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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 18/04/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 1557/2025
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Deli Luca Presidente rel.
- Dott.ssa MAa Righi Giudice
- Dott.ssa Giulia Civiero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso con ricorso congiunto cumulativo di separazione e divorzio ex art. 473bis.51 cod. proc. civ. depositato il 14/03/2025
Da: RT IN,
con l'avv. GIUSTO CRISTINA
e: LE OR, con l'avv. BASTIANON ELISABETTA
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza, rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
I coniugi medesimi, sentiti in Camera di Consiglio all'udienza del 17/04/2025 – sostituita dal deposito di note ex art. 127ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; rilevato che il Pubblico Ministero è stato avvisato della pendenza del presente procedimento;
considerato che
le parti hanno inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di quella di scioglimento del matrimonio e che pertanto si renda necessaria la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza al fine di verificare – decorsi i termini di legge – la volontà dei coniugi di addivenire al divorzio alle condizioni originariamente stabilite nel ricorso introduttivo;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi RT IN nata ad [...] il
11/07/1983 e LE OR nato a [...] il [...], matrimonio contratto il 01/06/2013 e trascritto al n. 9, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2013, del registro degli atti di matrimonio del Comune di SAN ZENONE DEGLI EZZELINI alle seguenti condizioni:
1. La dimora coniugale ubicata nel Comune di San Zenone degli Ezzelini (TV), Via Gobba 6, unitamente ai mobili, arredi c pertinenze, viene assegnata alla moglie nc11'interesse dci figli minori ivi residenti, ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
2. I figli minori AV e IE restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione de!1a decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. I minori mantengono la residenza presso la dimora materia;
i genitori potranno stare con i figli in modalità paritetica secondo le seguenti cadenze: la prima settimana dal lunedì uscita scuola fino al martedì sera dopo cena con il papà; mercoledì e giovedì con la mamma;
venerdì, sabato e domenica con il papà. Poi lunedì e martedì con la mamma e così di seguito. E comunque seguendole indicazioni che verranno via via suggerite dalla psicoterapeuta che segue la famiglia, impegnandosi a rispettarle.
Resta inteso tra i genitori che detto diritto di visita può essere modificato in base alle esigenze ed ai bisogni dei minori garantendo i genitori la massima flessibilità e disponibilità. Il periodo estivo coincidente con le vacanze scolastiche verrà suddiviso tra i genitori utilizzando il medesimo criterio di tempo paritetico da trascorrere con i figli mentre i periodi verranno concordati entro il 31 maggio di ogni anno. Le festività di Natale, Capodanno, Pasqua al pari del compleanno dei minori verranno alternate in modo che vengano trascorse ad anni alterni con il padre e con la madre.
4. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli così come previste nel protocollo del Tribunale di
Treviso sono poste interamente a carico del padre, così come tutto l'abbigliamento, comprese le calzature, il pagamento delle spese che effettuerà la SI MA dovrà essere corrisposto entro i primi 10 giorni del mese successivo alla presentazione degli scontrini di spesa.
5. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, ciascuno di loro provvederà al proprio mantenimento personale senza avanzare pretese economiche nei confronti dell'altro.
6. L'assegno unico sarà suddiviso al 50% per ciascuno genitore.
7. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
8. Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 17/04/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 1557/2025
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Deli Luca Presidente rel.
- Dott.ssa MAa Righi Giudice
- Dott.ssa Giulia Civiero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso con ricorso congiunto cumulativo di separazione e divorzio ex art. 473bis.51 cod. proc. civ. depositato il 14/03/2025
Da: RT IN,
con l'avv. GIUSTO CRISTINA
e: LE OR, con l'avv. BASTIANON ELISABETTA
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza, rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
I coniugi medesimi, sentiti in Camera di Consiglio all'udienza del 17/04/2025 – sostituita dal deposito di note ex art. 127ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; rilevato che il Pubblico Ministero è stato avvisato della pendenza del presente procedimento;
considerato che
le parti hanno inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di quella di scioglimento del matrimonio e che pertanto si renda necessaria la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza al fine di verificare – decorsi i termini di legge – la volontà dei coniugi di addivenire al divorzio alle condizioni originariamente stabilite nel ricorso introduttivo;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi RT IN nata ad [...] il
11/07/1983 e LE OR nato a [...] il [...], matrimonio contratto il 01/06/2013 e trascritto al n. 9, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2013, del registro degli atti di matrimonio del Comune di SAN ZENONE DEGLI EZZELINI alle seguenti condizioni:
1. La dimora coniugale ubicata nel Comune di San Zenone degli Ezzelini (TV), Via Gobba 6, unitamente ai mobili, arredi c pertinenze, viene assegnata alla moglie nc11'interesse dci figli minori ivi residenti, ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
2. I figli minori AV e IE restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione de!1a decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. I minori mantengono la residenza presso la dimora materia;
i genitori potranno stare con i figli in modalità paritetica secondo le seguenti cadenze: la prima settimana dal lunedì uscita scuola fino al martedì sera dopo cena con il papà; mercoledì e giovedì con la mamma;
venerdì, sabato e domenica con il papà. Poi lunedì e martedì con la mamma e così di seguito. E comunque seguendole indicazioni che verranno via via suggerite dalla psicoterapeuta che segue la famiglia, impegnandosi a rispettarle.
Resta inteso tra i genitori che detto diritto di visita può essere modificato in base alle esigenze ed ai bisogni dei minori garantendo i genitori la massima flessibilità e disponibilità. Il periodo estivo coincidente con le vacanze scolastiche verrà suddiviso tra i genitori utilizzando il medesimo criterio di tempo paritetico da trascorrere con i figli mentre i periodi verranno concordati entro il 31 maggio di ogni anno. Le festività di Natale, Capodanno, Pasqua al pari del compleanno dei minori verranno alternate in modo che vengano trascorse ad anni alterni con il padre e con la madre.
4. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli così come previste nel protocollo del Tribunale di
Treviso sono poste interamente a carico del padre, così come tutto l'abbigliamento, comprese le calzature, il pagamento delle spese che effettuerà la SI MA dovrà essere corrisposto entro i primi 10 giorni del mese successivo alla presentazione degli scontrini di spesa.
5. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, ciascuno di loro provvederà al proprio mantenimento personale senza avanzare pretese economiche nei confronti dell'altro.
6. L'assegno unico sarà suddiviso al 50% per ciascuno genitore.
7. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
8. Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 17/04/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca