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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Emilia, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Emilia |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 29/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO NELL'EMILIA Sezione 2, riunita in udienza il
16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MANNI PIA, Presidente e Relatore
MANFREDINI ROMANO, Giudice
ROMITELLI BRUNO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 159/2025 depositato il 02/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Emilia - Via Borsellino N. 32 42124 Reggio Nell'Emilia RE
elettivamente domiciliato presso dp.reggioemilia@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THS02BD01932-2024 IRAP 2018
- sul ricorso n. 191/2025 depositato il 21/05/2025 proposto da
Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Emilia
elettivamente domiciliato presso dp.reggioemilia@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THS01BD00072-2025 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THS01BD00072-2025 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THS01BD00072-2025 IRPEF-ALTRO 2018
- sul ricorso n. 192/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Nominativo_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Emilia
elettivamente domiciliato presso dp.reggioemilia@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THS01BD00075-2025 ADD REG COM INP 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THS01BD00075-2025 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 29/2026 depositato il 20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: richiede accogliemento della domanda
Resistente/Appellato: richiede rigetto della domanda
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 7.4.2025 la Ricorrente_1 srl e i sigg. Nominativo_1 e Rappresentante_1 hanno impugnato l'avviso di accertamento n. THS02BD01932/2024 notificato alla società e ai soci per l'anno 2018.
Con distinti ricorsi notificati il 23.4.2025 Rappresentante_1 e Nominativo_1 hanno impugnato gli avvisi di accertamento n. THS01BD00072/2025 e n. THS01BD00075/2025 notificatigli per il reddito di partecipazione dell'anno 2018.
Riuniti i ricorsi, all'udienza del 16.2.2026 il giudizio è stato deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I provvedimenti impugnati seguono a pvc della Guardia di Finanza emesso in seguito al controllo svolto nei confronti della società. Dal controllo emergeva la presenza di autofatture emesse dalla Ricorrente_1 nei confronti di soggetti privati, per l'acquisto di rottami di vario genere che l'Ufficio ritiene emesse per operazioni oggettivamente inesistenti. Inoltre, viene contestato che i costi esposti nella dichiarazione integrativa presentata dalla società non sarebbero documentati.
Preliminarmente il ricorrente ha eccepito che l'Ufficio sarebbe incorso nella decadenza dall'azione in quanto gli avvisi di accertamento in oggetto sarebbero stati notificati alla società e ai soci oltre il termine di 5 anni.
L'eccezione è infondata in quanto l'Ufficio ha usufruito della proroga di 120 giorni del termine ordinario di decadenza di cui all'art. 6 bis, commi 3 e 4, l. 212/2000, avendo notificato in data 19/11/2024 alla società lo schema d'atto n. n. THSQ2BD01932/2024. La notifica dell'avviso di accertamento, avvenuta il 6.2.2025 alla società e il 18.2.2025 ai soci, è, quindi, tempestiva.
Venendo al merito:
a) autofatture.
Secondo il ricorrente le dichiarazioni dei terzi, che sostiene non essere state nemmeno prodotte, non costituirebbero prova.
Anzitutto, diversamente da quanto affermato dal ricorrente, le dichiarazioni dei terzi erano allegate al pvc, come risulta dalla documentazione prodotta. Per costante giurisprudenza della Corte di cassazione: “il processo verbale di constatazione assume un valore probatorio diverso a seconda della natura dei fatti da esso attestati, potendosi distinguere al riguardo un triplice livello di attendibilità: ...b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi .. esso fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni" (Cass.,18.12.2019 n. 33582 e giurisprudenza ivi citata). Il ricorrente non ha offerto la prova contraria essendosi limitato a dedurre capitoli di prova inammissibili per la loro genericità, non essendo indicata la quantità di materiale in ipotesi consegnato, la data della presunta consegna e il riferimento alla relativa autofattura. I testi indicati, inoltre, non fanno parte dei presunti venditori di cui alle autofatture contestate.
b) costi esposti nella dichiarazione integrativa
Secondo il ricorrente tali costi, sostenuti per consulenze volte ad evitare il fallimento della società, sarebbero dal riferire al 2018,, anche se i professionisti non hanno emesso la fattura, non essendo stati ancora pagati.
Tuttavia, dai controlli dell'Ufficio è risultato che alcuni costi non sono di competenza del 2018 (fatture
Società_1 srl che non si riferiscono al settore creditizio, legale e fiscale) altri erano già stati dedotti nell'originaria dichiarazione (geom. Nominativo_2, avvocato saldo e stralcio, avvocato civilista), alcune fatture sono intestate ai soci e non alla società o riguardano prestazioni a favore dei soci (geom. Nominativo_2, prestazione del notaio), altre sono state dedotte negli anni successivi al 2018 (avv. Nominativo_3, Nominativo_4, Nominativo_5Difensore_1, Noiminativo_5), altre riguardano costi non documentati (geom. Nominativo_2, consulente Nominativo_6) o privi dei requisiti di certezza e determinabilità (Nominativo_7 e Nominativo_8). Tali costi sono, quindi, indeducibili.
