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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 11/12/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 520/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 520/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...], il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Primaluna (LC), in via dei Reduci n. 13, con il patrocinio dell'avv. GLENDA PIAZZA,
e
(C.F. , nato a [...], il [...] e residente Parte_2 C.F._2
ad Ardenno (SO), in via Valeriana n. 4, con il patrocinio dell'avv. RITA MOTTA;
e con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
“1. i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. la sig.ra svolge l'attività di OS presso l'Ospedale A. Manzoni di Lecco con contratto a tempo Pt_1 determinato mentre il sig. allo stato è privo di impiego (doc. 2 e 3); Pt_2
3. I ricorrenti dichiarano di aver già da tempo cessato la propria convivenza e di vivere separati nelle rispettive abitazioni;
4. La da atto che l'autovettura Fiat Panta di titolarità della stessa ma nel possesso del sig. Pt_1 le è già stata restituita e che la stessa corrisponderà tutti i bolli anche pregressi non pagati;
Pt_2
5. Le parti danno altresì atto che tutti i beni e gli effetti personali di titolarità della sig.ra (ori, Pt_1 orologi e beni preziosi di vario genere) le sono già stati restituiti e che il sig. non è in possesso Pt_2 di alcun altro bene personale della moglie, la quale conferma la circostanza;
6. a definizione dei rapporti patrimoniali pregressi dei coniugi, il sig. si impegna a pagare Pt_2
l'imposta municipale propria (IMU) nonché la TARI dall'anno 2020 all'anno 2025 incluso dell'immobile di titolarità della sig.ra meglio identificato catastalmente come segue: Comune Pt_1 di Ardenno – catasto fabbricati – Fabb. Generico – foglio 32, numero 302 sub. 12-c02 – alla via
Valeriana n. 4, con intesa che alla Sig.ra nulla potrà essere richiesto in restituzioni in merito a Pt_1 detti pagamenti;
7. La sig.ra acconsente che il sig. prelevi da detto immobile meglio descritto al punto Pt_1 Pt_2 che precede tutti i suoi beni ed effetti personali ma solo alla di lei presenza ovvero in presenza di un delegato della sig.ra stessa e ciò non prima della fine di giugno e comunque entro e non oltre Pt_1 il primo settembre 2025;
8. i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla richiesta di mantenimento, nonché riconoscono e si danno reciprocamente atto di aver già risolto tutti i rapporti patrimoniali tra loro intercorsi e ogni questione economica tra loro esistente e di non aver pertanto più nulla a pretendere l'uno dall'altra a qualunque titolo, ragione o causa, anche connessi al vincolo matrimoniale. ***
Tutto ciò premesso i ricorrenti, che sottoscrivono il presente ricorso, come sopra difesi e rappresentati,
DICHIARANO:
- di non volersi conciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale delle parti col deposito di note sintetiche di trattazione scritta;
- con la sottoscrizione del presente ricorso, sono altresì determinati a chiedere cumulativamente sentenza di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis. 49 c.p.c;
***
Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al G.R., rimettere la causa nel ruolo, autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere,
PRONUNCIARE
sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Lecco, alle
CONDIZIONI
sopra indicate che si intendono qui integralmente riportate”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario l'8.9.2012 a Lecco, e dalla loro unione non sono nati figli.
Con ricorso per separazione consensuale e contestuale domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 2.4.2025 i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale e, decorsi i termini previsti dall'ala cessazione1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
Il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza parziale n. 263/2025 pubblicata il 27.5.2025, omologando le condizioni di separazione concordate dalle parti, e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e ha assegnato alle parti nuovo termine per il deposito di note scritte, con scadenza successiva al decorso del termine di sei mesi per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3, n. 2, lett. b) l.
n. 898/1970 decorrente dalla data di scadenza del termine originariamente assegnato per il deposito di note scritte.
I coniugi hanno depositate note scritte nel nuovo termine assegnato, chiedendo la pronuncia di sentenza di divorzio alle medesime condizioni pattuite in sede di separazione.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione. La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a
LECCO il 08/09/2012 con rito concordatario a Lecco, l'8.9.2012, con atto trascritto nei registri dello
Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2012, parte II, serie A, numero 63;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di LECCO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 4.12.2025
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio Maria Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 520/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...], il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Primaluna (LC), in via dei Reduci n. 13, con il patrocinio dell'avv. GLENDA PIAZZA,
e
(C.F. , nato a [...], il [...] e residente Parte_2 C.F._2
ad Ardenno (SO), in via Valeriana n. 4, con il patrocinio dell'avv. RITA MOTTA;
e con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
“1. i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. la sig.ra svolge l'attività di OS presso l'Ospedale A. Manzoni di Lecco con contratto a tempo Pt_1 determinato mentre il sig. allo stato è privo di impiego (doc. 2 e 3); Pt_2
3. I ricorrenti dichiarano di aver già da tempo cessato la propria convivenza e di vivere separati nelle rispettive abitazioni;
4. La da atto che l'autovettura Fiat Panta di titolarità della stessa ma nel possesso del sig. Pt_1 le è già stata restituita e che la stessa corrisponderà tutti i bolli anche pregressi non pagati;
Pt_2
5. Le parti danno altresì atto che tutti i beni e gli effetti personali di titolarità della sig.ra (ori, Pt_1 orologi e beni preziosi di vario genere) le sono già stati restituiti e che il sig. non è in possesso Pt_2 di alcun altro bene personale della moglie, la quale conferma la circostanza;
6. a definizione dei rapporti patrimoniali pregressi dei coniugi, il sig. si impegna a pagare Pt_2
l'imposta municipale propria (IMU) nonché la TARI dall'anno 2020 all'anno 2025 incluso dell'immobile di titolarità della sig.ra meglio identificato catastalmente come segue: Comune Pt_1 di Ardenno – catasto fabbricati – Fabb. Generico – foglio 32, numero 302 sub. 12-c02 – alla via
Valeriana n. 4, con intesa che alla Sig.ra nulla potrà essere richiesto in restituzioni in merito a Pt_1 detti pagamenti;
7. La sig.ra acconsente che il sig. prelevi da detto immobile meglio descritto al punto Pt_1 Pt_2 che precede tutti i suoi beni ed effetti personali ma solo alla di lei presenza ovvero in presenza di un delegato della sig.ra stessa e ciò non prima della fine di giugno e comunque entro e non oltre Pt_1 il primo settembre 2025;
8. i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla richiesta di mantenimento, nonché riconoscono e si danno reciprocamente atto di aver già risolto tutti i rapporti patrimoniali tra loro intercorsi e ogni questione economica tra loro esistente e di non aver pertanto più nulla a pretendere l'uno dall'altra a qualunque titolo, ragione o causa, anche connessi al vincolo matrimoniale. ***
Tutto ciò premesso i ricorrenti, che sottoscrivono il presente ricorso, come sopra difesi e rappresentati,
DICHIARANO:
- di non volersi conciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale delle parti col deposito di note sintetiche di trattazione scritta;
- con la sottoscrizione del presente ricorso, sono altresì determinati a chiedere cumulativamente sentenza di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis. 49 c.p.c;
***
Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al G.R., rimettere la causa nel ruolo, autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere,
PRONUNCIARE
sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Lecco, alle
CONDIZIONI
sopra indicate che si intendono qui integralmente riportate”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario l'8.9.2012 a Lecco, e dalla loro unione non sono nati figli.
Con ricorso per separazione consensuale e contestuale domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 2.4.2025 i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale e, decorsi i termini previsti dall'ala cessazione1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
Il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza parziale n. 263/2025 pubblicata il 27.5.2025, omologando le condizioni di separazione concordate dalle parti, e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e ha assegnato alle parti nuovo termine per il deposito di note scritte, con scadenza successiva al decorso del termine di sei mesi per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3, n. 2, lett. b) l.
n. 898/1970 decorrente dalla data di scadenza del termine originariamente assegnato per il deposito di note scritte.
I coniugi hanno depositate note scritte nel nuovo termine assegnato, chiedendo la pronuncia di sentenza di divorzio alle medesime condizioni pattuite in sede di separazione.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione. La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a
LECCO il 08/09/2012 con rito concordatario a Lecco, l'8.9.2012, con atto trascritto nei registri dello
Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2012, parte II, serie A, numero 63;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di LECCO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 4.12.2025
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio Maria Tremolada