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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 04/11/2025, n. 1158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1158 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 336/2024
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
SC S. IL Presidente
VI RI BR Consigliere relatore
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello vertente tra residenti in Roccamontepiano e Parte_1 Parte_2 domiciliati in Pescara alla via F. Barnabei 17, presso lo studio dell'Avv. Ga- briele Pietrolungo del Foro di Pescara, dal quale sono rappresentati e difesi giusta mandato in calce all'atto di citazione in appello;
appellante e
assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1
RT CA, elettivamente domiciliato in via Emilio Giampietro
29 66041 ATESSA presso il difensore;
appellato corr. in Mogliano Veneto (TV) alla Via Controparte_2
Marocchesa n. 14, rappresentata e difesa dall'avv. Emanuela Minutolo in for- za di procura generale alle liti per atto Notar in Persona_1
Treviso del 18/12/2014, rep. 186905 - racc. 30367 ed elettivamente domicilia- ta presso il suo studio in Lanciano alla via Panoramica n. 5;
Appellata Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 142 n. 142/2023, rep. 373, pubblicata il 21.12.2023, resa dal Tribunale di Chieti – sez. distaccata di Ortona in mate- ria di risarcimento danno parentale riflesso;
CONCLUSIONI: per parte appellante: “voglia l'Ecc.ma Corte adito, in ac- coglimento del presente atto d'appello, - accertare la fondatezza e rilevanza dei motivi di gravame esposti, - accertare altresì i fatti tutti precedentemente omessi dal Tribunale e loro rilevanza in punto di an debeatur;
- riformare quindi l'impugnata Sentenza emessa dal Tribunale di Chieti, sezione distac- cata di Ortona il 21.12.2023, Giudice Dott. SC Grassi, n. 142 del
2023, pubblicata il 21.12.2023, R.G. 57/2022, Repertorio 373/2023 del
20/12/2023 e, - per l'effetto dichiarare la convenuta , in Controparte_3 persona del suo legale rappresentante p.t., responsabile per i danni non pa- trimoniali occorsi agli attori e così condannarla al risarcimento: in favore di nata a [...] il [...] (cd. Parte_2
: - del danno morale interiore nella misura che sarà C.F._1 ritenuta equa e di giustizia in relazione al suddetto pregiudizio sofferto;
- del danno da lesione del rapporto parentale, calcolato con l'uso delle Tabelle di
Roma nella somma di €.50.000,00 circa o nella diversa misura che sarà rite- nuta equa e di giustizia in relazione al suddetto pregiudizio sofferto. in favore di nato a [...] il [...] (cdf. ): - Parte_1 C.F._2 del danno morale nella misura che sarà ritenuta equa e di giustizia in rela- zione al suddetto pregiudizio sofferto;
- del danno da lesione del rapporto pa- rentale, calcolato con l'uso delle Tabelle di Roma nella somma di €.50.000,00 circa o nella diversa misura che sarà ritenuta equa e di giustizia in relazione al suddetto pregiudizio sofferto. Condannare inoltre la convenuta alla rifu- sione delle spese del doppio grado di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c. non avendo ricevuto per l'attività giudiziale alcun anticipo spese.”
2 Per parte appellata “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, CP_1 disattesa ogni contraria deduzione, istanza, eccezione e difesa, in via princi- pale, respingere, con ogni e qualsiasi statuizione, l'appello svolto dai sig.ri
e siccome infondato;
in via subordinata, Parte_1 Parte_2 nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, condannare CP_4
a manlevare la unipersonale dalla pretesa de-
[...] Controparte_1 gli appellanti;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del giudizio di appello da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara anti- statario.”.
per parte appellata “ Perché piaccia Controparte_2 all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in Sua Giustizia, • respingere l'appello ex adverso proposto, come formulato ed articolato, confermando la sentenza re- sa in prime cure;
• reitera ad ogni buon fine le conclusioni rassegnate in pri- mo grado e, pertanto: • accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di tutti i diritti vantati dagli attori per il decorso del termine quinquennale, in assenza di idonea interruttiva;
• accertare e dichiarare l'intervenuta prescri- zione di tutti i diritti vantati dall'assicurata per il decorso del termine bienna- le di cui all'art. 2952 c.c., in assenza di idonea interruttiva;
• rigettare, co- munque, tutte le domande ex adverso proposte, come formulate ed articolate, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
• dichiarare altresì la carenza di copertura assicurativa ed inoperatività della garanzia, anche per mancanza dei requisiti e/o perché l'evento esula dall'oggetto e dai termini di validità del contratto stipulato, sancendo altresì la riduzione proporzionale dell'indennizzo in ipotesi di sottoassicurazione o assicurazione parziale;
• in denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, contenere ogni denegata esposizione nei limiti dei massimali assicurati, delle franchigie e scoperti previsti in polizza;
• ripropo- ne specificamente ai sensi dell'art. 346 c.p.c. tutte le proprie domande, ecce-
3 zioni, conclusioni e richieste in prime cure: • con tutte le conseguenze di leg- ge e con vittoria di spese e competenze di lite a carico di chi di dovere.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con sentenza n. 142/2023 il Tribunale di Ortona rigettava la domanda di ri- sarcimento del danno parentale e morale proposta da e Parte_1 [...]
nei confronti della Parte_2 Controparte_1
2.il procedimento era iniziato con atto di citazione notificato alla
[...]
col quale i coniugi avevano chiesto che fosse ac- CP_1 Parte_3 certata e dichiarata la responsabilità della società convenuta per i danni non patrimoniali subiti a seguito dell'infortunio occorso in data 04.10.2016 al loro figlio SC, con conseguente condanna al risarcimento del danno morale e da lesione del rapporto parentale, quest'ultimo unilateralmente quantificato in € 50.000,00 pro capite.
