CA
Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 07/07/2025, n. 2410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2410 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 373/2024
La Corte D'Appello di Venezia, Sezione Seconda, in persona dei magistrati: dott.Caterina Passarelli Presidente dott.Martina Gasparini Consigliere dott.Caterina Caniato Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. , Parte_2 C.F._2 entrambi assistiti e difesi dall'avv. CASTRILLI ELISA per procura allegata all'atto di citazione in appello, appellanti e rappresentata da (C.F. Controparte_1 Controparte_2
), assistita e difesa dall'Avv. FONTANA MICHELE per procura allegata P.IVA_1 alla comparsa di risposta in appello, appellata
CONCLUSIONI:
Per parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello e in parziale riforma dell'impugnata Sentenza n. 235/2024 pubbl. il
30.01.2024, RG n.3095/2020, Repert. N. 321/2024 del 30.01.2024 del Tribunale
Ordinario di Verona, Sez. III civile, in persona della dott.ssa Abbate, per tutte le ragioni in atti, PRELIMINARMENTE disporre la rinnovazione degli atti a norma dell'art.356 c.p.c. o la remissione in termini ex art.354 co. 3 c.p.c. per svolgere le attività processuali omesse dal Giudicante di primo grado in punto di tutela del consumatore e di nullità.
IN VIA PRINCIPALE
In riforma al capo II, accertarsi e dichiararsi che le fideiussioni violano gli artt. 2
L.287/90 e art.1375 c.c. e, conseguentemente, la nullità totale delle medesime ai sensi dell'art.1418 c.c. o, in subordine, la nullità parziale ai sensi dell'art.1419 c.c. in relazione alle clausole di cui all'art. 2, 6, 8 con conseguente decadenza ex art.1957 c.c.;
o, in ulteriore subordine, la nullità e illegittimità delle fideiussioni per l'insussistenza dell'an e del quantum delle pretese e per tutte le ragioni in atti e del presente procedimento di appello.
Per l'effetto, accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto da parte di e Parte_1
, con rigetto di ogni domanda ed eccezione di controparte;
in subordine Parte_2
e nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle eccezioni dell'appellato, contenersi le somme nei limiti delle sole voci giuridicamente rilevanti e compiutamente dimostrate, detraendo dall'importo le somme non dovute e quelle che controparte ha introitato dal debitore principale con relative Controparte_3 compensazioni.
In riforma al capo III e IV, porsi le spese di lite di I grado e le spese di CTU interamente a carico di controparte, ridurle o quantomeno disporsi la loro compensazione ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si richiamano i documenti prodotti agli atti e si rinnovano le richieste istruttorie di I grado.
Si insiste per tutte le eccezioni e istanze istruttorie articolate nella memoria ex art. 183 co. 6 n.2 e 3 c.p.c. non ammesse e con testi ivi indicati:
1. Vero che nel 2013 la Cassa di Risparmio del Veneto spa ha consegnato a Pt_2
la fideiussione all. 6 e a la fideiussione all. 7 contenenti le
[...] Parte_1 clausole 2, 6, 8 già predisposte e ha acconsentito alla sottoscrizione solo a condizione della presenza nel testo delle clausole 2, 6, 8; pag. 2/13 2. Vero che nel 2010 la fideiussione di cui all'all. 8 e all. 9 sono state presentate rispettivamente da e già predisposte e che la Cassa Parte_1 Parte_2 di Risparmio del Veneto Spa ha acconsentito alla sottoscrizione solamente con la presenza delle clausole 2, 6, 8;
3. Vero che nel 2003 la fideiussione di cui all'all. 10 e all. 11 sono state presentate rispettivamente da e già predisposte e che la Cassa Parte_1 Parte_2 di Risparmio del Veneto Spa ha acconsentito alla sottoscrizione solamente a condizione della presenza delle clausole 2, 6, 8;
4. Vero che Cassa di Risparmio del Veneto spa al momento della sottoscrizione ha precluso a e la possibilità di scelta in merito Parte_1 Parte_2 all'inserimento delle clausole 2, 6, 8 nei contratti di fideiussioni all. 6, 7 e all. 8, 9 e all.
10, 11;
5. Vero che dalla proced. esecutiva RGE 233/16, Tr. di Verona, ha introitato CP_1
€502.960,08 come da bonifico - all 14 c) che si rammostra di cui € 394.168,45 per il contratto condizionato del 29.09.10, rep. n. 200613 notaio e € Persona_1
108.791,63 per il contratto condizionato del 29.09.10, rep. n. 200611 notaio Per_1
[...]
IN OGNI CASO con vittoria di diritti ed onorari e spese, oltre IVA e CPA come per legge o perlomeno loro compensazione anche del presente grado di giudizio.
Per parte appellata:
- accertare e dichiarare l'infondatezza dell'appello e, per l'effetto, rigettare l'appello e tutte le domande formulate, anche in via istruttoria, dai signori e Parte_2
confermando la sentenza del Tribunale di Verona, Giudice Dott. Parte_1
Stefania Abbate, nn. 235/2024 Sent., 3095/2020 R.G., 321/2024 Rep., pronunciata il
29.1.2024 e pubblicata il 30.1.2024, e confermando così, in ogni caso, l'accoglimento delle conclusioni formulate dall'appellata, in via subordinata, nel giudizio di primo grado, che nel seguito vengono richiamate: “Per il caso di accoglimento anche parziale dell'opposizione, condannarsi e in via tra loro Parte_1 Parte_2 solidale, al pagamento in favore di per i motivi di cui allo stesso Controparte_1
pag. 3/13 ricorso per ingiunzione, di quanto risulterà a loro carico a seguito della trattazione del presente giudizio”; in ogni caso con vittoria di compensi e spese di causa, oltre c.p.a. e i.v.a., per i due gradi di giudizio.
