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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 24/09/2025, n. 936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 936 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di PATTI PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
L'anno 2025, il giorno 24 del mese di settembre, davanti al Giudice dott.ssa Rossella
Busacca, viene chiamata la causa iscritta al n. 555/2016 R.G.
TRA
, nota a Sant'Agata di IL (Me) il Parte_1
10.2.1963, rappresentato e difeso dall'avv. Angela Geraci, giusta procura in atti;
- attore
E
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Rosario Di Blasi, giusta procura in atti;
- convenuto
All'odierna udienza sono comparsi l'avv. Gabriella Donzì per delega dell'avv. Angela
Geraci nell'interesse di e l'avv. Rosario Di Blasi nell'interesse dell'Ente Parte_1
convenuto.
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa riportandosi ai propri atti e verbali di giudizio.
Terminata la discussione il Giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, pronuncia dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente sentenza.
FATTO E DIRITTO
, con atto di citazione, di cui al procedimento n. Parte_1
555/2016 R.G., ha convenuto in giudizio il al fine di ottenere – previo Controparte_1 accertamento della responsabilità dell'Ente ex art. 2051 c.c. – la condanna al pagamento dei danni, patrimoniali e non, subìti in occasione del sinistro verificatosi in data 24.6.2012 sulla strada che collega il con il Controparte_2 Controparte_3
Con autonomo atto di citazione, di cui al procedimento n. 618/2016 R.G., la
( Parte_2 [...]
ha convenuto in giudizio il al fine di ottenere la Parte_2 Controparte_1
condanna dell'Ente a rimborsare la somma che aveva corrisposto ad per i danni CP_4
subìti da quest'ultima quale soggetto trasportato sul mezzo condotto da in Parte_1
occasione del suddetto sinistro verificatosi il 24.6.2012.
Il , costituitosi in entrambi i giudizi, ha contestato quanto dedotto Controparte_1
dalle controparti ed ha chiesto il rigetto delle domande dalle stesse formulate e il pagamento delle spese di lite;
in subordine, ha chiesto di accogliere le domande ex adverso avanzate nei limiti di quanto provato.
In particolare l'Ente convenuto ha esposto che non aveva rispettato il Parte_1
limite di velocità stabilito per il tratto di strada interessato dal sinistro e non aveva tenuto - nella guida del mezzo - una condotta prudente tenuto conto della segnaletica di pericolo presente sui luoghi oggetto di causa.
Con provvedimento depositato il 7.2.2017 il giudizio n. 618/2016 è stato riunito a quella di più antica iscrizione recante n. 555/2016 R.G. per ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva.
Nelle more del processo è stata espletata prova per testi e la C.T.U. medico legale sulla persona di . Parte_1
Con provvedimento depositato il 12.9.2024, il Tribunale ha formulato una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c..
La suddetta proposta è stata accettata soltanto dal e dalla Controparte_1 [...]
ma non anche da;
all'udienza del 26.2.2025 il Parte_2 Parte_1
Tribunale - per ragioni di economia processuale - ha disposto la separazione del fascicolo n.
618/2016 R.G. dal fascicolo n. 555/2016 R.G.. Il giudizio n. 618/2016 è stato definito con la sentenza n. 340/2025, pubblicata il
26.3.2025.
Nella causa n. 555/2016 R.G. è stata, invece, espletata la C.T.U. cinematica- ricostruttiva del sinistro, allegata in atti;
successivamente la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza.
Fatta questa premessa in fatto, occorre soffermare l'attenzione sul disposto normativo di cui all'art. 2051 c.c..
Tale disposizione afferma che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
Con tale disposizione il Legislatore ha voluto prevedere e disciplinare nel nostro sistema giuridico un'ipotesi di responsabilità oggettiva.
Il “custode” non è solo chi ha la disponibilità materiale della cosa ma anche quella giuridica e, cioè, è colui che ha il potere di controllare i rischi inerenti alla cosa oggetto della custodia.
Sotto il profilo probatorio, un consolidato orientamento giurisprudenziale ritiene che per la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta tenuta dal custode.
La funzione della norma è, infatti, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione - e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta - salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito.
La Cassazione riguardo alla responsabilità dell'ente gestore o proprietario di una strada per i danni subìti dagli utenti, ha affermato che la pubblica amministrazione è soggetta non soltanto ai limiti derivanti da norme di legge, regolamentari e tecniche, ma anche alle regole di comune prudenza e diligenza, fra le quali spicca il principio del neminem laedere. In ottemperanza a tale principio, la pubblica amministrazione era tenuta a far sì che
l'opus publicum, ad esempio una strada aperta al pubblico transito, non integrasse per l'utente gli estremi di una situazione di pericolo;
pericolo che poteva determinare la responsabilità dell'amministrazione ex art. 2043 c.c. (cfr. Cass. Civ., sent. n. 10132 del 26.05.2004; sent. n.
19653 del 01.10. 2004).
Successivamente, la Suprema Corte, ha intrapreso un deciso revirement del precedente orientamento affermando che la responsabilità dell'ente per i danni subìti dagli utenti in relazione a carenza di manutenzione di beni demaniali deve essere, più correttamente, sussunta nel paradigma di cui all'art. 2051 c.c. – e cioè nella responsabilità di cose in custodia
– in tutti i casi in cui l'attività di controllo e di vigilanza su cui si fonda il concetto di
“custodia” sia oggettivamente possibile se accertata sulla base degli “…indici sintomatici dell'impossibilità del controllo del bene demaniale quali la notevole estensione e l'uso generalizzato dello stesso da parte degli utenti…”: indici che “…non si atteggiano univocamente in relazione a tutti i tipi di beni demaniali, ma che vanno accertati in concreto da parte del giudice di merito” (v. Cass. Civ., sent. n. 15383 del 06.07.2006).
