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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 16/04/2025, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Song
Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo n. 527/2024 R.G. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Parte_1 C.F._1
Bianchi (C.F. ), per procura allegata all'atto di citazione;
C.F._2
- ATTRICE-OPPONENTE-
CONTRO
(CF ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Enza Mascolo (CF. ), per C.F._3 procura generale alle liti allegata alla comparsa di costituzione;
-CONVENUTA-OPPOSTA-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 879/2023 emesso in data 21/12/2023 dal
Tribunale di Catanzaro.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 27/02/2025 tenutasi a trattazione scritta, le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note depositate telematicamente.
1 FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha proposto opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 879/2023 emesso dal Tribunale di Catanzaro in data 21/12/2023, con il quale le è stato ingiunto il pagamento in favore della della somma di € Controparte_1
26.863,40 oltre interessi e rivalutazione, a titolo di ripetizione dell'indebito versato da quest'ultima in favore della in esecuzione della sentenza n.1685/2014, poi riformata in Pt_1 grado di appello.
L'odierna opponente ha chiesto al Tribunale di Catanzaro di “Revocare e sospendere l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo di pagamento n° 879/2023 del 21.12.2023, emesso dal Tribunale di
Catanzaro nel procedimento civile iscritto al n° 4333/2023, notificato in data 03.01.2024; In via preliminare, dichiarare l'improcedibilità giudiziale della domanda per mancato espletamento della procedura di mediazione obbligatoria di cui all'art. 5 bis del dlgs n. 28/2010; In via pregiudiziale, accertare e dichiarare
l'improcedibilità del credito per intervenuta prescrizione;
Nel merito accertare e dichiarare che il credito non è provato;
-Nel merito, in via subordinata, accertare e dichiarare che il credito a lei spettante non è stato riscosso, determinando l'importo dovuto alla GN e/o determinando l'importo effettivamente dovuto dalla Pt_1 stessa;
-Con vittoria di spese e competenze tutte di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato ex art.93 c.p.c.”.
Quali motivi di opposizione, ha dedotto: 1) il mancato espletamento della Parte_1 procedura di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art.5 bis del D.lgs 4 marzo 2010 n.28; 2) la prescrizione del diritto di credito avanzato da;
3) la contestazione del saldo del CP_1 conto corrente unitamente alla mancanza di prova del preteso credito.
Con comparsa del 9/04/2024, si è costituita contestando gli assunti Controparte_1 dell'opponente e chiedendo il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto, vinte le spese.
Instaurato il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante le allegazioni delle parti, in assenza di richieste istruttorie, e all'udienza del 27/2/2025, dopo un rinvio d'ufficio, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante deposito di note scritte.
2. La presente opposizione è infondata e deve essere respinta per le ragioni di seguito esposte.
In via pregiudiziale, si ritiene infondata l'eccezione di improcedibilità del presente giudizio per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, in quanto l'oggetto del decreto ingiuntivo opposto è la ripetizione di somme versate dalle in esecuzione della sentenza CP_1
2 dell'intestato tribunale n. 1685/2014 che, in seguito al proposto gravame, è stata riformata con sentenza n. 2454/2019 della Corte d'appello che ha dichiarato come non dovute le somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado.
Dunque, risulta evidente che la materia oggetto del presente giudizio non rientri tra quelle per cui è previsto l'esperimento della mediazione obbligatoria.
Anche l'eccezione preliminare di intervenuta prescrizione del credito azionato in monitorio deve essere disattesa. Pure in questo caso l'opponente erra nel ritenere applicabile la prescrizione quinquennale di cui all'art.2948 c.c. sugli interessi e, in generale, su tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi si prescrivono in 5 anni, decorrenti dalla data di emissione dell'assegno da parte di . CP_1
Si ribadisce, infatti, che non si versa in materia di interessi dei buoni fruttiferi postali ma di indebito oggettivo;
pertanto, seguendo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, che si condivide, si ritiene che il termine di prescrizione applicabile alla fattispecie sia quello ordinario e non quello quinquennale, come sostenuto da parte opponente, in quanto il diritto alla restituzione dell'indebito soggiace, ai sensi degli artt. 2033 e 2946 c.c., al termine di prescrizione decennale, che inizia a decorrere dal giorno in cui è divenuto definitivo l'accertamento dell'indebito (cfr. Cass. civ. n. 3706/2018 e n.27080/2020).
Ne consegue che, essendo stata pubblicata in data 20/12/2019 la sentenza di riforma della pronuncia di primo grado, non possa ritenersi maturata alcuna prescrizione del diritto alla restituzione.
Infine, in ordine alla contestazione dell'insussistenza del diritto di credito alla restituzione delle somme indebitamente versate giacché la non le avrebbe mai incassate, so osserva che Pt_1 risulta ex actis che l'assegno n.6492488421 - avente ad oggetto le somme pagate in esecuzione della sentenza poi riformata e oggetto dell'opposto decreto ingiuntivo - sia stato regolarmente incassato, in data 16 ottobre 2015, presso l'Ufficio postale di Catanzaro Lido, allo sportello n. 5, personalmente da identificata mediante l'esibizione della carta d'identità i cui dati Parte_1 sono riportati a margine dell'assegno quietanzato ( v. doc. n. 3 all. comparsa).
Da ultimo, si rileva che l'asserzione della di non aver neppure incassato la somma a lei Pt_1 spettante, pari ad € 10.223,44, ricalcolata in base all'art.176 del D.P.R. 29.3.1973 n.156, come dichiarato nella n. 2454/2019 della locale Corte d'Appello è smentita dalla documentazione in atti, dalla quale emerge che i buoni postali oggetto dei precedenti giudizi sono stati portati
3 all'incasso in data 9/02/2011 presso l'Ufficio postale di Belcastro e il loro corrispettivo è stato regolarmente versato da sul libretto postale n°3165798 intestato alla sig.ra e CP_1 Pt_1 successivamente dalla medesima prelevato, come risulta dalla lista movimenti del suddetto libretto (v. all.8 comparsa di costituzione).
Pertanto, alla luce della documentazione allegata da parte opposta, sin dalla fase monitoria, si ritiene che la stessa abbia fornito valida prova scritta, comprovante il proprio credito.
Al contrario, sono ritenute infondate le censure mosse dalla e, pertanto, si rigetta la Pt_1 presente opposizione e si conferma il decreto ingiuntivo n. 879/2023 emesso dall'intestato
Tribunale, che si dichiara definitivamente esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, scaglione come da valore della causa (individuato in quello per le cause di valore compreso tra € 26.001 ed €
52.000).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- Respinge l'opposizione proposta da nei confronti delle Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore e, per l'effetto, conferma il
[...] decreto ingiuntivo opposto n. 879/2023, che si dichiara definitivamente esecutivo;
- Condanna alla rifusione delle spese di lite nei confronti delle Parte_1 Controparte_1
che si liquidano in complessivi € 7.616,00 oltre rimborso spese generali, IVA e
[...]
CPA come per legge.
Catanzaro, lì 16/04/2025 Il Giudice
dott.ssa Song Damiani
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SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Song
Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo n. 527/2024 R.G. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Parte_1 C.F._1
Bianchi (C.F. ), per procura allegata all'atto di citazione;
C.F._2
- ATTRICE-OPPONENTE-
CONTRO
(CF ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Enza Mascolo (CF. ), per C.F._3 procura generale alle liti allegata alla comparsa di costituzione;
-CONVENUTA-OPPOSTA-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 879/2023 emesso in data 21/12/2023 dal
Tribunale di Catanzaro.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 27/02/2025 tenutasi a trattazione scritta, le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note depositate telematicamente.
1 FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha proposto opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 879/2023 emesso dal Tribunale di Catanzaro in data 21/12/2023, con il quale le è stato ingiunto il pagamento in favore della della somma di € Controparte_1
26.863,40 oltre interessi e rivalutazione, a titolo di ripetizione dell'indebito versato da quest'ultima in favore della in esecuzione della sentenza n.1685/2014, poi riformata in Pt_1 grado di appello.
L'odierna opponente ha chiesto al Tribunale di Catanzaro di “Revocare e sospendere l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo di pagamento n° 879/2023 del 21.12.2023, emesso dal Tribunale di
Catanzaro nel procedimento civile iscritto al n° 4333/2023, notificato in data 03.01.2024; In via preliminare, dichiarare l'improcedibilità giudiziale della domanda per mancato espletamento della procedura di mediazione obbligatoria di cui all'art. 5 bis del dlgs n. 28/2010; In via pregiudiziale, accertare e dichiarare
l'improcedibilità del credito per intervenuta prescrizione;
Nel merito accertare e dichiarare che il credito non è provato;
-Nel merito, in via subordinata, accertare e dichiarare che il credito a lei spettante non è stato riscosso, determinando l'importo dovuto alla GN e/o determinando l'importo effettivamente dovuto dalla Pt_1 stessa;
-Con vittoria di spese e competenze tutte di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato ex art.93 c.p.c.”.
Quali motivi di opposizione, ha dedotto: 1) il mancato espletamento della Parte_1 procedura di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art.5 bis del D.lgs 4 marzo 2010 n.28; 2) la prescrizione del diritto di credito avanzato da;
3) la contestazione del saldo del CP_1 conto corrente unitamente alla mancanza di prova del preteso credito.
Con comparsa del 9/04/2024, si è costituita contestando gli assunti Controparte_1 dell'opponente e chiedendo il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto, vinte le spese.
Instaurato il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante le allegazioni delle parti, in assenza di richieste istruttorie, e all'udienza del 27/2/2025, dopo un rinvio d'ufficio, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante deposito di note scritte.
2. La presente opposizione è infondata e deve essere respinta per le ragioni di seguito esposte.
In via pregiudiziale, si ritiene infondata l'eccezione di improcedibilità del presente giudizio per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, in quanto l'oggetto del decreto ingiuntivo opposto è la ripetizione di somme versate dalle in esecuzione della sentenza CP_1
2 dell'intestato tribunale n. 1685/2014 che, in seguito al proposto gravame, è stata riformata con sentenza n. 2454/2019 della Corte d'appello che ha dichiarato come non dovute le somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado.
Dunque, risulta evidente che la materia oggetto del presente giudizio non rientri tra quelle per cui è previsto l'esperimento della mediazione obbligatoria.
Anche l'eccezione preliminare di intervenuta prescrizione del credito azionato in monitorio deve essere disattesa. Pure in questo caso l'opponente erra nel ritenere applicabile la prescrizione quinquennale di cui all'art.2948 c.c. sugli interessi e, in generale, su tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi si prescrivono in 5 anni, decorrenti dalla data di emissione dell'assegno da parte di . CP_1
Si ribadisce, infatti, che non si versa in materia di interessi dei buoni fruttiferi postali ma di indebito oggettivo;
pertanto, seguendo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, che si condivide, si ritiene che il termine di prescrizione applicabile alla fattispecie sia quello ordinario e non quello quinquennale, come sostenuto da parte opponente, in quanto il diritto alla restituzione dell'indebito soggiace, ai sensi degli artt. 2033 e 2946 c.c., al termine di prescrizione decennale, che inizia a decorrere dal giorno in cui è divenuto definitivo l'accertamento dell'indebito (cfr. Cass. civ. n. 3706/2018 e n.27080/2020).
Ne consegue che, essendo stata pubblicata in data 20/12/2019 la sentenza di riforma della pronuncia di primo grado, non possa ritenersi maturata alcuna prescrizione del diritto alla restituzione.
Infine, in ordine alla contestazione dell'insussistenza del diritto di credito alla restituzione delle somme indebitamente versate giacché la non le avrebbe mai incassate, so osserva che Pt_1 risulta ex actis che l'assegno n.6492488421 - avente ad oggetto le somme pagate in esecuzione della sentenza poi riformata e oggetto dell'opposto decreto ingiuntivo - sia stato regolarmente incassato, in data 16 ottobre 2015, presso l'Ufficio postale di Catanzaro Lido, allo sportello n. 5, personalmente da identificata mediante l'esibizione della carta d'identità i cui dati Parte_1 sono riportati a margine dell'assegno quietanzato ( v. doc. n. 3 all. comparsa).
Da ultimo, si rileva che l'asserzione della di non aver neppure incassato la somma a lei Pt_1 spettante, pari ad € 10.223,44, ricalcolata in base all'art.176 del D.P.R. 29.3.1973 n.156, come dichiarato nella n. 2454/2019 della locale Corte d'Appello è smentita dalla documentazione in atti, dalla quale emerge che i buoni postali oggetto dei precedenti giudizi sono stati portati
3 all'incasso in data 9/02/2011 presso l'Ufficio postale di Belcastro e il loro corrispettivo è stato regolarmente versato da sul libretto postale n°3165798 intestato alla sig.ra e CP_1 Pt_1 successivamente dalla medesima prelevato, come risulta dalla lista movimenti del suddetto libretto (v. all.8 comparsa di costituzione).
Pertanto, alla luce della documentazione allegata da parte opposta, sin dalla fase monitoria, si ritiene che la stessa abbia fornito valida prova scritta, comprovante il proprio credito.
Al contrario, sono ritenute infondate le censure mosse dalla e, pertanto, si rigetta la Pt_1 presente opposizione e si conferma il decreto ingiuntivo n. 879/2023 emesso dall'intestato
Tribunale, che si dichiara definitivamente esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, scaglione come da valore della causa (individuato in quello per le cause di valore compreso tra € 26.001 ed €
52.000).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- Respinge l'opposizione proposta da nei confronti delle Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore e, per l'effetto, conferma il
[...] decreto ingiuntivo opposto n. 879/2023, che si dichiara definitivamente esecutivo;
- Condanna alla rifusione delle spese di lite nei confronti delle Parte_1 Controparte_1
che si liquidano in complessivi € 7.616,00 oltre rimborso spese generali, IVA e
[...]
CPA come per legge.
Catanzaro, lì 16/04/2025 Il Giudice
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