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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 12/11/2025, n. 1786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1786 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Il Giudice in composizione monocratica, BE RD, applicata a distanza al
Tribunale di Cagliari ex art. 3 d.l. 117/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6329/2023 del Ruolo Generale
tra in persona dell'Amministratore unico nonché legale Parte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari, viale Armando
Diaz n. 29, presso lo studio e la persona dell'avvocato Giuseppe Macciotta che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti in atti
-appellante-
E
, elettivamente domiciliato in Cagliari nella Via Gianturco Controparte_1
n. 4 presso l'avv. BE Andria che lo rappresenta e difende per procura special in atti
-convenuta –
OGGETTO: “appello a sentenza del giudice di Pace”
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 1 127 ter c.p.c. entro il termine dell'11.11.2025
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 28.10.2019, ha impugnato l'ingiunzione di Controparte_1
pagamento ai sensi degli artt. 2 e 3 del R.D. N 639 del 14\4\1910 mod. dal Dlgs. N.
150\2021 emessa da . 52091\1509\2019 di €. 1.521,06, deducendo: Parte_1
di essere proprietario dell'unità immobiliare sita in Quartu Sant'Elena, nella Via
Sinis n. 42; che in data 8 ottobre 2019 aveva ricevuto la notifica dell'ingiunzione impugnata attraverso la quale, in forza di contratto di somministrazione di utenza ad uso domestico, cliente n. 36257245 e del servizio n. 685696 gli era stato intimato
“di pagare entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla notifica della presente ingiunzione, l'importo di euro 1521,06, comprensivo del credito (cfr. elenco fatture),
escluse le spese di notifica quantificate in euro 10,65 + iva che saranno addebitate nella fattura di prossima emissione, ed agli interessi di mora calcolati a norma del regolamento del SII dalla scadenza della fattura al saldo”; che nel corpo di tale atto,
a pag 5, evi era riferimento alla seguente fattura: “data di emissione 20\9\2016;
fattura n 810000734, importo fatturato €. 9.210,28; importo residuo € 1.521,06;
scadenza fattura 07\05\2015”; di non aver mai ricevuto la notifica della suindicata fattura n 810000734; di avere ricevuto invece la notifica della fattura n.
2014022333730, datata 30\04\2014, con scadenza prevista il 03\10\2014,
dall'importo di €. 11.121,21, integralmente pagato secondo il piano di rientro concordato con e come documentato dalle ricevute di versamento in Parte_1
atti; che tale importo non era dovuto e in ogni caso prescritto.
Il rassegnava quindi le seguenti conclusioni: in via preliminare: disporre CP_1
l'immediata sospensione del provvedimento opposto;
- nel merito: 1) annullare e comunque dichiarare inefficace nullo l'atto di ingiunzione impugnato;
2) accertare
2 e dichiarare, in ogni caso, prescritto l'importo richiesto;
3) accertare e dichiarare non dovuta la somma di €.1.521,06 richiesta a saldo della fattura n 810000734, con vittoria delle spese di lite.
in persona del legale rappresentante p.t. si costituiva in giudizio, Parte_1
deducendo l'infondatezza dell'ingiunzione fiscale ed allegando di avere imputato le somme pagate dal ai crediti scaduti più antichi e che la somma ingiunta CP_1
rappresentava il saldo di quanto dovuto in base al piano di rientro nr. 810000734.
Quindi, concludeva chiedendo: “in via principale: a) rigettare tutte le Pt_1
domande e le eccezioni formulate dall'opponente; b) per i motivi meglio esposti in narrativa confermare integralmente l'ingiunzione di pagamento n. 52091/1509/2019
emessa da in data 24.09.2019 dichiarandola definitivamente valida Parte_1
ed efficace e, per l'effetto, condannare al pagamento della somma Controparte_1
ivi indicata oltre interessi per ritardato pagamento ai sensi del Regolamento del
Servizio Idrico Integrato;
in via subordinata: c) nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga di dover revocare, annullare dichiarare nulla o inefficace l'ingiunzione di pagamento n. 52091/1509/2019 emessa da in data Parte_1
24.09.2019, accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da Pt_1
nei confronti del signor per la fornitura idrica eseguita in suo
[...] Controparte_1
favore e, per l'effetto, condannare quest'ultimo al pagamento del credito così
determinato a favore di oltre interessi per ritardato pagamento ai Parte_1
sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Istruito il giudizio mediante ctu, il GdP di Cagliari con sentenza n. 271/2023, nella causa avente R.G.n°4170/2019, il 28.02.2023, depositata in pari data e non notificata, ha così deciso: “1) accerta e dichiara non dovuta la somma di euro
1.521,06, richiesta da nei confronti di , con l'atto di Parte_1 Controparte_1
3 ingiunzione n. 52091/1509/2019 a saldo dell'identificativo di fattura n. 8100000734
del 20/09/2016 e, per l'effetto, l'annulla; 2) condanna la al Parte_2
pagamento delle spese ed onorari di giudizio in favore di che si Controparte_1
liquidano in euro 1.265,00 di cui euro 264,00 per spese di contributo unificato, oltre euro 844,90 per spese di CTU, oltre gli accessori di legge”.