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona n.235/2024 pubblicata il 30 gennaio 2024
Ragioni della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato in data 6 aprile 2020, Parte_1
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo
[...] Parte_2
n.4623/2019 del 27 dicembre 2019, con il quale il Tribunale di Verona aveva intimato agli stessi il pagamento in favore di rappresentata da Controparte_1 CP_2
della somma di €575.158,18 oltre agli interessi convenzionali di mora ed alle
[...] spese della procedura monitoria, in forza delle seguenti fideiussioni da loro prestate:
a) La somma di €68.303,24 in linea capitale in forza di fideiussioni specifiche rilasciate il 25.07.13 (docc.16 e 17 monitorio) a garanzia dell'apertura di credito in c.c. di originari €135.000,00 afferente il conto in sofferenza n. 107 oltre interessi nella misura del tasso convenzionale, con decorrenza dal 14.11.2019;
b) La somma di €263.677,27 in linea capitale in forza di fideiussioni specifiche rilasciate in data 29.09.10 (docc. 18 e 19 ricorso monitorio) a garanzia del contratto di mutuo fondiario concesso a Parte_3 del 29.09.10, rep. n. 200613 notaio di originari €300.000,00 Persona_1
e successivi atti di erogazione e quietanza del 25.10.2010 e del 15.3.2012, oltre interessi nella misura del tasso convenzionale, con decorrenza dal 14.11.19. Per questa posizione nel ricorso monitorio aveva dato atto della pendenza, CP_1 presso il Tribunale di Verona, della procedura esecutiva immobiliare RGE
n.233/2016 riguardante i beni di cui alla relativa garanzia ipotecaria, realizzati per un controvalore rispettivamente di €109.000,00 e di €11.250,00 ed aveva richiesto in sede monitoria il pagamento del residuo dovuto.
pag. 4/13 c) La somma di €243.177,67 in linea capitale in forza di fideiussioni omnibus rilasciate il 06.06.03 a garanzia dell'adempimento di qualsiasi obbligazione verso la Banca (all'epoca Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo SpA), dipendente da operazioni bancarie di qualunque natura già consentite o che venissero in seguito consentite al debitore o a chi gli fosse subentrato, fino a concorrenza dell'importo di €120.000,00.
Gli opponenti chiedevano al Tribunale di revocare il decreto ingiuntivo opposto e di accertare in via preliminare la carenza di legittimazione attiva dell'opposta e, nel merito, di dichiarare la nullità – integrale o parziale – di tutte le fideiussioni prestate e conseguentemente di dichiarare che nulla fosse da loro dovuto.
Eccepivano gli opponenti la nullità delle fideiussioni da loro prestate in quanto contenenti clausole esattamente corrispondenti agli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, applicate in modo uniforme in violazione del divieto di intese anticoncorrenziali previsto all'art.2 secondo comma lettera a) della
L.287/1990.
Chiedevano in subordine la riduzione dell'importo dovuto.
Si costituiva in giudizio parte convenuta, chiedendo il rigetto dell'opposizione ed insistendo nelle proprie domande come proposte in sede monitoria.
pag. 5/13 2. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Verona ha accertato la legittimazione attiva di ed ha rigettato le eccezioni di nullità delle CP_1 fideiussioni. A seguito di esperimento di consulenza tecnica d'ufficio ha rideterminato la misura del credito e, in parziale accoglimento dell'opposizione, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto ed ha condannato gli opponenti al pagamento di una somma minore rispetto a quella ingiunta (€62.812,78 garantita dalla fideiussione speciale sub a),
€179.242,67 garantita dalla fideiussione speciale sub b) ed €51.222,32 garantita dalla fideiussione “omnibus” sub c, oltre a interessi). Ha parzialmente compensato le spese di lite, ponendole a carico degli opponenti per 2/3, ed ha posto le spese di CTU a carico delle parti in ragione di metà ciascuna.
3. Avverso l'indicata pronuncia e interpongono Parte_2 Parte_1
tempestivo appello, notificato il 1 marzo 2024, affidato a quattro motivi di gravame.
Col primo motivo di appello censurano la sentenza in epigrafe richiamata, nella parte in cui li ha condannati al pagamento del debito da loro garantito nei confronti di CP_1
e non ha accolto la domanda di accertamento della nullità dei contratti di
[...] fideiussione.
Con il secondo motivo gli appellanti affermano che il tribunale avrebbe errato, laddove ha ritenuto il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia applicabile unicamente alle fideiussioni “omnibus” e non anche alle fideiussioni specifiche.
Con il terzo motivo, gli appellanti affermano che il giudice di primo grado avrebbe errato nella parte in cui non ha accertato l'intervenuta decadenza della garanzia fideiussoria per mancata presentazione, da parte del creditore, delle istanze nei confronti del debitore principale entro il termine semestrale previsto all'art. 1957 c.c.
Con il quarto motivo gli appellanti hanno chiesto la riforma della sentenza riguardo ai capi 2 e 3, concernenti il riparto delle spese, lamentando che le spese di lite siano state poste a loro carico per 2/3 e le spese di CTU in ragione di ½ ed hanno chiesto di porre le spese di lite e di CTU interamente a carico di parte appellata, di ridurle o, in subordine di compensarle.
Parte appellata ha chiesto la conferma integrale della sentenza di primo grado anche in pag. 6/13 punto spese e non ha proposto alcun appello incidentale.
4. L'appello va rigettato e la sentenza impugnata va integralmente confermata.
4.1. Va innanzitutto confermata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di nullità delle fideiussioni specifiche, in quanto l'accertamento di cui al provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 02.05.2005, pronunciato all'esito d'indagine condotta sullo schema elaborato dall'ABI per le fideiussioni omnibus non può trovare applicazione con riguardo a diverse tipologie negoziali.
Il principio è stato recentemente confermato dalla Suprema Corte nella sentenza n.
21841 del 02/08/2024 in un caso analogo al presente, in cui il garante contestava la nullità della clausola di decadenza dal termine di cui all'art.1957 c.c. in un contratto di fideiussione specifica e la Corte ha escluso, riguardo ai contratti di garanzia diversi dalle fideiussioni omnibus, che chi ne eccepisca la nullità si possa avvalere del provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia ed ha espresso il seguente principio di diritto: “La natura anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente” (in senso conforme Cass. n. 26847 del 16/10/2024).