Avevano esposto gli odierni appellanti che:
- in data 04.10.2016 si era recato presso l'abitazione del Co- Persona_2 lasante, padre della ragazza di suo fratello e quindi amico di famiglia da molti anni;
- giunto presso tale abitazione, il avrebbe chiesto al giovane la cor- Per_3 tesia di accompagnarlo a ritirare della merce da lui precedentemente ordinata presso la Controparte_1
- i manufatti ordinati dal consistevano in travi in ferro omega (pie- Per_3 ghettati) della lunghezza di mt. 6 e del peso complessivo di Kg. 915;
-il avrebbe richiesto altresì al ragazzo di domandare al padre, Per_3 Pt_1
che in quel momento stava eseguendo dei lavori di muratura proprio
[...] presso l'abitazione del , di poter far uso del più piccolo dei mezzi ivi Per_3 presenti, e precisamente dell'Iveco Daily tg EH444BH;
-giunti presso la sede della il giovane ed il CP_1 Persona_2 committente , al fine di poter ritirare la merce precedentemente or- Per_3
4 dinata da quest'ultimo, sarebbero stati invitati ad entrare all'interno dello sta- bilimento con l'automezzo e a posizionarlo al di sotto del manovratore della
Gru.
- il furgone destinato ad accoglierli aveva, tuttavia, un piano di carico di soli mt. 3 ed una portata massima di carico pari a soli Kg. 500; Con
- il manovratore della preposto al carico della merce, tale Persona_4
, pur di fronte alla evidente inadeguatezza del mezzo, assolutamente ini-
[...] doneo ad accogliere le travi all'interno del suo pianale privo di parziale spor- genza posteriore, salvo collocarle in modo assolutamente precario ed inidoneo lasciandole discendere al di fuori del pianale e su entrambe le sponde del vei- colo, avrebbe proceduto ugualmente alle operazioni di carico;
-le travi in ferro sarebbero state così rilasciate, sfuse, mal ferme, su entrambe le sponde del veicolo, in notevole pendenza proprio per via della maggiore al- tezza della sponda anteriore rispetto a quella posteriore;
- in costanza di tale precarietà, il caricatore avrebbe richiesto al giovane Pt_1 persona estranea all'organico aziendale e priva di qualsiasi formazione, di sa- lire sul mezzo e provvedere lui stesso al fissaggio del carico;
- lo stesso invito gli venne altresì rivolto dal committente, ; Persona_5
- per quanto il ragazzo rappresentasse che sarebbe stata per lui un'operazione difficile non avendolo mai fatto, venne oltremodo sollecitato a muoversi, sia dal che dallo stesso committente , ed a farlo utilizzando le Per_6 Per_3 corde casualmente presenti all'interno del cassone del mezzo;
-nel frattempo, il si sarebbe recato nell'ufficio posto al piano di so- Per_3 pra al fine di poter regolarizzare l'acquisto;
-il giovane avrebbe obbedito e, una volta salito sull'autocarro, iniziò a fermare il carico, che, però, proprio per via della sua impropria ed instabile colloca- zione, nonché dell'eccessivo peso, scivolò all'indietro lacerando le funi ed in- vestendo il ragazzo, sbalzandolo a terra;
5 -a questo punto lo stesso , richiamato dal forte fragore, sarebbe ac- Per_3 corso presso il furgoncino, e, resosi conto della gravità dell'accaduto, avrebbe soccorso il ragazzo richiedendo l'intervento del 118.
Il veniva immediatamente trasportato in codice rosso presso l'O.C. di Pt_1
Chieti, dove veniva medicato per “ferita da taglio regione poplitea ginocchio sx”
- Le gravi lesioni subite dal ragazzo, incidendo sul suo stato psico-fisico, ne avevano mutato il carattere e la socialità ed inciso peggiorativamente sul rap- porto con i genitori, i quali avevano dovuto rimodulare le precedenti abitudini di vita ed adattarle al modus vivendi del figlio.
Chiedevano dunque il risarcimento del danno da lesione del rapporto parenta- le e morale subito.
La costituitasi in giudizio, ha eccepito preliminarmente Controparte_1
l'intervenuta prescrizione dei diritti per il decorso del termine quinquennale.
Nel merito, ha dedotto la propria assenza di responsabilità nell'evento lesivo, contestando l'evento ed invocando la mancata prova dei fatti costitutivi della domanda ed ha chiesto autorizzazione alla chiamata in causa di Controparte_2 in forza di polizza per Responsabilità Civile n. 281636256 del
[...]
28.01.2008.
La società assicurativa si è costituita in giudizio, aderendo alle difese della so- cietà convenuta e chiedendo, in ogni caso, la dichiarazione di inoperatività della garanzia per carenza di copertura assicurativa sull'evento.
3. Il Tribunale di Ortona, all'esito dell'istruttoria, ritenuta non raggiunta la prova del danno morale interiore e da lesione del rapporto parentale, ha re- spinto la domanda attorea, sul rilievo che non fosse ravvisabile in atti “alcuna dimostrazione dell'effettivo sconvolgimento delle abitudini di vita degli attori
a causa dell'infortunio subito dal figlio” con compensazione delle spese di li- te, in ragione del contrasto giurisprudenziale sulla materia del contendere.
6 4.Avverso la sentenza i coniugi hanno proposto appello, articolando Pt_1 quattro motivi che si andranno, di seguito, ad esaminare.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisio- ne ai sensi dell'art. 352 cpc.
