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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 13/01/2026, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 205/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CACCIATO NUNZIO, Giudice monocratico in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2344/2024 depositato il 18/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor OM Orlando 1 95126 Catania CT
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230004555358000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 18.3.2024, depositato in pari presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di Catania, il sig. FO OM, come rappresentato e difeso in atti, ha impugnato, chiedendone l'annullamento, la cartella di pagamento n.
29320230004555358 anno d'imposta 2017, con la quale è stato richiesto il pagamento della somma di € 5.541,14, comprensiva di interessi e sanzioni, con la seguente motivazione: “Controllo tassazione separata 2018. Redditi soggetti a tassazione separata per il periodo d'imposta 2018. Somme dovute a seguito della liquidazione effettuata, ai sensi dell'art. 36 bis del DPR 600/73, dei dati esposti dal sostituto d'imposta nel mod.
CERTIFICAZIONE UNICA 2019, relativo ai compensi erogati nel 2018 e/o dei dati esposti nel quadro RM del Modello redditi /2019 o nel quadro D del modello 730/2029 presentato per il periodo d'imposta 2018”. In tale ricorso ha eccepito l'illegittimità della cartella in quanto l'unico importo effettivamente erogato al ricorrente, in data 23/11/2018, dall'ex datore di lavoro quale TFR, indicato nella CU2019 redditi 2018, presente nel cassetto fiscale, è stata la somma di euro 920,94, come riscontrabile dallo stralcio dell'allegato estratto conto.
L'Agenzia delle Entrate, costituita in giudizio, ha contestato quanto sostenuto dal ricorrente
è aggiunto che dall'esame dell'estratto conto risulta che in data 24.09.2018 l'
AI AS.A FO IL ha accreditato la somma di €. 50.181,17, somma ben potrebbe contenere la quota di TFR di € 18.887,64. Ha chiesto, quindi, il rigetto del ricorso.
Il difensore del ricorrente ha depositato memoria illustrativa nella quale ha precisato che l'importo di €. 50.181,17 è riconducibile esclusivamente a somme che l'allora datore di AI AS.A FO ILlavoro “ ” doveva corrispondergli per retribuzioni non percepite per gli anni 2011, 2012 e 2013 è versate solo a seguito di atto di precetto notificato il
5.10.2016.
.
All'udienza del 26 novembre 2025 la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto stante la fondatezza del motivo di impugnazione.
Il ricorrente ha eccepito l'illegittimità della cartella in quanto l'unico importo effettivamente erogato al ricorrente, in data 23.11.2018, dall'ex datore di lavoro quale TFR, indicato nella
CU2019 redditi 2018, presente nel cassetto fiscale, è stata la somma di euro 920,94.
Ebbene,
a fronte di tale eccezione, l'A.F. non ha provato quanto di dovere, ovvero che il ricorrente avesse percepito nel 2018 la somma di €. 18.887,64, ma si è limitata a rilevare che nel
2018 il ricorrente ha percepito la somma di €. 50.181,17, somma ben potrebbe contenere la quota di TFR di € 18.887,64. Di contro, la parte ricorrente ha provato che tale somma è stata corrisposta a seguito della notifica di atto di precetto, per somme dovute per retribuzioni non percepite per gli anni 2011, 2012 e 2013, come da decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo, accertata l'avvenuta notifica dello stesso e la mancata impugnazione nei termini di legge.
Il ricorso, pertanto, va accolto e l'atto impugnato annullato.
Le spese di giudizio come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania, sezione prima, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento impugnata. Condanna la resistente Agenzia delle Entrate, Direzione prov.le di Catania, al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi €. 500,00 oltre oneri come per legge, se dovuti.
Così deciso in Catania il 26 novembre 2026.
Giudice
NZ IA
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CACCIATO NUNZIO, Giudice monocratico in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2344/2024 depositato il 18/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor OM Orlando 1 95126 Catania CT
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230004555358000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 18.3.2024, depositato in pari presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di Catania, il sig. FO OM, come rappresentato e difeso in atti, ha impugnato, chiedendone l'annullamento, la cartella di pagamento n.
29320230004555358 anno d'imposta 2017, con la quale è stato richiesto il pagamento della somma di € 5.541,14, comprensiva di interessi e sanzioni, con la seguente motivazione: “Controllo tassazione separata 2018. Redditi soggetti a tassazione separata per il periodo d'imposta 2018. Somme dovute a seguito della liquidazione effettuata, ai sensi dell'art. 36 bis del DPR 600/73, dei dati esposti dal sostituto d'imposta nel mod.
CERTIFICAZIONE UNICA 2019, relativo ai compensi erogati nel 2018 e/o dei dati esposti nel quadro RM del Modello redditi /2019 o nel quadro D del modello 730/2029 presentato per il periodo d'imposta 2018”. In tale ricorso ha eccepito l'illegittimità della cartella in quanto l'unico importo effettivamente erogato al ricorrente, in data 23/11/2018, dall'ex datore di lavoro quale TFR, indicato nella CU2019 redditi 2018, presente nel cassetto fiscale, è stata la somma di euro 920,94, come riscontrabile dallo stralcio dell'allegato estratto conto.
L'Agenzia delle Entrate, costituita in giudizio, ha contestato quanto sostenuto dal ricorrente
è aggiunto che dall'esame dell'estratto conto risulta che in data 24.09.2018 l'
AI AS.A FO IL ha accreditato la somma di €. 50.181,17, somma ben potrebbe contenere la quota di TFR di € 18.887,64. Ha chiesto, quindi, il rigetto del ricorso.
Il difensore del ricorrente ha depositato memoria illustrativa nella quale ha precisato che l'importo di €. 50.181,17 è riconducibile esclusivamente a somme che l'allora datore di AI AS.A FO ILlavoro “ ” doveva corrispondergli per retribuzioni non percepite per gli anni 2011, 2012 e 2013 è versate solo a seguito di atto di precetto notificato il
5.10.2016.
.
All'udienza del 26 novembre 2025 la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto stante la fondatezza del motivo di impugnazione.
Il ricorrente ha eccepito l'illegittimità della cartella in quanto l'unico importo effettivamente erogato al ricorrente, in data 23.11.2018, dall'ex datore di lavoro quale TFR, indicato nella
CU2019 redditi 2018, presente nel cassetto fiscale, è stata la somma di euro 920,94.
Ebbene,
a fronte di tale eccezione, l'A.F. non ha provato quanto di dovere, ovvero che il ricorrente avesse percepito nel 2018 la somma di €. 18.887,64, ma si è limitata a rilevare che nel
2018 il ricorrente ha percepito la somma di €. 50.181,17, somma ben potrebbe contenere la quota di TFR di € 18.887,64. Di contro, la parte ricorrente ha provato che tale somma è stata corrisposta a seguito della notifica di atto di precetto, per somme dovute per retribuzioni non percepite per gli anni 2011, 2012 e 2013, come da decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo, accertata l'avvenuta notifica dello stesso e la mancata impugnazione nei termini di legge.
Il ricorso, pertanto, va accolto e l'atto impugnato annullato.
Le spese di giudizio come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania, sezione prima, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento impugnata. Condanna la resistente Agenzia delle Entrate, Direzione prov.le di Catania, al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi €. 500,00 oltre oneri come per legge, se dovuti.
Così deciso in Catania il 26 novembre 2026.
Giudice
NZ IA