D'altra parte la Corte, pur riconoscendo che “…ove tale attività di controllo non sia oggettivamente possibile, non potrà invocarsi alcuna responsabilità della p.a., proprietaria del bene demaniale, a norma dell'art. 2051 c.c., per mancanza di un elemento costitutivo della custodia e cioè la controllabilità della cosa, residuando, se ne ricorre gli estremi, la responsabilità di cui all'art. 2043 c.c….”, ha anche affermato che “…la responsabilità della
p.a. per danni conseguenti all'utilizzo di bene demaniale da parte del soggetto danneggiato non può essere limitata ai soli casi di insidia o trabocchetto;
questi, come è stato rilevato, sono solo elementi sintomatici della responsabilità della p.a., ma ciò non esclude che possa individuarsi nella singola fattispecie anche un diverso comportamento colposo della p.a..
Limitare aprioristicamente la responsabilità della p.a. per danni subiti dagli utenti dei beni demaniali alle sole ipotesi della presenza di insidia o trabocchetto non trova alcuna base normativa con un'indubbia posizione di privilegio per la p.a.” (in questo senso, già Cass.
14.3.2006, n. 5445)” (v. Cass. Civ., sent. n. 15383 del 06.07.2006). Successivamente la Cassazione ha chiarito che “…va superata la giurisprudenza di questa Corte che afferma che l'art. 2051 c.c. è applicabile nei confronti della P.A., per le categorie di beni demaniali quali le strade pubbliche, solamente quando, per le ridotte dimensioni, ne è possibile un efficace controllo ed una costante vigilanza da parte della P.A., tale da impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti (Cass. 26 settembre 2006, n.
20827; Cass. 12 luglio 2006, n. 15779; Cass. 6 luglio 2006, n. 15383)”, dovendosi, invece, riconoscere che “…la responsabilità da cosa in custodia presuppone che il soggetto, al quale la si imputa, abbia, con la cosa, un rapporto definibile come di custodia;
e perché questo rapporto ci sia è necessario che il soggetto abbia (e sia in grado di esplicare riguardo alla cosa) un potere di sorveglianza, il potere di modificarne lo stato e quello di escludere che altri vi apporti modifiche” (v. Cass. Civ., sent. n. 24419 del 19.11.2009).
Secondo questo orientamento, la responsabilità per custodia ex art. 2051 c.c. risulta, dunque, non soltanto configurabile, ma senza dubbio giuridicamente più corretta rispetto alla regola generale posta dall'art. 2043 c.c., poiché si presta ad una migliore salvaguardia e ad un miglior bilanciamento degli interessi in gioco, in conformità ai principi dell'ordinamento giuridico ed al sentire sociale (cfr. Cass. Civ., sent. n. 3651 del 20.02.2006; sent. n. 20427 del
25.07.2008; sent. n. 8157 del 03.04.2009; sent. n. 24419 del 19.11.2009).
Per quanto concerne, poi, il riparto dell'onere della prova, la Cassazione, facendo applicazione dei principi consolidatisi con la sentenza delle Sezioni Unite n. 13533 del
30.10.2001, ha affermato che “…graverà sul danneggiato l'onere della prova dell'anomalia del bene demaniale (come, ad esempio, della strada), che va considerata fatto di per sé idoneo
- in linea di principio - a configurare il comportamento colposo della P.A…” (v. Cass. Civ., sent. n. 15383 del 06.07.2006); graverà sull'ente convenuto, invece, fornire “…la prova del fortuito, consistente non già nell'interruzione del nesso di causalità determinato da "elementi esterni" o dal fatto "estraneo" alla sfera di custodia -ivi ricompreso il fatto del danneggiato
o del terzo-, bensì nella dimostrazione -in applicazione del principio di c.d. vicinanza alla prova- di aver espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di essa gravanti in base a specifiche disposizioni normative (nel caso, art. 14 cod. strada;
art. 2 d.lgs. n. 143 del 1994; D.M. LL.PP. n. 223 del 1992 ) e già del principio generale del "neminem laedere", di modo che pertanto il sinistro appaia verificato per un fatto non ascrivibile a sua colpa.” (v. Cass. Civ., sent. n. 3651 del 20.02.2006).
Orbene, fatta questa premessa, la domanda di è fondata per le ragioni che Parte_1
seguono.
I fatti per come rappresentati nell'atto di citazione hanno trovato riscontro probatorio sia con riferimento alle circostanze di tempo che di luogo.
Invero, i testimoni e – presenti al momento del Tes_1 Testimone_2
sinistro – hanno confermato che perdeva il controllo della propria moto a causa Parte_1
di un avvallamento - non segnalato - esistente sul manto stradale;
ed ancora, hanno confermato che quest'ultimo occupava la propria corsia di marcia, che i luoghi di causa non erano interessati da lavori in corso e sulla strada non vi erano neppure anomalie cromatiche da cui si poteva evincere la presenza di un avvallamento.
A ciò si aggiunge che – contrariamente da quanto sostenuto dall'Ente convenuto – il
Consulente ha ritenuto che , al momento del sinistro, guidava il proprio mezzo Parte_1
nel rispetto dei limiti massimi di velocità previsti sulla strada che collega il Comune di
[...]
con il CP_2 Controparte_3
L'ausiliario ha ricostruito la dinamica del suddetto sinistro come segue: “… Superato un tratto leggermente curvilineo, il veicolo impegnava un tratto rettilineo caratterizzato dalla presenza di un avvallamento superficiale (non configurabile come frattura con scalino), verosimilmente originato da un cedimento della sottostruttura stradale. Tale anomalia non risultava puntualmente segnalata e non era facilmente percepibile da parte dei conducenti in marcia, in quanto priva di evidenti fratture o alterazioni cromatiche del manto.
