Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/03/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5333/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in PALERMO, VIA LEONARDO DA VINCI n. 84, presso lo studio dell'Avv. FERRARO MANLIO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], elettivamente CP_1 domiciliata in PALERMO, VIA LEONARDO DA VINCI n. 84, presso lo studio dell'Avv. FERRARO MANLIO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 23/11/2024 (matrimonio celebrato in Palermo, il 24/06/1988 ); con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 21/2/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate
1
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“Ed invero, la signora continua a vivere all'interno della casa CP_1 coniugale sita in Palermo via De Filippo Titina n. 32, mentre il sig. Pt_1
ha trasferito la propria residenza in Palermo, P.zza S. Onofrio n. 5.
[...]
In considerazione dei buoni rapporti esistenti, i coniugi hanno deciso di depositare il presente ricorso, per chiedere consensualmente la formalizzazione della loro separazione personale.
Atteso che il sig. è lavoratore dipendente presso il Parte_1 [...]
via Bara all'Olivella n.121, con mansioni di barista, mentre la sig.ra Pt_2
risulta priva di occupazione e non percepisce alcuna forma di CP_1 reddito, né sussidi di altra natura, le parti hanno concordato che il sig.
verserà alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese un contributo per il Pt_1 suo mantenimento pari ad €150,00 mensili, importo rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici Istat.
Detto importo verrà corrisposto alla sig. a mezzo bonifico bancario CP_1 alle coordinate già note al sig. . […] Pt_1
I coniugi con il presente regolamento si impegnano a comunicarsi reciprocamente l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio e si concedono sin d'ora nulla – osta al rilascio dei rispettivi passaporti per l'estero”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 170 P. 2, S. A, Anno 1988) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
2 Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 6/3/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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