Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/06/2025, n. 3630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3630 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo MAndini Consigliere
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6192 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, passata in decisione all'udienza cartolare del 10 giugno 2025 e vertente tra
TRA
(C.F. , nonché (C.F.: Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
) e MI IN (C.F.: ), per procura in atti, C.F._1 C.F._2 rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Giuseppe Rozzi, Marta Palumbo
e Raffaella Adriani;
APPELLANTI
E
1) CONTUMACE Controparte_1
2) codice fiscale , e per essa codice Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3 fiscale , rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio U. Petraglia per procura in atti;
P.IVA_3
APPELLATA
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
e IN MI proponevano rituale opposizione avverso il Parte_1 Parte_2 decreto ingiuntivo n. 28045/15 emesso dal Tribunale di MA il 7.12.2015 con il quale era stato loro ingiunto il pagamento, in favore di della somma di € 55.773,86 oltre ad Controparte_4
Sostenevano gli opponenti: la mancanza di prova in ordine al credito ingiunto sia per l'incompleta produzione degli estratti conto relativi al rapporto per cui è causa sia per inidoneità della certificazione ex art. 50 TUB;
che il tasso debitore pattuito nel contatto di conto corrente, del 2007, era superiore al tasso soglia previsto per i contratti con apertura di credito superiore ad € 5.000,00 e aveva portato a pagamenti non dovuti pe € 61.159,00; che vi era stato indebito anatocismo dopo il 1° gennaio 2014 nonostante l'espresso divieto di legge;
che il ricalcolo del saldo avrebbe dovuto portare anche all'esclusione di tassi, commissioni e spese non pattuiti e illegittimamente addebitati;
l'invalidità del rapporto principale determinava l'invalidità anche delle garanzie prestate considerata la possibilità per i garanti di far valere le cause di nullità, anche in caso di contratto autonomo di garanzia.
Chiedevano dunque la revoca del decreto opposto secondo le conclusioni trascritte in intestazione.
Con comparsa depositata il 24.6.2016 si costituiva in giudizio la quale Controparte_4 contestava tutto quanto dedotto dagli opponenti eccependo che: la era titolare del Parte_1 conto corrente di corrispondenza n. 6152974464, aperto con contratto del 16.8.2007, ed il 30.11.2011 aveva sottoscritto contratto di apertura di credito sullo stesso conto che, nel frattempo, aveva assunto il n. 1000/3843; il 31.3.2014 tali rapporti erano stati revocati, come da comunicazione inviata ai debitori in pari data;
era stata fornita prova del credito ingiunto anche mediante la produzione, unitamente alla comparsa di costituzione, degli estratti conto mancanti, quelli dal 31.7.2012 al
16.1.2015; gli estratti conto, le cui risultanze sono soggette a presunzione di veridicità, erano stati regolarmente inviati alla cliente che, non avendo sollevato contestazioni, li aveva tacitamente approvati;
il tasso indicato nel contratto di apertura di credito non era usurario e le risultanze della perizia depositata dagli attori sul punto non fornivano prova contraria;
l'impegno assunto dai garanti aveva natura di contratto autonomo di garanzia;
il contratto aveva indicato in maniera puntuale il tasso di interesse e la spese applicati;
la capitalizzazione prevista in contratto era conforme alle previsioni della delibera CICR del 9.2.2000.
Si opponeva pertanto alla richiesta di CT formulata dagli attori, ritenendola esplorativa, e chiedeva il rigetto dell'opposizione secondo le conclusioni in precedenza trascritte
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria a mezzo di CT , ha così deciso: “ 1. revoca il decreto ingiuntivo n. 28045 emesso dal Tribunale di MA il 7.12.2015; 2. condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento in favore della convenuta della somma di € 54.538,08 oltre interessi al tasso convenzionale dal 16.1.2015 sino al saldo;
3. condanna gli attori, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta liquidate in complessivi € 7.795,00 per compensi, oltre accessori di legge;
4. pone le spese di CT, nella misura liquidata in corso di causa, definitivamente a carico degli attori in solido tra loro”.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
«[… Così sinteticamente riportate le posizioni delle parti occorre ribadire, in via preliminare, che la regolare ricezione degli estratti conto non rappresenta elemento ostativo alla presente azione. Secondo il consolidato orientamento del giudice di legittimità infatti l'approvazione dell'estratto conto prevista dall'art. 1832 c.c. riguarda solo la verità contabile e storica delle operazioni ma non impedisce al correntista di far valere la validità delle operazioni stesse da un punto di vista giuridico (Cass. n.