I fideiussori e riguardo alla validità delle fideiussioni specifiche da loro Pt_1 Pt_2 sottoscritte, si sono limitati ad invocare l'accertamento della Banca d'Italia e non hanno addotto alcun elemento ulteriore, a sostegno dell'eccezione di nullità da loro proposta, che pertanto non può essere accolta, in assenza di prova di altri motivi di nullità.
Va pertanto confermata la condanna dei fideiussori al pagamento del residuo debito garantito dalle fideiussioni specifiche. pag. 7/13 4.2. e sono inoltre tenuti al pagamento del debito Parte_2 Parte_1 garantito dalle “fideiussioni omnibus” stipulate il 6 giugno 2023.
4.2.1. Deve innanzitutto rigettarsi l'eccezione di integrale nullità dei contratti di fideiussione omnibus.
All'epoca dell'instaurazione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (6 aprile
2020) vi erano tre contrapposti orientamenti giurisprudenziali in merito: un primo nel senso della radicale nullità delle fideiussioni a valle di intese illecite per violazione della normativa anti-trust (Cass.n.6523 del 10.03.2021) , un secondo nel senso della nullità parziale delle fideiussioni, limitatamente alle clausole riproduttive di quelle frutto di intesa anticoncorrenziale (Cass. n.24044 del 26.09.2019, 3556 del 13.02.2020) e infine un terzo nel senso della validità dei contratti di fideiussione, per il quale l'unico rimedio esperibile dai fideiussori sarebbe stato quello risarcitorio.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.41994 del 30/12/2021 ha composto il conflitto giurisprudenziale sopra delineato ed ha stabilito che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L.n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art.2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
La nullità integrale del contratto in conseguenza della nullità di singole clausole si determina solo se l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non abbia un'esistenza autonoma e sia in correlazione inscindibile con il resto del contratto, non perseguendo un risultato distinto.
Nel caso in esame tale ipotesi non ricorre, in quanto non vi è alcuna correlazione inscindibile fra le clausole in questione e il contratto di fideiussione. Risulta inconferente, a questo proposito, la circostanza sulla quale gli appellanti rinnovano la richiesta di ammettere la prova per testimoni, ovvero che la Banca avrebbe
“acconsentito alla sottoscrizione solamente a condizione della presenza delle clausole
2, 6, 8”. Tale circostanza è, tra l'altro, avulsa dal contesto contrattuale che vede la pag. 8/13 fideiussione in rapporto di accessorietà rispetto al rapporto obbligatorio fra l'istituto garantito ed il debitore principale.
In conclusione, deve escludersi ricorra una ipotesi di nullità integrale del contratto.
4.2.2. In quanto alla affermata nullità parziale, l'unica clausola venuta concretamente in rilievo in giudizio è la seguente: “Il fidejussore dispensa la Banca dall'onere di agire entro i termini previsti dall'art.1957 c.c. intendendo di rimanere obbligato, in deroga a tale disposizione, anche se la Banca non abbia proposto le sue istanze contro il debitore
o gli eventuali coobbligati o non le abbia continuate” (punto f, corrispondente al modello ABI clausola n.6). In forza di tale clausola, i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti dall'art.1957 cod. civ., che si intende derogato.
I fideiussori hanno un interesse concreto a far valere la nullità della clausola di rinunzia al termine di decadenza previsto all'art.1957 c.c. unicamente nel caso in cui l'eccezione di intervenuta decadenza possa effettivamente venire accolta. Infatti, l'obbligazione di garanzia non viene meno a seguito della mera dichiarazione di nullità parziale delle fideiussioni occorrendo in aggiunta, per integrare la fattispecie, l'allegazione e la prova che il creditore abbia omesso di proporre le proprie istanze contro il debitore principale entro i termini di cui all'art.1957 c.c e di coltivarle con diligenza.
4.2.3. In primo grado, gli opponenti nell'atto di citazione non avevano dedotto alcunché in merito al mancato rispetto, da parte del creditore procedente, del termine semestrale per intraprendere iniziative nei confronti del debitore principale ed avevano chiesto di venire dichiarati esenti da ogni obbligo di pagamento in favore del creditore garantito in conseguenza della mera nullità del contratto, o in subordine delle singole clausole.
Il Tribunale di Verona ha ritenuto tardiva l'eccezione di decadenza in quanto sollevata dagli opponenti per la prima volta nella memoria ex art.183 VI comma c.p.c., ritenuto non potesse trattarsi né di mera precisazione di eccezioni già formulate né di eccezione conseguente alle difese di parte opposta e ritenuta precluso ogni rilievo d'ufficio, trattandosi di eccezione rilevabile solo su istanza di parte. Ha conseguentemente ritenuto che gli opponenti non avessero alcun interesse alla pronunzia relativa alla pag. 9/13 nullità della clausola per violazione della disciplina della concorrenza, non potendo in ogni caso beneficiare della decadenza del creditore dal diritto di procedere nei loro confronti.
4.2.4.Quand'anche si potesse ritenere che l'eccezione di decadenza ex art.1957 c.c. sia stata tempestivamente proposta dagli opponenti nella memoria ex art.183 VI comma n.1
c.p.c., l'eccezione sarebbe comunque infondata nel merito.
Si deve ritenere che la creditrice, all'epoca Cassa di Risparmio del Veneto, non sia incorsa in alcuna decadenza ed abbia svolto tempestivamente e validamente le proprie iniziative nei confronti del debitore principale e Controparte_3 dei fideiussori e entro i sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione. Pt_1 Pt_2
Questo è avvenuto tramite l'invio di raccomandata di revoca degli affidamenti e contestuale messa in mora consegnata il 29 giugno 2015, prodotta in sede monitoria
(doc. 22), e tramite l'invio di intimazione di pagamento ai fideiussori (docc.23 e 24).
Tali atti stragiudiziali devono ritenersi senz'altro sufficienti ad impedire la decadenza dell'istituto di credito nei confronti degli opponenti, nonostante non siano state svolte iniziative giudiziarie nel termine. A tale conclusione si giunge per effetto della presenza, in entrambe i contratti di fideiussione omnibus, della seguente clausola denominata “a prima richiesta”:
g) Il fidejussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio.