con atto di citazione notificato il 26.9.2023 ha opposto la sentenza di Parte_1
primo grado, ripercorrendo tutte le difese svolte in primo grado e ribadendo la medesima prospettazione in fatto e in diritto, nonché deducendo: errata individuazione dell'oggetto del contendere e conseguente errata valutazione delle prove documentali agli atti;
contraddittoria ed errata motivazione;
errata liquidazione delle spese processuali.
Ha concluso chiedendo, in riforma della sentenza di primo grado, rigettare l'opposizione avanzata da contro l'ingiunzione fiscale Controparte_1
n°52091/1509/2019, notificatagli da per il pagamento della somma Parte_1
di € 1.521,06, in forza del piano di rientro n°810000734 del 20.09.2016, in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, dichiarare da questi dovuto,
in favore di il suddetto importo, oltre gli interessi di mora per il Parte_1
ritardato pagamento, ex art. B.22 ed Allegato D del Regolamento del S.I.I, con condanna del medesimo alla restituzione dell'importo di € 1.072,00, corrispostogli in data 16.03.2023, a titolo di spese di CTU, da questi a suo tempo anticipate, con vittoria delle spese del doppio grado.
si è costituito con comparsa di costituzione e risposta del Controparte_1
12.12.2023, deducendo l'infondatezza dell'appello anche sulla scorta della ctu contabile svolta e concludendo per la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese di lite.
Disattesa dal precedente istruttore la richiesta di rinnovazione della ctu avanzata da
4 parte appellante, rinviata la causa per la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., riassegnato il fascicolo con decreto di variazione tabellare dell'8.10.2025
immediatamente esecutiva a questo giudice applicato a distanza al tribunale di
Cagliari secondo quanto previsto dall'art. 3 D.L. 117/2025, assegnato alle parti termine sino all'11.11.2025 per il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127
ter c.p.c, contenenti precisazione delle conclusioni, alla scadenza del termine la causa viene decisa con le forme semplificate di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
***
In via preliminare si rileva la tempestività dell'appello in esame (sul rilievo officioso della tempestività del gravame, cfr. Cass. civ. Sez. Un. 6983/2005; Cass.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7634 del 09/03/2022) in quanto proposto con atto di citazione del 26.9.2023, nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, avvenuta il 28.2.2023, computandosi nel termine la sospensione feriale dei termini processuali.
Sempre in via preliminare, va detto che, sebbene alcuna delle parti abbia depositato nel fascicolo telematico la sentenza impugnata, l'appello non è
improcedibile.
Il deposito della sentenza impugnata non è più richiesto a pena di inammissibilità o di improcedibilità dell'appello, in seguito alla modifica dell'art. 347, comma 2, c.p.c.
disposta dalla l. n. 353 del 1990, che non lo considera come adempimento formale indispensabile alla rituale costituzione in giudizio (Cassazione civile sez. III,
03/11/2020, n.24461).
Pertanto, la mancanza in atti della sentenza impugnata non comporta la declaratoria d'improcedibilità dell'appello, non essendo questa prevista dall'art. 347 c.p.c., sicché
al giudice non è preclusa la decisione di merito ove il contenuto della sentenza impugnata sia desumibile in modo non equivoco dall'atto di appello (cfr. Cass. civ.
5 12751/2021).
Nel merito, l'appello è infondato.
ha opposto l'ingiunzione fiscale n. 52091\1509\2019 di €. 1.521,06, Controparte_1
deducendo l'insussistenza del preteso credito, perché non riferibile ad alcuna fattura insoluta.
Sull'oggetto di tale tipo di controversia, superando pregresse oscillazioni ermeneutiche, l'orientamento del giudice della nomofilachia è ben fermo: il thema decidendum della lite non si esaurisce nella verifica della validità formale dell'ingiunzione e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità per l'accesso al peculiare strumento di autotutela, ma si estende necessariamente all'accertamento della legittimità sostanziale della pretesa creditoria fatta valere dalla P.A.
In altri termini, l'opposizione ad ingiunzione ex r.d. n. 639 del 1910 ha ad oggetto non soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante, e la cognizione del giudice adito non è circoscritta alla disamina dei vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti dall'opponente, ma involge comunque, pur in difetto di espressa richiesta in tal senso, il merito, l'accertamento sull'esistenza e sull'entità del credito portato dal provvedimento (Cass. Sez. 3 -,
Ordinanza n. 3843 del 08/02/2023).
Nella vicenda in parola, , attore in senso sostanziale non ha fornito Parte_1
prova della esistenza del preteso credito.
