di competenza esclusiva dell'ente impostore Regione Campania ed il mancato decorso del termine prescrizionale.
Non si è costituito l'ente impositore Regione Campania che deve essere dichiarato contumace.
Il ricorso è stato discusso alla Pubblica Udienza del 15 gennaio 2026, ove sentite le parti in causa in causa
è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente è da esaminare l'eccezione posta al primo punto del ricorso costituito dal difetto di notifica dei due propedeutici avvisi di accertamento in premessa indicati relativi alla tassa Auto per l'anno 2019 impugnati contestualmente alla cartella di pagamento.
Si deve prendere atto che la Regione Campania non si è costituita per cui tale eccezione prodromica deve essere accolta.
'E da accogliere anche l'eccezione di prescrizione avanzata dal ricorrente.
Ai fini del computo dei termini prescrizionali la suprema Corte di Cassazione inserisce il bollo auto tra le imposte non erariali e, quindi, è applicabile il termine prescrittivo triennale così come previsto dall'art. 5, comma 51, D.L. 30 dicembre 1982 numero 953 convertito con la legge 28 febbraio 1983 numero 53, il quale stabilisce che: "L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio
1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte".
Orbene trattandosi di tassa auto per l'anno 2019 tale termine è decorso.
Per quanto su esposto il ricorso deve essere accolto, le spese stante la particolarità della vicenda devono essere compensate.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CIARDIELLO STEFANO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13007/2025 depositato il 08/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco 20 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2025 00640338 23 000 BOLLO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2025 00152418 74 000 TASSE AUTO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 374/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: Chiede l'accoglimento del ricorso.
Resistente: Insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugna la sig.ra Ricorrente_1 (CF CF_Ricorrente_1), difesa dall'avv.to Difensore_1, le cartelle di pagamento n. 07120250064033823000 e n. 07120250015241874000, entrambe notificate il giorno
8/4/2025, aventi ad oggetto tasse auto per l'anno 2019 per due vetture di sua proprietà, portate dagli avvisi di accertamento n. 964009730038, presuntivamente notificato il 29/06/2022 e n. 964170114080, presuntivamente notificato il 29/06/2022, per l'importo totale di euro 5.323,76.
Contesta la ricorrente il difetto di motivazione delle due cartelle di pagamento, il decorso del termine prescrizionale/decadenziale triennale, il difetto di notifica dei due prodromici avvisi di accertamento impugnati in uno con le cartelle di pagamento e chiede l'accoglimento del ricorso con l'annullamento delle sopra indicate cartelle di pagamento e vittoria di spese.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Napoli che ha rilevato il proprio difetto di legittimazione passiva essendo tutta la fase antecedente alla formazione del ruolo di competenza esclusiva dell'ente impostore Regione Campania ed il mancato decorso del termine prescrizionale.
Non si è costituito l'ente impositore Regione Campania che deve essere dichiarato contumace.
Il ricorso è stato discusso alla Pubblica Udienza del 15 gennaio 2026, ove sentite le parti in causa in causa
è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente è da esaminare l'eccezione posta al primo punto del ricorso costituito dal difetto di notifica dei due propedeutici avvisi di accertamento in premessa indicati relativi alla tassa Auto per l'anno 2019 impugnati contestualmente alla cartella di pagamento.
Si deve prendere atto che la Regione Campania non si è costituita per cui tale eccezione prodromica deve essere accolta.
'E da accogliere anche l'eccezione di prescrizione avanzata dal ricorrente.
Ai fini del computo dei termini prescrizionali la suprema Corte di Cassazione inserisce il bollo auto tra le imposte non erariali e, quindi, è applicabile il termine prescrittivo triennale così come previsto dall'art. 5, comma 51, D.L. 30 dicembre 1982 numero 953 convertito con la legge 28 febbraio 1983 numero 53, il quale stabilisce che: "L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio
1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte".
Orbene trattandosi di tassa auto per l'anno 2019 tale termine è decorso.
Per quanto su esposto il ricorso deve essere accolto, le spese stante la particolarità della vicenda devono essere compensate.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.