Questa clausola non attribuisce al negozio la qualifica di contratto autonomo di garanzia, incompatibile con lo schema della fideiussione, ma costituisce una manifestazione di autonomia negoziale con la quale le parti derogano pattiziamente alla necessità, per il creditore, di proporre una domanda giudiziaria entro il termine di cui all'art.1957 c.c. (Cass. Sentenza n. 283 del 14/01/1997. Conf. Cass. n. 1724 del
29/01/2016).
La validità delle clausole “a prima richiesta” è indiscussa, in quanto la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico (Cass. n. 31509/2021). La clausola “a prima richiesta” è stata inoltre ritenuta legittima dalla Banca d'Italia nel Provvedimento n.55 del 2 maggio 2005 in pag. 10/13 quanto, pur implicando oneri aggiuntivi a carico del fideiussore, risulta coerente con l'esigenza di garantire una particolare tutela alla specificità del credito bancario, in considerazione della rilevanza per lo sviluppo economico e sociale, consentendo alla banca di recuperare immediatamente il proprio credito senza dover escutere in precedenza il debitore principale o dimostrare l'avverarsi di alcuna specifica condizione, e nel contempo consente al fideiussore di ottenere la restituzione di quanto eventualmente versato indebitamente alla Banca.
In tema di fideiussione, la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., per l'ipotesi che il creditore non coltivi entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione la propria pretesa nei confronti del debitore principale, può essere pattiziamente esclusa: nel caso in cui le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a semplice richiesta", la decadenza è evitata rivolgendo al fideiussore una mera istanza di pagamento, anche senza intraprendere un'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale (Cass.
Ordinanza n. 835 del 13/01/2025, in senso conf. n. 7345 del 01/07/1995 n. 22346 del
26/09/2017).
In presenza della clausola a prima richiesta, pertanto, l'osservanza dell'onere di cui all'art.1957 c.c. “può essere considerato soddisfatto dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria con la conseguenza che, una volta tempestivamente effettuata la richiesta di pagamento al fideiussore, il creditore non è più tenuto ad agire giudizialmente contro il debitore (Cass. civ., sez. III, 21.5.2008, n. 13078, Cass. 20 settembre 2024, n. 25344;
Cass.14 ottobre 2022, n. 30185; Cass.26 settembre 2017, n.22346).
4.2.5. In conclusione, il motivo di appello deve venire rigettato in quanto, anche ove l'eccezione di nullità parziale della clausola di deroga al termine di cui all'art.1957 c.c. fosse ritenuta tempestiva e fondata nel merito, sarebbe comunque priva di una ricaduta concreta nell'interesse degli appellanti, che rimarrebbero vincolati all'obbligo di garanzia assunto, in quanto la Banca, tramite l'intimazione di pagamento stragiudiziale prodotta, ha tempestivamente assolto all'onere, a proprio carico, di attivarsi nei confronti del debitore principale e dei coobbligati.
pag. 11/13 5. Gli appellanti hanno impugnato la sentenza in epigrafe anche con riguardo ai capi secondo e terzo, concernenti rispettivamente il riparto delle spese di lite (poste per 2/3 a loro carico), e delle spese di CTU (poste a carico di ciascuna delle parti in ragione di ½), ed hanno chiesto di porre le spese di lite e di CTU interamente a carico di parte appellata, di ridurle o, in subordine, di compensarle. non ha proposto appello incidentale sulle spese ed ha anzi, nella narrativa CP_1 della comparsa di risposta, espressamente allegato che anche a questo riguardo, la decisione di primo grado risulta condivisibile ed esente da qualsivoglia censura, avendo fatto corretta applicazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c..
Il motivo non merita accoglimento.
Infatti, i contrasti giurisprudenziali che potrebbero giustificare una compensazione delle spese legali - composti con la sentenza a Sezioni Unite n. 41994 del 30/12/2021 intervenuta in corso di causa – concernono solamente i due contratti di fideiussione omnibus, mentre gli opponenti sono soccombenti anche riguardo alle eccezioni da loro sollevate in merito alle quattro fideiussioni specifiche azionate dal creditore opposto.
Sono inoltre soccombenti riguardo alle eccezioni di carenza di legittimazione attiva e di illegittimità degli interessi applicati.
Si deve, inoltre, tenere conto del fatto che per ottenere la soddisfazione del CP_1 proprio credito – riconosciuto in una misura significativa sia pure ridotta rispetto alla domanda – è stata costretta ad agire in giudizio in mancanza di qualunque spontaneo adempimento da parte dei garanti.
E' pertanto corretta la compensazione solo parziale delle spese legali e l'attribuzione delle stesse in misura maggiore a carico degli appellanti.
Si deve inoltre confermare la compensazione delle spese di consulenza tecnica d'ufficio in quanto la consulenza si è resa necessaria per fornire indicazioni tecniche non solo riguardo alla quantificazione del credito e di quanto già corrisposto nella procedura esecutiva immobiliare RGE 233/2016, ma anche riguardo alle eccezioni sollevate dagli opponenti in merito alla pretesa natura usuraria degli interessi. Il CTU all'esito delle operazioni peritali ha ridimensionato il credito, scomputando sia quanto già riscosso dalla creditrice sia interessi addebitati in misura maggiore rispetto al dovuto ed ha pag. 12/13 ritenuto, in contrasto con quanto eccepito dai debitori, che gli interessi addebitati non avessero superato il tasso soglia per l'usura ed ha accertato l'esistenza di un significativo credito residuo.
Appare pertanto condivisibile la ripartizione delle spese di CTU nella misura del 50% per ciascuna delle parti.
La sentenza impugnata deve pertanto venire confermata anche in ordine alla ripartizione delle spese legali e di CTU.
Le spese di questo grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in base ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M.