6736/1995 e n. 30000/2018).
Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione sollevata sul punto dalla convenuta.
Va poi precisato, in linea generale, che nell'opposizione a decreto ingiuntivo la banca che ha agito per l'accertamento del proprio credito è onerata, quale attrice in senso sostanziale ed in ossequio al principio generale dettato dall'art. 2697 c.c., della produzione dei contratti relativi ai rapporti bancari intercorsi con il debitore e della documentazione necessaria a ricostruire il loro andamento ed a verificare la corretta applicazione delle condizioni contrattuali pattuite (cfr. Cass. sent. n.
23313/2018).
Ciò rende irrilevante, nella presente fase, ogni questione, relativa al valore probatorio della certificazione depositata in sede monitoria quale prova scritta del credito ai sensi degli art. 633, 634
c.p.c. e dell'art. 50 TUB.
Occorre inoltre tener presente che l'art. 1284, 3° comma c.c. prevede che gli interessi superiori al tasso legale devono essere determinati per iscritto e che l'art. 117 TUB impone, al primo comma, la forma scritta per i contratti bancari sanzionando poi, al terzo comma, la mancanza di contratto scritto con la nullità del rapporto. Il dettato dell'art. 117 TUB, volto ad assicurare la piena conoscenza, da parte del cliente, del regolamento contrattuale predisposto dall'istituto di credito, riguarda non solo il rapporto di conto corrente ordinario ma anche i contratti di apertura di credito, di sconto e di anticipazione bancaria, che vanno formalizzati per iscritto anche quando il credito è stato concesso sullo stesso conto ordinario e non su conti separati, con la differenza che, nel primo caso, non è richiesta la sottoscrizione di un separato accordo purché le condizioni del credito concesso siano state puntualmente indicate nel contratto di conto corrente (cfr. Cass n. 14470/2005, n. 19941/2006 e n.
7763/2017).
Ebbene, in ossequio all'onere probatorio di cui si è detto, la convenuta opposta ha prodotto in giudizio la seguente documentazione: - contratto di apertura del conto corrente n. 6152974464-35 del
16.8.2007 poi divenuto n.1000/3843 (doc. 2 fasc. monitorio); - contratto di apertura di credito in conto corrente del 30.11.2011 (doc. 5 fasc. monitorio); - estratti conto e riassunti scalari dall'inizio del rapporto sino alla sua chiusura, e dunque dal 31.8.2007 al 16.1.2015 (docc. da 10 a 16 fasc. monitorio e doc. 2 fasc. opposizione); - atti di fideiussione sottoscritti dai garanti IN e il 29.3.2010 Pt_2
(docc. 3 e 4 fasc. monitorio).
Tale documentazione dimostra che per il rapporto di conto corrente e per il rapporto di apertura di credito del 30.11.2011 è stata osservata la forma scritta prevista per legge.
Resta invece indimostrata l'esistenza del necessario contratto per il fido concesso sul conto corrente prima del novembre 2011.
Come verificato dal CT nominato in corso di causa, il cui accertamento è pienamente condivisibile sia nell'iter logico seguito che nelle conclusioni raggiunte, il conto corrente di corrispondenza è risultato assistito da una linea di credito accordata alla correntista a partire dal 22.10.2007, e cioè dal
2° trimestre successivo all'inizio del rapproto. L'esistenza del fido concesso emerge dai riassunti scalari, nei quali sono indicate la sua entità, di € 150.000,00, il tasso debitore e la CMS applicati, rispettivamente dell'8% e dello 0.75% (v. pag. 10 perizia).
Ebbene nessun documento prodotto in atti contiene le sue specifiche condizioni che non si rinvengono nemmeno nel contratto di apertura di conto corrente del 16.7.2007 nel quale non vi è indicazione dell'esistenza di tale credito, della sua entità e delle specifiche condizioni ad esso applicabili (tasso, commissioni, oneri, periodicità di applicazione etc…).