4.1. Con il primo motivo di appello, i coniugi lamentano la Parte_4 violazione di legge ex artt. 1123, 2059 e 2043 c.c. relativamente al restringi- mento dei pregiudizi risarcibili (di fatto operata in prime cure) esclusivamente a quelli consistenti in un integrale sconvolgimento delle abitudini di vita.
Contesta parte appellante la decisone di primo grado laddove il primo giudice ha ritenuto che non sia stata data “alcuna dimostrazione dell'effettivo scon- volgimento delle abitudini di vita degli attori a causa dell'infortunio subito dal figlio”.
4.2.Con un secondo motivo di gravame, lamentano la contraddittorietà e illo- gicità della motivazione, ritenendo non raggiunta la prova senza vagliare le istanze istruttorie degli attori.
4.3.Con un terzo motivo di gravame, lamentano l'omessa valutazione delle sofferenze morali interiori e, in particolare, l'omessa valutazione delle prove documentali offerte.
4.4.Con un quarto motivo di gravame i Conti si dolgono della nullità della sentenza per manifesta illogicità avendo il giudice di prime cure ritenuto alcu- ni capitoli di prova inammissibili e poi avendo rigettato la domanda per difet- to di prova.
5.Preliminarmente, occorre rilevare l'intervenuta decadenza di parte appellan- te dalle istanze istruttorie formulate in quanto non espressamente reiterate in modo specifico all'udienza di precisazione delle conclusioni, come del resto eccepito dalla e dalle Ed invero, la parte che si è vista CP_1 CP_2 rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie, com'è av- venuto nella specie, ha il preciso onere di reiterarle al momento della precisa- zione delle conclusioni, poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi ri-
7 nunciate e non possono essere riproposte in appello e trattasi di principio con- solidato anche nella giurisprudenza di vertice (v. Cass. ord. n. 10767/2022,
Cass. 5741/2019, Cass. n. 16886/2016, Cass. ord. n. 15029 /2019), che ha pure sottolineato che non basta il richiamo generico al contenuto dei prece- denti atti difensivi ( Cass. ord. n. 21100/2023) poiché, “in base ai principi ge- nerali, le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere ri- proposte in sede di precisazione delle conclusioni all'udienza di discussione orale ex art. 281 – sexies c.p.c. in modo specifico e non soltanto con il generi- co richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere ab- bandonate e non riproponibili con l'impugnazione” (Cass. n. 27205/2023). In primo grado, nelle note scritte depositate l'8/12/2023 dagli appellanti in occa- sione dell'udienza “del 11/12/2023 per precisazione conclusioni e discussio- ne, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.”; si legge: “Con le presenti note svolte nell'interesse degli istanti, l'avv. Gabriele Pietrolungo si riporta ai propri scritti difensivi tutti ed insiste per l'accoglimento delle domande e conclusioni ivi rassegnate, con condanna di controparte al pagamento delle spese e com- petenze di lite relativamente alle quali si rinnova la già avanzata richiesta di distrazione in favore del difensore antistatario”. E' dunque evidente come non sia stata riproposta alcuna istanza istruttoria e la conseguente rinuncia.
5.1. Nel merito, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
5.2.E' affermazione consolidata nella giurisprudenza della Corte di legittimità che ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito, lesioni personali, può spettare anche il risarcimento del danno non patrimonia- le concretamente accertato da lesione del rapporto parentale, in relazione ad una particolare situazione affettiva della vittima, non essendo ostativo il di- sposto dell'art. 1223 cod. civ., in quanto anche tale danno trova causa imme- diata e diretta nel fatto dannoso. In tal caso, traducendosi il danno in un pate- ma d'animo ed anche in uno sconvolgimento delle abitudini di vita del sogget- to, esso non è accertabile con metodi scientifici e può essere accertato in base
8 a indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità (in tal senso già Cass. n. 8546 del 2008).
5.3.Tali pregiudizi possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali as- sume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari, che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi sof- frano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto (Cass. n.
11212 del 2019; Cass. n. 7748 del 2020). Si è anche puntualizzato, da ultimo, che non sussiste in effetti alcun "limite" normativo per il danno da lesione del rapporto parentale (Cass. n. 1752 del 2023: “ In tema di risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale, non sussiste alcun limite normativo che determini l'irrisarcibilità del pregiudizio nelle ipotesi in cui gli effetti lesi- vi della salute del prossimo congiunto non siano particolarmente gravi;
perciò, secondo i principi generali, il predetto danno è risarcibile se il parente prova, anche in via presuntiva, di aver subito lesioni in conseguenza della condizione del congiunto.).
5.4. Secondo i principi generali, e dunque anche per via presuntiva, il parente ha l'onere di dimostrare che è stato leso dalla condizione del congiunto, per cui ha subito un danno non patrimoniale parentale (v. p. es., tra gli arresti re- centi, Cass. sez. 3, 30 agosto 2022 n. 25541, Cass. sez. 3, ord. 8 aprile 2020 n.
7748 e Cass. sez. 3, ord. 24 aprile 2019 n. 11212).
Il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal pros- simo congiunto di persona lesa, di regola, in modo non lieve dall'altrui illeci- to, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva, che deve essere cercata anche d'ufficio, se la parte abbia dedotto e provato i fatti noti dai quali il giudice, sulla base di un ragionamento logico-deduttivo, può trarre le con- seguenze per risalire al fatto ignorato.
Dunque, premesso che la giurisprudenza riconosce il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale anche ai familiari in caso di lesioni invalidanti
9 purché supportato da prove mediche e circostanziali, i congiunti hanno l'onere di provare:
-il nesso causale tra la condotta illecita e il danno;
-la gravità della lesione e della sua permanenza (con perizia medica);
-l'incidenza effettiva sul rapporto familiare e sulla vita dei genitori, anche per via presuntiva.
5.5.Nel caso che ci occupa, gli attori fondano la propria richiesta risarcitoria sulla ritenuta responsabilità della in un infortunio nel Controparte_1 quale il loro figlio SC avrebbe trasportato dei profilati metallici acqui- stati dalla e sarebbe stato travolto dalle travi a seguito della rot- Controparte_1 tura di una delle funi utilizzate per il trasporto.
5.6. Ritiene tuttavia la Corte che, al di là della delibazione dell'“an debeatur”, che si configurerebbe come preliminare ai fini del riconoscimento del diritto, per il noto principio della ragione più liquida, nella fattispecie ciò non appare neppure necessario, in assenza della prova del danno rivendicato, meritando sul punto conferma la sentenza impugnata, che, del pari, tanto ha ritenuto a supporto del rigetto della domanda.
5.7. Innanzitutto, è bene sottolineare come il primo giudice, oltre a non ritene- re adeguatamente provato il pregiudizio da danno morale e lesione del rappor- to parentale, prima ancora e fondatamente, ha ritenuto non adeguatamente provata la dedotta macrolesione conseguita all'infortunio, che avrebbe nella vittima comportato una difficoltà di deambulazione o comunque nel compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana.
5.8. Ed invero, non si può non concordare con l'estensore della decisione im- pugnata laddove rileva come non sia stata adeguatamente provata l'entità del danno biologico subito da che – si badi - è rimasto estraneo Persona_2 al presente giudizio, essendo agli atti una mera relazione peritale di parte, che, com'è noto, per giurisprudenza di vertice consolidata (Cass.
n.27297/2020), costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere
10 tecnico, priva di autonomo valore probatorio;
essa, in ogni caso, è stata im- mediatamente contestata dalle controparti, che neppure hanno potuto chiedere di sottoporlo a CTU, stante la sua assenza dal giudizio, il cui esito evidente- mente risente della circostanza che nessuna prova adeguata è stata raccolta in contraddittorio tra le parti in merito all'effettivo danno biologico subito dal macroleso e che costituisce invece il presupposto della richiesta risarcitoria oggetto di causa, non potendo tale vulnus essere adeguatamente sopperito dalla produzione del verbale “Verbale della Commissione Medica ASL per l'Accertamento della Invalidità”, che fa riferimento a deambulazione autono- ma con zoppia e riconosce una riduzione della capacità lavorativa (all. 11 alla citazione).
5.9. Al di là del fatto che non è stato allegato dai genitori il radicale sconvol- gimento della loro esistenza a seguito dell'infortunio occorso al figlio, il dan- no da lesione del rapporto parentale sarebbe costituito da difficoltà di gestione dei rapporti tra genitori e figlio derivanti dal mutamento di carattere di que- st'ultimo, causato dall'infortunio subito: resta il fatto che, a prescindere dall'effettiva risarcibilità di un siffatto danno, ove confermato, gli attori sono inevitabilmente decaduti dalla prova testimoniale dedotta e dichiarata inam- missibile in prime cure perché non circostanziata nel tempo e nello spazio, per quanto sopra detto (v. infra, par. 5).
6. Senza considerare che già il generico e poco significativo tenore dei capito- li da 10 a 13 della memoria ex art. 183 cpc è tale da non adeguatamente con- figurare una concreta lesione del rapporto parentale, sulla quale peraltro sono stati indicati quali testi ben due suoi fratelli, convivent a riprova della presen- za in famiglia di più figli(10- “ vero che a seguito dell'evento del 04.10.2016 ed i residuati postumi, il carattere del giovane è mutato, ha interrotto il Pt_1 rapporto con la precedente ragazza e afferma sempre di non riuscire più a gui- dare una moto sostenendo di non poter movimentare il cambio a pedale;
11) vero che il si lamenta sovente con i propri genitori di sentirsi Persona_2
11 un peso, afferma di non essere di acuna utilità all'interno della ditta del padre e che questi lo ha assnto solo per sentimento di pietà nei suoi confronti;
12) vero che i genitori si lamentano quotidianamente con i propri amici e familiari conviventi dello stato di malessere del figlio SC e sono spesso preda di crisi di pianto per le sue condizioni;
inoltre riferiscono di essere preoccupati per il mutato carattere di SC;
13) vero che pur convi- Persona_2 vendo unitamente con gli altri fratelli ed i genitori rifiuta di sedere a cena con il resto della famiglia e di discorrere del lavoro svolto nella giornata”).
6.1. In conclusione, non sono state adeguatamente documentate e provate le condizioni psicofisiche di né il nesso eziologico fra dette Persona_2 condizioni e i più che generici esempi di stravolgimento dello stile di vita la- mentato dagli appellanti anche con riferimento alla sofferenza interiore, stan- te la decadenza dalla prova.
6.2. L'appello deve dunque essere rigettato in ogni caso, per difetto di prova in ordine alla entità della lesione riportata e, di conseguenza, sugli effetti che la stessa ha prodotto negli appellanti in termini di sofferenza morale e di le- sione del rapporto parentale.
7.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con riduzione della tariffa media in ragione della non complessità della vicenda, con distrazione in favore del difensore della dichiaratosi antista- CP_1 tario.