L'avvallamento interessava una porzione della carreggiata corrispondente alla corsia di marcia del motociclo, con dimensioni planimetriche pari a circa 2,80 metri di larghezza e
6,60 metri di lunghezza, estendendosi dalla linea di mezzeria verso il margine destro della carreggiata. Nel tratto considerato, la segnaletica verticale presente imponeva un limite di velocità pari a 90 km/h. Il transito del motociclo sopra la zona a dislivello ha determinato un improvviso sbilanciamento della traiettoria, con conseguente perdita di controllo. Il conducente, subito dopo un breve tratto, attivava una manovra frenante per circa 16,80 ml, non riuscendo tuttavia a ristabilire la stabilità del mezzo, che si rovesciava lateralmente iniziando una fase di scarrocciamento per alcune decine di metri, fino a invadere la corsia opposta (sinistra) e a fermarsi definitivamente, con la parte anteriore rivolta in direzione opposta a quella di marcia.” (cfr. pag. 12 consulenza ing. ). Per_1
Ed ancora, con specifico riferimento alla velocità assunta dal motoveicolo al momento del sinistro l'ausiliario ha specificato: “ … A parere della scrivente CTU, come evidenziato nel paragrafo precedente, il conducente attore procedeva ad una velocità prossima ai 90 km/h, risultando dunque conforme ai limiti imposti dalla segnaletica verticale presente e compatibile con la classificazione della strada (extraurbana secondaria), senza integrare violazione alcuna delle disposizioni del Codice della Strada. Non si ritiene condivisibile quanto sostenuto dalla parte convenuta, secondo cui le condizioni ottimali di luce e visibilità avrebbero escluso la possibilità che il conducente non percepisse l'esistenza di un pericolo occulto, né che un motociclista dotato di perizia, prudenza e diligenza media avrebbe dovuto necessariamente avvistare ed evitare l'ostacolo. Si osserva, infatti, che, proprio in presenza di condizioni metereologiche favorevoli (strada perfettamente asciutta, assenza di vento) e in un tratto rettilineo con limite di velocità fissato a 90 km/h — valore da considerarsi sostenuto
— non può pretendersi che il conducente adottasse una velocità significativamente inferiore
a quella consentita.” (cfr. pag. 16 consulenza ing. ). Per_1
Dall'esame delle risultanze istruttorie, pertanto, deve ritenersi raggiunta la prova del nesso causale tra il danno (l'evento lesivo) e il fatto, in quanto il sinistro è eziologicamente riconducibile alla sconnessione presente sul manto stradale.
Orbene dalla consulenza, sotto il profilo causale, non può essere imputata a Pt_1
alcuna condotta colposa che abbia - anche solo a titolo concorso ex art 1227 c.c. -
[...]
cagionato del sinistro.
Accertata la responsabilità del occorre esaminare il profilo del risarcimento CP_1
del danno. Sotto il profilo del quantum del danno non patrimoniale subìto da , il Parte_1
consulente tecnico ha accertato un'invalidità temporanea totale della durata di giorni 30, un'invalidità temporanea parziale al 50% della durata di giorni 30 ed al 25% di giorni 30.
L'ausiliario, inoltre, ha concluso che residua in capo a un danno Parte_1
biologico pari al 18%.
Ed invero, il consulente ha precisato che “… risulta senza ombra di dubbio l'esistenza di un nesso causale tra il trauma subito dal IG , le Parte_1
lesioni da lui riportate nell'incidente del 20/06/201 2 ed i postumi oggi riscontrabili … il trauma subito dal periziando ha causato dunque: “Frattura lussazione esposta con perdita di sostanza ossea della falange intermedia 2° dito mano sin. Frattura plurifocale della base falange prossimale del 5° dito mano sin. Fratture multiple emitorace dx. (6^, 7^ e 8^ costa).
Le abrasioni multiple evolute in esiti cicatriziali cutanee discromiche e iperpigmentate all
'avambraccio dx. Al polso dx. e all'avambraccio sin. ”.
Tale valutazione - esente da vizi e censure - si ritiene di condividere tanto per l'eziologia delle lesioni riscontrate che per la quantificazione della conseguente inabilità.
Il Tribunale precisa che per la liquidazione del danno nell'ipotesi di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., in adesione alla più recente ricostruzione giurisprudenziale, si rinvia ai parametri indicati nelle tabelle di Milano (cfr. Cass. Civ. sent. n. 4509/2022).
Sulla base di dette tabelle ed avuto riguardo alle conclusioni a cui è pervenuto il consulente, nonché all'età di al momento del sinistro (49 anni) si ritiene equo Parte_1
liquidare la somma di € 6.037,50 a titolo di invalidità temporanea, totale e parziale, nonché la somma € 48.841,00 a titolo di danno biologico permanente, valutato dal consulente nella misura dell'18%.
Facendo i dovuti calcoli, dunque, l'Ente convenuto deve corrispondere a , Parte_1
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subìto in occasione del sinistro per cui è causa, la complessiva somma di € 54.878,50.
Al danno, come sopra riconosciuto e liquidato, costituente - per unanime riconoscimento - debito di valore, dovrebbero, secondo il criterio generale, essere, altresì, aggiunti la rivalutazione monetaria calcolata secondo gli indici ISTAT del costo della vita e gli interessi compensativi nella misura legale sul capitale via via rivalutato mensilmente dalla data del fatto illecito sino al pagamento o, in mancanza, sino alla data di passaggio in giudicato della presente sentenza (SS.UU., n. 557 del 14.01.2009; Cass. n. 8521 del 05.04.2007; n. 1712 del 17.02.1995).
