Articolo 3 della Legge 4 marzo 1982, n. 68
Articolo 2Articolo 4
Versione
25 marzo 1982
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Versione
12 febbraio 1989
Art. 3.
Gli incarichi previsti dall'articolo 1 sono conferiti al sacerdote, secolare o regolare, che sia in possesso dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana;
2) godimento dei diritti politici;
3) buona condotta;
4) sana costituzione fisica;
((5) eta' non superiore ad anni settanta))
Entrata in vigore il 12 febbraio 1989