TRIB
Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/06/2025, n. 9586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9586 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII (IX)
Il Giudice dott. DO AN ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado 8526/2021 R.G.A.C. vertente
TRA
Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa, in Parte_2 virtù di procura allegata telematicamente, dall'avv. Maria Assunta Saracino, nonché elettivamente domiciliata presso il suo studio in Martano (LE), via Goldoni n.13;
OPPONENTE
E
, Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, dall'avv. Giancarlo Nunè in forza di procura generale alle liti per atto notaio nonché elettivamente Persona_1 domiciliata in Roma, presso il suo studio in via Lungo Tevere Flaminio n.34;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa. In decisione all'udienza in data 22 gennaio 2025, con la concessione dei termini, ex art.190
c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto dell'atto di opposizione è il decreto ingiuntivo n.17573/2020 del 10.11.2020 emesso dal Tribunale di Roma nel procedimento monitorio R.G.54062/2020, con il quale era ingiunto a il pagamento, in favore della Controparte_2 Controparte_1
dell'importo di euro 5.233,00, oltre interessi e spese del monitorio.
[...]
La somma ingiunta riguardava quanto dovuto dalla in relazione ad una serie di Parte_1 ordinativi di pubblicazione commissionati dalla stessa opponente alla su il “Nuovo CP_1
Quotidiano di Puglia/Lecce” nel periodo 31.01.2012 – 11.04.2012.
La parte opponente chiedeva: in via preliminare, di accertare l'incompetenza territoriale del giudice adito contestando la liquidità dell'obbligazione pecuniaria oggetto del giudizio monitorio, nonché (in sede di prima udienza) di autorizzare la chiamata in causa del terzo, la come effettiva Controparte_3 titolare dei servizi pubblicitari compiuti dalla CP_1 nel merito, di revocare il decreto ingiuntivo per carenza di prova scritta del credito azionato dalla ovvero per inesigibilità del credito medesimo o, in subordine, di ridurne CP_1
l'ammontare.
La costituitasi in giudizio, chiedeva di concedere la provvisoria esecutività del CP_1 decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648, c.p.c., non essendo l'opposizione fondata su idonea prova scritta né di pronta soluzione, e di respingere le domande ex adverso formulate in quanto infondate e, per l'effetto, di confermare il decreto ingiuntivo opposto con condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta o della diversa somma accertata.
Durante il procedimento, con ordinanza emessa all'udienza del 16.2.2022 (a cui ci si riporta) era dichiarata la competenza territoriale del Foro di Roma ai sensi dell'art. 1182, co. III, c.c. trattandosi di un credito liquido e determinabile;
era concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 648, c.p.c. e rigettata la richiesta di chiamata in causa del terzo da parte dell'opponente.
In merito all'assenza di prova scritta contestata dalla parte opponente per l'ingiunzione di pagamento azionata dalla va ritenuta la sussistenza della prova del credito ingiunto CP_1 in base alla documentazione allegata, costituita dalle fatture, gli ordinativi di pubblicazione e le condizioni di contratto sottoscritte dalla società opponente in proprio. Inoltre, riguardo alle contestazioni avanzate dall'opponente circa la presenza di un ordine che in parte copriva un periodo precedente alla sottoscrizione dell'ordine medesimo e di un ordine effettuato dopo l'avvenuto scioglimento del rapporto contrattuale che legava l'opponente con il soggetto per cui erano state richieste le pubblicazioni pubblicitarie è assorbente la circostanza del riconoscimento di debito effettuata dall'opponente.
In particolare, detto riconoscimento è contenuto sia nella lettera del 12.06.2012 che nella mail del 2.08.2012 entrambe indirizzata alla proveniente dal Sig. in CP_1 Parte_2 qualità di socio accomandatario della Parte_1
Nella lettera del giugno, in relazione a due delle quattro fatture azionate, la parte opponente dopo aver comunicato il recesso operato dal Gruppo dal rapporto contrattuale con Controparte_4 essa opponente, comunicava di non aver ricevuto ancora il pagamento delle fatture in oggetto per poi stornare gli importi a saldo e che sarebbe stato suo dovere quello di recuperare le somme dovute.
Nella mail dell'agosto 2012, riguardo all'intero debito, l'opponente dichiarava espressamente
“vi ribadisco la priorità e il grado di attenzione da parte Ns per il recupero delle quote delle fatture in oggetto a Voi sospese con oramai Decreto ingiuntivo alla Direzione Prestitempo/Deutsche Bank, tramite l'avvocato Galluccio. Se riusciamo entro il mese di Settembre ad avere parvenza del recupero almeno di quote parziali del dovuto sarà mio dovere contattarVi immediatamente per pianificare il rientro dei sospesi…”.
In dette comunicazioni, quindi, la parte opponente confermava di aver assunto in proprio le obbligazioni di cui agli ordini in questione ed il suo obbligo di recuperare la provvista per il pagamento del saldo delle fatture.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità considera che “il riconoscimento di un debito non esige formule speciali e può essere contenuto in una dichiarazione di volontà diretta consapevolmente all'intento pratico di riconoscere l'esistenza di un diritto, ma, può risultare, implicitamente, anche da un atto compiuto dal debitore per una finalità diversa e senza la consapevolezza dell'effetto ricognitivo. L'atto di riconoscimento, infatti, non ha natura negoziale, nè carattere recettizio e non deve necessariamente essere compiuto con una specifica intenzione riconoscitiva. Ciò che occorre è che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà.” (cfr. Cass. Sez. II,
12.04.2018, n. 9097).
Peraltro, la ricognizione di debito “ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale e determina la c.d. astrazione processuale della causa debendi e la conseguente relevatio ab onere probandi – nel senso che il destinatario è dispensato dall'onere di provare l'esistenza e la validità del predetto rapporto, che si presume esistente fino a prova contraria – senza però costituire un'autonoma fonte di obbligazione, poiché presuppone pur sempre l'esistenza e la validità del rapporto fondamentale, con la conseguenza che la sua efficacia vincolante viene meno qualora sia giudizialmente provato che tale rapporto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento relativo al rapporto fondamentale, che possa comunque incidere sull'obbligazione oggetto del riconoscimento.” (cfr. Cass. Sez. I, 12.12.2023, n.
34733).
Nel caso di specie si rileva come a fronte della ricognizione di debito compiuta dal debitore opponente e della documentazione contrattuale allegata, esso non ha assolto all'onere di provare l'inesistenza ovvero l'estinzione del dedotto rapporto creditorio.
Per quanto detto, considerata assorbita ogni altra questione, ritenuta provata la sussistenza del credito ingiunto, l'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe, di cui al D.M. 10.3.2014 n. 55 (e successive integrazioni) in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa.
.
P. Q. M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n.17573/2020 del 10.11.2020 emesso dal
Tribunale di Roma nel procedimento monitorio R.G.54062/2020; condanna parte opponente alla rifusione in favore di parte opposta delle spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 4.000,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Roma,24.06.2025 Il Giudice
DO AN