Tuttavia, trattandosi di danno biologico liquidato sulla base delle tabelle con il criterio della c.d. “attualità”, gli interessi compensativi non possono essere calcolati sulla somma via via rivalutata, poiché ciò determinerebbe un ingiustificabile duplicazione di risarcimento per i medesimi danni, bensì dovrà utilizzarsi il criterio del calcolo degli interessi compensativi a far data dall'illecito sulla somma liquidata alla c.d. “attualità”, devalutata dal momento della liquidazione al momento del fatto illecito e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT del costo della vita sino al passaggio in giudicato della sentenza (v. Cass.
Civ., sent. n. 5503 dell'08.04.2003) ed oltre interessi legali dal passaggio in giudicato sino al soddisfo.
Alla somma così determinata dovranno essere, poi, aggiunti gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.
Inoltre, sempre ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale appare utile evidenziare che il consulente non ha accertato che gli esiti permanenti derivanti dalle lesioni riportate da in seguito al sinistro hanno inciso su aspetti specifici della sfera Parte_1
individuale o relazionale;
l'ausiliario, oltretutto, ha escluso che le lesioni accertate abbiano avuto un'incidenza sulla cenestesi lavorativa, non determinando alcuna una perdita di capacità lavorativa generica o specifica
A tal proposito la Corte di Cassazione, con una recente sentenza, ha affermato che in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute “il danno biologico è rappresentato dall'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, esso, ordinariamente liquidato con il metodo c.d. tabellare in relazione a un "barème" medico legale che esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona e può essere incrementato in via di
"personalizzazione" in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute” .(Cass. n 27482/18).
Non sussistendo nella fattispecie in esame la prova di circostanze specifiche ed eccezionali che hanno reso il danno più grave rispetto a quello che avrebbe sofferto un'altra persona secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit non occorre procedere - nella liquidazione del danno biologico - alla c.d. “personalizzazione” di tale voce di danno.
Passando ad esaminare la domanda di risarcimento del danno patrimoniale avanzata da si osserva quanto segue. Parte_1
La domanda di avente ad oggetto il rimborso delle spese mediche e Parte_1
farmaceutiche dallo stesso sostenute, quantificate in € 1.400,28 (cfr. all. 12 atto di citazione), merita accoglimento;
le stesse sono state dettagliatamente documentate in giudizio (cfr. all.
13 fascicolo di parte), ritenute congrue dal consulente (cfr. pag. 8 consulenza) e non specificamente contestate dall'Ente convenuto.
Non merita accoglimento, invece, la domanda di avente ad oggetto il Parte_1
rimborso delle spese sostenute - quantificate in € 8.000,00, di cui alla “fattura pro forma” 11 del 4.11.2015 (cfr. all. 11 citazione) - per l'attività di assistenza stragiudiziale prestata in suo favore dallo “ ”. Parte_3
Invero, dalla disamina della documentazione in atti e delle risultanze processuali non vi è alcun elemento probatorio da cui si possa evincere che abbia effettivamente Parte_1
sborsato detta somma.
Parimenti, non può essere accolta la domanda di finalizzata ad ottenere Parte_1
la somma di € 5.500,00 a titolo di risarcimento per i danni patrimoniali subìti del proprio mezzo e quantificata sulla base del valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.
Tale domanda, difatti, risulta infondata e priva di alcun riscontro probatorio non essendo stata fornita la prova che il mezzo sia andato totalmente distrutto o che abbia subìto danni tanto gravi da renderlo inutilizzabile;
a ciò sia aggiunge che non ha Parte_1
indicato alcun elemento da cui poter desumere lo stato d'uso del mezzo o il suo attuale valore di mercato. In ragione di quanto evidenziato, pertanto, l'Ente convenuto deve corrispondere in favore di , a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, per le spese mediche Parte_1
sostenute, la somma di € 1.400,28.
La suddetta somma, costituendo un debito di valore, deve essere rivalutata annualmente dalla data dell'effettivo esborso sino al pagamento o, in mancanza, sino alla data di passaggio in giudicato della presente sentenza, mentre gli interessi compensativi dovranno essere calcolati sulla somma via via rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT sino al passaggio in giudicato della sentenza, oltre interessi legali dal passaggio in giudicato sino al soddisfo.
Ogni altra domanda ed eccezione deve ritenersi assorbita.
Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo - in applicazione del principio del decisum - secondo i parametri di cui ai D.M. n.
55/2014 per come aggiornati dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa
n. 555/2016 R.G.:
1) condanna il a corrispondere in favore di , a titolo di Controparte_1 Parte_1
risarcimento del danno non patrimoniale, la somma di € 54.878,50, oltre interessi e rivalutazione come indicato in parte motiva;
2) condanna il a corrispondere in favore di , a titolo di Controparte_1 Parte_1
risarcimento del danno patrimoniale, la somma di € 1.400,28, oltre interessi e rivalutazione come indicato in narrativa;
3) condanna il a corrispondere in favore di , € 786,00 Controparte_1 Parte_1
a titolo di spese vive ed € 9.500,00 a titolo di compensi di avvocato, oltre iva, cpa e spese generali come per legge;
4) pone a carico dell' convenuto le spese di c.t.u., come già liquidate con i decreti CP_5
in atti (da liquidare sia che ). Per_2 Per_1
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso in Patti, 24.9.2025
Il Giudice
dott.ssa Rossella Busacca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di PATTI PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
L'anno 2025, il giorno 24 del mese di settembre, davanti al Giudice dott.ssa Rossella
Busacca, viene chiamata la causa iscritta al n. 555/2016 R.G.
