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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 18/02/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FERMO, IN PERSONA DEL GOP DR. ROSSELLA
MAURIZI HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE
SENTENZA
Nel procedimento civile n.156/2021 rg
PROMOSSO DA: CF , Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Agostini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Porto San
Giorgio Via Giotto, n.44 giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione;
CONTRO
: , CF , nato a CP_1 C.F._2
Grottammare il 30/11/1937 e residente a[...], con domicilio professionale alla Via Cilea, n.20 rappresentato e difeso dall'Avv. Cristina Baldoni del Foro di Fermo e dall'Avv.
Elettra Romandini del Foro di Ascoli Piceno ed elettivamente domiciliati nei loro studi
OGGETTO:PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DI
DEBITO
BREVI MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione, ritualmente notificato il Sig. Pt_1
conveniva innanzi a Codesto Ufficio il Sig.
[...] CP_1
per sentir accogliere le conclusioni riportate nell'atto di citazione e che qui si intendono tutte riportate e trascritte. A fondamento delle sue ragioni, l'odierno attore, riferiva di aver consegnato in data 27/04/2019 al Sig. commercialista e revisore legale CP_1
regolarmente iscritto all'Albo, la somma di EURO 100.000,00 per un investimento estero alla presenza dei Sig.ri Persona_1
e . Successivamente in data Persona_2 Persona_3
9.08.2019, durante un incontro tenutosi a Pescara il NT sarebbe venuto a conoscenza che dei 100.000,00 di cui sopra solo
30.000,00 erano pervenuti al e che solo 11.000, 00 su un Per_3
conto in Lituania intestato all'attore; somma quest'ultima restituita e pari ad EURO 14.475/00.e rendicontava l'odierno attore delle spese effettuate oltre ad evidenziare ciò, il Per_3
diceva che il veva trattenuto gli atri EURO 70.000,00 CP_1
come a lui confessato dal he avrebbe quindi CP_1
riconosciuto il debito e con la promessa di restituzione appena possibile. Si costituiva in giudizio il convenuto contestando l'avversa domanda in quanto infondata sia in fatto che in diritto
La causa veniva istruita tramite prove testimoniali di entrambe le parti e dopo veniva fissata udienza di discussione. La domanda attorea non è stata provata e, come tale va respinta. Il riconoscimento del debito non sana l'operazione finanziaria che si voleva porre in essere cioè un contratto di investimento per la validità del quale è prevista a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio la forma scritta a pena di nullità. gli atti di causa Controp
non vi è traccia. In più la consegna in contanti di tale somma avrebbe violato la disciplina antiriciclaggio;
quindi l'intera operazione sarebbe affetta da nullità. Passando alle prove testimoniali, le dichiarazioni rese dal teste hanno Per_1
smentito la ricostruzione dei fatti resa dall'attore E' sempre presente in ogni occasione;
si è addirittura speso per una soluzione bonaria della vertenza. Sulla somma in parola nulla di specifico viene detto dal teste in parola, non essendo stata fornita alcuna prova relativa alla provenienza del denaro trattandosi di importo presumibilmente in contanti di un importo importante. E. a seguito di ciò il NT avrebbe consegnato tale somma senza farsi rilasciare una ricevuta e, senza controllare l'importo per cui si sarebbe effettuato l'investimento se avrebbe coinciso con tutta la somma consegnata. Inoltre, lo stesso teste, riferisce di aver assistito alla consegna di una busta con dei soldi, soldi che il teste vedeva, ma di cui non conosceva l'entità e sarebbe stato poi lo stesso a riferire al NT e, al Per_3
di aver ricevuto dal olo 30.000,00 Ma, peccato Per_1 CP_1
che il uei soldi non li ha mai presi, Nulla risulta dagli atti. CP_1
L'odierno attore omette di contestare in maniera tempestiva tutto ciò per poi ammettere che l'investimento estero è stato curato dal , tanto che, il NT e chiedono a lui Per_3 Per_1
spiegazioni sui bassi profitti di tale investimento. Peraltro nulla parte attrice ha prodotto in termini di fatture e parcelle e, non è stato mai provato che i soldi in parola siano transitati nelle mani del convenuto. Come pure detto teste sentito a prova contraria sui capitoli della difesa del conferma che il rapporto CP_1
sottostante la dichiarazione di debito non è mai sorto. La ricognizione deve scaturire da una dichiarazione resa in maniera spontanea e volontaria cass.15353/30.10.2022 invece le circostanze di fatto in cui sarebbe avvenuto il riconoscimento, lungi da essere avvenuto in maniera spontanea. oggetto CP_1
anziano e reduce da un intervento chirurgico è stato insultato e aggredito verbalmente in casa sua. Circostanza di fatto mai contestata da parte attrice che si è limitata solo a dire che il vrebbe dovuto sporgere querela. Di ciò vi è conferma CP_1
anche nella deposizione dell'ultimo teste che Testimone_1
descrive un mpaurito e depresso. CP_1
Tutto ciò premesso
PQM
IL GOP DEL TRIBUNALE DI FERMO, contraiis reiectis, per i motivi di cui in narrativa, RIGETTA tutte le domande proposte da parte attrice e, per l'effetto accoglie quelle proposte da parte convenuta
Condanna il Sig. al pagamento in favore di Parte_1
delle spese e delle competenze di lite che si CP_1
quantificano in Euro 3.000,00 oltre accessori di Legge
Fermo, li 18/02/2025 il GOP dr.
Rossella Maurizi