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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 30/09/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1455/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N.R.G. 1455/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' Parte_1 C.F._1
Avv. Anna Beatrice Indiveri, giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo;
- Ricorrente CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv. ti Controparte_1 C.F._2
Elisabetta De Santis e Francesca Forani, giusta procura depositata telematicamente in data
17/10/2024;
- Resistente
E con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
***
1 OGGETTO: “separazione giudiziale”
***
CONCLUSIONI
All' udienza del 10/4/2025, svolta con le modalità della trattazione scritta, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come segue:
PER PARTE RICORRENTE il difensore ha precisato le conclusioni come di seguito “
1.I coniugi vivranno nel reciproco rispetto;
2.I figli minori e vengono affidati congiuntamente ai Per_1 Per_2 coniugi stabilendo la residenza prevalente degli stessi presso l'abitazione della madre in Fermo Via I. Billè
n.27; 3. La casa coniugale sita in Marina di Altidona Via del Molino n.5, immobile di proprietà del
[...]
rimarrà assegnata allo stesso;
4. Confermare in punto al diritto di visita settimanale gli accordi già Pt_1 in essere e stabiliti nel verbale di udienza del 20.6.2024: “il ricorrente potrà tenere con sè i figli, salvo diverso accordo tra le parti, per due pomeriggi alla settimana, nelle giornate di lunedì e mercoledì, nonché per due fine settimana al mese, alternati con quelli che i minori trascorreranno con la madre. - Nelle settimane in cui trascorrono il weekend con la madre i figli staranno dal padre il lunedì dalle ore 15.00 alle ore 20:00 ed il mercoledì dalle ore 15:00 con ER presso il padre - con impegno del padre il giovedi mattina a riaccompagnarli in periodo estivo a casa della madre alle ore 10:00 o al campo estivo (a seconda degli impegni dei figli) ed in periodo scolastico direttamente a scuola. - Nelle settimane in cui trascorreranno i weekend con il padre i minori staranno con il padre il mercoledì dalle ore 15:00 con ER (con impegno del padre il giovedi mattina a riaccompagnarli in periodo estivo a casa della madre alle ore 10:00 o al campo estivo - a seconda degli impegni dei figli - ed in periodo scolastico direttamente a scuola) e potranno pernottare presso lo stesso anche nelle giornate del sabato e della domenica - con impegno del padre a riaccompagnarli il lunedì a casa della madre alle ore 20:00”. -Durante le vacanze natalizie e pasquali, i bambini staranno, per un periodo continuativo e nel rispetto dell'alternanza, in via esclusiva con l'uno o l'altro genitore, per il tempo e con le modalità di volta in volta concordate, tenendo conto dei preminenti interessi dei minori stessi;
-Durante il periodo estivo, in concomitanza con le vacanze scolastiche, ciascuno dei due genitori trascorrerà un mese di vacanza, anche non consecutiva, in via esclusiva con i minori, con possibilità di allontanamento dalla residenza abituale per motivi di turismo, con facoltà per i genitori di concordare un diverso periodo di permanenza in via esclusiva più o meno lungo a seconda delle preminenti esigenze dei minori, restando ovviamente esclusi, in detto periodo, i consueti spostamenti settimanali dei minori tra il domicilio materno e quello paterno;
5. Saranno a carico del SI. tutte le spese relative al mantenimento Parte_1
2 ordinario dei figli, mentre le spese straordinarie, nel rispetto del protocollo in essere presso il Tribunale di
Fermo, saranno poste a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno”.
PER PARTE RESISTENTE il difensore “insiste per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: in via principale, nel merito: - pronunciare la separazione dei coniugi relativamente al matrimonio contratto tra gli stessi in Fermo, in data 06/09/2008; - disporre l'affido condiviso ad entrambi i genitori dei due figli;
- in riforma dell'ordinanza Presidenziale resa in data 19.12.2022, dichiarare in capo all'Ing. Parte_1
l'obbligo di versare alla SI.ra un assegno di mantenimento mensile, entro il giorno 5 di ogni mese, CP_1 rispettivamente di €450,00 per il figlio e di €550,00 per il figlio a titolo di concorso nel Per_2 Per_1 mantenimento ordinario, oltre il pagamento delle spese straordinarie determinate come da Protocollo del
Tribunale di Fermo, nella misura del 70% a carico dell'Ing. e del 30% per la SI.ra - i Parte_1 CP_1
minori trascorreranno con il padre i seguenti periodi: · un fine settimana ogni due, dal sabato all'uscita da scuola (in caso di vacanza dalle ore 10:00 a.m. circa) fino alla domenica sera in cui il padre riaccompagnerà i minori presso la residenza materna entro le ore 19:30; · durante la settimana rispettivamente: - due pomeriggi, dall'uscita da scuola fino alla sera (il padre riaccompagnerà i figli all'abitazione materna entro le ore 19:30) nelle settimane in cui i minori trascorreranno il sabato e la domenica con la madre;
- un pomeriggio, dall'uscita da scuola fino alle ore 19:30 (orario entro cui il padre ricondurrà i minori presso
l'abitazione della madre) nelle settimane in cui i figli trascorreranno il sabato e la domenica con il papà; - per le vacanze di Natale i minori staranno con ciascun genitore per 7 giorni consecutivi comprendenti ad anni alterni il Natale (24/12-30/12) o il Capodanno (31/12-06/01); - per le vacanze di Pasqua i figli staranno con ciascun genitore per due giorni consecutivi comprensivi ad anni alterni della domenica o del lunedì di Pasqua;
- nel periodo di vacanze estive ciascun genitore potrà tenere con sé i figli per un periodo di due settimane non consecutive, da comunicare all'altro genitore entro il 31/5 di ogni anno”.
Il curatore speciale del minore – nominato con ordinanza del PE
19/12/2022 – “ritiene di non dover nulla opporre all'accordo, laddove definito, sul collocamento del minore
e sui tempi di visita, ribadendo che le parti dovranno sempre tener conto degli impegni e delle esigenze di così come dallo stesso richiesto, nel rispetto e nella tutela del superiore interesse del minore, evitando Per_1 rigidità e frizioni, privilegiando le deroghe o le modifiche rispetto al piano concordato. Si rimette al giudice per qualsiasi ulteriore determinazione”.
3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30/8/2022 ha instaurato il Parte_1 presente procedimento al fine di ottenere la separazione dalla coniuge Controparte_1 con la quale ha contratto matrimonio il 6/9/2008 a Fermo - trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune, Anno 2008, Numero 57, Parte II, Serie A,
Ufficio 1.
A sostegno della domanda, sotto il profilo fattuale, l'istante ha rappresentato che:
− dall'unione coniugale sono nati due figli, il 29/1/2010 e il Per_1 Per_2
14/3/2017;
− il nucleo familiare ha sempre vissuto a Marina di Altidona, via del Molino n.5, in un immobile di proprietà di (nonostante ed i Parte_1 Controparte_1 figli abbiano formalmente mantenuto la residenza nel Comune di Fermo);
− il rapporto tra i coniugi ha iniziato a deteriorarsi successivamente alla nascita del secondo figlio “quando la si trasferiva in camera con il figlio non CP_1 Per_1 condividendo più il talamo nuziale”;
− il disinteresse manifestato dalla resistente nei confronti del coniuge e dei figli è ulteriormente aumentato durante il periodo dell'emergenza sanitaria Covid-19, poiché la non accettando di sottoporsi alle vaccinazioni, si collocava in CP_1 aspettativa dedicando prevalentemente il proprio tempo alla partecipazione “a seminari on line iniziando a condividere strane filosofie di vita”;
− nel mese di gennaio 2021, essendo stato diagnosticato al figlio “diabete Per_1
mellito di tipo 1”, i coniugi hanno avviato la terapia insulinica, poi sospesa nel mese di settembre 2021 quando “i coniugi iniziavano a seguire una ideologia conosciuta nell'ambito degli azionisti no vax che proponeva cure alternative all'insulina attraverso diete crudiste” (nel corso della quale tuttavia il palesava alcuni dubbi); Parte_1
− a seguito del peggioramento dei valori glicemici, il minore è stato ricoverato presso l'ospedale di Chieti ove è emerso, oltre all'alterazione dei parametri metabolici, anche un arresto della crescita;
nei primi giorni di degenza, il ragazzo con il supporto della madre, ha manifestato resistenza alla ripresa sia della terapia insulinica, che di un'alimentazione adeguata - motivo per cui il Servizio Sociale ha
4 segnalato al Tribunale per i Minorenni la presenza di “elementi condizionati dalla diade madre figlio da verificarsi in sede ed in termini appropriati” suggerendo “una valutazione personologica della genitrice”;
− successivamente alle dimissioni del minore, i rapporti tra i coniugi si sono definitivamente deteriorati, avendo la resistente iniziato a trascorrere le giornate
“chiusa in camera con il figlio portando avanti la sua opera di condizionamento, tanto che ancora a luglio mentendo al padre, non si sottoponeva in modo corretto alla terapia Per_1 insulinica”;
− il ricorrente svolge la professione di ingegnere nello stesso immobile Parte_1
in cui abita con i figli (di cui si occupa nel corso della settimana, anche grazie all'aiuto della propria madre); mentre la resistente è insegnante ed Controparte_1 in alcuni pomeriggi della settimana svolge libera professione come psicoterapeuta
(risultando, perciò, assente da casa per l'intera giornata e demandando la gestione dei figli, incluso il controllo dell'alimentazione di all'anziana madre). Per_1
Per gli esposti motivi il ricorrente ha domandato al Tribunale di: “
1.Dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2.I coniugi vivranno nel reciproco rispetto;
3.I figli minori e vengono Per_1 Per_2 affidati in modo esclusivo al padre stabilendo la residenza prevalente degli stessi presso la casa coniugale in
Marina di Altidona Via del Molino n.5, l'immobile di proprietà del e residenza dello stesso;
4. Parte_1
La casa coniugale sita in Marina di Altidona Via del Molino n.5, immobile di proprietà del Parte_1 rimarrà assegnata allo stesso che vi vivrà con i figli minori;
5. La SI.ra provvederà al versamento in CP_1 favore del SI. a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli minori, della somma di € Parte_1
300,00 mensili per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate e secondo protocollo;
6.Al fine di garantire ai minori un equo ed equilibrato rapporto con entrambi i genitori, in ordine al diritto di visita, previo accertamento anche sulla capacità genitoriale della possono così stabilirsi: -Ogni fine CP_1
settimana, dal sabato mattina alle ore 9.00 alla domenica sera alle ore 20.00 sia in periodo scolastico che extrascolastico, i bambini staranno, alternativamente in via esclusiva, con l'uno o l'altro genitore;
-Durante le vacanze natalizie e pasquali, i bambini staranno, per un periodo continuativo e nel rispetto dell'alternanza, in via esclusiva con l'uno o l'altro genitore, per il tempo e le modalità concordate di volta in volta pattuite , tenendo conto dei preminenti interessi dei minori stessi;
-Durante il periodo estivo, in concomitanza con le vacanze scolastiche, ciascuno dei due genitori trascorrerà un mese di vacanza, anche non consecutiva, in via esclusiva con i minori, con possibilità di allontanamento dalla residenza abituale per motivi di turismo, con
5 facoltà per i genitori di concordare un diverso periodo di permanenza in via esclusiva più o meno lungo a seconda delle preminenti esigenze dei minori, restando ovviamente esclusi, in detto periodo, i consueti spostamenti settimanali dei minori tra il domicilio materno e quello paterno;
- due pomeriggi a settimana i minori staranno con la madre senza ER”.