TRA
, nota a Sant'Agata di IL (Me) il Parte_1
10.2.1963, rappresentato e difeso dall'avv. Angela Geraci, giusta procura in atti;
- attore
E
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Rosario Di Blasi, giusta procura in atti;
- convenuto
All'odierna udienza sono comparsi l'avv. Gabriella Donzì per delega dell'avv. Angela
Geraci nell'interesse di e l'avv. Rosario Di Blasi nell'interesse dell'Ente Parte_1
convenuto.
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa riportandosi ai propri atti e verbali di giudizio.
Terminata la discussione il Giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, pronuncia dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente sentenza.
FATTO E DIRITTO
, con atto di citazione, di cui al procedimento n. Parte_1
555/2016 R.G., ha convenuto in giudizio il al fine di ottenere – previo Controparte_1 accertamento della responsabilità dell'Ente ex art. 2051 c.c. – la condanna al pagamento dei danni, patrimoniali e non, subìti in occasione del sinistro verificatosi in data 24.6.2012 sulla strada che collega il con il Controparte_2 Controparte_3
Con autonomo atto di citazione, di cui al procedimento n. 618/2016 R.G., la
( Parte_2 [...]
ha convenuto in giudizio il al fine di ottenere la Parte_2 Controparte_1
condanna dell'Ente a rimborsare la somma che aveva corrisposto ad per i danni CP_4
subìti da quest'ultima quale soggetto trasportato sul mezzo condotto da in Parte_1
occasione del suddetto sinistro verificatosi il 24.6.2012.
Il , costituitosi in entrambi i giudizi, ha contestato quanto dedotto Controparte_1
dalle controparti ed ha chiesto il rigetto delle domande dalle stesse formulate e il pagamento delle spese di lite;
in subordine, ha chiesto di accogliere le domande ex adverso avanzate nei limiti di quanto provato.
In particolare l'Ente convenuto ha esposto che non aveva rispettato il Parte_1
limite di velocità stabilito per il tratto di strada interessato dal sinistro e non aveva tenuto - nella guida del mezzo - una condotta prudente tenuto conto della segnaletica di pericolo presente sui luoghi oggetto di causa.
Con provvedimento depositato il 7.2.2017 il giudizio n. 618/2016 è stato riunito a quella di più antica iscrizione recante n. 555/2016 R.G. per ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva.
Nelle more del processo è stata espletata prova per testi e la C.T.U. medico legale sulla persona di . Parte_1
Con provvedimento depositato il 12.9.2024, il Tribunale ha formulato una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c..
La suddetta proposta è stata accettata soltanto dal e dalla Controparte_1 [...]
ma non anche da;
all'udienza del 26.2.2025 il Parte_2 Parte_1
Tribunale - per ragioni di economia processuale - ha disposto la separazione del fascicolo n.
618/2016 R.G. dal fascicolo n. 555/2016 R.G.. Il giudizio n. 618/2016 è stato definito con la sentenza n. 340/2025, pubblicata il
26.3.2025.
Nella causa n. 555/2016 R.G. è stata, invece, espletata la C.T.U. cinematica- ricostruttiva del sinistro, allegata in atti;
successivamente la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza.
Fatta questa premessa in fatto, occorre soffermare l'attenzione sul disposto normativo di cui all'art. 2051 c.c..
Tale disposizione afferma che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
Con tale disposizione il Legislatore ha voluto prevedere e disciplinare nel nostro sistema giuridico un'ipotesi di responsabilità oggettiva.
Il “custode” non è solo chi ha la disponibilità materiale della cosa ma anche quella giuridica e, cioè, è colui che ha il potere di controllare i rischi inerenti alla cosa oggetto della custodia.
Sotto il profilo probatorio, un consolidato orientamento giurisprudenziale ritiene che per la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta tenuta dal custode.
La funzione della norma è, infatti, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione - e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta - salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito.
La Cassazione riguardo alla responsabilità dell'ente gestore o proprietario di una strada per i danni subìti dagli utenti, ha affermato che la pubblica amministrazione è soggetta non soltanto ai limiti derivanti da norme di legge, regolamentari e tecniche, ma anche alle regole di comune prudenza e diligenza, fra le quali spicca il principio del neminem laedere. In ottemperanza a tale principio, la pubblica amministrazione era tenuta a far sì che
l'opus publicum, ad esempio una strada aperta al pubblico transito, non integrasse per l'utente gli estremi di una situazione di pericolo;
pericolo che poteva determinare la responsabilità dell'amministrazione ex art. 2043 c.c. (cfr. Cass. Civ., sent. n. 10132 del 26.05.2004; sent. n.
19653 del 01.10. 2004).
Successivamente, la Suprema Corte, ha intrapreso un deciso revirement del precedente orientamento affermando che la responsabilità dell'ente per i danni subìti dagli utenti in relazione a carenza di manutenzione di beni demaniali deve essere, più correttamente, sussunta nel paradigma di cui all'art. 2051 c.c. – e cioè nella responsabilità di cose in custodia
– in tutti i casi in cui l'attività di controllo e di vigilanza su cui si fonda il concetto di
“custodia” sia oggettivamente possibile se accertata sulla base degli “…indici sintomatici dell'impossibilità del controllo del bene demaniale quali la notevole estensione e l'uso generalizzato dello stesso da parte degli utenti…”: indici che “…non si atteggiano univocamente in relazione a tutti i tipi di beni demaniali, ma che vanno accertati in concreto da parte del giudice di merito” (v. Cass. Civ., sent. n. 15383 del 06.07.2006).
