Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 21/03/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliere
3) Gabriele Strano Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 941/2020 R.G., promossa in grado di appello
DA
nata a [...] il [...], c.f.: ; Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Cutietta;
- appellante -
CONTRO
titolare della ditta individuale ZU GI di US ZU, AR
con sede in Palermo, c.f.: ; C.F._2
non costituita in giudizio;
E
, nato a [...] il [...], c.f.: Controparte_2 C.F._3
non costituito in giudizio;
- appellati -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 3509/2015 emesso Parte_1
dal Tribunale di Palermo su ricorso di titolare della ditta ZU AR
GI di US ZU, con il quale le era stato intimato il pagamento della complessiva somma di € 23.212,50 oltre interessi e spese, a titolo di saldo della fattura n. 17/2013 relativa alla fornitura di attrezzature in favore della Parte_2
Chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e, in via subordinata, di
[...]
Il terzo chiamato in causa non si costituiva in giudizio.
Istruita la causa con prova orale e documentale, il Tribunale di Palermo, con sentenza n.
1738 del 18/06/2020 rigettava l'opposizione e condannava l'opponente alle spese di lite.
ha proposto appello. Nessuno degli appellati si è costituito. Parte_1
Precisate le conclusioni con il deposito telematico di note, la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. a decorrere dal 24.4.2024.
Motivazione
In via preliminare deve dichiararsi la contumacia di e di AR CP
, i quali non si sono costituiti in giudizio benché regolarmente evocati.
[...]
L'appellante lamenta l'omissione di pronuncia sulla subordinata domanda di condanna di a tenerla indenne dalle pretese economiche della ditta ZU. Il Controparte_2
Tribunale non avrebbe tenuto conto né dell'esito dell'interrogatorio formale di CP_1
né della scrittura privata del 4.8.2014 a firma di e , con la
[...] Pt_1 CP quale quest'ultimo si era obbligato a tenere indenne la prima da tutte le pretese creditorie avanzate nei suoi confronti.
Il motivo è fondato.
Dall'esame della scrittura privata del 4.08.2014 risulta che si era Controparte_2
espressamente obbligato verso a rispondere di tutti i debiti e oneri Parte_3
economici derivanti dalla gestione ordinaria e straordinaria della a Parte_2
saldare tutti i fornitori della società, ad accollarsi le responsabilità e le spese conseguenti all'emissione di titoli di credito non onorati.
Il chiaro tenore del documento non lascia alcun dubbio sulla volontaria assunzione, da parte del , delle conseguenze economiche e responsabilità connesse alle CP
obbligazioni della Parte_2 Parte_2
Per il disposto dell'art. 1372 c.c., tuttavia, l'accordo del 4.8.2014 non può ritenersi produttivo di effetti liberatori diretti della nei confronti dei terzi creditori, Pt_1
esaurendo esso la propria operatività nel rapporto tra coloro che lo hanno stipulato.
Va dunque accolta la domanda subordinata di condanna del terzo chiamato in causa a sollevare l'opponente da ogni conseguenza economica dell'esecuzione del decreto ingiuntivo e della sentenza che ha definito il giudizio di opposizione, che, pertanto, 3 andrà riformata sul punto.
Le spese del giudizio, relative alla residua materia del contendere come sopra vagliata, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando, nella contumacia degli appellati, che dichiara;
in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo n. 1738 del 18/06/2020, appellata da , condanna a tenere indenne Parte_1 Controparte_2
l'appellante dalle conseguenze economiche dell'esecuzione, in favore della ditta
ZU GI di US ZU, del decreto ingiuntivo del Tribunale di Palermo n.
3509/2015 e della sentenza n. 1738/2020; condanna a rifondere a le spese del giudizio, che Controparte_2 Parte_1
liquida, per il primo grado in complessivi euro 2.750,00, e per il secondo grado in complessivi € 2.910,00, oltre rimborso forfettario spese generali, c.p.a. e i.v.a..
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione della Corte di
Appello, in data 11 marzo 2025
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
Gabriele Strano Giuseppe Lupo