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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/02/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 12520/2023
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Andrea Gaboardi, nel procedimento iscritto al n.r.g. 12520/2023, promosso da:
nata in [...] il [...], c.f. ; Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Klodjan KOLAJ;
RICORRENTE contro
(Questura di Brescia); Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia;
RESISTENTE
a scioglimento della riserva assunta in data 9.1.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
Rilevato in fatto
1. Con ricorso depositato il 16.10.2023, cittadina pachistana, ha impugnato il Parte_1 provvedimento n. Cat.A.12/2023/Immig/IISez/23BS001663 del 25.7.2023 (a lei notificato il 15.9.2023), con cui la Questura di Brescia ha rigettato la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari n. , presentata in data 21.7.2022. Numero_1
Il provvedimento impugnato fonda il diniego del rinnovo del titolo di soggiorno sul fatto che la richiedente non avrebbe dimostrato il proprio rapporto di parentela con tale , soggetto da Persona_1 lei indicato nell'istanza quale familiare di riferimento in luogo del padre in relazione al quale Per_2 era stato rilasciato il permesso di soggiorno in scadenza. La stessa non avrebbe neppure comprovato il rapporto di parentela con l'asserita madre avendo esibito all'amministrazione la copia Parte_2 di un certificato di nascita e di un estratto per riassunto dell'atto di nascita rilasciati dalle autorità pachistane, non legalizzati e non tradotti in lingua italiana.
L'amministrazione ha, inoltre, evidenziato che la straniera non risultava dimorare stabilmente nel territorio italiano, dal quale era uscita il 17.4.2023 (attraverso la frontiera aerea di Milano Malpensa), senza che constasse il suo ritorno.
La ricorrente, nell'atto introduttivo del presente giudizio, ha contestato le valutazioni operate dalla Questura, allegando di convivere ormai da anni in Italia con i genitori, i fratelli e i cugini, tutti
Pag. 1 di 4 regolarmente soggiornanti, nonché di possedere i requisiti posti dall'art. 29, comma 3, lett. a) e b), e 30, comma 1, lett. c), d.lgs. 286/1998.
Sulla scorta di quanto sopra, ella ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, con conseguente ordine alla Questura competente di rilasciare in suo favore un permesso di soggiorno per motivi familiari e con vittoria di spese.
2. Il si è costituito in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_1
Stato di Brescia, in data 11.12.2023, ribadendo la correttezza delle valutazioni effettuate nel decreto impugnato e invocando, pertanto, il rigetto della domanda avversaria, con vittoria di spese.
Unitamente alla comparsa di risposta, parte resistente ha depositato in atti la documentazione esibita dalla ricorrente in fase amministrativa.
3. Acquisita in data 20.12.2023 la documentazione sulla (mutata) situazione familiare di Parte_1 prodotta dal suo difensore ed espletata l'istruttoria (delegata alla GOP dott.ssa Emanuela Maggiore), il Giudice ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa in data 9.1.2025, disponendo la sua sostituzione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
In data 3.1.2025 il difensore della ricorrente ha tempestivamente depositato note scritte, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
Ritenuto in diritto
1. In via preliminare debbono essere disattese le eccezioni sollevate in rito da parte resistente, in quanto infondate: risulta agli atti valida procura ad litem rilasciata da al suo difensore;
l'atto Parte_1 introduttivo indica in modo chiaro e completo le generalità della ricorrente;
l'omessa indicazione della residenza dell'attrice (comunque elettivamente domiciliata presso il difensore) è sanata dall'avvenuta costituzione dell'amministrazione resistente (v. Cass., sez. VI, 21 febbraio 2013, n. 4452); l'omessa indicazione del codice fiscale non genera alcuna incertezza sull'identificazione della parte, non viola alcun diritto di difesa altrui e conseguentemente non dà luogo a nullità (cfr. Trib. Genova, 29 febbraio 2012, n. 291; il petitum, infine, è precisamente individuato, seppure non perfettamente calibrato sulla natura del mezzo di tutela esperito.