D'altra parte la Corte, pur riconoscendo che “…ove tale attività di controllo non sia oggettivamente possibile, non potrà invocarsi alcuna responsabilità della p.a., proprietaria del bene demaniale, a norma dell'art. 2051 c.c., per mancanza di un elemento costitutivo della custodia e cioè la controllabilità della cosa, residuando, se ne ricorre gli estremi, la responsabilità di cui all'art. 2043 c.c….”, ha anche affermato che “…la responsabilità della
p.a. per danni conseguenti all'utilizzo di bene demaniale da parte del soggetto danneggiato non può essere limitata ai soli casi di insidia o trabocchetto;
questi, come è stato rilevato, sono solo elementi sintomatici della responsabilità della p.a., ma ciò non esclude che possa individuarsi nella singola fattispecie anche un diverso comportamento colposo della p.a..
Limitare aprioristicamente la responsabilità della p.a. per danni subiti dagli utenti dei beni demaniali alle sole ipotesi della presenza di insidia o trabocchetto non trova alcuna base normativa con un'indubbia posizione di privilegio per la p.a.” (in questo senso, già Cass.
14.3.2006, n. 5445)” (v. Cass. Civ., sent. n. 15383 del 06.07.2006). Successivamente la Cassazione ha chiarito che “…va superata la giurisprudenza di questa Corte che afferma che l'art. 2051 c.c. è applicabile nei confronti della P.A., per le categorie di beni demaniali quali le strade pubbliche, solamente quando, per le ridotte dimensioni, ne è possibile un efficace controllo ed una costante vigilanza da parte della P.A., tale da impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti (Cass. 26 settembre 2006, n.
20827; Cass. 12 luglio 2006, n. 15779; Cass. 6 luglio 2006, n. 15383)”, dovendosi, invece, riconoscere che “…la responsabilità da cosa in custodia presuppone che il soggetto, al quale la si imputa, abbia, con la cosa, un rapporto definibile come di custodia;
e perché questo rapporto ci sia è necessario che il soggetto abbia (e sia in grado di esplicare riguardo alla cosa) un potere di sorveglianza, il potere di modificarne lo stato e quello di escludere che altri vi apporti modifiche” (v. Cass. Civ., sent. n. 24419 del 19.11.2009).
Secondo questo orientamento, la responsabilità per custodia ex art. 2051 c.c. risulta, dunque, non soltanto configurabile, ma senza dubbio giuridicamente più corretta rispetto alla regola generale posta dall'art. 2043 c.c., poiché si presta ad una migliore salvaguardia e ad un miglior bilanciamento degli interessi in gioco, in conformità ai principi dell'ordinamento giuridico ed al sentire sociale (cfr. Cass. Civ., sent. n. 3651 del 20.02.2006; sent. n. 20427 del
25.07.2008; sent. n. 8157 del 03.04.2009; sent. n. 24419 del 19.11.2009).
Per quanto concerne, poi, il riparto dell'onere della prova, la Cassazione, facendo applicazione dei principi consolidatisi con la sentenza delle Sezioni Unite n. 13533 del
30.10.2001, ha affermato che “…graverà sul danneggiato l'onere della prova dell'anomalia del bene demaniale (come, ad esempio, della strada), che va considerata fatto di per sé idoneo
- in linea di principio - a configurare il comportamento colposo della P.A…” (v. Cass. Civ., sent. n. 15383 del 06.07.2006); graverà sull'ente convenuto, invece, fornire “…la prova del fortuito, consistente non già nell'interruzione del nesso di causalità determinato da "elementi esterni" o dal fatto "estraneo" alla sfera di custodia -ivi ricompreso il fatto del danneggiato
o del terzo-, bensì nella dimostrazione -in applicazione del principio di c.d. vicinanza alla prova- di aver espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di essa gravanti in base a specifiche disposizioni normative (nel caso, art. 14 cod. strada;
art. 2 d.lgs. n. 143 del 1994; D.M. LL.PP. n. 223 del 1992 ) e già del principio generale del "neminem laedere", di modo che pertanto il sinistro appaia verificato per un fatto non ascrivibile a sua colpa.” (v. Cass. Civ., sent. n. 3651 del 20.02.2006).
Orbene, fatta questa premessa, la domanda di è fondata per le ragioni che Parte_1
seguono.
I fatti per come rappresentati nell'atto di citazione hanno trovato riscontro probatorio sia con riferimento alle circostanze di tempo che di luogo.
Invero, i testimoni e – presenti al momento del Tes_1 Testimone_2
sinistro – hanno confermato che perdeva il controllo della propria moto a causa Parte_1
di un avvallamento - non segnalato - esistente sul manto stradale;
ed ancora, hanno confermato che quest'ultimo occupava la propria corsia di marcia, che i luoghi di causa non erano interessati da lavori in corso e sulla strada non vi erano neppure anomalie cromatiche da cui si poteva evincere la presenza di un avvallamento.
A ciò si aggiunge che – contrariamente da quanto sostenuto dall'Ente convenuto – il
Consulente ha ritenuto che , al momento del sinistro, guidava il proprio mezzo Parte_1
nel rispetto dei limiti massimi di velocità previsti sulla strada che collega il Comune di
[...]
con il CP_2 Controparte_3
L'ausiliario ha ricostruito la dinamica del suddetto sinistro come segue: “… Superato un tratto leggermente curvilineo, il veicolo impegnava un tratto rettilineo caratterizzato dalla presenza di un avvallamento superficiale (non configurabile come frattura con scalino), verosimilmente originato da un cedimento della sottostruttura stradale. Tale anomalia non risultava puntualmente segnalata e non era facilmente percepibile da parte dei conducenti in marcia, in quanto priva di evidenti fratture o alterazioni cromatiche del manto.