Va anche rilevato che, come evidenziato dal perito d'ufficio, tale contratto prevede è previsto un tasso debitore del 14,5000% nominale e del 15.3077% effettivo “per utilizzi a debito del Conto, sullo scoperto eccezionalmente consentito” (così condizioni contrattuali conto “Business illimitato” – doc.
2 fasc. monitorio).
Né possono essere considerate alla stregua di valida pattuizione le condizioni riportate, nello stesso documento, nella sezione “aperture di credito in conto corrente”, in quanto tale previsione negoziale:
- si riferisce espressamente ai “contratti di apertura di credito eventualmente in corso con il Cliente”;
- non indica l'entità dell'apertura di credito concessa;
- indica condizioni genericamente applicabili a diverse forme di finanziamento (e cioè per elasticità di cassa, apertura di credito mediante presentazione di effetti SBF);
- prevede tassi che nemmeno coincidono con quelli applicati al fido concesso nel trimestre successivo come emerge dai riassunti scalari di cui si è detto.
Ciò dimostra in definitiva che, poiché al momento dell'apertura del conto corrente le parti non hanno raggiunto uno specifico accordo in relazione ad eventuali linee di credito e poiché le condizioni applicate (per come ricavate dal riassunto scalare) non coincidono con quelle indicate nel contratto del 16.8.2007, il fido concesso a partire dall'ottobre 2007 va considerato come un separato rapporto negoziale rispetto al quale non è stata fornita la necessaria documentazione contrattuale.
Ne consegue la nullità del rapporto ai sensi dell'art. 117, 3° comma TUB e la correttezza dell'accertamento peritale che ha ricalcolato il saldo di conto corrente applicando, a tale linea di credito e sino al contratto del 2011, i tassi sostitutivi previsti dal comma 7 del citato art. 117.
Tanto chiarito e tornando ai motivi di opposizione, va verificato se al momento dell'apertura del conto corrente, siano stati pattuiti interessi superiori ai tassi soglia previsti dalla L. 108/1996.
Prima di esaminare tale doglianza occorre ricordare che, secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte
a Sezioni Unite con la sentenza n. 24675/17, l'usurarietà delle pattuizioni che stabiliscono il tasso di interesse complessivamente applicato va verificata rispetto alle soglie esistenti al momento della sottoscrizione del contratto - oppure al momento delle modifiche delle condizioni contrattuali ritualmente comunicate al cliente - con conseguente irrilevanza della c.d. usura sopravvenuta. Ciò in quanto è solo con riferimento al momento della formazione della volontà delle parti che può essere verificata l'esistenza di una condotta contraria alla legge oppure al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto.
Va anche tenuto presente che la metodologia di calcolo da utilizzare è quella indicata nelle Istruzioni della Banca d'IA, come da ultimo chiarito nella pronuncia della Suprema Corte n. 16303/18, anch'essa emessa a Sezioni Unite, secondo la quale la CMS costituisce elemento rilevante nel calcolo complessivo del costo posto a carico del cliente anche per il periodo in cui essa non era normativamente disciplinata.
La Corte ha in particolare ricordato che con l'art. 2, 1° comma L 108/1996 il legislatore ha incaricato il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'IA e l'Ufficio italiano dei cambi, della rilevazione trimestrale del “tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari [...] nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura.” (così norma cit.) e della pubblicazione dei valori medi scaturiti da tale rilevazione sulla Gazzetta Ufficiale, così sottolineando che la determinazione delle soglie usurarie tiene conto dei parametri forniti dalla Banca d'IA. L'inserimento della CMS all'interno dei decreti ministeriali che determinano le soglie di legge comprova dunque la sua rilevanza e “La circostanza che tale entità sia riportata a parte, e non sia inclusa nel TEGM strettamente inteso, è un dato formale non incidente sulla sostanza e sulla completezza della rilevazione prevista dalla legge, atteso che …omissis… viene comunque resa possibile la comparazione di precise quantità ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, secondo la ratio ispiratrice dell'istituto.”. Ferma dunque l'incidenza della CMS ai fini dell'usura, la sentenza in esame ha ribadito la necessità di compiere una valutazione complessiva. Secondo il giudice di legittimità infatti la separata comparazione dei tassi comprendenti le remunerazioni del credito e delle CMS con i due corrispondenti parametri contenuti nei decreti
Ministeriali non esaurisce la verifica sul rispetto dei tassi soglia ma impone di operare la compensazione tra “l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il "margine" degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati” (così sent. cit.).