2. La resistente nel costituirsi in giudizio già nella fase presidenziale, Controparte_1 senza opporsi alla domandata pronuncia di separazione tra i coniugi, ha contestato ogni ulteriore allegazione avversaria, formulando a propria volta richieste alternative riguardo alle pronunce accessorie.
La stessa in particolare ha dedotto, in sintesi e per quanto di interesse, che:
− già successivamente alla nascita del figlio , i coniugi hanno iniziato a Per_2
dormire in stanze separate essendosi la resistente trasferita nella camera del figlio, per accudirlo più facilmente durante la notte, consentendo al ricorrente un miglior riposo;
− i frequenti spostamenti della nei fine settimana a Fermo presso la propria CP_1
madre sono sempre avvenuti con il consenso del il quale approfittava Parte_1 dell'assenza della moglie per lavorare;
− la decisione di non sottoporsi alle vaccinazioni Covid-19 è stata assunta congiuntamente dai coniugi, i quali “hanno concordemente deciso di non fare il vaccino” - fermo che “nel momento in cui la signora ha ripreso ad insegnare si è vaccinata”; CP_1
− la resistente ha dimostrato maggiore attenzione ed adeguatezza Controparte_1
genitoriale rispetto al padre anche nella gestione della malattia del figlio , il Per_1 quale ultimo ha mostrato un atteggiamento disfunzionale e talvolta rischioso per il benessere del minore;
in particolare: a) nel 2021, su iniziativa del Parte_1 entrambi i genitori hanno affidato il figlio alle cure dei sanitari dell'Ospedale di
Chieti, dove ha iniziato la terapia insulinica;
b) nell'autunno 2021 i genitori Per_1 hanno deciso insieme di far seguire al figlio “una dieta prevalentemente crudista secondo cui la glicemia sarebbe stata ridotta”; c) nel 2022, durante un controllo, è stato rilevato un arresto della crescita tale da indurre la struttura sanitaria a trasmettere una segnalazione alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Ancona di cui era a conoscenza il solo (essendone la resistente venuta a conoscenza solo Parte_1
a seguito del coinvolgimento del Servizio Sociale di Fermo, incaricato di effettuare
6 colloqui con i genitori da cui non sono emerse situazioni di pregiudizio a carico della madre); c)successivamente alla dimissione del minore dall'Ospedale Per_1 di Chieti (avvenuta in data 17/6/2022), la resistente, con l'ausilio della propria madre, si è occupata in via esclusiva dell'alimentazione del ragazzo, del monitoraggio glicemico e della somministrazione dell'insulina; d) allorchè la gestione del figlio richiedeva la massima condivisione e collaborazione, il ricorrente in data 5/7/2022 ha comunicato alla coniuge la volontà di separarsi, senza alcun previo confronto e da tale momento ha iniziato ad escludere la dalle decisioni familiari e ad assumere un comportamento oppositivo nei CP_1 relativi confronti;
e) in data 10/7/2022, in occasione dell'unico fine settimana in cui il padre ha gestito da solo l'alimentazione del figlio, ha avuto un grave Per_1 episodio di iperglicemia, causato dalla somministrazione di un pasto senza effettuare i necessari controlli e solo a seguito dell'intervento della madre i valori glicemici si sono ristabiliti;
f) a seguito di tale episodio, la ha quindi CP_1 chiesto l'intervento dei sanitari del Centro di Diabetologia Pediatrica dell'Ospedale
Salesi di Ancona (maggiormente qualificato e vicino alla residenza del minore), al quale tuttavia il padre si è opposto, preferendo il Centro di Chieti - sicchè la stessa ha dovuto rivolgersi al Giudice Tutelare del Tribunale di Fermo che con provvedimento del 26/7/2022 (nel procedimento iscritto al RG 2060/2022 VG) ha temporaneamente autorizzato la prosecuzione delle cure presso l'Ospedale di
Chieti, disponendo tuttavia l'acquisizione di un parere dei medici del Salesi;
f) dalla
Relazione dei sanitari dell'ospedale Salesi (datata 4/8/2022) – che non ha evidenziato criticità nella gestione della malattia da parte della madre - è emersa l'inadeguatezza della struttura di Chieti rispetto alle esigenze del ragazzo, l'urgenza di rivedere la terapia e la necessità per il nucleo familiare di intraprendere un percorso psicologico;
− inoltre, a partire dall'agosto 2022 – avendo il iniziato ad Parte_1
assumere atteggiamenti svalutanti nei confronti della anche in presenza CP_1 dei figli (rifiutando la proposta di intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità) - il figlio ha iniziato a manifestare comportamenti aggressivi e Per_2 oppositivi nei confronti della madre e dei familiari di quest'ultima, mentre il figlio ha subito un peggioramento del proprio equilibrio psico-fisico; Per_1
7 − svolge la professione di ingegnere ed è socio della società Parte_1
“Levante srl”, oltre ad essere comproprietario nella misura di 1/3 di un compendio immobiliare sito ad Altidona in via del Molino n.5; Controparte_1
invece, svolge la professione di insegnante (da cui percepisce una retribuzione mensile pari ad euro 1.553,55) e parallelamente esercita libera professione come psicoterapeuta da cui trae redditi annui pari ad euro 11.384 circa, oltre a risultare“nuda proprietaria per ¾ di un appartamento cat. A/7 e di un garage in Via Billè
n. 27, piena proprietaria per ¼ di un altro appartamento cat. A/7 e garage allo stesso indirizzo e infine piena proprietaria di un appartamento di tipo economico A/3 con cantina di
30 mq”.
Per tali motivi la resistente ha domandato al Tribunale “in via principale, nel merito:. 1) pronunciare la separazione dei coniugi relativamente al matrimonio contratto tra gli stessi in Fermo, in data
06/09/2008; . 2) respingere tutte le domande e richieste di controparte (ovvero di affidamento esclusivo dei figli, nonché di mantenimento per i figli così come richiesto ex adverso); . 3) dichiarare in capo all'Ing.
[...]
l'obbligo di versare alla SI.ra un assegno di mantenimento mensile, entro il giorno 5 di ogni Pt_1 CP_1 mese, rispettivamente di €300,00 per il figlio e di €350,00 per il figlio a titolo di Per_2 Per_1 mantenimento ordinario, oltre il pagamento delle spese straordinarie determinate come da Protocollo del
Tribunale di Fermo, nella misura del 70% a carico dell'Ing. e del 30% per la SI.ra . Parte_1 CP_1
4) i minori trascorreranno con il padre i seguenti periodi: . - un fine settimana ogni due, dal sabato all'uscita da scuola (in caso di vacanza dalle ore 10:00 a.m.) fino alla domenica sera in cui il padre riaccompagnerà i minori presso la residenza materna entro le ore 19:30; . – durante la settimana rispettivamente: . - due pomeriggi, dall'uscita da scuola fino alla sera (il padre riaccompagnerà i figli all'abitazione materna entro le ore 19:30) nelle settimane in cui i minori trascorreranno il sabato e la domenica con la madre;
. - un pomeriggio, dall'uscita da scuola fino alle ore 19:30 (orario entro cui il padre ricondurrà i minori presso
l'abitazione della madre) nelle settimane in cui i figli trascorreranno il sabato e la domenica con il papà; . 5) per le vacanze di Natale i minori staranno con ciascun genitore per 7 giorni consecutivi comprendenti ad anni alterni il Natale (24/12-30/12) o il Capodanno (31/12-06/01); . 6) per le vacanze di Pasqua i figli staranno con ciascun genitore per due giorni consecutivi comprensivi ad anni alterni della domenica o del lunedi di Pasqua;
. 7) nel periodo di vacanze estive ciascun genitore potrà tenere con sé i figli per un periodo di due settimane non consecutive, da comunicare all'altro genitore entro il 31/5 di ogni anno”.
3. In data 21/9/2022 la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni di Ancona ha trasmesso il fascicolo aperto nei confronti del minore Parte_1
8 ed in data 6/10/2022 il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Fermo ha Per_1 proposto ricorso con cui “considerato che dalla lettura integrale degli atti trasmessi dal Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Ancona emerge un'evidente conflittualità tra le parti che impedisce, allo stato, una crescita psicologicamente serena del figlio minorenne della coppia PE
(nato il [...] in [...] - mentre non emergono situazioni pregiudizievoli in
[...] merito all'altro figlio minore (nato il [...] in [...]; rilevato NA come, in particolare, la situazione pregiudizievole del piccolo affetto da diabete mellito di I° grado, Per_1 che gli impone di seguire una ferrea dieta, precise indicazioni mediche e farmacologiche e sottoporsi a frequenti visite mediche, veniva segnalata da parte dell' il Controparte_2
10.6.2022 - per il tramite della Questura di Chieti- alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni di Ancona;
rilevato come, da detta segnalazione, emergevano indici allarmanti per lo stato di salute del minore, oggetto di un arresto della crescita dal 2021, da ricondurre a scarso rispetto della dieta alimentare per lui elaborata dai sanitari ed, in generale, al percorso terapeutico per lui predisposto […] considerato altresì che i comportamenti finora tenuti da entrambi i genitori sono stati improntati all'insegna di una conflittualità elevata a detrimento sia della serenità che dello stato di salute del figlio – ha Per_1
domandato di “disporre l'affidamento del minore (nato il [...] in [...]
Severino Marche) ai servizi sociali territoriali di competenza con permanenza del suo collocamento materiale presso la casa familiare, affinché i servizi sociali possano vigilare sui rapporti tra i genitori ed il figlio nonché sul rispetto da parte del nucleo familiare del percorso terapeutico predisposto dai sanitari per il minore”.
Con ordinanza presidenziale emessa in data 21/11/2022 è stato, quindi, disposto l'affidamento del minore ai Servizi Sociali del Comune di Fermo “ai fini dell'attività di Per_1 monitoraggio e controllo sul rispetto del piano alimentare e del percorso terapeutico in atto presso la struttura
Ospedaliera di Chieti”, disponendo altresì l'ascolto del minore (avvenuto all'udienza del
21/12/2022).
In data 7/12/2022 i Servizi Sociali del Comune di Fermo hanno depositato relazione informativa in cui hanno dato atto che “Si è potuto osservare da subito del forte legame fra i bambini e di come si poneva in posizione protettiva del fratello è apparso felice e tranquillo e Per_1 Per_2 Per_2 intento nella ricerca del contatto fisico di tra abbracci e coccole. ha riferito di stare bene e di Per_1 Per_1 voler continuare a stare nella casa di Fermo prodigandosi nel mostrare i suoi spazi e la sua camera. La casa
è adeguata alle esigenze dei minori e la SI.ra ha riferito che a breve avrebbe effettuato dei lavori per CP_1 rendere. la casa, su quattro livelli, con accesso indipendente da quello della madre […]Nel chiedere a Per_1
9 della relazione attuale con il padre ha subito suscitato nel bambino forte emozione iniziando a piangere e riferendo di non volerne parlare” (cfr. p.3).
Con ordinanza presidenziale emessa in data 19/12/2022, quindi, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati ed è stato disposto in via provvisoria: a) l'affidamento dei figli ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre a Fermo, tuttavia confermando “l'affidamento del minore ai Servizi Sociali del Comune di Fermo al fine del Per_1 controllo sul rispetto del piano alimentare e del percorso terapeutico in atto presso la struttura ospedaliera di
Chieti”; b) la regolamentazione del diritto di visita del padre ai figli “per due pomeriggi alla settimana, dalle ore 15.00 alle ore 20.00, da concordare tra le parti e che, in mancanza di accordo, si indicano nelle giornate di lunedì e mercoledì, nonché per due fine settimana al mese, alternati con quelli che i minori trascorreranno con la madre, dal sabato alle ore 15.00 alla domenica alle ore 20.00, per giorni cinque durante le vacanze natalizie, comprendenti alternativamente di anno in anno il 24 e il 25 dicembre ovvero il
31 dicembre e il 1 gennaio dell'anno successivo, per giorni tre durante le vacanze pasquali, comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo, per giorni quindici, anche non continuativi, durante il periodo estivo”; c) l'obbligo del padre di versare alla resistente a titolo di mantenimento dei figli la somma complessiva mensile di euro 600 annualmente rivalutabile;
d) l'obbligo del di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie Parte_1 necessarie per i figli. Con la medesima ordinanza – in ragione dell'elevata conflittualità tra le parti “ed essendo emerse situazioni di pregiudizio, almeno potenziale, per il minore tali da precluderne
l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori” - è stato nominato curatore speciale di l'Avv. Alessia Capretti per “l'adozione e l'attuazione di tutte le PE decisioni relative agli interventi ed iniziative ritenute indispensabili o comunque utili nell'interesse del minore stesso”.
Nel prosieguo del giudizio, il ricorrente con memoria integrativa, Parte_1 depositata il 9/1/2023, ha dato atto che - successivamente all'adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti - ha continuato ad assumere in via autonoma decisioni Controparte_1 in merito alla salute del figlio senza coinvolgere i Servizi Sociali, affidando la gestione Per_1 quotidiana dei figli alla nonna materna la quale non risulta adeguata in relazione alle peculiari esigenze degli stessi.
Parte resistente con la propria memoria integrativa depositata in data 2/2/2023, ha contestato le allegazioni avversarie, deducendo come abbia lasciato la casa Controparte_1 coniugale trasferendosi a vivere, unitamente al figlio , presso la propria abitazione di Per_1
10 Fermo in conseguenza di un grave episodio in cui il “si era messo a urlare Parte_1 immotivatamente nei confronti del ragazzino e aveva rotto a spallate la porta della stanza in cui quest'ultimo si era rifugiato terrorizzato”. Il inoltre, ha manifestato un costante atteggiamento Parte_1 ambiguo e non collaborativo nella gestione sia della salute del figlio , che dell'altro Per_1 figlio , il quale, dopo aver trascorso le vacanza di Natale con il padre, ha iniziato a Per_2 manifestare comportamenti aggressivi e una crescente dipendenza da dispositivi elettronici;
parte resistente ha, inoltre, parzialmente modificato le domande già svolte chiedendo
“dichiarare in capo all'Ing. l'obbligo di versare alla SI.ra un assegno di mantenimento Parte_1 CP_1 mensile, entro il giorno 5 di ogni mese, rispettivamente di €450,00 per il figlio e di €550,00 per il Per_2 figlio a titolo di concorso nel mantenimento ordinario, oltre il pagamento delle spese straordinarie Per_1 determinate come da Protocollo del Tribunale di Fermo, nella misura del 70% a carico dell'Ing. e Parte_1 del 30% per la SI.ra . CP_1
In data 22/2/2023 si è costituito in giudizio il curatore speciale del minore PE
, domandando - all'esito dell'incontro con il ragazzo del 10/1/2023 – di “- disporre che,
[...] anche per il tramite dei Servizi Sociali affidatari, il minore venga preso in carico da PE un'unica struttura sanitaria che possa seguirlo sotto il profilo diabetologico, alimentare e psicologico, anche previo consulto con un diabetologo di fiducia del G.I. che possa esprimere un parere medico sulle strutture sanitarie del Salesi di Ancona, dell'Ospedale di Chieti o su altre strutture ritenute più idonee ad offrire il suddetto servizio. Il tutto tenendo conto della volontà espressa da di poter utilizzare il dispositivo Per_1
Freestyle3 che, nei fatti, il Salesi ha provveduto a prescrivergli nel controllo del 20 gennaio 2023 e che gli è stato già applicato;
- valutare la capacità genitoriale del sig. e della sig.ra di prendersi Parte_1 CP_1 cura delle necessità di ragazzino affetto da diabete mellito di tipo 1, selettivo nella scelta degli Per_1 alimenti ed in piena età di sviluppo”.
A seguito della prima udienza svolta denanzi al giudice istruttore il 23/2/2023, a richiesta delle parti - con sentenza non definitiva sullo status n. 225/2023 pubblicata in data
22/3/2023 - è stata dichiarata la separazione tra i coniugi e la causa è proseguita al fine di consentire l'istruttoria in ordine alle ulteriori domande proposte, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'articolo 183 c.p.c.
Parte ricorrente con la memoria ex art. 183 co. VI n.1 c.p.c. ha insistito nelle domande e difese già svolte deducendo come in data 19/4/2023, presso l'Ospedale Salesi di Ancona, sia stato riscontrato a un “ritardo di crescita e dei problemi legati ai rifiuti alimentari” e come in Per_1
11 tale delicato contesto “anche l'altro figlio inizia a mostrare insofferenza nella alimentazione a cui Per_2 lo costringe la madre”.
Parte resistente con memoria ex art. 183 co. VI n.1 c.p.c., ha insistito nelle medesime domande già svolte precisando che: a) a seguito di un incontro del 28/3/2023 promosso dall'assistente sociale, i genitori hanno scelto come ospedale per la cura del minore il Salesi;
b) dalla visita medica del 19/4/2023 è emerso che “ha dei picchi glicemici soprattutto nelle Per_1 ore notturne”, pertanto è stato consigliato di sostituire il “sensore Freestyle” con un microinfusore
(strumento che consente un migliore monitoraggio dei picchi glicemici), per la cui corretta gestione tuttavia è opportuna la collaborazione dei genitori;
c) il comportamento del figlio
, grazie all'impegno della madre, è progressivamente migliorato;
d) la si è Per_2 CP_1 manifestata disponibile nei confronti del anche con riguardo a modifiche degli Parte_1 orari di visita dei figli, mentre quest'ultimo tende a relazionarsi alla coniuge solo per il tramite dei minori.
Il curatore speciale del minore con la memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. ha Per_1 rappresentato come - a seguito del rifiuto di quest'ultimo, all'esito della visita medica del
19/4/2023, di sottoporsi a all'applicazione “del sistema di micro infusione dell'insulina” - i genitori abbiano acconsentito all'avvio di un percorso psicologico per il minore. Le ulteriori memorie istruttorie depositate non hanno determinato un ampliamento del thema disputandum.
In data 5/7/2023 i Servizi Sociali del Comune di Fermo hanno depositato relazione informativa con cui hanno dato atto che le condizioni di salute di sono migliorate e Per_1 che lo stesso sta seguendo un percorso privato di psicoterapia con andamento positivo.
All'udienza del 6/7/2023 il curatore del minore ha dato atto della concorde volontà dei genitori di proseguire il percorso terapeutico del minore presso l'Ospedale Salesi di Ancona e del progressivo miglioramento della condizione di salute dello stesso.
All'esito di tale udienza sono state rigettate le istanze di istruttoria orale formulate ed è stata disposta CTU in ordine alla capacità genitoriale delle parti;
il CTU nominato, dott.
[...]
ha depositato l'elaborato peritale in data 13/1/2024 evidenziando che Persona_5
“nessuno dei due genitori presenta specifiche e gravi incompetenze ed incapacità che ostacolino significativamente l'esercizio delle responsabilità che gli competono: mantenimento, cura, educazione ed istruzione”(cfr. p.55).
Nel proseguo del giudizio, all'udienza del 7/3/2024 le parti - presenti personalmente - hanno manifestato la volontà di avviare un percorso di mediazione al fine di ridurre la conflittualità 12 genitoriale e di rimodulare i tempi di visita del padre ai minori, tenuto anche conto degli esiti della CTU. Alla successiva udienza del 20/06/2024 le parti hanno, quindi, dato atto di aver avviato il percorso di mediazione familiare e di avere raggiunto un accordo sulla base del quale - a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale del 19/12/2022 - il diritto di visita dei padre ai minori è stato rimodulato come segue: “- il ricorrente potrà tenere con sè i figli, salvo diverso accordo tra le parti, per due pomeriggi alla settimana, nelle giornate di lunedì e mercoledì, nonché per due fine settimana al mese, alternati con quelli che i minori trascorreranno con la madre. - Nelle settimane in cui trascorrono il weekend con la madre i figli staranno dal padre il lunedì dalle ore 15.00 alle ore 20:00 ed il mercoledì dalle ore 15:00 con ER presso il padre - con impegno del padre il giovedi mattina a riaccompagnarli in periodo estivo a casa della madre alle ore 10:00 o al campo estivo (a seconda degli impegni dei figli) ed in periodo scolastico direttamente a scuola. - Nelle settimane in cui trascorreranno i weekend con il padre il minori staranno con il padre il mercoledì dalle ore 15:00 con ER (con impegno del padre il giovedi mattina a riaccompagnarli in periodo estivo a casa della madre alle ore 10:00 o al campo estivo - a seconda degli impegni dei figli - ed in periodo scolastico direttamente a scuola) e potranno pernottare presso lo stesso anche nelle giornate del sabato e della domenica - con impegno del padre a riaccompagnarli il lunedì a casa della madre alle ore 20:00”.
Alla successiva udienza del 3/10/2024 il curatore speciale ha rappresentato come le condizioni di salute di siano migliorate a seguito dell'applicazione del microinfusore. Per_1
All'esito di tale udienza è stato, quindi, disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni, poi avvenuta (nei termini in epigrafe riportati – con parziale modifica delle domande rispetto a quelle svolte negli atti introduttivi) all' udienza del 10/4/2025, svolta con le modalità della trattazione scritta, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. Tutto ciò premesso in ordine al thema disputandum ed alle vicende processuali intercorse - dato atto che la separazione tra le parti è già stata pronunciata con sentenza parziale n. 225/2023 emessa in data 2/3/2023 e che il giudizio è proseguito nella presente sede per le ulteriori domande attinenti all'affidamento, collocamento e mantenimento dei figli, nonché all'assegnazione della casa familiare – con riguardo alle domande accessorie svolte dalle parti il Collegio osserva quanto segue.
5. Quanto all'affidamento dei figli minorenni – (nato il [...]) e Per_1
(nato il [...])– va, preliminarmente rilevato che l'art. 337-ter c.c prevede Per_2
l'affidamento condiviso quale regola, dovendosi considerare tale modalità di affidamento quella più rispondente alla tutela dell'equilibrio psico-fisico dei figli, poiché maggiormente 13 idoneo a garantire il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori ed a ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi (cfr. in tal senso Cass. n. 25055/2017; Cass. 10174/2012 e altre).
Nel caso di specie, dalla CTU svolta in corso di causa in ordine alle capacità genitoriali delle parti è emerso che “nessuno dei due genitori presenta specifiche e gravi incompetenze ed incapacità che ostacolino significativamente l'esercizio delle responsabilità che gli competono: mantenimento, cura, educazione ed istruzione. Non emergono infatti, dall'anamnesi e dalla osservazione di entrambi, significative problematiche cliniche e/o disturbi tali da comportare una compromissione del funzionamento della personalità (nelle sue due dimensioni: funzionamento del Sé - identità ed autodirezionalità- ed interpersonale - empatia ed intimità-) in misura tale da riflettersi negativamente sulle funzioni genitoriali
“di base” (accudimento morale e materiale dei figli). Nel rapporto con i figli si sono dimostrati sufficientemente adeguati e competenti, salvo per quanto riguarda la gestione della malattia diabetica di
Il sig. si è inizialmente allineato alle decisioni irragionevoli della sig.ra rivolta Per_1 Parte_1 CP_1 alla ricerca di improbabili terapie “alternative”, per poi distaccarsene. La signora si è mostrata a lungo in difficoltà nell'accettare le direttive sanitarie, sfiduciando anche i Servizi sociali che si occupavano del caso.
Evidenzia inoltre un certo disagio ad impartire a le regole da seguire, riconoscendogli un improprio Per_1 potere decisionale in merito alla gestione della sua malattia. Solo recentemente il suo atteggiamento pare essere mutato, adeguandosi alle direttive sanitarie”.(cfr. pp. 55-56). Con riguardo al padre “non si sono evidenziati nel sig. significativi limiti nell'esercitare funzioni critiche e riflessive Parte_1 identificandosi nelle esigenze dei figli prescindendo dalle proprie” (cfr. p. 56); con riguardo alla madre
“sono state riscontrate risposte che segnalano “distorsioni al servizio del sé”, ovvero tendenti ad interpretare le esigenze dei figli (con riferimento a in funzione delle proprie credenze ed aspettative […] non si Per_1 riscontrano nella sig.ra atteggiamenti e comportamenti volti ad ostacolare il rapporto dei figli con il CP_1 padre, anche se emerge una tendenza volta ad assumere le decisioni riguardanti secondo una Per_1 posizione dominante, mantenendo un controllo sulla gestione della sua malattia2” (p.56). Con riguardo ai minori la perizia ha, inoltre, dato atto che “non si sono rilevati né in né in posizioni Per_1 Per_2
avverse all'uno o all'altro genitore, né legami privilegiati. Entrambi manifestano una certa cautela nell'affrontare il tema delle relazioni familiari ed esprimono una equidistanza che rispecchia la loro esposizione al conflitto tra i genitori ed i conflitti di lealtà che si sono sviluppati. Non si rilevano problematiche di natura psicopatologica reattive alla situazione ambientale, pur sussistendo il rischio
(qualora l'attuale conflittualità persista) di un'evoluzione in tal senso”(cfr. p. 57). Sulla base di tali considerazioni la CTU è pervenuta alle seguenti conclusioni “Non si riscontra quindi alcuna 14 motivazione contraria al riconoscimento del diritto dei due figli di mantenere un rapporto concretamente
“equilibrato e continuativo” con entrambi i genitori, secondo i principi della shared custody che la letteratura scientifica internazionale riconosce come la soluzione più favorevole ai best interests dei figli;
essa consentirebbe inoltre a di trascorrere una maggiore quantità di tempo e di consumare più pasti Per_1 presso il padre, dando possibilità a quest'ultimo di intervenire direttamente e fattivamente nella gestione del regime alimentare. ha espresso il desiderio di trascorrere una maggior quantità di tempo presso il Per_2 padre. I tempi di frequentazione attuali risultano attualmente sbilanciati in eccesso verso la custodia materna in assenza di oggettive ragioni che lo giustifichino”.(p.58-59)
Gli esiti della CTU risultano ulteriormente confermati dalle allegazioni svolte dal curatore speciale e dalle relazioni dei Servizi Sociali in atti, dalle quali è emerso un progressivo miglioramento sia delle condizioni di salute e comportamentali di , sia dei rapporti Per_1 tra i genitori.
Pertanto - in conformità alle domande svolte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni - va disposto l'affidamento condiviso dei minori e PE [...]
ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, nella NA residenza di Fermo.
6. Con riguardo all'assegnazione della casa coniugale sita ad Altidona domandata in proprio favore dal (nonostante la richiesta che i figli “vengano affidati congiuntamente Parte_1 ai coniugi stabilendo la residenza prevalente degli stessi presso l'abitazione della madre in Fermo” ), va richiamato il principio giurisprudenziale per cui “l'assegnazione della casa familiare, in caso di divorzio o separazione, è prevista a tutela dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, e conviventi con uno dei genitori, a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, in modo tale da garantire la conservazione delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali radicatesi in tale ambiente. A tale provvedimento risulta estranea qualsiasi valutazione inerente alla regolamentazione dei rapporti economici tra i genitori” (cfr. Cass. n. 20452/2022 ;Cass. 25604/2018
Cass. 19347/2016).
Ciò premesso, in specie – considerato il collocamento prevalente dei figli presso la residenza della madre a Fermo – risulta carente il presupposto per l'applicazione dell'istituto in questione ed il regime della casa coniugale resta regolato in via esclusiva dalle norme in materia di proprietà e diritti reali, secondo gli ordinari canoni del diritto civile (cfr. Cass.
n.10453/2022; sul punto anche Cass. 16398/2007).
15 7. Quanto al regime di visita del padre ai figli, va rilevato che il principio di bigenitorialità, come è noto, non comporta l'applicazione di una proporzione matematica in termini di parità dei tempi di frequentazione del minore (cfr. Cass. civ., sez. I, 10 Dicembre
2018, n. 31902 ed altre conformi).
In specie va, altresì, rilevato come non risulti raggiunto tra le parti un effettivo accordo in merito alle modalità di esercizio del diritto di visita del padre ai minori – in relazione al quale le richieste delle parti risultano nelle comparse conclusionali ulteriormente modificate, anche rispetto a quanto domandato in sede di precisazione delle conclusioni.
Considerati, pertanto, gli esiti della CTU (che ha evidenziato l'importanza di adeguati tempi di visita dei minori al padre), l'età raggiunta dai ragazzi, nonché le esigenze del figlio espresse dal curatore speciale - appare congruo disporre che, salvo diverso Per_1 accordo tra i genitori, senza coartazione della volontà dei figli:
− il padre potrà tenere con sé i minori, per due fine settimana al mese, alternati con quelli che i minori trascorreranno con la madre, dal sabato mattino fino al lunedì mattino allorché li riaccompagnerà a scuola o a casa della madre in periodo non scolastico;
− nelle settimana successiva al weekend trascorso con il padre, quest'ultimo potrà tenere con sè i figli dal mercoledì all'uscita di scuola fino al giovedì mattino, allorché li riaccompagnerà a scuola o a casa della madre in periodo non scolastico;
− nella settimana successiva al weekend trascorso con la madre, il padre potrà tenere con sé i minori dal lunedì all'uscita di scuola fino al mercoledì mattino, allorchè li riaccompagnerà a scuola o a casa della madre in periodo non scolastico;
− il padre potrà tenere con sé i minori per sette giorni anche non consecutivi durante le vacanze di Natale e per tre giorni anche non consecutivi durante le vacanze Pasquali
- da concordare con la madre, in considerazione delle esigenze sia dei genitori che dei figli;
− il padre potrà tenere con sé i minori per tre settimane nel corso delle vacanze scolastiche estive, nel periodo che i genitori concorderanno entro la fine del mese di maggio di ogni anno.
8. Quanto al contributo economico da porre a carico del padre, va rilevato come il criterio fondamentale cui devono ispirarsi i provvedimenti economici è rappresentato
16 dall'esclusivo interesse morale e materiale dei figli con la conseguenza che il giudice non è vincolato alle richieste avanzate ed agli accordi intercorsi tra le parti e può quindi pronunciarsi anche "ultra petitum" (cfr. Cass. n. 25055/2017). Deve, inoltre, evidenziarsi come l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole rinvenga la propria fonte direttamente nella legge ed in particolare negli artt. 147 e 337 ter c.c., che impongono a ciascuno dei coniugi di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito.
In specie risulta dalla documentazione economica relativa agli anni 2021, 2022 e 2023 che il reddito lordo dichiarato da ammonta rispettivamente ad euro 144.729, Parte_1
euro 252.979 ed euro 417.351; mentre il reddito lordo dichiarato da nelle Controparte_1 medesime annualità risulta di euro 33.754, euro 29.215 ed euro 36.665.
Pertanto, in considerazione del regime di affidamento sopra descritto, della documentazione economica aggiornata prodotta in atti, delle domande svolte dalla madre e delle ordinarie esigenze di minori della medesima età - appare congruo porre a carico del padre genitore non convivente, l'obbligo di contribuire al Parte_1 mantenimento dei minori versando a la somma mensile complessiva di € Controparte_1
1.000 (pari ad € 500.00 per ciascun figlio), soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT – non potendosi giustificare una diversa contribuzione in favore del figlio , come domandata dalla madre, per le maggiori spese legate alla salute del Per_1 minore, afferendo le stesse alle spese straordinarie.
Viene pertanto disposto che il ricorrente versi in favore di Parte_1 CP_1 entro il giorno 10 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento dei figli
[...]
e la somma complessiva di euro 1.000 mensili e successivo adeguamento Per_1 Per_2 annuale in base agli indici ISTAT.
Quanto alle spese straordinarie per i figli le stesse vanno individuate secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Fermo e - in considerazione dell'elevato divario reddituale tra i genitori - poste a carico di per il 70% e di per il 30%. Il Parte_1 Controparte_1 genitore che avrà anticipato tali spese potrà richiederne il rimborso pro quota all'altro genitore, previa esibizione di idoneo giustificativo di spesa.
9. Considerata la natura del giudizio e la reciproca soccombenza delle parti, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti. Le spese di CTU già liquidate con seprato provvedimento del giudice relatore vengono poste a carico solidale delle parti. 17 Quanto al compenso spettante al curatore speciale del minore – di cui non risulta l'ammissione al gratuito patrocinio – va rilevato come “il curatore speciale del minore non riveste la qualità di ausiliario del giudice, che si connota per l'attività di collaborazione ad un atto che questo non può compiere da solo;
al contrario, il curatore del minore assume la veste di mandatario di colui nel cui interesse viene nominato. I compensi vanno quindi corrisposti da colui nel cui interesse ha agito secondo la disciplina prevista in materia di mandato. Il curatore ha titolo per chiedere il compenso, nella veste di mandatario, nei confronti del soggetto nell'interesse del quale è stato nominato, sicché i compensi non vanno liquidati dal giudice che ha provveduto alla nomina, ma corrisposti direttamente da coloro nel cui interesse il curatore ha agito” (cfr. Trib. Reggio Emilia, 27 luglio 2021).
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
AFFIDA in maniera condivisa ad entrambi i genitori i figli minorenni e PE
, con collocamento prevalente presso la residenza della madre a Fermo;
NA
RIGETTA la domanda di assegnazione della casa coniugale svolta da Parte_1
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé i figli alle condizioni di cui al punto n.