L'avvallamento interessava una porzione della carreggiata corrispondente alla corsia di marcia del motociclo, con dimensioni planimetriche pari a circa 2,80 metri di larghezza e
6,60 metri di lunghezza, estendendosi dalla linea di mezzeria verso il margine destro della carreggiata. Nel tratto considerato, la segnaletica verticale presente imponeva un limite di velocità pari a 90 km/h. Il transito del motociclo sopra la zona a dislivello ha determinato un improvviso sbilanciamento della traiettoria, con conseguente perdita di controllo. Il conducente, subito dopo un breve tratto, attivava una manovra frenante per circa 16,80 ml, non riuscendo tuttavia a ristabilire la stabilità del mezzo, che si rovesciava lateralmente iniziando una fase di scarrocciamento per alcune decine di metri, fino a invadere la corsia opposta (sinistra) e a fermarsi definitivamente, con la parte anteriore rivolta in direzione opposta a quella di marcia.” (cfr. pag. 12 consulenza ing. ). Per_1
Ed ancora, con specifico riferimento alla velocità assunta dal motoveicolo al momento del sinistro l'ausiliario ha specificato: “ … A parere della scrivente CTU, come evidenziato nel paragrafo precedente, il conducente attore procedeva ad una velocità prossima ai 90 km/h, risultando dunque conforme ai limiti imposti dalla segnaletica verticale presente e compatibile con la classificazione della strada (extraurbana secondaria), senza integrare violazione alcuna delle disposizioni del Codice della Strada. Non si ritiene condivisibile quanto sostenuto dalla parte convenuta, secondo cui le condizioni ottimali di luce e visibilità avrebbero escluso la possibilità che il conducente non percepisse l'esistenza di un pericolo occulto, né che un motociclista dotato di perizia, prudenza e diligenza media avrebbe dovuto necessariamente avvistare ed evitare l'ostacolo. Si osserva, infatti, che, proprio in presenza di condizioni metereologiche favorevoli (strada perfettamente asciutta, assenza di vento) e in un tratto rettilineo con limite di velocità fissato a 90 km/h — valore da considerarsi sostenuto
— non può pretendersi che il conducente adottasse una velocità significativamente inferiore
a quella consentita.” (cfr. pag. 16 consulenza ing. ). Per_1
Dall'esame delle risultanze istruttorie, pertanto, deve ritenersi raggiunta la prova del nesso causale tra il danno (l'evento lesivo) e il fatto, in quanto il sinistro è eziologicamente riconducibile alla sconnessione presente sul manto stradale.
Orbene dalla consulenza, sotto il profilo causale, non può essere imputata a Pt_1
alcuna condotta colposa che abbia - anche solo a titolo concorso ex art 1227 c.c. -
[...]
cagionato del sinistro.
Accertata la responsabilità del occorre esaminare il profilo del risarcimento CP_1
del danno. Sotto il profilo del quantum del danno non patrimoniale subìto da , il Parte_1
consulente tecnico ha accertato un'invalidità temporanea totale della durata di giorni 30, un'invalidità temporanea parziale al 50% della durata di giorni 30 ed al 25% di giorni 30.
L'ausiliario, inoltre, ha concluso che residua in capo a un danno Parte_1
biologico pari al 18%.
Ed invero, il consulente ha precisato che “… risulta senza ombra di dubbio l'esistenza di un nesso causale tra il trauma subito dal IG , le Parte_1
lesioni da lui riportate nell'incidente del 20/06/201 2 ed i postumi oggi riscontrabili … il trauma subito dal periziando ha causato dunque: “Frattura lussazione esposta con perdita di sostanza ossea della falange intermedia 2° dito mano sin. Frattura plurifocale della base falange prossimale del 5° dito mano sin. Fratture multiple emitorace dx. (6^, 7^ e 8^ costa).
Le abrasioni multiple evolute in esiti cicatriziali cutanee discromiche e iperpigmentate all
'avambraccio dx. Al polso dx. e all'avambraccio sin. ”.
Tale valutazione - esente da vizi e censure - si ritiene di condividere tanto per l'eziologia delle lesioni riscontrate che per la quantificazione della conseguente inabilità.
Il Tribunale precisa che per la liquidazione del danno nell'ipotesi di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., in adesione alla più recente ricostruzione giurisprudenziale, si rinvia ai parametri indicati nelle tabelle di Milano (cfr. Cass. Civ. sent. n. 4509/2022).
Sulla base di dette tabelle ed avuto riguardo alle conclusioni a cui è pervenuto il consulente, nonché all'età di al momento del sinistro (49 anni) si ritiene equo Parte_1
liquidare la somma di € 6.037,50 a titolo di invalidità temporanea, totale e parziale, nonché la somma € 48.841,00 a titolo di danno biologico permanente, valutato dal consulente nella misura dell'18%.
Facendo i dovuti calcoli, dunque, l'Ente convenuto deve corrispondere a , Parte_1
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subìto in occasione del sinistro per cui è causa, la complessiva somma di € 54.878,50.
Al danno, come sopra riconosciuto e liquidato, costituente - per unanime riconoscimento - debito di valore, dovrebbero, secondo il criterio generale, essere, altresì, aggiunti la rivalutazione monetaria calcolata secondo gli indici ISTAT del costo della vita e gli interessi compensativi nella misura legale sul capitale via via rivalutato mensilmente dalla data del fatto illecito sino al pagamento o, in mancanza, sino alla data di passaggio in giudicato della presente sentenza (SS.UU., n. 557 del 14.01.2009; Cass. n. 8521 del 05.04.2007; n. 1712 del 17.02.1995).