147/2022 ed alla notula dimessa, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi effettivamente svolte come segue: per la fase di studio della controversia € 2.977,00, per la fase introduttiva del giudizio € 1.911,00 e per la fase decisionale € 5.103,00 per un totale di €9.991,00.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
RAPPRESENTATA DA avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_2
Verona n. 235/2024 così provvede:
I. Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
II. Condanna e al pagamento, in favore di Parte_2 Parte_1
delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in Controparte_1
€9.991,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
III. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio della Sezione Seconda, in data
24/02/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Caniato Caterina Passarelli
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 373/2024
La Corte D'Appello di Venezia, Sezione Seconda, in persona dei magistrati: dott.Caterina Passarelli Presidente dott.Martina Gasparini Consigliere dott.Caterina Caniato Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. , Parte_2 C.F._2 entrambi assistiti e difesi dall'avv. CASTRILLI ELISA per procura allegata all'atto di citazione in appello, appellanti e rappresentata da (C.F. Controparte_1 Controparte_2
), assistita e difesa dall'Avv. FONTANA MICHELE per procura allegata P.IVA_1 alla comparsa di risposta in appello, appellata
CONCLUSIONI:
Per parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello e in parziale riforma dell'impugnata Sentenza n. 235/2024 pubbl. il
30.01.2024, RG n.3095/2020, Repert. N. 321/2024 del 30.01.2024 del Tribunale
Ordinario di Verona, Sez. III civile, in persona della dott.ssa Abbate, per tutte le ragioni in atti, PRELIMINARMENTE disporre la rinnovazione degli atti a norma dell'art.356 c.p.c. o la remissione in termini ex art.354 co. 3 c.p.c. per svolgere le attività processuali omesse dal Giudicante di primo grado in punto di tutela del consumatore e di nullità.
IN VIA PRINCIPALE
In riforma al capo II, accertarsi e dichiararsi che le fideiussioni violano gli artt. 2
L.287/90 e art.1375 c.c. e, conseguentemente, la nullità totale delle medesime ai sensi dell'art.1418 c.c. o, in subordine, la nullità parziale ai sensi dell'art.1419 c.c. in relazione alle clausole di cui all'art. 2, 6, 8 con conseguente decadenza ex art.1957 c.c.;
o, in ulteriore subordine, la nullità e illegittimità delle fideiussioni per l'insussistenza dell'an e del quantum delle pretese e per tutte le ragioni in atti e del presente procedimento di appello.
Per l'effetto, accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto da parte di e Parte_1
, con rigetto di ogni domanda ed eccezione di controparte;
in subordine Parte_2
e nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle eccezioni dell'appellato, contenersi le somme nei limiti delle sole voci giuridicamente rilevanti e compiutamente dimostrate, detraendo dall'importo le somme non dovute e quelle che controparte ha introitato dal debitore principale con relative Controparte_3 compensazioni.
In riforma al capo III e IV, porsi le spese di lite di I grado e le spese di CTU interamente a carico di controparte, ridurle o quantomeno disporsi la loro compensazione ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si richiamano i documenti prodotti agli atti e si rinnovano le richieste istruttorie di I grado.
Si insiste per tutte le eccezioni e istanze istruttorie articolate nella memoria ex art. 183 co. 6 n.2 e 3 c.p.c. non ammesse e con testi ivi indicati:
1. Vero che nel 2013 la Cassa di Risparmio del Veneto spa ha consegnato a Pt_2
la fideiussione all. 6 e a la fideiussione all. 7 contenenti le
[...] Parte_1 clausole 2, 6, 8 già predisposte e ha acconsentito alla sottoscrizione solo a condizione della presenza nel testo delle clausole 2, 6, 8; pag. 2/13 2. Vero che nel 2010 la fideiussione di cui all'all. 8 e all. 9 sono state presentate rispettivamente da e già predisposte e che la Cassa Parte_1 Parte_2 di Risparmio del Veneto Spa ha acconsentito alla sottoscrizione solamente con la presenza delle clausole 2, 6, 8;
3. Vero che nel 2003 la fideiussione di cui all'all. 10 e all. 11 sono state presentate rispettivamente da e già predisposte e che la Cassa Parte_1 Parte_2 di Risparmio del Veneto Spa ha acconsentito alla sottoscrizione solamente a condizione della presenza delle clausole 2, 6, 8;
4. Vero che Cassa di Risparmio del Veneto spa al momento della sottoscrizione ha precluso a e la possibilità di scelta in merito Parte_1 Parte_2 all'inserimento delle clausole 2, 6, 8 nei contratti di fideiussioni all. 6, 7 e all. 8, 9 e all.
10, 11;
5. Vero che dalla proced. esecutiva RGE 233/16, Tr. di Verona, ha introitato CP_1
€502.960,08 come da bonifico - all 14 c) che si rammostra di cui € 394.168,45 per il contratto condizionato del 29.09.10, rep. n. 200613 notaio e € Persona_1
108.791,63 per il contratto condizionato del 29.09.10, rep. n. 200611 notaio Per_1
[...]
IN OGNI CASO con vittoria di diritti ed onorari e spese, oltre IVA e CPA come per legge o perlomeno loro compensazione anche del presente grado di giudizio.
Per parte appellata:
- accertare e dichiarare l'infondatezza dell'appello e, per l'effetto, rigettare l'appello e tutte le domande formulate, anche in via istruttoria, dai signori e Parte_2
confermando la sentenza del Tribunale di Verona, Giudice Dott. Parte_1
Stefania Abbate, nn. 235/2024 Sent., 3095/2020 R.G., 321/2024 Rep., pronunciata il
29.1.2024 e pubblicata il 30.1.2024, e confermando così, in ogni caso, l'accoglimento delle conclusioni formulate dall'appellata, in via subordinata, nel giudizio di primo grado, che nel seguito vengono richiamate: “Per il caso di accoglimento anche parziale dell'opposizione, condannarsi e in via tra loro Parte_1 Parte_2 solidale, al pagamento in favore di per i motivi di cui allo stesso Controparte_1
pag. 3/13 ricorso per ingiunzione, di quanto risulterà a loro carico a seguito della trattazione del presente giudizio”; in ogni caso con vittoria di compensi e spese di causa, oltre c.p.a. e i.v.a., per i due gradi di giudizio.