Le contestazioni avanzate dal corredate di ampia documentazione, hanno CP_1
trovato adeguato riscontro nella ctu svolta (prodotta in questo grado dall'appellato).
Il ctu. dott. , esaminata tutta la documentazione, valutate le Persona_1
osservazioni ricevute, con ragionamento immune da vizi logico giuridici, che anche questo giudice in funzione di giudice di appello, condivide, ha in sostanza verificato che: la somma dei bonifici effettuati dal sig. a favore della CP_1 Parte_1
6 in esecuzione del piano di rientro concordato, è risultata pari ad € 11.494,82 a saldo della fattura di € 11.121,00 emessa da il 30.4.2014, oltre spese legali;
che Pt_1
non risulta mai emessa o contabilizzata la fattura nr. 810000734, indicata nell'ingiunzione fiscale quivi opposta quale titolo del preteso credito, riferendosi piuttosto quella serie numerica al piano di rientro concordato fra il e CP_1
Parte_1
ha contestato anche tramite il proprio ctp, la formulazione dei quesiti
[...]
che a suo dire avrebbero dovuto incentrarsi sulla ricostruzione dei rapporti di dare avere fra le parti.
E tuttavia, la difesa non è fondata.
a fronte delle pertinenti contestazioni del che ha Parte_1 CP_1
documentato di aver corrisposto quanto dovuto sulla base dell'unica fattura emessa,
ovvero quella del 30.4.2014, avrebbe dovuto allegare e provare il titolo dell'ulteriore preteso credito, ciò che invece non è stato fatto.
La convenuta ha dapprima richiamato una inesistente fattura n°810000734 del
20.09.2016, poi ha meramente allegato, senza nulla documentare, l'esistenza di pregressi insoluti del che non trovano alcun riscontro in atti e neanche CP_1
nello stralcio di perizia di parte, riportato nel corpo della comparsa conclusionale dinanzi al GdP, quindi ha mutato ulteriormente prospettazione indicando la fonte del credito in presunti interessi di mora maturati in seguito al ritardo nel pagamento delle rate concordate, indicate come fatture dal ctp (cfr. nota in calce alla pag. 6 della memoria conclusiva).
E, va detto, in sede del giuramento ctu (udienza 31.5.2022) non risulta richiesta la formulazione di quesiti ulteriori tesi alla ricostruzione delle partite di dare avere fra le parti.
Né avrebbe potuto ovviarsi alle carenti e incerte allegazioni dell'opposta rinnovando
7 un questo grado di appello una ctu che avrebbe avuto una inammissibile finalità
esplorativa.
Insomma, correttamente il primo giudice ha accolto l'opposizione a ingiunzione fiscale, da ritenersi fondata sia che si ritenga provata l'estinzione del debito portato dalla fattura del 30.4.2014, sia come reputa questo giudice, per carenza assoluta di prova del credito preteso da che sarebbe stato onere di questa fornire. Parte_1
Quanto al secondo motivo di appello, con il quale ha contestato il Parte_1
quantum delle spese di lite, va detto che queste correttamente sono state regolate secondo il principio di soccombenza e perciò messe a carico dell'opposta.
Nel dispositivo della sentenza riportato dalle parti nei propri scritti, si legge che queste sono state liquidate in euro 1.265,00 di cui euro 264,00 per spese di contributo unificato, oltre spese dei ctu e accessori come per legge.
Tenuto conto che in base al valore della domanda, lo scaglione di riferimento è
quello di valore fra € 1.100,00 ed € 5.200,00 e che il valore medio del compenso tabellare è pari alla somma di € 1.265,00, liquidata dal giudice di pace che in essa vi ha pure ricompreso gli esborsi, la liquidazione è immune da censure e va confermata.
In conclusione, l'appello è rigettato e la sentenza di primo grado nei termini di cui in motivazione, è confermata.
Rimane da statuire sulle spese del presente giudizio che, liquidate ai sensi del D.M.
55/2014, seguono la soccombenza della parte appellante.
Poiché l'appello è rigettato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-
quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della parte appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da proposta,
a norma del medesimo art. 13, comma 1- bis.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, in composizione monocratica - in persona del Giudice
BE RD, applicato a distanza ex art. 3 D.L. 117/2025 –pronunciando nella causa civile iscritta al n. 6329/2023 del Ruolo Generale, ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma della sentenza n. 271/2023, nella causa avente R.G.n°4170/2019, il 28.02.2023;
2) dichiara tenuta e condanna la parte appellante alla rifusione in favore della parte appellata delle spese di lite che si liquidano ai sensi del D.M. 55/2014 in complessivi
2.000,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%,
cpa ed iva come e se per legge dovuti.
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, l. 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma
1 bis dello stesso art. 13.
Cagliari, 12.11.2025
Il Giudice dott.ssa BE RD
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