7.1.Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione notificato nei confronti di Parte_1 [...]
e Controparte_1 Controparte_2 avverso la sentenza del Tribunale di Ortona n. 142/2023 così provvede:
12 1)rigetta l'appello;
2)condanna la parte appellante al pagamento, in favore di ciascuna delle parti appellate, delle spese del grado, che liquida in € 6.485,00, oltre 15 % per spe- se generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del difensore della dichiaratosi antistatario;
CP_1
3)dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti in solido, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio in data 29/10/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
VI RI BR SC S. IL
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 336/2024
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
SC S. IL Presidente
VI RI BR Consigliere relatore
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello vertente tra residenti in Roccamontepiano e Parte_1 Parte_2 domiciliati in Pescara alla via F. Barnabei 17, presso lo studio dell'Avv. Ga- briele Pietrolungo del Foro di Pescara, dal quale sono rappresentati e difesi giusta mandato in calce all'atto di citazione in appello;
appellante e
assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1
RT CA, elettivamente domiciliato in via Emilio Giampietro
29 66041 ATESSA presso il difensore;
appellato corr. in Mogliano Veneto (TV) alla Via Controparte_2
Marocchesa n. 14, rappresentata e difesa dall'avv. Emanuela Minutolo in for- za di procura generale alle liti per atto Notar in Persona_1
Treviso del 18/12/2014, rep. 186905 - racc. 30367 ed elettivamente domicilia- ta presso il suo studio in Lanciano alla via Panoramica n. 5;
Appellata Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 142 n. 142/2023, rep. 373, pubblicata il 21.12.2023, resa dal Tribunale di Chieti – sez. distaccata di Ortona in mate- ria di risarcimento danno parentale riflesso;
CONCLUSIONI: per parte appellante: “voglia l'Ecc.ma Corte adito, in ac- coglimento del presente atto d'appello, - accertare la fondatezza e rilevanza dei motivi di gravame esposti, - accertare altresì i fatti tutti precedentemente omessi dal Tribunale e loro rilevanza in punto di an debeatur;
- riformare quindi l'impugnata Sentenza emessa dal Tribunale di Chieti, sezione distac- cata di Ortona il 21.12.2023, Giudice Dott. SC Grassi, n. 142 del
2023, pubblicata il 21.12.2023, R.G. 57/2022, Repertorio 373/2023 del
20/12/2023 e, - per l'effetto dichiarare la convenuta , in Controparte_3 persona del suo legale rappresentante p.t., responsabile per i danni non pa- trimoniali occorsi agli attori e così condannarla al risarcimento: in favore di nata a [...] il [...] (cd. Parte_2
: - del danno morale interiore nella misura che sarà C.F._1 ritenuta equa e di giustizia in relazione al suddetto pregiudizio sofferto;
- del danno da lesione del rapporto parentale, calcolato con l'uso delle Tabelle di
Roma nella somma di €.50.000,00 circa o nella diversa misura che sarà rite- nuta equa e di giustizia in relazione al suddetto pregiudizio sofferto. in favore di nato a [...] il [...] (cdf. ): - Parte_1 C.F._2 del danno morale nella misura che sarà ritenuta equa e di giustizia in rela- zione al suddetto pregiudizio sofferto;
- del danno da lesione del rapporto pa- rentale, calcolato con l'uso delle Tabelle di Roma nella somma di €.50.000,00 circa o nella diversa misura che sarà ritenuta equa e di giustizia in relazione al suddetto pregiudizio sofferto. Condannare inoltre la convenuta alla rifu- sione delle spese del doppio grado di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c. non avendo ricevuto per l'attività giudiziale alcun anticipo spese.”
2 Per parte appellata “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, CP_1 disattesa ogni contraria deduzione, istanza, eccezione e difesa, in via princi- pale, respingere, con ogni e qualsiasi statuizione, l'appello svolto dai sig.ri
e siccome infondato;
in via subordinata, Parte_1 Parte_2 nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, condannare CP_4
a manlevare la unipersonale dalla pretesa de-
[...] Controparte_1 gli appellanti;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del giudizio di appello da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara anti- statario.”.
per parte appellata “ Perché piaccia Controparte_2 all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in Sua Giustizia, • respingere l'appello ex adverso proposto, come formulato ed articolato, confermando la sentenza re- sa in prime cure;
• reitera ad ogni buon fine le conclusioni rassegnate in pri- mo grado e, pertanto: • accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di tutti i diritti vantati dagli attori per il decorso del termine quinquennale, in assenza di idonea interruttiva;
• accertare e dichiarare l'intervenuta prescri- zione di tutti i diritti vantati dall'assicurata per il decorso del termine bienna- le di cui all'art. 2952 c.c., in assenza di idonea interruttiva;
• rigettare, co- munque, tutte le domande ex adverso proposte, come formulate ed articolate, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
• dichiarare altresì la carenza di copertura assicurativa ed inoperatività della garanzia, anche per mancanza dei requisiti e/o perché l'evento esula dall'oggetto e dai termini di validità del contratto stipulato, sancendo altresì la riduzione proporzionale dell'indennizzo in ipotesi di sottoassicurazione o assicurazione parziale;
• in denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, contenere ogni denegata esposizione nei limiti dei massimali assicurati, delle franchigie e scoperti previsti in polizza;
• ripropo- ne specificamente ai sensi dell'art. 346 c.p.c. tutte le proprie domande, ecce-
3 zioni, conclusioni e richieste in prime cure: • con tutte le conseguenze di leg- ge e con vittoria di spese e competenze di lite a carico di chi di dovere.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con sentenza n. 142/2023 il Tribunale di Ortona rigettava la domanda di ri- sarcimento del danno parentale e morale proposta da e Parte_1 [...]
nei confronti della Parte_2 Controparte_1
2.il procedimento era iniziato con atto di citazione notificato alla
[...]
col quale i coniugi avevano chiesto che fosse ac- CP_1 Parte_3 certata e dichiarata la responsabilità della società convenuta per i danni non patrimoniali subiti a seguito dell'infortunio occorso in data 04.10.2016 al loro figlio SC, con conseguente condanna al risarcimento del danno morale e da lesione del rapporto parentale, quest'ultimo unilateralmente quantificato in € 50.000,00 pro capite.