7 della parte motiva della presente sentenza - da intendersi ivi trascritte;
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere - a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento dei figli - a entro il giorno 10 di ogni mese la somma Controparte_1 complessiva di € 1.000 - da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT;
PONE le spese straordinarie per i figli - individuate secondo le indicazioni del protocollo in uso presso il Tribunale di Fermo - a carico di nella misura del 70% ed Parte_1
a carico di nella misura del 30%; Controparte_1
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del 25/9/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Rocchi Dott.ssa Sara Marzialetti
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N.R.G. 1455/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' Parte_1 C.F._1
Avv. Anna Beatrice Indiveri, giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo;
- Ricorrente CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv. ti Controparte_1 C.F._2
Elisabetta De Santis e Francesca Forani, giusta procura depositata telematicamente in data
17/10/2024;
- Resistente
E con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
***
1 OGGETTO: “separazione giudiziale”
***
CONCLUSIONI
All' udienza del 10/4/2025, svolta con le modalità della trattazione scritta, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come segue:
PER PARTE RICORRENTE il difensore ha precisato le conclusioni come di seguito “
1.I coniugi vivranno nel reciproco rispetto;
2.I figli minori e vengono affidati congiuntamente ai Per_1 Per_2 coniugi stabilendo la residenza prevalente degli stessi presso l'abitazione della madre in Fermo Via I. Billè
n.27; 3. La casa coniugale sita in Marina di Altidona Via del Molino n.5, immobile di proprietà del
[...]
rimarrà assegnata allo stesso;
4. Confermare in punto al diritto di visita settimanale gli accordi già Pt_1 in essere e stabiliti nel verbale di udienza del 20.6.2024: “il ricorrente potrà tenere con sè i figli, salvo diverso accordo tra le parti, per due pomeriggi alla settimana, nelle giornate di lunedì e mercoledì, nonché per due fine settimana al mese, alternati con quelli che i minori trascorreranno con la madre. - Nelle settimane in cui trascorrono il weekend con la madre i figli staranno dal padre il lunedì dalle ore 15.00 alle ore 20:00 ed il mercoledì dalle ore 15:00 con ER presso il padre - con impegno del padre il giovedi mattina a riaccompagnarli in periodo estivo a casa della madre alle ore 10:00 o al campo estivo (a seconda degli impegni dei figli) ed in periodo scolastico direttamente a scuola. - Nelle settimane in cui trascorreranno i weekend con il padre i minori staranno con il padre il mercoledì dalle ore 15:00 con ER (con impegno del padre il giovedi mattina a riaccompagnarli in periodo estivo a casa della madre alle ore 10:00 o al campo estivo - a seconda degli impegni dei figli - ed in periodo scolastico direttamente a scuola) e potranno pernottare presso lo stesso anche nelle giornate del sabato e della domenica - con impegno del padre a riaccompagnarli il lunedì a casa della madre alle ore 20:00”. -Durante le vacanze natalizie e pasquali, i bambini staranno, per un periodo continuativo e nel rispetto dell'alternanza, in via esclusiva con l'uno o l'altro genitore, per il tempo e con le modalità di volta in volta concordate, tenendo conto dei preminenti interessi dei minori stessi;
-Durante il periodo estivo, in concomitanza con le vacanze scolastiche, ciascuno dei due genitori trascorrerà un mese di vacanza, anche non consecutiva, in via esclusiva con i minori, con possibilità di allontanamento dalla residenza abituale per motivi di turismo, con facoltà per i genitori di concordare un diverso periodo di permanenza in via esclusiva più o meno lungo a seconda delle preminenti esigenze dei minori, restando ovviamente esclusi, in detto periodo, i consueti spostamenti settimanali dei minori tra il domicilio materno e quello paterno;
5. Saranno a carico del SI. tutte le spese relative al mantenimento Parte_1
2 ordinario dei figli, mentre le spese straordinarie, nel rispetto del protocollo in essere presso il Tribunale di
Fermo, saranno poste a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno”.
PER PARTE RESISTENTE il difensore “insiste per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: in via principale, nel merito: - pronunciare la separazione dei coniugi relativamente al matrimonio contratto tra gli stessi in Fermo, in data 06/09/2008; - disporre l'affido condiviso ad entrambi i genitori dei due figli;
- in riforma dell'ordinanza Presidenziale resa in data 19.12.2022, dichiarare in capo all'Ing. Parte_1
l'obbligo di versare alla SI.ra un assegno di mantenimento mensile, entro il giorno 5 di ogni mese, CP_1 rispettivamente di €450,00 per il figlio e di €550,00 per il figlio a titolo di concorso nel Per_2 Per_1 mantenimento ordinario, oltre il pagamento delle spese straordinarie determinate come da Protocollo del
Tribunale di Fermo, nella misura del 70% a carico dell'Ing. e del 30% per la SI.ra - i Parte_1 CP_1
minori trascorreranno con il padre i seguenti periodi: · un fine settimana ogni due, dal sabato all'uscita da scuola (in caso di vacanza dalle ore 10:00 a.m. circa) fino alla domenica sera in cui il padre riaccompagnerà i minori presso la residenza materna entro le ore 19:30; · durante la settimana rispettivamente: - due pomeriggi, dall'uscita da scuola fino alla sera (il padre riaccompagnerà i figli all'abitazione materna entro le ore 19:30) nelle settimane in cui i minori trascorreranno il sabato e la domenica con la madre;
- un pomeriggio, dall'uscita da scuola fino alle ore 19:30 (orario entro cui il padre ricondurrà i minori presso
l'abitazione della madre) nelle settimane in cui i figli trascorreranno il sabato e la domenica con il papà; - per le vacanze di Natale i minori staranno con ciascun genitore per 7 giorni consecutivi comprendenti ad anni alterni il Natale (24/12-30/12) o il Capodanno (31/12-06/01); - per le vacanze di Pasqua i figli staranno con ciascun genitore per due giorni consecutivi comprensivi ad anni alterni della domenica o del lunedì di Pasqua;
- nel periodo di vacanze estive ciascun genitore potrà tenere con sé i figli per un periodo di due settimane non consecutive, da comunicare all'altro genitore entro il 31/5 di ogni anno”.
Il curatore speciale del minore – nominato con ordinanza del PE
19/12/2022 – “ritiene di non dover nulla opporre all'accordo, laddove definito, sul collocamento del minore
e sui tempi di visita, ribadendo che le parti dovranno sempre tener conto degli impegni e delle esigenze di così come dallo stesso richiesto, nel rispetto e nella tutela del superiore interesse del minore, evitando Per_1 rigidità e frizioni, privilegiando le deroghe o le modifiche rispetto al piano concordato. Si rimette al giudice per qualsiasi ulteriore determinazione”.
3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30/8/2022 ha instaurato il Parte_1 presente procedimento al fine di ottenere la separazione dalla coniuge Controparte_1 con la quale ha contratto matrimonio il 6/9/2008 a Fermo - trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune, Anno 2008, Numero 57, Parte II, Serie A,
Ufficio 1.
A sostegno della domanda, sotto il profilo fattuale, l'istante ha rappresentato che:
− dall'unione coniugale sono nati due figli, il 29/1/2010 e il Per_1 Per_2
14/3/2017;
− il nucleo familiare ha sempre vissuto a Marina di Altidona, via del Molino n.5, in un immobile di proprietà di (nonostante ed i Parte_1 Controparte_1 figli abbiano formalmente mantenuto la residenza nel Comune di Fermo);
− il rapporto tra i coniugi ha iniziato a deteriorarsi successivamente alla nascita del secondo figlio “quando la si trasferiva in camera con il figlio non CP_1 Per_1 condividendo più il talamo nuziale”;
− il disinteresse manifestato dalla resistente nei confronti del coniuge e dei figli è ulteriormente aumentato durante il periodo dell'emergenza sanitaria Covid-19, poiché la non accettando di sottoporsi alle vaccinazioni, si collocava in CP_1 aspettativa dedicando prevalentemente il proprio tempo alla partecipazione “a seminari on line iniziando a condividere strane filosofie di vita”;
− nel mese di gennaio 2021, essendo stato diagnosticato al figlio “diabete Per_1
mellito di tipo 1”, i coniugi hanno avviato la terapia insulinica, poi sospesa nel mese di settembre 2021 quando “i coniugi iniziavano a seguire una ideologia conosciuta nell'ambito degli azionisti no vax che proponeva cure alternative all'insulina attraverso diete crudiste” (nel corso della quale tuttavia il palesava alcuni dubbi); Parte_1
− a seguito del peggioramento dei valori glicemici, il minore è stato ricoverato presso l'ospedale di Chieti ove è emerso, oltre all'alterazione dei parametri metabolici, anche un arresto della crescita;
nei primi giorni di degenza, il ragazzo con il supporto della madre, ha manifestato resistenza alla ripresa sia della terapia insulinica, che di un'alimentazione adeguata - motivo per cui il Servizio Sociale ha
4 segnalato al Tribunale per i Minorenni la presenza di “elementi condizionati dalla diade madre figlio da verificarsi in sede ed in termini appropriati” suggerendo “una valutazione personologica della genitrice”;
− successivamente alle dimissioni del minore, i rapporti tra i coniugi si sono definitivamente deteriorati, avendo la resistente iniziato a trascorrere le giornate
“chiusa in camera con il figlio portando avanti la sua opera di condizionamento, tanto che ancora a luglio mentendo al padre, non si sottoponeva in modo corretto alla terapia Per_1 insulinica”;
− il ricorrente svolge la professione di ingegnere nello stesso immobile Parte_1
in cui abita con i figli (di cui si occupa nel corso della settimana, anche grazie all'aiuto della propria madre); mentre la resistente è insegnante ed Controparte_1 in alcuni pomeriggi della settimana svolge libera professione come psicoterapeuta
(risultando, perciò, assente da casa per l'intera giornata e demandando la gestione dei figli, incluso il controllo dell'alimentazione di all'anziana madre). Per_1
Per gli esposti motivi il ricorrente ha domandato al Tribunale di: “
1.Dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2.I coniugi vivranno nel reciproco rispetto;
3.I figli minori e vengono Per_1 Per_2 affidati in modo esclusivo al padre stabilendo la residenza prevalente degli stessi presso la casa coniugale in
Marina di Altidona Via del Molino n.5, l'immobile di proprietà del e residenza dello stesso;
4. Parte_1
La casa coniugale sita in Marina di Altidona Via del Molino n.5, immobile di proprietà del Parte_1 rimarrà assegnata allo stesso che vi vivrà con i figli minori;
5. La SI.ra provvederà al versamento in CP_1 favore del SI. a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli minori, della somma di € Parte_1
300,00 mensili per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate e secondo protocollo;
6.Al fine di garantire ai minori un equo ed equilibrato rapporto con entrambi i genitori, in ordine al diritto di visita, previo accertamento anche sulla capacità genitoriale della possono così stabilirsi: -Ogni fine CP_1
settimana, dal sabato mattina alle ore 9.00 alla domenica sera alle ore 20.00 sia in periodo scolastico che extrascolastico, i bambini staranno, alternativamente in via esclusiva, con l'uno o l'altro genitore;
-Durante le vacanze natalizie e pasquali, i bambini staranno, per un periodo continuativo e nel rispetto dell'alternanza, in via esclusiva con l'uno o l'altro genitore, per il tempo e le modalità concordate di volta in volta pattuite , tenendo conto dei preminenti interessi dei minori stessi;
-Durante il periodo estivo, in concomitanza con le vacanze scolastiche, ciascuno dei due genitori trascorrerà un mese di vacanza, anche non consecutiva, in via esclusiva con i minori, con possibilità di allontanamento dalla residenza abituale per motivi di turismo, con
5 facoltà per i genitori di concordare un diverso periodo di permanenza in via esclusiva più o meno lungo a seconda delle preminenti esigenze dei minori, restando ovviamente esclusi, in detto periodo, i consueti spostamenti settimanali dei minori tra il domicilio materno e quello paterno;
- due pomeriggi a settimana i minori staranno con la madre senza ER”.