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona n.235/2024 pubblicata il 30 gennaio 2024
Ragioni della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato in data 6 aprile 2020, Parte_1
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo
[...] Parte_2
n.4623/2019 del 27 dicembre 2019, con il quale il Tribunale di Verona aveva intimato agli stessi il pagamento in favore di rappresentata da Controparte_1 CP_2
della somma di €575.158,18 oltre agli interessi convenzionali di mora ed alle
[...] spese della procedura monitoria, in forza delle seguenti fideiussioni da loro prestate:
a) La somma di €68.303,24 in linea capitale in forza di fideiussioni specifiche rilasciate il 25.07.13 (docc.16 e 17 monitorio) a garanzia dell'apertura di credito in c.c. di originari €135.000,00 afferente il conto in sofferenza n. 107 oltre interessi nella misura del tasso convenzionale, con decorrenza dal 14.11.2019;
b) La somma di €263.677,27 in linea capitale in forza di fideiussioni specifiche rilasciate in data 29.09.10 (docc. 18 e 19 ricorso monitorio) a garanzia del contratto di mutuo fondiario concesso a Parte_3 del 29.09.10, rep. n. 200613 notaio di originari €300.000,00 Persona_1
e successivi atti di erogazione e quietanza del 25.10.2010 e del 15.3.2012, oltre interessi nella misura del tasso convenzionale, con decorrenza dal 14.11.19. Per questa posizione nel ricorso monitorio aveva dato atto della pendenza, CP_1 presso il Tribunale di Verona, della procedura esecutiva immobiliare RGE
n.233/2016 riguardante i beni di cui alla relativa garanzia ipotecaria, realizzati per un controvalore rispettivamente di €109.000,00 e di €11.250,00 ed aveva richiesto in sede monitoria il pagamento del residuo dovuto.
pag. 4/13 c) La somma di €243.177,67 in linea capitale in forza di fideiussioni omnibus rilasciate il 06.06.03 a garanzia dell'adempimento di qualsiasi obbligazione verso la Banca (all'epoca Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo SpA), dipendente da operazioni bancarie di qualunque natura già consentite o che venissero in seguito consentite al debitore o a chi gli fosse subentrato, fino a concorrenza dell'importo di €120.000,00.
Gli opponenti chiedevano al Tribunale di revocare il decreto ingiuntivo opposto e di accertare in via preliminare la carenza di legittimazione attiva dell'opposta e, nel merito, di dichiarare la nullità – integrale o parziale – di tutte le fideiussioni prestate e conseguentemente di dichiarare che nulla fosse da loro dovuto.
Eccepivano gli opponenti la nullità delle fideiussioni da loro prestate in quanto contenenti clausole esattamente corrispondenti agli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, applicate in modo uniforme in violazione del divieto di intese anticoncorrenziali previsto all'art.2 secondo comma lettera a) della
L.287/1990.
Chiedevano in subordine la riduzione dell'importo dovuto.
Si costituiva in giudizio parte convenuta, chiedendo il rigetto dell'opposizione ed insistendo nelle proprie domande come proposte in sede monitoria.
pag. 5/13 2. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Verona ha accertato la legittimazione attiva di ed ha rigettato le eccezioni di nullità delle CP_1 fideiussioni. A seguito di esperimento di consulenza tecnica d'ufficio ha rideterminato la misura del credito e, in parziale accoglimento dell'opposizione, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto ed ha condannato gli opponenti al pagamento di una somma minore rispetto a quella ingiunta (€62.812,78 garantita dalla fideiussione speciale sub a),
€179.242,67 garantita dalla fideiussione speciale sub b) ed €51.222,32 garantita dalla fideiussione “omnibus” sub c, oltre a interessi). Ha parzialmente compensato le spese di lite, ponendole a carico degli opponenti per 2/3, ed ha posto le spese di CTU a carico delle parti in ragione di metà ciascuna.
3. Avverso l'indicata pronuncia e interpongono Parte_2 Parte_1
tempestivo appello, notificato il 1 marzo 2024, affidato a quattro motivi di gravame.
Col primo motivo di appello censurano la sentenza in epigrafe richiamata, nella parte in cui li ha condannati al pagamento del debito da loro garantito nei confronti di CP_1
e non ha accolto la domanda di accertamento della nullità dei contratti di
[...] fideiussione.
Con il secondo motivo gli appellanti affermano che il tribunale avrebbe errato, laddove ha ritenuto il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia applicabile unicamente alle fideiussioni “omnibus” e non anche alle fideiussioni specifiche.
Con il terzo motivo, gli appellanti affermano che il giudice di primo grado avrebbe errato nella parte in cui non ha accertato l'intervenuta decadenza della garanzia fideiussoria per mancata presentazione, da parte del creditore, delle istanze nei confronti del debitore principale entro il termine semestrale previsto all'art. 1957 c.c.
Con il quarto motivo gli appellanti hanno chiesto la riforma della sentenza riguardo ai capi 2 e 3, concernenti il riparto delle spese, lamentando che le spese di lite siano state poste a loro carico per 2/3 e le spese di CTU in ragione di ½ ed hanno chiesto di porre le spese di lite e di CTU interamente a carico di parte appellata, di ridurle o, in subordine di compensarle.
Parte appellata ha chiesto la conferma integrale della sentenza di primo grado anche in pag. 6/13 punto spese e non ha proposto alcun appello incidentale.
4. L'appello va rigettato e la sentenza impugnata va integralmente confermata.
4.1. Va innanzitutto confermata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di nullità delle fideiussioni specifiche, in quanto l'accertamento di cui al provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 02.05.2005, pronunciato all'esito d'indagine condotta sullo schema elaborato dall'ABI per le fideiussioni omnibus non può trovare applicazione con riguardo a diverse tipologie negoziali.
Il principio è stato recentemente confermato dalla Suprema Corte nella sentenza n.
21841 del 02/08/2024 in un caso analogo al presente, in cui il garante contestava la nullità della clausola di decadenza dal termine di cui all'art.1957 c.c. in un contratto di fideiussione specifica e la Corte ha escluso, riguardo ai contratti di garanzia diversi dalle fideiussioni omnibus, che chi ne eccepisca la nullità si possa avvalere del provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia ed ha espresso il seguente principio di diritto: “La natura anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente” (in senso conforme Cass. n. 26847 del 16/10/2024).
I fideiussori e riguardo alla validità delle fideiussioni specifiche da loro Pt_1 Pt_2 sottoscritte, si sono limitati ad invocare l'accertamento della Banca d'Italia e non hanno addotto alcun elemento ulteriore, a sostegno dell'eccezione di nullità da loro proposta, che pertanto non può essere accolta, in assenza di prova di altri motivi di nullità.
