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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/01/2025, n. 978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 978 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 12788/2023 del Ruolo Generale,
TRA
AVV. (c.f.: ), rappresentato e difeso da sé Parte_1 C.F._1 stesso, elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Napoli, alla Via G. Merliani n. 20;
-APPELLANTE-
CONTRO
(c.f.: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Alfredo Buccella, elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Toledo n. 156;
[...]
c.f.: ), in persona del Sindaco p.t.; Controparte_2 P.IVA_2
-APPELLATA contumace-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 41153/2022 del Giudice di Pace di Napoli, depositata il 5 dicembre 2022;
Conclusioni: all'udienza del 4 dicembre 2024, le parti hanno concluso come da note scritte di udienza, chiedendo la decisione della causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello, l'Avv. ha proposto gravame avverso la Parte_1 sentenza in oggetto resa dal Giudice di Pace di Napoli, chiedendone la riforma. Il presente giudizio origina da un'opposizione recuperatoria ex art. 7 del D.lgs. n. 150/2011 spiegata in primo grado dall'odierno appellante nei confronti dell'
[...]
e del per l'annullamento della cartella Controparte_1 Controparte_2 esattoriale n. 07120210059918039000, emessa per infrazioni al Codice della Strada elevate dal nel 2017. Il contribuente ha eccepito l'illegittimità della Controparte_2 pretesa creditoria vantata nei suoi confronti per un duplice ordine di profilo: l'inesistenza della notifica della cartella di pagamento impugnata ai sensi dell'art. 3- bis della L. 53/1994, affermando che l' ha Controparte_1 utilizzato un indirizzo PEC che solo successivamente è stato inserito nei pubblici registri;
l'omessa notifica del verbale di accertamento sotteso alla cartella esattoriale, con conseguente domanda di accertamento della decadenza della pretesa. Per ultimo, ha eccepito l'illegittimità della richiesta di interessi di mora per essere la cartella priva di motivazione in ordine al tasso di interesse applicato e le relative modalità di calcolo. Il ricorrente ha altresì formulato, con verbale dattiloscritto all'udienza del 25 novembre 2022, un'eccezione di disconoscimento ex artt. 2712 e 2719 c.c. in merito alle copie delle relate di notifica dei verbali di contestazione dell'infrazione al Codice della Strada depositate in giudizio.
Il giudice di prime cure, qualificando la domanda ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 150/2011 e rilevando la mancata proposizione di motivi idonei a scalfire nel merito la pretesa sanzionatoria su cui si fonda la cartella di pagamento, ha concluso per il rigetto dell'opposizione con la seguente motivazione: “nel merito il ricorso è però infondato, avendo il comune depositato i verbali impugnati ritualmente notificati all'attuale opponente. Inoltre, neppure l'eccezione di prescrizione è fondata avuto riguardo alla rituale notifica dei verbali e della cartella qui impugnata, dal valore interruttivo, nonché della nota proroga per l'emergenza Covid-19 di tutti i termini di prescrizione e di decadenza che scadevano nel periodo 08/03/2020-31/08/2021”.
Per la riforma della sentenza di primo grado ha proposto appello l'Avv.
[...]
, adducendo quale unico motivo di impugnazione l'omessa pronuncia in Pt_1 merito all'eccezione di disconoscimento delle copie informi delle relate di notifica dei suddetti verbali di accertamento. Inoltre, il contribuente ha contestato l'omessa allegazione della prova della spedizione e del ricevimento della raccomandata informativa di avvenuto deposito (C.A.D.), rispetto alla quale l'agente postale si è limitato solo ad attestarne l'invio sulle suddette relate, senza però allegare la relativa ricevuta. Secondo la prospettazione difensiva fornita dall'appellante, se il Giudice di pace avesse esaminato la richiesta di disconoscimento e conseguentemente accertato l'assenza di prova dell'inoltro della raccomandata informativa (C.A.D.), non avrebbe potuto che concludere per l'accoglimento dell'opposizione. Su tali premesse, ha concluso, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, per
- 2 - l'annullamento della cartella esattoriale in oggetto, con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituita l' resistendo al gravame ed Controparte_1 eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva. Nel merito, il Concessionario ha ribadito l'esistenza giuridica della notifica della cartella esattoriale, rilevando come la consegna telematica dell'atto abbia, in ogni caso, prodotto il risultato della conoscenza del medesimo da parte dell'interessato. In via subordinata ed in caso di ritenuta nullità della notificazione, l'agente della riscossione ha eccepito la sanatoria ex art. 156, co. 3, c.p.c. di ogni eventuale vizio fosse accorso al procedimento di notifica dell'atto impugnato. Più precisamente, il Concessionario ha affermato che l'atto impugnato, trovandosi nella materiale disponibilità della controparte, ha comunque raggiunto il suo scopo legale. In terzo luogo, ha sostenuto l'infondatezza dell'eccezione presentata in primo grado relativa al difetto di motivazione della cartella esattoriale, affermando che la mancata indicazione analitica del calcolo degli interessi non rientra nel contenuto minimo della cartella di pagamento, né tra gli elementi che devono essere necessariamente indicati nel ruolo ex art. 1 del D.M. n. 321/1999. L'agente della riscossione ha quindi concluso per il rigetto dell'impugnazione per inammissibilità ed infondatezza, con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Il sebbene regolarmente citato, non si è costituito. Controparte_2
Rilevata la natura documentale della controversia, la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 4 dicembre 2024 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti nella misura di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle repliche.
MOTIVAZIONE
L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
Il presente giudizio origina da un'opposizione recuperatoria spiegata dall'Avv.
[...]
avverso la cartella esattoriale n. 07120210059918039000, emessa a suo carico Pt_1 per infrazioni al Codice della Strada elevate dal nel 2017. Controparte_2
In via del tutto preliminare, va dichiarata la contumacia del il Controparte_2 quale, sebbene regolarmente citato, non si è costituito.
Venendo alla delibazione dei motivi di appello, l'appellante ha censurato il titolo giudiziale in oggetto adducendo, quale unico motivo di gravame, l'omessa pronuncia in merito all'eccezione di disconoscimento ai sensi degli artt. 2712 e 2719 c.c. delle copie delle relate di notifica dei verbali di contestazione dell'infrazione al
- 3 - Codice della Strada, formulata in primo grado con verbale dattiloscritto all'udienza del 25 novembre 2022.
Sebbene sia evidente che il giudice di prime cure abbia omesso di esaminare l'eccezione di disconoscimento degli atti sopra menzionati e di pronunciarsi su di essa, l'impugnazione non è meritevole di accoglimento.
Nel caso di specie, il disconoscimento di conformità ex artt. 2712 e 2719 c.c. è stato tempestivo, in quanto ha avuto luogo a mezzo di verbale dattiloscritto nella prima udienza utile successiva alla produzione in giudizio da parte dell'Ente impositore delle copie contestate.
Nondimeno, affinché il disconoscimento sia ammissibile, questo deve avvenire, a pena di inefficacia, "attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale" (tra le più recenti, Cass. n. 3227 del 2021; conf. Cassazione nn. 25404,
24730, 22577, 20770, 19552 del 2020; 16557, 3540 del 2019; 27633 del 2018, 29993 e 23902 del 2017). Ancora, la Corte di cassazione ha disposto che l'eccezione di disconoscimento deve essere accompagnata o dall'individuazione delle differenze tra il documento in copia e l'originale, o in alternativa dall'indicazione delle peculiarità del documento che possano far dubitare della sua genuinità (sent. n. 24634/2021).
Ebbene, nonostante il contribuente abbia individuato con precisione le singole copie informi delle relate di notifica che ha inteso disconoscere, indicandone la data di presunta notifica ed il numero identificativo del verbale di contestazione a cui le relate si riferiscono, l'eccezione non risulta ammissibile poiché non sono stati evidenziati profili di difformità che possano far dubitare della genuinità degli atti contestati.
Segnatamente, l'opponente non ha rilevato alcuna peculiarità delle copie prodotte (ad es. cancellature, scoloriture ecc.), ma si è limitato a formulare mere ipotesi fondate sull'utilizzo di moduli prestampati nella redazione delle relate di notifica, inidonee a privare i documenti del rilievo probatorio loro proprio.
Fermo quanto precede, va evidenziato che l'appellante, nel presente grado di giudizio, non ha provveduto al deposito di alcun documento che possa dimostrare tanto la fondatezza dell'eccezione di disconoscimento, quanto la non autenticità delle copie contestate.
Vale la pena rammentare al riguardo che l'onere probatorio incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c., co. 1°, c.c. a carico della parte che allega un fatto a sé favorevole. Sul punto si è pronunciata a più riprese la giurisprudenza, affermando che “l'appellante assume sempre la veste di attore rispetto al giudizio d'appello, e su di lui ricade l'onere di dimostrare
- 4 - la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale, di attore o convenuto, assunta nel giudizio di primo grado” (C. Cass. sent. n. 19529/2019; vd. anche C. Cass. ord. n. 4806/2015; C. Cass. ord. n. 23658/2017). L'appello, dunque non determina alcuna inversione dell'onere della prova, atteso che non impone alla controparte la dimostrazione dell'insussistenza dei fatti costitutivi della domanda attorea.
Nel caso di specie, la parte appellante non ha depositato la documentazione contenuta in primo grado nel fascicolo di parte resistente al fine Controparte_2 di confortare la prospettazione difensiva fornita.
In conclusione, nonostante la riscontrata omessa pronuncia da parte del Giudice di prime cure su uno dei motivi di ricorso - fatta valere quale unico motivo di appello nel presente giudizio - l'impugnazione è infondata e deve essere rigettata.
Quanto al governo delle spese di lite, infine, risulta infondato l'asserito difetto di legittimazione passiva dell' perché nel giudizio di Controparte_1 opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di una sanzione amministrativa per la violazione del Codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale. Pertanto, “l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione, e tenendo peraltro conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali” (v. Cass. civ., sent. 24678/2018; Cass. civ., sent. 2570/2017; Cass. civ., n. 15900/2017).
Le spese di lite, tenuto conto dell'astratta fondatezza del gravame e della parziale soccombenza reciproca delle parti (cfr. rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall'appellata), sono integralmente compensate tra le stesse. Nei rapporti con la parte contumace, nulla per le spese.
P.Q.M.
- 5 - il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'Avv.
[...]
nei confronti dell' e del Pt_1 Controparte_1 CP_2 iscritta al n. 12788/2023 del R.G., così provvede:
[...]
1. dichiara la contumacia del Controparte_2
2. rigetta l'appello proposto;
3. compensa integralmente le spese tra le parti costituite;
4. nulla per le spese nei rapporti con la parte contumace in appello.
Così deciso in Napoli il 29 gennaio 2025
Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
- 6 -
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 12788/2023 del Ruolo Generale,
TRA
AVV. (c.f.: ), rappresentato e difeso da sé Parte_1 C.F._1 stesso, elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Napoli, alla Via G. Merliani n. 20;
-APPELLANTE-
CONTRO
(c.f.: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Alfredo Buccella, elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Toledo n. 156;
[...]
c.f.: ), in persona del Sindaco p.t.; Controparte_2 P.IVA_2
-APPELLATA contumace-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 41153/2022 del Giudice di Pace di Napoli, depositata il 5 dicembre 2022;
Conclusioni: all'udienza del 4 dicembre 2024, le parti hanno concluso come da note scritte di udienza, chiedendo la decisione della causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello, l'Avv. ha proposto gravame avverso la Parte_1 sentenza in oggetto resa dal Giudice di Pace di Napoli, chiedendone la riforma. Il presente giudizio origina da un'opposizione recuperatoria ex art. 7 del D.lgs. n. 150/2011 spiegata in primo grado dall'odierno appellante nei confronti dell'
[...]
e del per l'annullamento della cartella Controparte_1 Controparte_2 esattoriale n. 07120210059918039000, emessa per infrazioni al Codice della Strada elevate dal nel 2017. Il contribuente ha eccepito l'illegittimità della Controparte_2 pretesa creditoria vantata nei suoi confronti per un duplice ordine di profilo: l'inesistenza della notifica della cartella di pagamento impugnata ai sensi dell'art. 3- bis della L. 53/1994, affermando che l' ha Controparte_1 utilizzato un indirizzo PEC che solo successivamente è stato inserito nei pubblici registri;
l'omessa notifica del verbale di accertamento sotteso alla cartella esattoriale, con conseguente domanda di accertamento della decadenza della pretesa. Per ultimo, ha eccepito l'illegittimità della richiesta di interessi di mora per essere la cartella priva di motivazione in ordine al tasso di interesse applicato e le relative modalità di calcolo. Il ricorrente ha altresì formulato, con verbale dattiloscritto all'udienza del 25 novembre 2022, un'eccezione di disconoscimento ex artt. 2712 e 2719 c.c. in merito alle copie delle relate di notifica dei verbali di contestazione dell'infrazione al Codice della Strada depositate in giudizio.
Il giudice di prime cure, qualificando la domanda ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 150/2011 e rilevando la mancata proposizione di motivi idonei a scalfire nel merito la pretesa sanzionatoria su cui si fonda la cartella di pagamento, ha concluso per il rigetto dell'opposizione con la seguente motivazione: “nel merito il ricorso è però infondato, avendo il comune depositato i verbali impugnati ritualmente notificati all'attuale opponente. Inoltre, neppure l'eccezione di prescrizione è fondata avuto riguardo alla rituale notifica dei verbali e della cartella qui impugnata, dal valore interruttivo, nonché della nota proroga per l'emergenza Covid-19 di tutti i termini di prescrizione e di decadenza che scadevano nel periodo 08/03/2020-31/08/2021”.
Per la riforma della sentenza di primo grado ha proposto appello l'Avv.
[...]
, adducendo quale unico motivo di impugnazione l'omessa pronuncia in Pt_1 merito all'eccezione di disconoscimento delle copie informi delle relate di notifica dei suddetti verbali di accertamento. Inoltre, il contribuente ha contestato l'omessa allegazione della prova della spedizione e del ricevimento della raccomandata informativa di avvenuto deposito (C.A.D.), rispetto alla quale l'agente postale si è limitato solo ad attestarne l'invio sulle suddette relate, senza però allegare la relativa ricevuta. Secondo la prospettazione difensiva fornita dall'appellante, se il Giudice di pace avesse esaminato la richiesta di disconoscimento e conseguentemente accertato l'assenza di prova dell'inoltro della raccomandata informativa (C.A.D.), non avrebbe potuto che concludere per l'accoglimento dell'opposizione. Su tali premesse, ha concluso, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, per
- 2 - l'annullamento della cartella esattoriale in oggetto, con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituita l' resistendo al gravame ed Controparte_1 eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva. Nel merito, il Concessionario ha ribadito l'esistenza giuridica della notifica della cartella esattoriale, rilevando come la consegna telematica dell'atto abbia, in ogni caso, prodotto il risultato della conoscenza del medesimo da parte dell'interessato. In via subordinata ed in caso di ritenuta nullità della notificazione, l'agente della riscossione ha eccepito la sanatoria ex art. 156, co. 3, c.p.c. di ogni eventuale vizio fosse accorso al procedimento di notifica dell'atto impugnato. Più precisamente, il Concessionario ha affermato che l'atto impugnato, trovandosi nella materiale disponibilità della controparte, ha comunque raggiunto il suo scopo legale. In terzo luogo, ha sostenuto l'infondatezza dell'eccezione presentata in primo grado relativa al difetto di motivazione della cartella esattoriale, affermando che la mancata indicazione analitica del calcolo degli interessi non rientra nel contenuto minimo della cartella di pagamento, né tra gli elementi che devono essere necessariamente indicati nel ruolo ex art. 1 del D.M. n. 321/1999. L'agente della riscossione ha quindi concluso per il rigetto dell'impugnazione per inammissibilità ed infondatezza, con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Il sebbene regolarmente citato, non si è costituito. Controparte_2
Rilevata la natura documentale della controversia, la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 4 dicembre 2024 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti nella misura di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle repliche.
MOTIVAZIONE
L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
Il presente giudizio origina da un'opposizione recuperatoria spiegata dall'Avv.
[...]
avverso la cartella esattoriale n. 07120210059918039000, emessa a suo carico Pt_1 per infrazioni al Codice della Strada elevate dal nel 2017. Controparte_2
In via del tutto preliminare, va dichiarata la contumacia del il Controparte_2 quale, sebbene regolarmente citato, non si è costituito.
Venendo alla delibazione dei motivi di appello, l'appellante ha censurato il titolo giudiziale in oggetto adducendo, quale unico motivo di gravame, l'omessa pronuncia in merito all'eccezione di disconoscimento ai sensi degli artt. 2712 e 2719 c.c. delle copie delle relate di notifica dei verbali di contestazione dell'infrazione al
- 3 - Codice della Strada, formulata in primo grado con verbale dattiloscritto all'udienza del 25 novembre 2022.
Sebbene sia evidente che il giudice di prime cure abbia omesso di esaminare l'eccezione di disconoscimento degli atti sopra menzionati e di pronunciarsi su di essa, l'impugnazione non è meritevole di accoglimento.
Nel caso di specie, il disconoscimento di conformità ex artt. 2712 e 2719 c.c. è stato tempestivo, in quanto ha avuto luogo a mezzo di verbale dattiloscritto nella prima udienza utile successiva alla produzione in giudizio da parte dell'Ente impositore delle copie contestate.
Nondimeno, affinché il disconoscimento sia ammissibile, questo deve avvenire, a pena di inefficacia, "attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale" (tra le più recenti, Cass. n. 3227 del 2021; conf. Cassazione nn. 25404,
24730, 22577, 20770, 19552 del 2020; 16557, 3540 del 2019; 27633 del 2018, 29993 e 23902 del 2017). Ancora, la Corte di cassazione ha disposto che l'eccezione di disconoscimento deve essere accompagnata o dall'individuazione delle differenze tra il documento in copia e l'originale, o in alternativa dall'indicazione delle peculiarità del documento che possano far dubitare della sua genuinità (sent. n. 24634/2021).
Ebbene, nonostante il contribuente abbia individuato con precisione le singole copie informi delle relate di notifica che ha inteso disconoscere, indicandone la data di presunta notifica ed il numero identificativo del verbale di contestazione a cui le relate si riferiscono, l'eccezione non risulta ammissibile poiché non sono stati evidenziati profili di difformità che possano far dubitare della genuinità degli atti contestati.
Segnatamente, l'opponente non ha rilevato alcuna peculiarità delle copie prodotte (ad es. cancellature, scoloriture ecc.), ma si è limitato a formulare mere ipotesi fondate sull'utilizzo di moduli prestampati nella redazione delle relate di notifica, inidonee a privare i documenti del rilievo probatorio loro proprio.
Fermo quanto precede, va evidenziato che l'appellante, nel presente grado di giudizio, non ha provveduto al deposito di alcun documento che possa dimostrare tanto la fondatezza dell'eccezione di disconoscimento, quanto la non autenticità delle copie contestate.
Vale la pena rammentare al riguardo che l'onere probatorio incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c., co. 1°, c.c. a carico della parte che allega un fatto a sé favorevole. Sul punto si è pronunciata a più riprese la giurisprudenza, affermando che “l'appellante assume sempre la veste di attore rispetto al giudizio d'appello, e su di lui ricade l'onere di dimostrare
- 4 - la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale, di attore o convenuto, assunta nel giudizio di primo grado” (C. Cass. sent. n. 19529/2019; vd. anche C. Cass. ord. n. 4806/2015; C. Cass. ord. n. 23658/2017). L'appello, dunque non determina alcuna inversione dell'onere della prova, atteso che non impone alla controparte la dimostrazione dell'insussistenza dei fatti costitutivi della domanda attorea.
Nel caso di specie, la parte appellante non ha depositato la documentazione contenuta in primo grado nel fascicolo di parte resistente al fine Controparte_2 di confortare la prospettazione difensiva fornita.
In conclusione, nonostante la riscontrata omessa pronuncia da parte del Giudice di prime cure su uno dei motivi di ricorso - fatta valere quale unico motivo di appello nel presente giudizio - l'impugnazione è infondata e deve essere rigettata.
Quanto al governo delle spese di lite, infine, risulta infondato l'asserito difetto di legittimazione passiva dell' perché nel giudizio di Controparte_1 opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di una sanzione amministrativa per la violazione del Codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale. Pertanto, “l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione, e tenendo peraltro conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali” (v. Cass. civ., sent. 24678/2018; Cass. civ., sent. 2570/2017; Cass. civ., n. 15900/2017).
Le spese di lite, tenuto conto dell'astratta fondatezza del gravame e della parziale soccombenza reciproca delle parti (cfr. rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall'appellata), sono integralmente compensate tra le stesse. Nei rapporti con la parte contumace, nulla per le spese.
P.Q.M.
- 5 - il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'Avv.
[...]
nei confronti dell' e del Pt_1 Controparte_1 CP_2 iscritta al n. 12788/2023 del R.G., così provvede:
[...]
1. dichiara la contumacia del Controparte_2
2. rigetta l'appello proposto;
3. compensa integralmente le spese tra le parti costituite;
4. nulla per le spese nei rapporti con la parte contumace in appello.
Così deciso in Napoli il 29 gennaio 2025
Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
- 6 -