La metodologia appena esposta è applicabile dall'entrata in vigore della L 108/1996 sino al
31.12.2009 mentre a partire dal 1° gennaio 2010 tutte le commissioni e le provvigioni che prevedono una remunerazione in favore della banca per l'utilizzazione di fondi da parte del cliente sono rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 1815 c.c. secondo quanto stabilito dall'art. 2 bis, 2° comma D.L.
185/2008, convertito con modificazioni nella L. 2/2009. A partire dall'agosto 2009 la Banca d'IA si è adeguata a tale normativa – confluita nell'attuale art. 117 bis TUB a partire dal 2011 – emanando, per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi, nuove istruzioni che ricomprendono anche le CMS
Alla luce di tali principi e tornando al caso di specie, va condiviso l'accertamento compiuto dal CT, in punto di usura, nell'elaborato peritale integrativo depositato il 9.11.2018 nel quale si è tenuto conto dei pronunciamenti appena menzionati del giudice di legittimità.
Il perito ha dunque escluso l'usura sopravvenuta individuata nella prima perizia e ha verificato il superamento dei tassi soglia con riferimento ai tassi pattuiti nel contratto del 16.8.2007. Tale accertamento è stato compiuto con riferimento ai tassi soglia stabiliti per i conti non affidati in ragione della natura del rapporto in esame quale conto corrente di corrispondenza privo di linee di credito, secondo quanto già detto in precedenza.
Non è dunque utilizzabile l'ulteriore accertamento compiuto, su richiesta delle parti attrici, rispetto alle soglie previste per i contratti di apertura di credito per sconfinamenti superiori a € 5.000,00 per le ragioni già evidenziate sul contenuto del contratto dell'agosto 2007 che, va ribadito, non contiene al suo interno puntuali previsioni relative alla concessione di una specifica apertura di credito in favore della correntista.
All'esito di tale accertamento il CT ha in definitiva verificato, rispetto alle condizioni inserite nel contratto di apertura o nelle modifiche successivamente apportate dalla banca nel legittimo esercizio dello jus variandi (secondo quanto specificamente richiesto nel quesito), che vi è stata pattuizione di tassi usurari nel VI trimestre 2007 e nel I trimestre 2008.
Dal secondo trimestre 2008 invece le condizioni sono risultate modificate nel rispetto dei tassi soglia.
Per quanto concerne la capitalizzazione degli interessi, gli attori lamentano l'esistenza di anatocismo a partire dal 1° gennaio 2014, e dunque non contestano la validità della clausola di capitalizzazione contenuta nel contratto di aperture di conto corrente. Sono pertanto del tutto inconferenti le difese svolte dalla convenuta sulla presenza, in tale contratto, della clausola di reciprocità nella capitalizzazione in conformità a quanto stabilito dalla delibera CICR 9.2.2000.
Ciò che va verificato è unicamente se l'istituto convenuto si sia adeguato alla modifica dell'art. 120
TUB operata dall'art. 1 comma 629 L. 147/2013, che ha escluso ogni possibilità di capitalizzazione, eliminando l'anatocismo a partire dal 1° gennaio 2014, data dalla quale è applicabile tale normativa.
Ebbene anche sul punto va fatto riferimento alla CT nella quale il perito, lasciando ferma la capitalizzazione legittimamente operata dalla banca (in presenza della clausola di reciprocità presente nel contratto del 2007), ha espunto l'anatocismo solo laddove praticato dal 1° gennaio 2014 sino alla chiusura del conto ed al conseguente passaggio a sofferenza, avvenuto il 16.1.2015.
In definitiva, alla luce di tutto quanto sopra esposto, il saldo debitore del c/c 1000/3483 al 16.1.2015 va rideterminato in € 54.538,08, con una differenza di € 434,63 rispetto al saldo emergente dall'ultimo estratto conto versato in atti.