Avevano esposto gli odierni appellanti che:
- in data 04.10.2016 si era recato presso l'abitazione del Co- Persona_2 lasante, padre della ragazza di suo fratello e quindi amico di famiglia da molti anni;
- giunto presso tale abitazione, il avrebbe chiesto al giovane la cor- Per_3 tesia di accompagnarlo a ritirare della merce da lui precedentemente ordinata presso la Controparte_1
- i manufatti ordinati dal consistevano in travi in ferro omega (pie- Per_3 ghettati) della lunghezza di mt. 6 e del peso complessivo di Kg. 915;
-il avrebbe richiesto altresì al ragazzo di domandare al padre, Per_3 Pt_1
che in quel momento stava eseguendo dei lavori di muratura proprio
[...] presso l'abitazione del , di poter far uso del più piccolo dei mezzi ivi Per_3 presenti, e precisamente dell'Iveco Daily tg EH444BH;
-giunti presso la sede della il giovane ed il CP_1 Persona_2 committente , al fine di poter ritirare la merce precedentemente or- Per_3
4 dinata da quest'ultimo, sarebbero stati invitati ad entrare all'interno dello sta- bilimento con l'automezzo e a posizionarlo al di sotto del manovratore della
Gru.
- il furgone destinato ad accoglierli aveva, tuttavia, un piano di carico di soli mt. 3 ed una portata massima di carico pari a soli Kg. 500; Con
- il manovratore della preposto al carico della merce, tale Persona_4
, pur di fronte alla evidente inadeguatezza del mezzo, assolutamente ini-
[...] doneo ad accogliere le travi all'interno del suo pianale privo di parziale spor- genza posteriore, salvo collocarle in modo assolutamente precario ed inidoneo lasciandole discendere al di fuori del pianale e su entrambe le sponde del vei- colo, avrebbe proceduto ugualmente alle operazioni di carico;
-le travi in ferro sarebbero state così rilasciate, sfuse, mal ferme, su entrambe le sponde del veicolo, in notevole pendenza proprio per via della maggiore al- tezza della sponda anteriore rispetto a quella posteriore;
- in costanza di tale precarietà, il caricatore avrebbe richiesto al giovane Pt_1 persona estranea all'organico aziendale e priva di qualsiasi formazione, di sa- lire sul mezzo e provvedere lui stesso al fissaggio del carico;
- lo stesso invito gli venne altresì rivolto dal committente, ; Persona_5
- per quanto il ragazzo rappresentasse che sarebbe stata per lui un'operazione difficile non avendolo mai fatto, venne oltremodo sollecitato a muoversi, sia dal che dallo stesso committente , ed a farlo utilizzando le Per_6 Per_3 corde casualmente presenti all'interno del cassone del mezzo;
-nel frattempo, il si sarebbe recato nell'ufficio posto al piano di so- Per_3 pra al fine di poter regolarizzare l'acquisto;
-il giovane avrebbe obbedito e, una volta salito sull'autocarro, iniziò a fermare il carico, che, però, proprio per via della sua impropria ed instabile colloca- zione, nonché dell'eccessivo peso, scivolò all'indietro lacerando le funi ed in- vestendo il ragazzo, sbalzandolo a terra;
5 -a questo punto lo stesso , richiamato dal forte fragore, sarebbe ac- Per_3 corso presso il furgoncino, e, resosi conto della gravità dell'accaduto, avrebbe soccorso il ragazzo richiedendo l'intervento del 118.
Il veniva immediatamente trasportato in codice rosso presso l'O.C. di Pt_1
Chieti, dove veniva medicato per “ferita da taglio regione poplitea ginocchio sx”
- Le gravi lesioni subite dal ragazzo, incidendo sul suo stato psico-fisico, ne avevano mutato il carattere e la socialità ed inciso peggiorativamente sul rap- porto con i genitori, i quali avevano dovuto rimodulare le precedenti abitudini di vita ed adattarle al modus vivendi del figlio.
Chiedevano dunque il risarcimento del danno da lesione del rapporto parenta- le e morale subito.
La costituitasi in giudizio, ha eccepito preliminarmente Controparte_1
l'intervenuta prescrizione dei diritti per il decorso del termine quinquennale.
Nel merito, ha dedotto la propria assenza di responsabilità nell'evento lesivo, contestando l'evento ed invocando la mancata prova dei fatti costitutivi della domanda ed ha chiesto autorizzazione alla chiamata in causa di Controparte_2 in forza di polizza per Responsabilità Civile n. 281636256 del
[...]
28.01.2008.
La società assicurativa si è costituita in giudizio, aderendo alle difese della so- cietà convenuta e chiedendo, in ogni caso, la dichiarazione di inoperatività della garanzia per carenza di copertura assicurativa sull'evento.
3. Il Tribunale di Ortona, all'esito dell'istruttoria, ritenuta non raggiunta la prova del danno morale interiore e da lesione del rapporto parentale, ha re- spinto la domanda attorea, sul rilievo che non fosse ravvisabile in atti “alcuna dimostrazione dell'effettivo sconvolgimento delle abitudini di vita degli attori
a causa dell'infortunio subito dal figlio” con compensazione delle spese di li- te, in ragione del contrasto giurisprudenziale sulla materia del contendere.
6 4.Avverso la sentenza i coniugi hanno proposto appello, articolando Pt_1 quattro motivi che si andranno, di seguito, ad esaminare.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisio- ne ai sensi dell'art. 352 cpc.
4.1. Con il primo motivo di appello, i coniugi lamentano la Parte_4 violazione di legge ex artt. 1123, 2059 e 2043 c.c. relativamente al restringi- mento dei pregiudizi risarcibili (di fatto operata in prime cure) esclusivamente a quelli consistenti in un integrale sconvolgimento delle abitudini di vita.