2. La resistente nel costituirsi in giudizio già nella fase presidenziale, Controparte_1 senza opporsi alla domandata pronuncia di separazione tra i coniugi, ha contestato ogni ulteriore allegazione avversaria, formulando a propria volta richieste alternative riguardo alle pronunce accessorie.
La stessa in particolare ha dedotto, in sintesi e per quanto di interesse, che:
− già successivamente alla nascita del figlio , i coniugi hanno iniziato a Per_2
dormire in stanze separate essendosi la resistente trasferita nella camera del figlio, per accudirlo più facilmente durante la notte, consentendo al ricorrente un miglior riposo;
− i frequenti spostamenti della nei fine settimana a Fermo presso la propria CP_1
madre sono sempre avvenuti con il consenso del il quale approfittava Parte_1 dell'assenza della moglie per lavorare;
− la decisione di non sottoporsi alle vaccinazioni Covid-19 è stata assunta congiuntamente dai coniugi, i quali “hanno concordemente deciso di non fare il vaccino” - fermo che “nel momento in cui la signora ha ripreso ad insegnare si è vaccinata”; CP_1
− la resistente ha dimostrato maggiore attenzione ed adeguatezza Controparte_1
genitoriale rispetto al padre anche nella gestione della malattia del figlio , il Per_1 quale ultimo ha mostrato un atteggiamento disfunzionale e talvolta rischioso per il benessere del minore;
in particolare: a) nel 2021, su iniziativa del Parte_1 entrambi i genitori hanno affidato il figlio alle cure dei sanitari dell'Ospedale di
Chieti, dove ha iniziato la terapia insulinica;
b) nell'autunno 2021 i genitori Per_1 hanno deciso insieme di far seguire al figlio “una dieta prevalentemente crudista secondo cui la glicemia sarebbe stata ridotta”; c) nel 2022, durante un controllo, è stato rilevato un arresto della crescita tale da indurre la struttura sanitaria a trasmettere una segnalazione alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Ancona di cui era a conoscenza il solo (essendone la resistente venuta a conoscenza solo Parte_1
a seguito del coinvolgimento del Servizio Sociale di Fermo, incaricato di effettuare
6 colloqui con i genitori da cui non sono emerse situazioni di pregiudizio a carico della madre); c)successivamente alla dimissione del minore dall'Ospedale Per_1 di Chieti (avvenuta in data 17/6/2022), la resistente, con l'ausilio della propria madre, si è occupata in via esclusiva dell'alimentazione del ragazzo, del monitoraggio glicemico e della somministrazione dell'insulina; d) allorchè la gestione del figlio richiedeva la massima condivisione e collaborazione, il ricorrente in data 5/7/2022 ha comunicato alla coniuge la volontà di separarsi, senza alcun previo confronto e da tale momento ha iniziato ad escludere la dalle decisioni familiari e ad assumere un comportamento oppositivo nei CP_1 relativi confronti;
e) in data 10/7/2022, in occasione dell'unico fine settimana in cui il padre ha gestito da solo l'alimentazione del figlio, ha avuto un grave Per_1 episodio di iperglicemia, causato dalla somministrazione di un pasto senza effettuare i necessari controlli e solo a seguito dell'intervento della madre i valori glicemici si sono ristabiliti;
f) a seguito di tale episodio, la ha quindi CP_1 chiesto l'intervento dei sanitari del Centro di Diabetologia Pediatrica dell'Ospedale
Salesi di Ancona (maggiormente qualificato e vicino alla residenza del minore), al quale tuttavia il padre si è opposto, preferendo il Centro di Chieti - sicchè la stessa ha dovuto rivolgersi al Giudice Tutelare del Tribunale di Fermo che con provvedimento del 26/7/2022 (nel procedimento iscritto al RG 2060/2022 VG) ha temporaneamente autorizzato la prosecuzione delle cure presso l'Ospedale di
Chieti, disponendo tuttavia l'acquisizione di un parere dei medici del Salesi;
f) dalla
Relazione dei sanitari dell'ospedale Salesi (datata 4/8/2022) – che non ha evidenziato criticità nella gestione della malattia da parte della madre - è emersa l'inadeguatezza della struttura di Chieti rispetto alle esigenze del ragazzo, l'urgenza di rivedere la terapia e la necessità per il nucleo familiare di intraprendere un percorso psicologico;
− inoltre, a partire dall'agosto 2022 – avendo il iniziato ad Parte_1
assumere atteggiamenti svalutanti nei confronti della anche in presenza CP_1 dei figli (rifiutando la proposta di intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità) - il figlio ha iniziato a manifestare comportamenti aggressivi e Per_2 oppositivi nei confronti della madre e dei familiari di quest'ultima, mentre il figlio ha subito un peggioramento del proprio equilibrio psico-fisico; Per_1
7 − svolge la professione di ingegnere ed è socio della società Parte_1
“Levante srl”, oltre ad essere comproprietario nella misura di 1/3 di un compendio immobiliare sito ad Altidona in via del Molino n.5; Controparte_1
invece, svolge la professione di insegnante (da cui percepisce una retribuzione mensile pari ad euro 1.553,55) e parallelamente esercita libera professione come psicoterapeuta da cui trae redditi annui pari ad euro 11.384 circa, oltre a risultare“nuda proprietaria per ¾ di un appartamento cat. A/7 e di un garage in Via Billè
n. 27, piena proprietaria per ¼ di un altro appartamento cat. A/7 e garage allo stesso indirizzo e infine piena proprietaria di un appartamento di tipo economico A/3 con cantina di
30 mq”.
Per tali motivi la resistente ha domandato al Tribunale “in via principale, nel merito:. 1) pronunciare la separazione dei coniugi relativamente al matrimonio contratto tra gli stessi in Fermo, in data
06/09/2008; . 2) respingere tutte le domande e richieste di controparte (ovvero di affidamento esclusivo dei figli, nonché di mantenimento per i figli così come richiesto ex adverso); . 3) dichiarare in capo all'Ing.
[...]
l'obbligo di versare alla SI.ra un assegno di mantenimento mensile, entro il giorno 5 di ogni Pt_1 CP_1 mese, rispettivamente di €300,00 per il figlio e di €350,00 per il figlio a titolo di Per_2 Per_1 mantenimento ordinario, oltre il pagamento delle spese straordinarie determinate come da Protocollo del
Tribunale di Fermo, nella misura del 70% a carico dell'Ing. e del 30% per la SI.ra . Parte_1 CP_1
4) i minori trascorreranno con il padre i seguenti periodi: . - un fine settimana ogni due, dal sabato all'uscita da scuola (in caso di vacanza dalle ore 10:00 a.m.) fino alla domenica sera in cui il padre riaccompagnerà i minori presso la residenza materna entro le ore 19:30; . – durante la settimana rispettivamente: . - due pomeriggi, dall'uscita da scuola fino alla sera (il padre riaccompagnerà i figli all'abitazione materna entro le ore 19:30) nelle settimane in cui i minori trascorreranno il sabato e la domenica con la madre;
. - un pomeriggio, dall'uscita da scuola fino alle ore 19:30 (orario entro cui il padre ricondurrà i minori presso
l'abitazione della madre) nelle settimane in cui i figli trascorreranno il sabato e la domenica con il papà; . 5) per le vacanze di Natale i minori staranno con ciascun genitore per 7 giorni consecutivi comprendenti ad anni alterni il Natale (24/12-30/12) o il Capodanno (31/12-06/01); . 6) per le vacanze di Pasqua i figli staranno con ciascun genitore per due giorni consecutivi comprensivi ad anni alterni della domenica o del lunedi di Pasqua;
. 7) nel periodo di vacanze estive ciascun genitore potrà tenere con sé i figli per un periodo di due settimane non consecutive, da comunicare all'altro genitore entro il 31/5 di ogni anno”.
3. In data 21/9/2022 la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni di Ancona ha trasmesso il fascicolo aperto nei confronti del minore Parte_1
8 ed in data 6/10/2022 il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Fermo ha Per_1 proposto ricorso con cui “considerato che dalla lettura integrale degli atti trasmessi dal Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Ancona emerge un'evidente conflittualità tra le parti che impedisce, allo stato, una crescita psicologicamente serena del figlio minorenne della coppia PE
(nato il [...] in [...] - mentre non emergono situazioni pregiudizievoli in
[...] merito all'altro figlio minore (nato il [...] in [...]; rilevato NA come, in particolare, la situazione pregiudizievole del piccolo affetto da diabete mellito di I° grado, Per_1 che gli impone di seguire una ferrea dieta, precise indicazioni mediche e farmacologiche e sottoporsi a frequenti visite mediche, veniva segnalata da parte dell' il Controparte_2
10.6.2022 - per il tramite della Questura di Chieti- alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni di Ancona;
rilevato come, da detta segnalazione, emergevano indici allarmanti per lo stato di salute del minore, oggetto di un arresto della crescita dal 2021, da ricondurre a scarso rispetto della dieta alimentare per lui elaborata dai sanitari ed, in generale, al percorso terapeutico per lui predisposto […] considerato altresì che i comportamenti finora tenuti da entrambi i genitori sono stati improntati all'insegna di una conflittualità elevata a detrimento sia della serenità che dello stato di salute del figlio – ha Per_1
domandato di “disporre l'affidamento del minore (nato il [...] in [...]
Severino Marche) ai servizi sociali territoriali di competenza con permanenza del suo collocamento materiale presso la casa familiare, affinché i servizi sociali possano vigilare sui rapporti tra i genitori ed il figlio nonché sul rispetto da parte del nucleo familiare del percorso terapeutico predisposto dai sanitari per il minore”.
Con ordinanza presidenziale emessa in data 21/11/2022 è stato, quindi, disposto l'affidamento del minore ai Servizi Sociali del Comune di Fermo “ai fini dell'attività di Per_1 monitoraggio e controllo sul rispetto del piano alimentare e del percorso terapeutico in atto presso la struttura
Ospedaliera di Chieti”, disponendo altresì l'ascolto del minore (avvenuto all'udienza del
21/12/2022).
In data 7/12/2022 i Servizi Sociali del Comune di Fermo hanno depositato relazione informativa in cui hanno dato atto che “Si è potuto osservare da subito del forte legame fra i bambini e di come si poneva in posizione protettiva del fratello è apparso felice e tranquillo e Per_1 Per_2 Per_2 intento nella ricerca del contatto fisico di tra abbracci e coccole. ha riferito di stare bene e di Per_1 Per_1 voler continuare a stare nella casa di Fermo prodigandosi nel mostrare i suoi spazi e la sua camera. La casa
è adeguata alle esigenze dei minori e la SI.ra ha riferito che a breve avrebbe effettuato dei lavori per CP_1 rendere. la casa, su quattro livelli, con accesso indipendente da quello della madre […]Nel chiedere a Per_1
9 della relazione attuale con il padre ha subito suscitato nel bambino forte emozione iniziando a piangere e riferendo di non volerne parlare” (cfr. p.3).
Con ordinanza presidenziale emessa in data 19/12/2022, quindi, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati ed è stato disposto in via provvisoria: a) l'affidamento dei figli ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre a Fermo, tuttavia confermando “l'affidamento del minore ai Servizi Sociali del Comune di Fermo al fine del Per_1 controllo sul rispetto del piano alimentare e del percorso terapeutico in atto presso la struttura ospedaliera di
Chieti”; b) la regolamentazione del diritto di visita del padre ai figli “per due pomeriggi alla settimana, dalle ore 15.00 alle ore 20.00, da concordare tra le parti e che, in mancanza di accordo, si indicano nelle giornate di lunedì e mercoledì, nonché per due fine settimana al mese, alternati con quelli che i minori trascorreranno con la madre, dal sabato alle ore 15.00 alla domenica alle ore 20.00, per giorni cinque durante le vacanze natalizie, comprendenti alternativamente di anno in anno il 24 e il 25 dicembre ovvero il
31 dicembre e il 1 gennaio dell'anno successivo, per giorni tre durante le vacanze pasquali, comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo, per giorni quindici, anche non continuativi, durante il periodo estivo”; c) l'obbligo del padre di versare alla resistente a titolo di mantenimento dei figli la somma complessiva mensile di euro 600 annualmente rivalutabile;
d) l'obbligo del di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie Parte_1 necessarie per i figli. Con la medesima ordinanza – in ragione dell'elevata conflittualità tra le parti “ed essendo emerse situazioni di pregiudizio, almeno potenziale, per il minore tali da precluderne
l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori” - è stato nominato curatore speciale di l'Avv. Alessia Capretti per “l'adozione e l'attuazione di tutte le PE decisioni relative agli interventi ed iniziative ritenute indispensabili o comunque utili nell'interesse del minore stesso”.
Nel prosieguo del giudizio, il ricorrente con memoria integrativa, Parte_1 depositata il 9/1/2023, ha dato atto che - successivamente all'adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti - ha continuato ad assumere in via autonoma decisioni Controparte_1 in merito alla salute del figlio senza coinvolgere i Servizi Sociali, affidando la gestione Per_1 quotidiana dei figli alla nonna materna la quale non risulta adeguata in relazione alle peculiari esigenze degli stessi.
Parte resistente con la propria memoria integrativa depositata in data 2/2/2023, ha contestato le allegazioni avversarie, deducendo come abbia lasciato la casa Controparte_1 coniugale trasferendosi a vivere, unitamente al figlio , presso la propria abitazione di Per_1
10 Fermo in conseguenza di un grave episodio in cui il “si era messo a urlare Parte_1 immotivatamente nei confronti del ragazzino e aveva rotto a spallate la porta della stanza in cui quest'ultimo si era rifugiato terrorizzato”. Il inoltre, ha manifestato un costante atteggiamento Parte_1 ambiguo e non collaborativo nella gestione sia della salute del figlio , che dell'altro Per_1 figlio , il quale, dopo aver trascorso le vacanza di Natale con il padre, ha iniziato a Per_2 manifestare comportamenti aggressivi e una crescente dipendenza da dispositivi elettronici;
parte resistente ha, inoltre, parzialmente modificato le domande già svolte chiedendo
“dichiarare in capo all'Ing. l'obbligo di versare alla SI.ra un assegno di mantenimento Parte_1 CP_1 mensile, entro il giorno 5 di ogni mese, rispettivamente di €450,00 per il figlio e di €550,00 per il Per_2 figlio a titolo di concorso nel mantenimento ordinario, oltre il pagamento delle spese straordinarie Per_1 determinate come da Protocollo del Tribunale di Fermo, nella misura del 70% a carico dell'Ing. e Parte_1 del 30% per la SI.ra . CP_1
In data 22/2/2023 si è costituito in giudizio il curatore speciale del minore PE
, domandando - all'esito dell'incontro con il ragazzo del 10/1/2023 – di “- disporre che,
[...] anche per il tramite dei Servizi Sociali affidatari, il minore venga preso in carico da PE un'unica struttura sanitaria che possa seguirlo sotto il profilo diabetologico, alimentare e psicologico, anche previo consulto con un diabetologo di fiducia del G.I. che possa esprimere un parere medico sulle strutture sanitarie del Salesi di Ancona, dell'Ospedale di Chieti o su altre strutture ritenute più idonee ad offrire il suddetto servizio. Il tutto tenendo conto della volontà espressa da di poter utilizzare il dispositivo Per_1
Freestyle3 che, nei fatti, il Salesi ha provveduto a prescrivergli nel controllo del 20 gennaio 2023 e che gli è stato già applicato;
- valutare la capacità genitoriale del sig. e della sig.ra di prendersi Parte_1 CP_1 cura delle necessità di ragazzino affetto da diabete mellito di tipo 1, selettivo nella scelta degli Per_1 alimenti ed in piena età di sviluppo”.
A seguito della prima udienza svolta denanzi al giudice istruttore il 23/2/2023, a richiesta delle parti - con sentenza non definitiva sullo status n. 225/2023 pubblicata in data
22/3/2023 - è stata dichiarata la separazione tra i coniugi e la causa è proseguita al fine di consentire l'istruttoria in ordine alle ulteriori domande proposte, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'articolo 183 c.p.c.
Parte ricorrente con la memoria ex art. 183 co. VI n.1 c.p.c. ha insistito nelle domande e difese già svolte deducendo come in data 19/4/2023, presso l'Ospedale Salesi di Ancona, sia stato riscontrato a un “ritardo di crescita e dei problemi legati ai rifiuti alimentari” e come in Per_1
11 tale delicato contesto “anche l'altro figlio inizia a mostrare insofferenza nella alimentazione a cui Per_2 lo costringe la madre”.
Parte resistente con memoria ex art. 183 co. VI n.1 c.p.c., ha insistito nelle medesime domande già svolte precisando che: a) a seguito di un incontro del 28/3/2023 promosso dall'assistente sociale, i genitori hanno scelto come ospedale per la cura del minore il Salesi;
b) dalla visita medica del 19/4/2023 è emerso che “ha dei picchi glicemici soprattutto nelle Per_1 ore notturne”, pertanto è stato consigliato di sostituire il “sensore Freestyle” con un microinfusore
(strumento che consente un migliore monitoraggio dei picchi glicemici), per la cui corretta gestione tuttavia è opportuna la collaborazione dei genitori;
c) il comportamento del figlio
, grazie all'impegno della madre, è progressivamente migliorato;
d) la si è Per_2 CP_1 manifestata disponibile nei confronti del anche con riguardo a modifiche degli Parte_1 orari di visita dei figli, mentre quest'ultimo tende a relazionarsi alla coniuge solo per il tramite dei minori.
Il curatore speciale del minore con la memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. ha Per_1 rappresentato come - a seguito del rifiuto di quest'ultimo, all'esito della visita medica del
19/4/2023, di sottoporsi a all'applicazione “del sistema di micro infusione dell'insulina” - i genitori abbiano acconsentito all'avvio di un percorso psicologico per il minore. Le ulteriori memorie istruttorie depositate non hanno determinato un ampliamento del thema disputandum.
In data 5/7/2023 i Servizi Sociali del Comune di Fermo hanno depositato relazione informativa con cui hanno dato atto che le condizioni di salute di sono migliorate e Per_1 che lo stesso sta seguendo un percorso privato di psicoterapia con andamento positivo.
All'udienza del 6/7/2023 il curatore del minore ha dato atto della concorde volontà dei genitori di proseguire il percorso terapeutico del minore presso l'Ospedale Salesi di Ancona e del progressivo miglioramento della condizione di salute dello stesso.
All'esito di tale udienza sono state rigettate le istanze di istruttoria orale formulate ed è stata disposta CTU in ordine alla capacità genitoriale delle parti;
il CTU nominato, dott.
[...]
ha depositato l'elaborato peritale in data 13/1/2024 evidenziando che Persona_5
“nessuno dei due genitori presenta specifiche e gravi incompetenze ed incapacità che ostacolino significativamente l'esercizio delle responsabilità che gli competono: mantenimento, cura, educazione ed istruzione”(cfr. p.55).
Nel proseguo del giudizio, all'udienza del 7/3/2024 le parti - presenti personalmente - hanno manifestato la volontà di avviare un percorso di mediazione al fine di ridurre la conflittualità 12 genitoriale e di rimodulare i tempi di visita del padre ai minori, tenuto anche conto degli esiti della CTU. Alla successiva udienza del 20/06/2024 le parti hanno, quindi, dato atto di aver avviato il percorso di mediazione familiare e di avere raggiunto un accordo sulla base del quale - a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale del 19/12/2022 - il diritto di visita dei padre ai minori è stato rimodulato come segue: “- il ricorrente potrà tenere con sè i figli, salvo diverso accordo tra le parti, per due pomeriggi alla settimana, nelle giornate di lunedì e mercoledì, nonché per due fine settimana al mese, alternati con quelli che i minori trascorreranno con la madre. - Nelle settimane in cui trascorrono il weekend con la madre i figli staranno dal padre il lunedì dalle ore 15.00 alle ore 20:00 ed il mercoledì dalle ore 15:00 con ER presso il padre - con impegno del padre il giovedi mattina a riaccompagnarli in periodo estivo a casa della madre alle ore 10:00 o al campo estivo (a seconda degli impegni dei figli) ed in periodo scolastico direttamente a scuola. - Nelle settimane in cui trascorreranno i weekend con il padre il minori staranno con il padre il mercoledì dalle ore 15:00 con ER (con impegno del padre il giovedi mattina a riaccompagnarli in periodo estivo a casa della madre alle ore 10:00 o al campo estivo - a seconda degli impegni dei figli - ed in periodo scolastico direttamente a scuola) e potranno pernottare presso lo stesso anche nelle giornate del sabato e della domenica - con impegno del padre a riaccompagnarli il lunedì a casa della madre alle ore 20:00”.
Alla successiva udienza del 3/10/2024 il curatore speciale ha rappresentato come le condizioni di salute di siano migliorate a seguito dell'applicazione del microinfusore. Per_1
All'esito di tale udienza è stato, quindi, disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni, poi avvenuta (nei termini in epigrafe riportati – con parziale modifica delle domande rispetto a quelle svolte negli atti introduttivi) all' udienza del 10/4/2025, svolta con le modalità della trattazione scritta, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. Tutto ciò premesso in ordine al thema disputandum ed alle vicende processuali intercorse - dato atto che la separazione tra le parti è già stata pronunciata con sentenza parziale n. 225/2023 emessa in data 2/3/2023 e che il giudizio è proseguito nella presente sede per le ulteriori domande attinenti all'affidamento, collocamento e mantenimento dei figli, nonché all'assegnazione della casa familiare – con riguardo alle domande accessorie svolte dalle parti il Collegio osserva quanto segue.
5. Quanto all'affidamento dei figli minorenni – (nato il [...]) e Per_1
(nato il [...])– va, preliminarmente rilevato che l'art. 337-ter c.c prevede Per_2
l'affidamento condiviso quale regola, dovendosi considerare tale modalità di affidamento quella più rispondente alla tutela dell'equilibrio psico-fisico dei figli, poiché maggiormente 13 idoneo a garantire il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori ed a ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi (cfr. in tal senso Cass. n. 25055/2017; Cass. 10174/2012 e altre).
Nel caso di specie, dalla CTU svolta in corso di causa in ordine alle capacità genitoriali delle parti è emerso che “nessuno dei due genitori presenta specifiche e gravi incompetenze ed incapacità che ostacolino significativamente l'esercizio delle responsabilità che gli competono: mantenimento, cura, educazione ed istruzione. Non emergono infatti, dall'anamnesi e dalla osservazione di entrambi, significative problematiche cliniche e/o disturbi tali da comportare una compromissione del funzionamento della personalità (nelle sue due dimensioni: funzionamento del Sé - identità ed autodirezionalità- ed interpersonale - empatia ed intimità-) in misura tale da riflettersi negativamente sulle funzioni genitoriali
“di base” (accudimento morale e materiale dei figli). Nel rapporto con i figli si sono dimostrati sufficientemente adeguati e competenti, salvo per quanto riguarda la gestione della malattia diabetica di
Il sig. si è inizialmente allineato alle decisioni irragionevoli della sig.ra rivolta Per_1 Parte_1 CP_1 alla ricerca di improbabili terapie “alternative”, per poi distaccarsene. La signora si è mostrata a lungo in difficoltà nell'accettare le direttive sanitarie, sfiduciando anche i Servizi sociali che si occupavano del caso.
Evidenzia inoltre un certo disagio ad impartire a le regole da seguire, riconoscendogli un improprio Per_1 potere decisionale in merito alla gestione della sua malattia. Solo recentemente il suo atteggiamento pare essere mutato, adeguandosi alle direttive sanitarie”.(cfr. pp. 55-56). Con riguardo al padre “non si sono evidenziati nel sig. significativi limiti nell'esercitare funzioni critiche e riflessive Parte_1 identificandosi nelle esigenze dei figli prescindendo dalle proprie” (cfr. p. 56); con riguardo alla madre
“sono state riscontrate risposte che segnalano “distorsioni al servizio del sé”, ovvero tendenti ad interpretare le esigenze dei figli (con riferimento a in funzione delle proprie credenze ed aspettative […] non si Per_1 riscontrano nella sig.ra atteggiamenti e comportamenti volti ad ostacolare il rapporto dei figli con il CP_1 padre, anche se emerge una tendenza volta ad assumere le decisioni riguardanti secondo una Per_1 posizione dominante, mantenendo un controllo sulla gestione della sua malattia2” (p.56). Con riguardo ai minori la perizia ha, inoltre, dato atto che “non si sono rilevati né in né in posizioni Per_1 Per_2
avverse all'uno o all'altro genitore, né legami privilegiati. Entrambi manifestano una certa cautela nell'affrontare il tema delle relazioni familiari ed esprimono una equidistanza che rispecchia la loro esposizione al conflitto tra i genitori ed i conflitti di lealtà che si sono sviluppati. Non si rilevano problematiche di natura psicopatologica reattive alla situazione ambientale, pur sussistendo il rischio
(qualora l'attuale conflittualità persista) di un'evoluzione in tal senso”(cfr. p. 57). Sulla base di tali considerazioni la CTU è pervenuta alle seguenti conclusioni “Non si riscontra quindi alcuna 14 motivazione contraria al riconoscimento del diritto dei due figli di mantenere un rapporto concretamente
“equilibrato e continuativo” con entrambi i genitori, secondo i principi della shared custody che la letteratura scientifica internazionale riconosce come la soluzione più favorevole ai best interests dei figli;
essa consentirebbe inoltre a di trascorrere una maggiore quantità di tempo e di consumare più pasti Per_1 presso il padre, dando possibilità a quest'ultimo di intervenire direttamente e fattivamente nella gestione del regime alimentare. ha espresso il desiderio di trascorrere una maggior quantità di tempo presso il Per_2 padre. I tempi di frequentazione attuali risultano attualmente sbilanciati in eccesso verso la custodia materna in assenza di oggettive ragioni che lo giustifichino”.(p.58-59)
Gli esiti della CTU risultano ulteriormente confermati dalle allegazioni svolte dal curatore speciale e dalle relazioni dei Servizi Sociali in atti, dalle quali è emerso un progressivo miglioramento sia delle condizioni di salute e comportamentali di , sia dei rapporti Per_1 tra i genitori.
Pertanto - in conformità alle domande svolte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni - va disposto l'affidamento condiviso dei minori e PE [...]
ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, nella NA residenza di Fermo.
6. Con riguardo all'assegnazione della casa coniugale sita ad Altidona domandata in proprio favore dal (nonostante la richiesta che i figli “vengano affidati congiuntamente Parte_1 ai coniugi stabilendo la residenza prevalente degli stessi presso l'abitazione della madre in Fermo” ), va richiamato il principio giurisprudenziale per cui “l'assegnazione della casa familiare, in caso di divorzio o separazione, è prevista a tutela dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, e conviventi con uno dei genitori, a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, in modo tale da garantire la conservazione delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali radicatesi in tale ambiente. A tale provvedimento risulta estranea qualsiasi valutazione inerente alla regolamentazione dei rapporti economici tra i genitori” (cfr. Cass. n. 20452/2022 ;Cass. 25604/2018
Cass. 19347/2016).
Ciò premesso, in specie – considerato il collocamento prevalente dei figli presso la residenza della madre a Fermo – risulta carente il presupposto per l'applicazione dell'istituto in questione ed il regime della casa coniugale resta regolato in via esclusiva dalle norme in materia di proprietà e diritti reali, secondo gli ordinari canoni del diritto civile (cfr. Cass.
n.10453/2022; sul punto anche Cass. 16398/2007).
15 7. Quanto al regime di visita del padre ai figli, va rilevato che il principio di bigenitorialità, come è noto, non comporta l'applicazione di una proporzione matematica in termini di parità dei tempi di frequentazione del minore (cfr. Cass. civ., sez. I, 10 Dicembre
2018, n. 31902 ed altre conformi).
In specie va, altresì, rilevato come non risulti raggiunto tra le parti un effettivo accordo in merito alle modalità di esercizio del diritto di visita del padre ai minori – in relazione al quale le richieste delle parti risultano nelle comparse conclusionali ulteriormente modificate, anche rispetto a quanto domandato in sede di precisazione delle conclusioni.
Considerati, pertanto, gli esiti della CTU (che ha evidenziato l'importanza di adeguati tempi di visita dei minori al padre), l'età raggiunta dai ragazzi, nonché le esigenze del figlio espresse dal curatore speciale - appare congruo disporre che, salvo diverso Per_1 accordo tra i genitori, senza coartazione della volontà dei figli:
− il padre potrà tenere con sé i minori, per due fine settimana al mese, alternati con quelli che i minori trascorreranno con la madre, dal sabato mattino fino al lunedì mattino allorché li riaccompagnerà a scuola o a casa della madre in periodo non scolastico;
− nelle settimana successiva al weekend trascorso con il padre, quest'ultimo potrà tenere con sè i figli dal mercoledì all'uscita di scuola fino al giovedì mattino, allorché li riaccompagnerà a scuola o a casa della madre in periodo non scolastico;
− nella settimana successiva al weekend trascorso con la madre, il padre potrà tenere con sé i minori dal lunedì all'uscita di scuola fino al mercoledì mattino, allorchè li riaccompagnerà a scuola o a casa della madre in periodo non scolastico;
− il padre potrà tenere con sé i minori per sette giorni anche non consecutivi durante le vacanze di Natale e per tre giorni anche non consecutivi durante le vacanze Pasquali
- da concordare con la madre, in considerazione delle esigenze sia dei genitori che dei figli;
− il padre potrà tenere con sé i minori per tre settimane nel corso delle vacanze scolastiche estive, nel periodo che i genitori concorderanno entro la fine del mese di maggio di ogni anno.
8. Quanto al contributo economico da porre a carico del padre, va rilevato come il criterio fondamentale cui devono ispirarsi i provvedimenti economici è rappresentato
16 dall'esclusivo interesse morale e materiale dei figli con la conseguenza che il giudice non è vincolato alle richieste avanzate ed agli accordi intercorsi tra le parti e può quindi pronunciarsi anche "ultra petitum" (cfr. Cass. n. 25055/2017). Deve, inoltre, evidenziarsi come l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole rinvenga la propria fonte direttamente nella legge ed in particolare negli artt. 147 e 337 ter c.c., che impongono a ciascuno dei coniugi di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito.
In specie risulta dalla documentazione economica relativa agli anni 2021, 2022 e 2023 che il reddito lordo dichiarato da ammonta rispettivamente ad euro 144.729, Parte_1
euro 252.979 ed euro 417.351; mentre il reddito lordo dichiarato da nelle Controparte_1 medesime annualità risulta di euro 33.754, euro 29.215 ed euro 36.665.
Pertanto, in considerazione del regime di affidamento sopra descritto, della documentazione economica aggiornata prodotta in atti, delle domande svolte dalla madre e delle ordinarie esigenze di minori della medesima età - appare congruo porre a carico del padre genitore non convivente, l'obbligo di contribuire al Parte_1 mantenimento dei minori versando a la somma mensile complessiva di € Controparte_1
1.000 (pari ad € 500.00 per ciascun figlio), soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT – non potendosi giustificare una diversa contribuzione in favore del figlio , come domandata dalla madre, per le maggiori spese legate alla salute del Per_1 minore, afferendo le stesse alle spese straordinarie.
Viene pertanto disposto che il ricorrente versi in favore di Parte_1 CP_1 entro il giorno 10 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento dei figli
[...]
e la somma complessiva di euro 1.000 mensili e successivo adeguamento Per_1 Per_2 annuale in base agli indici ISTAT.
Quanto alle spese straordinarie per i figli le stesse vanno individuate secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Fermo e - in considerazione dell'elevato divario reddituale tra i genitori - poste a carico di per il 70% e di per il 30%. Il Parte_1 Controparte_1 genitore che avrà anticipato tali spese potrà richiederne il rimborso pro quota all'altro genitore, previa esibizione di idoneo giustificativo di spesa.
9. Considerata la natura del giudizio e la reciproca soccombenza delle parti, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti. Le spese di CTU già liquidate con seprato provvedimento del giudice relatore vengono poste a carico solidale delle parti. 17 Quanto al compenso spettante al curatore speciale del minore – di cui non risulta l'ammissione al gratuito patrocinio – va rilevato come “il curatore speciale del minore non riveste la qualità di ausiliario del giudice, che si connota per l'attività di collaborazione ad un atto che questo non può compiere da solo;
al contrario, il curatore del minore assume la veste di mandatario di colui nel cui interesse viene nominato. I compensi vanno quindi corrisposti da colui nel cui interesse ha agito secondo la disciplina prevista in materia di mandato. Il curatore ha titolo per chiedere il compenso, nella veste di mandatario, nei confronti del soggetto nell'interesse del quale è stato nominato, sicché i compensi non vanno liquidati dal giudice che ha provveduto alla nomina, ma corrisposti direttamente da coloro nel cui interesse il curatore ha agito” (cfr. Trib. Reggio Emilia, 27 luglio 2021).
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
AFFIDA in maniera condivisa ad entrambi i genitori i figli minorenni e PE
, con collocamento prevalente presso la residenza della madre a Fermo;
NA
RIGETTA la domanda di assegnazione della casa coniugale svolta da Parte_1
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé i figli alle condizioni di cui al punto n.
7 della parte motiva della presente sentenza - da intendersi ivi trascritte;
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere - a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento dei figli - a entro il giorno 10 di ogni mese la somma Controparte_1 complessiva di € 1.000 - da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT;
PONE le spese straordinarie per i figli - individuate secondo le indicazioni del protocollo in uso presso il Tribunale di Fermo - a carico di nella misura del 70% ed Parte_1
a carico di nella misura del 30%; Controparte_1
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del 25/9/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Rocchi Dott.ssa Sara Marzialetti
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