2. Sotto quest'ultimo profilo, va in effetti chiarito che oggetto del presente giudizio non sono gli eventuali vizi del procedimento amministrativo o del procedimento impugnato, bensì il diritto soggettivo della ricorrente a ottenere il rilascio del titolo di soggiorno invocato. Di qui, l'irrilevanza di qualsiasi doglianza in ordine a vizi di legittimità che avrebbero inficiato il provvedimento amministrativo (cfr., ex plurimis, Cass., sez. I, 18 marzo 2020, n. 7427).
È, dunque, inammissibile la domanda di parte ricorrente diretta all'annullamento del provvedimento dell'amministrazione, atteso che la legge (v. l'art. 2 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E) non attribuisce tale potere al Giudice ordinario, al quale spetta soltanto accertare la sussistenza del diritto azionato e asseritamente conculcato dal comportamento dell'amministrazione.
Tuttavia, alla luce del chiaro contenuto del ricorso (ove si deduce la sussistenza in capo alla ricorrente del diritto al rinnovo o comunque al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari), la domanda deve essere riqualificata come un'istanza di accertamento del diritto al rinnovo o al rilascio di tale titolo di soggiorno. Si rammenta, del resto, che – come statuito dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass., 21 maggio 2019 n. 13602; Cass., 14 marzo 2019, n. 7322; Cass., 17 settembre 2007, n. 19331)
– «il giudice di merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali le domande medesime
Pag. 2 di 4 risultino contenute, dovendo, per converso, aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, siccome desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante».
3. Deve essere, inoltre, dichiarata l'inutilizzabilità, ai fini della decisione, delle informazioni assunte dalla GOP delegata alla trattazione della causa in data 28.10.2024 da sentito irritualmente Parte_3 come “informatore”. Escluso che il rito semplificato di cognizione consenta oggi lo svolgimento di atti di istruzione senza formalità e nel modo discrezionalmente ritenuto più opportuno dal Giudice (come, invece, l'abrogato rito sommario di cognizione), tale mezzo di prova è inammissibile in quanto atipico e, per giunta, palesemente elusivo della disciplina della prova testimoniale (artt. 244 ss. c.p.c.), la quale – si rammenta – deve essere tempestivamente dedotta dalle parti nell'atto introduttivo del giudizio o nella comparsa di risposta, ovvero al più tardi entro il termine eventualmente concesso dal giudice ai sensi dell'art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c. (salva l'ipotesi di assunzione d'ufficio prevista dall'art. 281-ter c.p.c., norma che si ritiene applicabile, per analogia, anche al procedimento semplificato avanti al Tribunale monocratico).
Orbene, nel caso di specie, non soltanto il citato è stato sentito in modo irrituale quale Parte_3
“informatore”, ma una siffatta prova orale neppure è mai stata dedotta dalle parti.
4. Tanto premesso e volgendo la disamina al merito, il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto nei termini che seguono.
È pacifico che l'odierna ricorrente ha presentato – in data 21.7.2022 (ergo, quando era ancóra minorenne, donde l'applicabilità del disposto dell'art. 29, comma 2, d.lgs. 286/1998) – istanza di rinnovo del permesso di soggiorno in precedenza rilasciatole dalla Questura di Mantova per motivi familiari con riferimento al legame con il padre nato in [...] il [...]. Per_2
La domanda di rinnovo – tempestivamente presentata prima della scadenza del titolo (prevista in data 10.8.2022) e comunque entro il termine di cui all'art. 30, comma 1, lett. c), d.lgs. 286/1998 (norma, per vero, applicabile, a rigore, solo alla diversa ipotesi di richiesta di conversione di un permesso di soggiorno rilasciato per altri motivi) – reca, tuttavia, quale familiare di riferimento non più il padre della straniera, bensì tale (nato in [...] il [...]), identificato dalla straniera nel corso Persona_1 del presente giudizio come un suo cugino.
Ed infatti, già in fase amministrativa, ella aveva esibito certificato di residenza e di stato di famiglia rilasciato dal il 19.7.2022 (cfr. doc. 1 del fascicolo di parte resistente), attestante la Controparte_1 sua coabitazione presso un'unità immobiliare sita a Lograto (BS) in via M. Libertà n. 42 (certificata dal Comune come idonea ad ospitare sei persone: v. il certificato sub doc. 4 del fascicolo della resistente) con il citato , oltreché con la madre (nata in [...] il [...]), con la Persona_1 Parte_2 sorella (nata in [...] il [...]), con il fratello (nato in Persona_3 Persona_4
Pakistan il 18.7.2012) e con l'altro fratello (nato in [...] il [...]). La Persona_5 richiedente aveva, poi, dimostrato già nel corso del procedimento avanti alla Questura il possesso, da parte del suo nucleo familiare (inteso come l'insieme dei soggetti inseriti nel suo stato di famiglia), di un reddito annuo superiore a quello minimo richiesto dall'art. 29, comma 3, lett. b), d.lgs. 286/1998.
Pur non rientrando il cugino tra i familiari elencati dall'art. 29, comma 1, d.lgs. cit., è chiaro comunque che tale composizione del nucleo familiare della ricorrente avrebbe giustificato il rilascio di un permesso di soggiorno ex art. 30 d.lgs. cit. in ragione del legame con la madre il cui rapporto di Parte_2 parentela con l'istante è adeguatamente comprovato dalla documentazione rilasciata dall'autorità consolare pachistana e prodotta in atti.
Sennonché, in corso di causa, il procuratore della ricorrente ha rappresentato un mutamento della situazione sopra descritta, dal momento che a partire dal 30.10.2023 si sarebbe trasferita a Parte_1
Pag. 3 di 4 Manerbio (BS) in via Giuseppe Verdi n. 84 presso l'appartamento dello zio paterno Parte_3
(nato in [...] il [...], il cui rapporto di parentela con l'istante è parimenti provato in atti: v. il certificato prodotto da parte ricorrente il 20.12.2023), ove vivono anche il padre e altri Per_2 familiari.
La circostanza è stata dimostrata attraverso la produzione (ammissibile in quanto relativa a un fatto sopravvenuto al ricorso), tra gli altri documenti, della comunicazione di ospitalità resa da AR OF (altro soggetto convivente con l'istante) il 30.10.2023 (con validità sino al 30.1.2024) e del certificato di residenza e di stato di famiglia del padre (che alla data del 29.11.2023 risultava appunto risiedere in tale immobile).
Se è stata documentata la percezione, da parte dello zio paterno, di redditi sufficienti ad assicurare il sostentamento della nipote, non sono state, invece, documentate l'idoneità alloggiativa dell'immobile in questione né la permanenza dell'istante presso lo stesso in epoca successiva al gennaio 2024.
Tuttavia, a tali carenze si può ovviare ricordando che l'art. 5, comma 5, d.lgs. cit. (nel testo risultante dalla sent. n. 202/2013 della Corte costituzionale) impone – nel valutare le domande di rilascio di un permesso di soggiorno di uno straniero che abbia legami familiari nel territorio dello Stato – di tenere conto «della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché […] anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale».
Orbene, nel caso di specie, non si può trascurare l'importanza e l'intensità dei vincoli parentali della ricorrente sul suolo italiano, ove vive la sua famiglia c.d. “nucleare”, composta dal padre, dalla madre e dai fratelli, tutti regolarmente soggiornanti. Parimenti apprezzabile è, inoltre, il tempo trascorso nel nostro Paese, ove – lo si rammenta – la ricorrente è giunta da minorenne, circostanza che induce ad escludere l'esistenza di legami egualmente “forti” nel contesto sociale e familiare pachistano.
Sussistono, dunque, i presupposti per accogliere la domanda dell'istante e per accertare, quindi, il suo diritto al rinnovo o comunque al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari.
5. Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., dal momento che la domanda è stata accolta sulla base di emergenze in fatto per la gran parte sconosciute alla pubblica amministrazione (alla quale non aveva, del resto, fornito un Parte_1 adeguato supporto informativo in fase istruttoria) al momento dell'emissione del provvedimento impugnato e affiorate solo all'esito del presente giudizio. Tali circostanze possono senz'altro valere quali gravi ed eccezionali ragioni equiparabili alle sopravvenienze in diritto di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. (v. Corte cost., sent. n. 77/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda, accerta il diritto di nata in [...] il [...] (c.f. ), al Parte_1 C.F._1 rinnovo o comunque al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari;
ordina, per l'effetto, alla Questura competente di provvedere in conformità; compensa per intero le spese di lite.
Così deciso in Brescia, l'8 febbraio 2025.
Il Giudice Dott. Andrea Gaboardi
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