Per quanto riguarda la natura delle garanzie prestate, qualificate dalla parte convenuta come contratti autonomi di garanzia per sostenere l'inammissibilità delle contestazioni sollevate dai fideiussori, si osserva che dall'esame dei contratti prodotti in giudizio, che contengono al loro interno l'espressa qualifica di “fideiussioni” e diversi riferimenti all'obbligazione principale, non sembra potersi desumere l'interruzione del rapporto di accessorietà che caratterizza il contratto disciplinato dagli artt. 1936 e ss c.c. Né la natura delle garanzie prestate può essere messa in discussione sulla base della sola clausola di pagamento a prima richiesta che incide sull'immediatezza dell'obbligo solutorio ma non sulle eccezioni che il garante può sollevare in relazione all'obbligazione garantita, Va peraltro osservato che, pur in presenza di un contratto autonomo di garanzia - con il quale il garante si impegna a pagare una determinata somma di denaro per il solo fatto che il beneficiario ne faccia richiesta, rinunciando così ad opporre eccezioni inerenti al rapporto che lo lega al debitore principale –,
l'autonomia dell'obbligazione così assunta viene pacificamente meno non solo in caso di escussione fraudolenta o abusiva della garanzia (c.d. exceptio doli) ma anche nel caso in cui l'eccezione riguardi la nullità del contratto principale per contrarietà a norme imperative o per illiceità della causa (cfr.
Cass. n. 26262/07, n. 5997/2007 e n. 6757/2001).
In definitiva, la nullità parziale accertata in relazione alle singole clausole di cui si è detto rende comunque infondata l'eccezione formulata dalla convenuta.
Da tutto quanto sopra esposto discende il parziale accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo con condanna degli attori, in solido tra loro, al pagamento della somma di €
54.538,08 in favore della convenuta, oltre interessi al tasso convenzionale dalla chiusura del conto. E cioè dal 16.1.2015, sino al saldo.
Considerata la minima riduzione del credito ingiunto, risultato non dovuto per soli € 434,63, le spese di lite vanno poste a carico degli attori secondo il principio della soccombenza.
Esse vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri stabiliti dal DM 55/2014 per le cause di valore corrispondente al credito riconosciuto ed ai minimi tariffari in ragione della natura non complessa delle questioni giuridiche trattate, dell'attività processuale svolta e del tenore delle difese delle parti.]»
§ 2 — Hanno proposto appello gli originari opponenti come in epigrafe indicati contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili e chiedendo “ a) revocare il decreto ingiuntivo n.
28045/2015 del 07/12/2015 per non essere dovute le somme ivi indicate;
b) condannare [...] in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese e competenze CP_1 oltre oneri di legge del doppio grado di giudizio”.
è rimasta contumace. Controparte_1
Ha resistito e per essa chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_2 Controparte_3
La causa è stata assegnata a questo relatore con provvedimento presidenziale in data 12 luglio 2023.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe - come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni con note finali e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello è articolato in due motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo gli appellanti denunciano “CONTRASTO TRA MOTIVAZIONE E
DISPOSITIVO PER ERRORE MATERIALE DA PARTE DEL GIUDICE DI PRIME CURE
NELLA INDIVIDUAZIONE DELLE CONCLUSIONI DEL CT “ deducendo che il giudice di primo grado sarebbe incorso in errore, in quanto “avrebbe dovuto rideterminare il saldo debitore in
+€ 68.186,96 come conteggiato dal CT (vedi CT pag. 24 e conteggio finale pg. 28/29) con il risultato di somme a credito per il debitore correntista di € 13.819,73, ovvero la differenza tra la somma di € 54.972,71 (saldo del conto corrente al 31.12.2014, ultimo estratto conto versato in atti)
e quella recuperabile dal debitore ingiunto a causa della nullità del rapporto e della applicazione degli interessi ex art. 117 TUB, oltre che, per somme (marginali) degli effetti anatocistici a far data dal 01 gennaio 2014 fino alla chiusura in data 31.12.2014 e per usura sopravvenuta (individuata in cinque quadrimestri, CT pag. 27)”.