Tuttavia, trattandosi di danno biologico liquidato sulla base delle tabelle con il criterio della c.d. “attualità”, gli interessi compensativi non possono essere calcolati sulla somma via via rivalutata, poiché ciò determinerebbe un ingiustificabile duplicazione di risarcimento per i medesimi danni, bensì dovrà utilizzarsi il criterio del calcolo degli interessi compensativi a far data dall'illecito sulla somma liquidata alla c.d. “attualità”, devalutata dal momento della liquidazione al momento del fatto illecito e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT del costo della vita sino al passaggio in giudicato della sentenza (v. Cass.
Civ., sent. n. 5503 dell'08.04.2003) ed oltre interessi legali dal passaggio in giudicato sino al soddisfo.
Alla somma così determinata dovranno essere, poi, aggiunti gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.
Inoltre, sempre ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale appare utile evidenziare che il consulente non ha accertato che gli esiti permanenti derivanti dalle lesioni riportate da in seguito al sinistro hanno inciso su aspetti specifici della sfera Parte_1
individuale o relazionale;
l'ausiliario, oltretutto, ha escluso che le lesioni accertate abbiano avuto un'incidenza sulla cenestesi lavorativa, non determinando alcuna una perdita di capacità lavorativa generica o specifica
A tal proposito la Corte di Cassazione, con una recente sentenza, ha affermato che in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute “il danno biologico è rappresentato dall'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, esso, ordinariamente liquidato con il metodo c.d. tabellare in relazione a un "barème" medico legale che esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona e può essere incrementato in via di
"personalizzazione" in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute” .(Cass. n 27482/18).
Non sussistendo nella fattispecie in esame la prova di circostanze specifiche ed eccezionali che hanno reso il danno più grave rispetto a quello che avrebbe sofferto un'altra persona secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit non occorre procedere - nella liquidazione del danno biologico - alla c.d. “personalizzazione” di tale voce di danno.
Passando ad esaminare la domanda di risarcimento del danno patrimoniale avanzata da si osserva quanto segue. Parte_1
La domanda di avente ad oggetto il rimborso delle spese mediche e Parte_1
farmaceutiche dallo stesso sostenute, quantificate in € 1.400,28 (cfr. all. 12 atto di citazione), merita accoglimento;
le stesse sono state dettagliatamente documentate in giudizio (cfr. all.
13 fascicolo di parte), ritenute congrue dal consulente (cfr. pag. 8 consulenza) e non specificamente contestate dall'Ente convenuto.
Non merita accoglimento, invece, la domanda di avente ad oggetto il Parte_1
rimborso delle spese sostenute - quantificate in € 8.000,00, di cui alla “fattura pro forma” 11 del 4.11.2015 (cfr. all. 11 citazione) - per l'attività di assistenza stragiudiziale prestata in suo favore dallo “ ”. Parte_3
Invero, dalla disamina della documentazione in atti e delle risultanze processuali non vi è alcun elemento probatorio da cui si possa evincere che abbia effettivamente Parte_1
sborsato detta somma.
Parimenti, non può essere accolta la domanda di finalizzata ad ottenere Parte_1
la somma di € 5.500,00 a titolo di risarcimento per i danni patrimoniali subìti del proprio mezzo e quantificata sulla base del valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.
Tale domanda, difatti, risulta infondata e priva di alcun riscontro probatorio non essendo stata fornita la prova che il mezzo sia andato totalmente distrutto o che abbia subìto danni tanto gravi da renderlo inutilizzabile;
a ciò sia aggiunge che non ha Parte_1
indicato alcun elemento da cui poter desumere lo stato d'uso del mezzo o il suo attuale valore di mercato. In ragione di quanto evidenziato, pertanto, l'Ente convenuto deve corrispondere in favore di , a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, per le spese mediche Parte_1
sostenute, la somma di € 1.400,28.
La suddetta somma, costituendo un debito di valore, deve essere rivalutata annualmente dalla data dell'effettivo esborso sino al pagamento o, in mancanza, sino alla data di passaggio in giudicato della presente sentenza, mentre gli interessi compensativi dovranno essere calcolati sulla somma via via rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT sino al passaggio in giudicato della sentenza, oltre interessi legali dal passaggio in giudicato sino al soddisfo.
Ogni altra domanda ed eccezione deve ritenersi assorbita.
Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo - in applicazione del principio del decisum - secondo i parametri di cui ai D.M. n.
55/2014 per come aggiornati dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa
n. 555/2016 R.G.:
1) condanna il a corrispondere in favore di , a titolo di Controparte_1 Parte_1
risarcimento del danno non patrimoniale, la somma di € 54.878,50, oltre interessi e rivalutazione come indicato in parte motiva;
2) condanna il a corrispondere in favore di , a titolo di Controparte_1 Parte_1
risarcimento del danno patrimoniale, la somma di € 1.400,28, oltre interessi e rivalutazione come indicato in narrativa;
3) condanna il a corrispondere in favore di , € 786,00 Controparte_1 Parte_1
a titolo di spese vive ed € 9.500,00 a titolo di compensi di avvocato, oltre iva, cpa e spese generali come per legge;
4) pone a carico dell' convenuto le spese di c.t.u., come già liquidate con i decreti CP_5
in atti (da liquidare sia che ). Per_2 Per_1
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso in Patti, 24.9.2025
Il Giudice
dott.ssa Rossella Busacca