Va pertanto confermata la condanna dei fideiussori al pagamento del residuo debito garantito dalle fideiussioni specifiche. pag. 7/13 4.2. e sono inoltre tenuti al pagamento del debito Parte_2 Parte_1 garantito dalle “fideiussioni omnibus” stipulate il 6 giugno 2023.
4.2.1. Deve innanzitutto rigettarsi l'eccezione di integrale nullità dei contratti di fideiussione omnibus.
All'epoca dell'instaurazione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (6 aprile
2020) vi erano tre contrapposti orientamenti giurisprudenziali in merito: un primo nel senso della radicale nullità delle fideiussioni a valle di intese illecite per violazione della normativa anti-trust (Cass.n.6523 del 10.03.2021) , un secondo nel senso della nullità parziale delle fideiussioni, limitatamente alle clausole riproduttive di quelle frutto di intesa anticoncorrenziale (Cass. n.24044 del 26.09.2019, 3556 del 13.02.2020) e infine un terzo nel senso della validità dei contratti di fideiussione, per il quale l'unico rimedio esperibile dai fideiussori sarebbe stato quello risarcitorio.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.41994 del 30/12/2021 ha composto il conflitto giurisprudenziale sopra delineato ed ha stabilito che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L.n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art.2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
La nullità integrale del contratto in conseguenza della nullità di singole clausole si determina solo se l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non abbia un'esistenza autonoma e sia in correlazione inscindibile con il resto del contratto, non perseguendo un risultato distinto.
Nel caso in esame tale ipotesi non ricorre, in quanto non vi è alcuna correlazione inscindibile fra le clausole in questione e il contratto di fideiussione. Risulta inconferente, a questo proposito, la circostanza sulla quale gli appellanti rinnovano la richiesta di ammettere la prova per testimoni, ovvero che la Banca avrebbe
“acconsentito alla sottoscrizione solamente a condizione della presenza delle clausole
2, 6, 8”. Tale circostanza è, tra l'altro, avulsa dal contesto contrattuale che vede la pag. 8/13 fideiussione in rapporto di accessorietà rispetto al rapporto obbligatorio fra l'istituto garantito ed il debitore principale.
In conclusione, deve escludersi ricorra una ipotesi di nullità integrale del contratto.
4.2.2. In quanto alla affermata nullità parziale, l'unica clausola venuta concretamente in rilievo in giudizio è la seguente: “Il fidejussore dispensa la Banca dall'onere di agire entro i termini previsti dall'art.1957 c.c. intendendo di rimanere obbligato, in deroga a tale disposizione, anche se la Banca non abbia proposto le sue istanze contro il debitore
o gli eventuali coobbligati o non le abbia continuate” (punto f, corrispondente al modello ABI clausola n.6). In forza di tale clausola, i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti dall'art.1957 cod. civ., che si intende derogato.
I fideiussori hanno un interesse concreto a far valere la nullità della clausola di rinunzia al termine di decadenza previsto all'art.1957 c.c. unicamente nel caso in cui l'eccezione di intervenuta decadenza possa effettivamente venire accolta. Infatti, l'obbligazione di garanzia non viene meno a seguito della mera dichiarazione di nullità parziale delle fideiussioni occorrendo in aggiunta, per integrare la fattispecie, l'allegazione e la prova che il creditore abbia omesso di proporre le proprie istanze contro il debitore principale entro i termini di cui all'art.1957 c.c e di coltivarle con diligenza.
4.2.3. In primo grado, gli opponenti nell'atto di citazione non avevano dedotto alcunché in merito al mancato rispetto, da parte del creditore procedente, del termine semestrale per intraprendere iniziative nei confronti del debitore principale ed avevano chiesto di venire dichiarati esenti da ogni obbligo di pagamento in favore del creditore garantito in conseguenza della mera nullità del contratto, o in subordine delle singole clausole.
Il Tribunale di Verona ha ritenuto tardiva l'eccezione di decadenza in quanto sollevata dagli opponenti per la prima volta nella memoria ex art.183 VI comma c.p.c., ritenuto non potesse trattarsi né di mera precisazione di eccezioni già formulate né di eccezione conseguente alle difese di parte opposta e ritenuta precluso ogni rilievo d'ufficio, trattandosi di eccezione rilevabile solo su istanza di parte. Ha conseguentemente ritenuto che gli opponenti non avessero alcun interesse alla pronunzia relativa alla pag. 9/13 nullità della clausola per violazione della disciplina della concorrenza, non potendo in ogni caso beneficiare della decadenza del creditore dal diritto di procedere nei loro confronti.
4.2.4.Quand'anche si potesse ritenere che l'eccezione di decadenza ex art.1957 c.c. sia stata tempestivamente proposta dagli opponenti nella memoria ex art.183 VI comma n.1
c.p.c., l'eccezione sarebbe comunque infondata nel merito.
Si deve ritenere che la creditrice, all'epoca Cassa di Risparmio del Veneto, non sia incorsa in alcuna decadenza ed abbia svolto tempestivamente e validamente le proprie iniziative nei confronti del debitore principale e Controparte_3 dei fideiussori e entro i sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione. Pt_1 Pt_2
Questo è avvenuto tramite l'invio di raccomandata di revoca degli affidamenti e contestuale messa in mora consegnata il 29 giugno 2015, prodotta in sede monitoria
(doc. 22), e tramite l'invio di intimazione di pagamento ai fideiussori (docc.23 e 24).
Tali atti stragiudiziali devono ritenersi senz'altro sufficienti ad impedire la decadenza dell'istituto di credito nei confronti degli opponenti, nonostante non siano state svolte iniziative giudiziarie nel termine. A tale conclusione si giunge per effetto della presenza, in entrambe i contratti di fideiussione omnibus, della seguente clausola denominata “a prima richiesta”:
g) Il fidejussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio.