Il ricorso, pertanto, deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Liquida le spese a carico del ricorrente in € 5627,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO NELL'EMILIA Sezione 2, riunita in udienza il
16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MANNI PIA, Presidente e Relatore
MANFREDINI ROMANO, Giudice
ROMITELLI BRUNO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 159/2025 depositato il 02/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Emilia - Via Borsellino N. 32 42124 Reggio Nell'Emilia RE
elettivamente domiciliato presso dp.reggioemilia@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THS02BD01932-2024 IRAP 2018
- sul ricorso n. 191/2025 depositato il 21/05/2025 proposto da
Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Emilia
elettivamente domiciliato presso dp.reggioemilia@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THS01BD00072-2025 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THS01BD00072-2025 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THS01BD00072-2025 IRPEF-ALTRO 2018
- sul ricorso n. 192/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Nominativo_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Emilia
elettivamente domiciliato presso dp.reggioemilia@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THS01BD00075-2025 ADD REG COM INP 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THS01BD00075-2025 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 29/2026 depositato il 20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: richiede accogliemento della domanda
Resistente/Appellato: richiede rigetto della domanda
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 7.4.2025 la Ricorrente_1 srl e i sigg. Nominativo_1 e Rappresentante_1 hanno impugnato l'avviso di accertamento n. THS02BD01932/2024 notificato alla società e ai soci per l'anno 2018.
Con distinti ricorsi notificati il 23.4.2025 Rappresentante_1 e Nominativo_1 hanno impugnato gli avvisi di accertamento n. THS01BD00072/2025 e n. THS01BD00075/2025 notificatigli per il reddito di partecipazione dell'anno 2018.
Riuniti i ricorsi, all'udienza del 16.2.2026 il giudizio è stato deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I provvedimenti impugnati seguono a pvc della Guardia di Finanza emesso in seguito al controllo svolto nei confronti della società. Dal controllo emergeva la presenza di autofatture emesse dalla Ricorrente_1 nei confronti di soggetti privati, per l'acquisto di rottami di vario genere che l'Ufficio ritiene emesse per operazioni oggettivamente inesistenti. Inoltre, viene contestato che i costi esposti nella dichiarazione integrativa presentata dalla società non sarebbero documentati.
Preliminarmente il ricorrente ha eccepito che l'Ufficio sarebbe incorso nella decadenza dall'azione in quanto gli avvisi di accertamento in oggetto sarebbero stati notificati alla società e ai soci oltre il termine di 5 anni.
L'eccezione è infondata in quanto l'Ufficio ha usufruito della proroga di 120 giorni del termine ordinario di decadenza di cui all'art. 6 bis, commi 3 e 4, l. 212/2000, avendo notificato in data 19/11/2024 alla società lo schema d'atto n. n. THSQ2BD01932/2024. La notifica dell'avviso di accertamento, avvenuta il 6.2.2025 alla società e il 18.2.2025 ai soci, è, quindi, tempestiva.
Venendo al merito:
a) autofatture.
Secondo il ricorrente le dichiarazioni dei terzi, che sostiene non essere state nemmeno prodotte, non costituirebbero prova.
Anzitutto, diversamente da quanto affermato dal ricorrente, le dichiarazioni dei terzi erano allegate al pvc, come risulta dalla documentazione prodotta. Per costante giurisprudenza della Corte di cassazione: “il processo verbale di constatazione assume un valore probatorio diverso a seconda della natura dei fatti da esso attestati, potendosi distinguere al riguardo un triplice livello di attendibilità: ...b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi .. esso fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni" (Cass.,18.12.2019 n. 33582 e giurisprudenza ivi citata). Il ricorrente non ha offerto la prova contraria essendosi limitato a dedurre capitoli di prova inammissibili per la loro genericità, non essendo indicata la quantità di materiale in ipotesi consegnato, la data della presunta consegna e il riferimento alla relativa autofattura. I testi indicati, inoltre, non fanno parte dei presunti venditori di cui alle autofatture contestate.
b) costi esposti nella dichiarazione integrativa
Secondo il ricorrente tali costi, sostenuti per consulenze volte ad evitare il fallimento della società, sarebbero dal riferire al 2018,, anche se i professionisti non hanno emesso la fattura, non essendo stati ancora pagati.
Tuttavia, dai controlli dell'Ufficio è risultato che alcuni costi non sono di competenza del 2018 (fatture
Società_1 srl che non si riferiscono al settore creditizio, legale e fiscale) altri erano già stati dedotti nell'originaria dichiarazione (geom. Nominativo_2, avvocato saldo e stralcio, avvocato civilista), alcune fatture sono intestate ai soci e non alla società o riguardano prestazioni a favore dei soci (geom. Nominativo_2, prestazione del notaio), altre sono state dedotte negli anni successivi al 2018 (avv. Nominativo_3, Nominativo_4, Nominativo_5Difensore_1, Noiminativo_5), altre riguardano costi non documentati (geom. Nominativo_2, consulente Nominativo_6) o privi dei requisiti di certezza e determinabilità (Nominativo_7 e Nominativo_8). Tali costi sono, quindi, indeducibili.
Il ricorso, pertanto, deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Liquida le spese a carico del ricorrente in € 5627,00 oltre accessori di legge.