Contesta parte appellante la decisone di primo grado laddove il primo giudice ha ritenuto che non sia stata data “alcuna dimostrazione dell'effettivo scon- volgimento delle abitudini di vita degli attori a causa dell'infortunio subito dal figlio”.
4.2.Con un secondo motivo di gravame, lamentano la contraddittorietà e illo- gicità della motivazione, ritenendo non raggiunta la prova senza vagliare le istanze istruttorie degli attori.
4.3.Con un terzo motivo di gravame, lamentano l'omessa valutazione delle sofferenze morali interiori e, in particolare, l'omessa valutazione delle prove documentali offerte.
4.4.Con un quarto motivo di gravame i Conti si dolgono della nullità della sentenza per manifesta illogicità avendo il giudice di prime cure ritenuto alcu- ni capitoli di prova inammissibili e poi avendo rigettato la domanda per difet- to di prova.
5.Preliminarmente, occorre rilevare l'intervenuta decadenza di parte appellan- te dalle istanze istruttorie formulate in quanto non espressamente reiterate in modo specifico all'udienza di precisazione delle conclusioni, come del resto eccepito dalla e dalle Ed invero, la parte che si è vista CP_1 CP_2 rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie, com'è av- venuto nella specie, ha il preciso onere di reiterarle al momento della precisa- zione delle conclusioni, poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi ri-
7 nunciate e non possono essere riproposte in appello e trattasi di principio con- solidato anche nella giurisprudenza di vertice (v. Cass. ord. n. 10767/2022,
Cass. 5741/2019, Cass. n. 16886/2016, Cass. ord. n. 15029 /2019), che ha pure sottolineato che non basta il richiamo generico al contenuto dei prece- denti atti difensivi ( Cass. ord. n. 21100/2023) poiché, “in base ai principi ge- nerali, le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere ri- proposte in sede di precisazione delle conclusioni all'udienza di discussione orale ex art. 281 – sexies c.p.c. in modo specifico e non soltanto con il generi- co richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere ab- bandonate e non riproponibili con l'impugnazione” (Cass. n. 27205/2023). In primo grado, nelle note scritte depositate l'8/12/2023 dagli appellanti in occa- sione dell'udienza “del 11/12/2023 per precisazione conclusioni e discussio- ne, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.”; si legge: “Con le presenti note svolte nell'interesse degli istanti, l'avv. Gabriele Pietrolungo si riporta ai propri scritti difensivi tutti ed insiste per l'accoglimento delle domande e conclusioni ivi rassegnate, con condanna di controparte al pagamento delle spese e com- petenze di lite relativamente alle quali si rinnova la già avanzata richiesta di distrazione in favore del difensore antistatario”. E' dunque evidente come non sia stata riproposta alcuna istanza istruttoria e la conseguente rinuncia.
5.1. Nel merito, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
5.2.E' affermazione consolidata nella giurisprudenza della Corte di legittimità che ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito, lesioni personali, può spettare anche il risarcimento del danno non patrimonia- le concretamente accertato da lesione del rapporto parentale, in relazione ad una particolare situazione affettiva della vittima, non essendo ostativo il di- sposto dell'art. 1223 cod. civ., in quanto anche tale danno trova causa imme- diata e diretta nel fatto dannoso. In tal caso, traducendosi il danno in un pate- ma d'animo ed anche in uno sconvolgimento delle abitudini di vita del sogget- to, esso non è accertabile con metodi scientifici e può essere accertato in base
8 a indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità (in tal senso già Cass. n. 8546 del 2008).
5.3.Tali pregiudizi possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali as- sume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari, che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi sof- frano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto (Cass. n.
11212 del 2019; Cass. n. 7748 del 2020). Si è anche puntualizzato, da ultimo, che non sussiste in effetti alcun "limite" normativo per il danno da lesione del rapporto parentale (Cass. n. 1752 del 2023: “ In tema di risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale, non sussiste alcun limite normativo che determini l'irrisarcibilità del pregiudizio nelle ipotesi in cui gli effetti lesi- vi della salute del prossimo congiunto non siano particolarmente gravi;
perciò, secondo i principi generali, il predetto danno è risarcibile se il parente prova, anche in via presuntiva, di aver subito lesioni in conseguenza della condizione del congiunto.).
5.4. Secondo i principi generali, e dunque anche per via presuntiva, il parente ha l'onere di dimostrare che è stato leso dalla condizione del congiunto, per cui ha subito un danno non patrimoniale parentale (v. p. es., tra gli arresti re- centi, Cass. sez. 3, 30 agosto 2022 n. 25541, Cass. sez. 3, ord. 8 aprile 2020 n.
7748 e Cass. sez. 3, ord. 24 aprile 2019 n. 11212).
Il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal pros- simo congiunto di persona lesa, di regola, in modo non lieve dall'altrui illeci- to, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva, che deve essere cercata anche d'ufficio, se la parte abbia dedotto e provato i fatti noti dai quali il giudice, sulla base di un ragionamento logico-deduttivo, può trarre le con- seguenze per risalire al fatto ignorato.
Dunque, premesso che la giurisprudenza riconosce il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale anche ai familiari in caso di lesioni invalidanti
9 purché supportato da prove mediche e circostanziali, i congiunti hanno l'onere di provare:
-il nesso causale tra la condotta illecita e il danno;
-la gravità della lesione e della sua permanenza (con perizia medica);
-l'incidenza effettiva sul rapporto familiare e sulla vita dei genitori, anche per via presuntiva.
