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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 13/03/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Padova, Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti Magistrati: dr. Chiara Ilaria Bitozzi - Presidente rel. - dr. Barbara De Munari - Giudice - dr. Federica Di Paolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. n. 1028/2025 R.V.G., promosso con ricorso congiunto depositato il 31.01.2025 da
Parte_1
e
, Parte_2 con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 04.03.2025
“Voglia l'On.le Tribunale adito:
1. disporre l'affidamento in via esclusiva alla sig.ra della figlia, Parte_1 Parte_3
, per tutti i motivi esposti in ricorso;
[...]
2. disporre, o prendere atto nel caso il Tribunale non ritenesse di poter disporre sul punto, che gli assegni unici corrisposti dall continuino ad essere incassati nella misura del CP_1
100% dalla sig.ra unitamente a tutte le presenti e future agevolazioni Parte_1 fiscali/tributarie dipendenti dal rapporto di filiazione;
3. dichiarare compensate tra le parti le spese del presente procedimento.”
Concisa esposizione di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato il 31.01.2025 le parti hanno chiesto la regolamentazione dell'affido della figlia minore nata in data [...], dalla relazione non matrimoniale Pt_3 tra le parti e riconosciuta da entrambi i genitori.
Ciò premesso, va preso atto dell'accordo, il quale non presenta profili di illegittimità e che le condizioni di cui al punto n. 1 sono conformi agli interessi della figlia.
Si rileva invece che il punto n. 2 dell'accordo, espressione dell'autonomia negoziale delle parti, non richiede alcun provvedimento ulteriore da parte del Collegio per produrre effetti. Si ritiene infine di dover compensare le spese di lite tra le parti, attesa la natura e l'esito del procedimento, nonché dell'accordo delle parti anche sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così decide:
1. Prende atto del punto n. 1 delle condizioni di cui in premessa, da aversi qui integralmente riprodotti.
2. Spese di lite compensate.
Padova, il 7.03.25
Il Presidente
Dr. Chiara Ilaria Bitozzi
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Padova, Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti Magistrati: dr. Chiara Ilaria Bitozzi - Presidente rel. - dr. Barbara De Munari - Giudice - dr. Federica Di Paolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. n. 1028/2025 R.V.G., promosso con ricorso congiunto depositato il 31.01.2025 da
Parte_1
e
, Parte_2 con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 04.03.2025
“Voglia l'On.le Tribunale adito:
1. disporre l'affidamento in via esclusiva alla sig.ra della figlia, Parte_1 Parte_3
, per tutti i motivi esposti in ricorso;
[...]
2. disporre, o prendere atto nel caso il Tribunale non ritenesse di poter disporre sul punto, che gli assegni unici corrisposti dall continuino ad essere incassati nella misura del CP_1
100% dalla sig.ra unitamente a tutte le presenti e future agevolazioni Parte_1 fiscali/tributarie dipendenti dal rapporto di filiazione;
3. dichiarare compensate tra le parti le spese del presente procedimento.”
Concisa esposizione di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato il 31.01.2025 le parti hanno chiesto la regolamentazione dell'affido della figlia minore nata in data [...], dalla relazione non matrimoniale Pt_3 tra le parti e riconosciuta da entrambi i genitori.
Ciò premesso, va preso atto dell'accordo, il quale non presenta profili di illegittimità e che le condizioni di cui al punto n. 1 sono conformi agli interessi della figlia.
Si rileva invece che il punto n. 2 dell'accordo, espressione dell'autonomia negoziale delle parti, non richiede alcun provvedimento ulteriore da parte del Collegio per produrre effetti. Si ritiene infine di dover compensare le spese di lite tra le parti, attesa la natura e l'esito del procedimento, nonché dell'accordo delle parti anche sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così decide:
1. Prende atto del punto n. 1 delle condizioni di cui in premessa, da aversi qui integralmente riprodotti.
2. Spese di lite compensate.
Padova, il 7.03.25
Il Presidente
Dr. Chiara Ilaria Bitozzi