Questa clausola non attribuisce al negozio la qualifica di contratto autonomo di garanzia, incompatibile con lo schema della fideiussione, ma costituisce una manifestazione di autonomia negoziale con la quale le parti derogano pattiziamente alla necessità, per il creditore, di proporre una domanda giudiziaria entro il termine di cui all'art.1957 c.c. (Cass. Sentenza n. 283 del 14/01/1997. Conf. Cass. n. 1724 del
29/01/2016).
La validità delle clausole “a prima richiesta” è indiscussa, in quanto la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico (Cass. n. 31509/2021). La clausola “a prima richiesta” è stata inoltre ritenuta legittima dalla Banca d'Italia nel Provvedimento n.55 del 2 maggio 2005 in pag. 10/13 quanto, pur implicando oneri aggiuntivi a carico del fideiussore, risulta coerente con l'esigenza di garantire una particolare tutela alla specificità del credito bancario, in considerazione della rilevanza per lo sviluppo economico e sociale, consentendo alla banca di recuperare immediatamente il proprio credito senza dover escutere in precedenza il debitore principale o dimostrare l'avverarsi di alcuna specifica condizione, e nel contempo consente al fideiussore di ottenere la restituzione di quanto eventualmente versato indebitamente alla Banca.
In tema di fideiussione, la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., per l'ipotesi che il creditore non coltivi entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione la propria pretesa nei confronti del debitore principale, può essere pattiziamente esclusa: nel caso in cui le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a semplice richiesta", la decadenza è evitata rivolgendo al fideiussore una mera istanza di pagamento, anche senza intraprendere un'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale (Cass.
Ordinanza n. 835 del 13/01/2025, in senso conf. n. 7345 del 01/07/1995 n. 22346 del
26/09/2017).
In presenza della clausola a prima richiesta, pertanto, l'osservanza dell'onere di cui all'art.1957 c.c. “può essere considerato soddisfatto dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria con la conseguenza che, una volta tempestivamente effettuata la richiesta di pagamento al fideiussore, il creditore non è più tenuto ad agire giudizialmente contro il debitore (Cass. civ., sez. III, 21.5.2008, n. 13078, Cass. 20 settembre 2024, n. 25344;
Cass.14 ottobre 2022, n. 30185; Cass.26 settembre 2017, n.22346).
4.2.5. In conclusione, il motivo di appello deve venire rigettato in quanto, anche ove l'eccezione di nullità parziale della clausola di deroga al termine di cui all'art.1957 c.c. fosse ritenuta tempestiva e fondata nel merito, sarebbe comunque priva di una ricaduta concreta nell'interesse degli appellanti, che rimarrebbero vincolati all'obbligo di garanzia assunto, in quanto la Banca, tramite l'intimazione di pagamento stragiudiziale prodotta, ha tempestivamente assolto all'onere, a proprio carico, di attivarsi nei confronti del debitore principale e dei coobbligati.
pag. 11/13 5. Gli appellanti hanno impugnato la sentenza in epigrafe anche con riguardo ai capi secondo e terzo, concernenti rispettivamente il riparto delle spese di lite (poste per 2/3 a loro carico), e delle spese di CTU (poste a carico di ciascuna delle parti in ragione di ½), ed hanno chiesto di porre le spese di lite e di CTU interamente a carico di parte appellata, di ridurle o, in subordine, di compensarle. non ha proposto appello incidentale sulle spese ed ha anzi, nella narrativa CP_1 della comparsa di risposta, espressamente allegato che anche a questo riguardo, la decisione di primo grado risulta condivisibile ed esente da qualsivoglia censura, avendo fatto corretta applicazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c..
Il motivo non merita accoglimento.
Infatti, i contrasti giurisprudenziali che potrebbero giustificare una compensazione delle spese legali - composti con la sentenza a Sezioni Unite n. 41994 del 30/12/2021 intervenuta in corso di causa – concernono solamente i due contratti di fideiussione omnibus, mentre gli opponenti sono soccombenti anche riguardo alle eccezioni da loro sollevate in merito alle quattro fideiussioni specifiche azionate dal creditore opposto.
Sono inoltre soccombenti riguardo alle eccezioni di carenza di legittimazione attiva e di illegittimità degli interessi applicati.
Si deve, inoltre, tenere conto del fatto che per ottenere la soddisfazione del CP_1 proprio credito – riconosciuto in una misura significativa sia pure ridotta rispetto alla domanda – è stata costretta ad agire in giudizio in mancanza di qualunque spontaneo adempimento da parte dei garanti.
E' pertanto corretta la compensazione solo parziale delle spese legali e l'attribuzione delle stesse in misura maggiore a carico degli appellanti.
Si deve inoltre confermare la compensazione delle spese di consulenza tecnica d'ufficio in quanto la consulenza si è resa necessaria per fornire indicazioni tecniche non solo riguardo alla quantificazione del credito e di quanto già corrisposto nella procedura esecutiva immobiliare RGE 233/2016, ma anche riguardo alle eccezioni sollevate dagli opponenti in merito alla pretesa natura usuraria degli interessi. Il CTU all'esito delle operazioni peritali ha ridimensionato il credito, scomputando sia quanto già riscosso dalla creditrice sia interessi addebitati in misura maggiore rispetto al dovuto ed ha pag. 12/13 ritenuto, in contrasto con quanto eccepito dai debitori, che gli interessi addebitati non avessero superato il tasso soglia per l'usura ed ha accertato l'esistenza di un significativo credito residuo.
Appare pertanto condivisibile la ripartizione delle spese di CTU nella misura del 50% per ciascuna delle parti.
La sentenza impugnata deve pertanto venire confermata anche in ordine alla ripartizione delle spese legali e di CTU.
Le spese di questo grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in base ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M.
147/2022 ed alla notula dimessa, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi effettivamente svolte come segue: per la fase di studio della controversia € 2.977,00, per la fase introduttiva del giudizio € 1.911,00 e per la fase decisionale € 5.103,00 per un totale di €9.991,00.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
RAPPRESENTATA DA avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_2
Verona n. 235/2024 così provvede:
I. Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
II. Condanna e al pagamento, in favore di Parte_2 Parte_1
delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in Controparte_1
€9.991,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
III. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio della Sezione Seconda, in data
24/02/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Caniato Caterina Passarelli
pag. 13/13