5.5.Nel caso che ci occupa, gli attori fondano la propria richiesta risarcitoria sulla ritenuta responsabilità della in un infortunio nel Controparte_1 quale il loro figlio SC avrebbe trasportato dei profilati metallici acqui- stati dalla e sarebbe stato travolto dalle travi a seguito della rot- Controparte_1 tura di una delle funi utilizzate per il trasporto.
5.6. Ritiene tuttavia la Corte che, al di là della delibazione dell'“an debeatur”, che si configurerebbe come preliminare ai fini del riconoscimento del diritto, per il noto principio della ragione più liquida, nella fattispecie ciò non appare neppure necessario, in assenza della prova del danno rivendicato, meritando sul punto conferma la sentenza impugnata, che, del pari, tanto ha ritenuto a supporto del rigetto della domanda.
5.7. Innanzitutto, è bene sottolineare come il primo giudice, oltre a non ritene- re adeguatamente provato il pregiudizio da danno morale e lesione del rappor- to parentale, prima ancora e fondatamente, ha ritenuto non adeguatamente provata la dedotta macrolesione conseguita all'infortunio, che avrebbe nella vittima comportato una difficoltà di deambulazione o comunque nel compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana.
5.8. Ed invero, non si può non concordare con l'estensore della decisione im- pugnata laddove rileva come non sia stata adeguatamente provata l'entità del danno biologico subito da che – si badi - è rimasto estraneo Persona_2 al presente giudizio, essendo agli atti una mera relazione peritale di parte, che, com'è noto, per giurisprudenza di vertice consolidata (Cass.
n.27297/2020), costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere
10 tecnico, priva di autonomo valore probatorio;
essa, in ogni caso, è stata im- mediatamente contestata dalle controparti, che neppure hanno potuto chiedere di sottoporlo a CTU, stante la sua assenza dal giudizio, il cui esito evidente- mente risente della circostanza che nessuna prova adeguata è stata raccolta in contraddittorio tra le parti in merito all'effettivo danno biologico subito dal macroleso e che costituisce invece il presupposto della richiesta risarcitoria oggetto di causa, non potendo tale vulnus essere adeguatamente sopperito dalla produzione del verbale “Verbale della Commissione Medica ASL per l'Accertamento della Invalidità”, che fa riferimento a deambulazione autono- ma con zoppia e riconosce una riduzione della capacità lavorativa (all. 11 alla citazione).
5.9. Al di là del fatto che non è stato allegato dai genitori il radicale sconvol- gimento della loro esistenza a seguito dell'infortunio occorso al figlio, il dan- no da lesione del rapporto parentale sarebbe costituito da difficoltà di gestione dei rapporti tra genitori e figlio derivanti dal mutamento di carattere di que- st'ultimo, causato dall'infortunio subito: resta il fatto che, a prescindere dall'effettiva risarcibilità di un siffatto danno, ove confermato, gli attori sono inevitabilmente decaduti dalla prova testimoniale dedotta e dichiarata inam- missibile in prime cure perché non circostanziata nel tempo e nello spazio, per quanto sopra detto (v. infra, par. 5).
6. Senza considerare che già il generico e poco significativo tenore dei capito- li da 10 a 13 della memoria ex art. 183 cpc è tale da non adeguatamente con- figurare una concreta lesione del rapporto parentale, sulla quale peraltro sono stati indicati quali testi ben due suoi fratelli, convivent a riprova della presen- za in famiglia di più figli(10- “ vero che a seguito dell'evento del 04.10.2016 ed i residuati postumi, il carattere del giovane è mutato, ha interrotto il Pt_1 rapporto con la precedente ragazza e afferma sempre di non riuscire più a gui- dare una moto sostenendo di non poter movimentare il cambio a pedale;
11) vero che il si lamenta sovente con i propri genitori di sentirsi Persona_2
11 un peso, afferma di non essere di acuna utilità all'interno della ditta del padre e che questi lo ha assnto solo per sentimento di pietà nei suoi confronti;
12) vero che i genitori si lamentano quotidianamente con i propri amici e familiari conviventi dello stato di malessere del figlio SC e sono spesso preda di crisi di pianto per le sue condizioni;
inoltre riferiscono di essere preoccupati per il mutato carattere di SC;
13) vero che pur convi- Persona_2 vendo unitamente con gli altri fratelli ed i genitori rifiuta di sedere a cena con il resto della famiglia e di discorrere del lavoro svolto nella giornata”).
6.1. In conclusione, non sono state adeguatamente documentate e provate le condizioni psicofisiche di né il nesso eziologico fra dette Persona_2 condizioni e i più che generici esempi di stravolgimento dello stile di vita la- mentato dagli appellanti anche con riferimento alla sofferenza interiore, stan- te la decadenza dalla prova.
6.2. L'appello deve dunque essere rigettato in ogni caso, per difetto di prova in ordine alla entità della lesione riportata e, di conseguenza, sugli effetti che la stessa ha prodotto negli appellanti in termini di sofferenza morale e di le- sione del rapporto parentale.
7.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con riduzione della tariffa media in ragione della non complessità della vicenda, con distrazione in favore del difensore della dichiaratosi antista- CP_1 tario.
7.1.Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione notificato nei confronti di Parte_1 [...]
e Controparte_1 Controparte_2 avverso la sentenza del Tribunale di Ortona n. 142/2023 così provvede:
12 1)rigetta l'appello;
2)condanna la parte appellante al pagamento, in favore di ciascuna delle parti appellate, delle spese del grado, che liquida in € 6.485,00, oltre 15 % per spe- se generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del difensore della dichiaratosi antistatario;
CP_1
3)dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti in solido, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio in data 29/10/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
VI RI BR SC S. IL
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