§ 3.2 — Col secondo motivo le parti appellanti con il titolo “Sull'asserita erroneità nell'esclusione di usura originaria con riferimento ai tassi di interesse indicati nel contratto di conto corrente del
2007 - sussistenza di usura originaria“ lamentano che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto correttamente considerare che nel 2007, anno in cui è stato sottoscritto il contratto di apertura di conto corrente n. 6152974464/35 non esisteva, nelle Tabelle di rilevazione dei tassi soglia, la distinzione tra conti correnti e aperture di credito, così di conseguenza avrebbe dovuto rilevare la usurarietà originaria degli interessi indicati in contratto, con risultato di somme a credito del correntista e con l'ulteriore conseguenza, sempre a detta di controparte, che l'opposizione sarebbe stata integralmente accolta con revoca del decreto ingiuntivo opposto, riconoscimento di somme a credito della correntista, condanna alle spese di lite e costi di CT integralmente a carico dell'opposta.
§ 4 — L'appello è infondato.
§ 4.1 — Quanto al primo motivo, per escludere che il computo indicato dal Tribunale sia frutto di una mera “svista” – come rappresentata dalla parte appellante – è sufficiente leggere nella sua completezza l'integrazione della CT in primo grado, vale a dire quella datata 9.11.18, per comprendere come, sulla base della richiesta del Tribunale di aggiornare il conteggio dare/avere sulla base delle indicazioni fornite dall'evoluzione della giurisprudenza di legittimità in materia, venga offerto un computo finale che parte, comunque, dalla prima originaria perizia, sicchè è da escludersi che quel computo sia il frutto del solo ricalcolo dell'usura.
In sostanza, si comprende dalla lettura totale dell'integrazione come si sia tenuto conto già delle tabelle di calcolo della prima perizia redatta;
parte appellante, invece, estrapola il dato aritmetico e lo rielabora utilizzando il calcolo del primo elaborato, così realizzando una duplicazione. Cont Peraltro, contrariamente a quanto imposto dall'art. 342 , gli appellanti non forniscono alcuna prova al riguardo, nel senso che salvo indicare gli importi finali della prima perizia, in realtà non operano alcun confronto tra i due diversi conteggi, non riportano i dati dell'uno e dell'altro elaborato se non – si ripete- nell'esito finale, con la conseguenza che non può la Corte farsi carico di esaminare le singole poste in assenza di un'adeguata e specifica allegazione della parte che ne è onerata.
Di qui la reiezione del primo motivo.
§ 4.2 — Quanto al secondo motivo, è anch'esso da respingere.
Il Tribunale ha ben spiegato il motivo per il quale, tenuto conto dei criteri di calcolo dettati dalla
Banca d'IA, non si possa considerare esistente un'apertura di credito nel conto corrente ordinario;
parte appellante, invece, non fa che replicare la sua tesi originaria (come si evince anche dalla comparsa conclusionale di primo grado) senza tener conto dei passaggi motivazionali.
Del resto, anche in questo caso si perverrebbe ad una duplicazione delle conseguenze per le medesime voci e ragioni di calcolo: nel momento in cui proprio l'assenza di dati predeterminati/determinabili da utilizzarsi ai fini della valutazione dell'affidamento, il Tribunale ha già riconosciuto la nullità con tutte le conseguenze ex art. 2033 C.C. che hanno, poi, consentito la compensazione impropria, riducendo così l'esposizione debitoria, non si vede quale altra ulteriore conseguenza se ne possa desumere.
Utilizzare, nuovamente, quelle medesime poste per affermare l'esistenza di usura rappresenta, dal punto di vista logico-matematico, una duplicazione non razionale.
Di qui la reiezione anche di questo motivo.
Tali considerazioni, peraltro, conducono ad escludere il “dolo” ex art. 96 CPC invocato da parte appellante in danno della cessionaria costituitasi in questo grado di giudizio.
§ 5 — Quanto alle spese del grado, queste seguono la soccombenza e si liquidano secondo le tabelle vigenti, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri medi, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00
Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00 Compenso tabellare (valori medi) € 14.317,00 Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 9740/20 del tribunale di MA , ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna le parti appellanti, in solido tra loro, alla rifusione – in favore di parte appellata costituita
– delle spese del grado che si liquidano in Euro 14.317,00 oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
3. Dichiara gli appellanti tenuti, in solido tra loro, a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in MA nella camera di consiglio del 10 giugno 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore