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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 13/11/2025, n. 1232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1232 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1213/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione I Civile
Composta dai Magistrati:
Dott. ROSELLA SILVESTRI Presidente
Dott. STEFANO TARANTOLA Consigliere
Dott. ROBERTA DI MAGGIO Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello promossa da:
, rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'avv. Roberta Pe- Parte_1 rullo, presso il cui studio in EN, V. U. Rela 1/10, è elettivamente domici- liato,
APPELLANTE
contro
, Controparte_1 in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'avv. Paolo Galletti, presso il cui studio in Savona, V.
Santa IA 1/6, è elettivamente domiciliato,
APPELLATO
APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
e contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rap- Controparte_2 presentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Barbara Pozzolo, presso il cui studio in EN, V. Roma 9/5, è elettivamente domiciliata,
1 APPELLATA
e contro
, rappresentato e difeso, per mandato in atti, dagli avv. CP_3
CA OV e VI RI, elettivamente domiciliato presso lo studio della prima in EN, V. Fieschi 20/5,
APPELLATO
e contro
, rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'avv. Controparte_4
SS SO, presso il cui studio in EN, V. Fossatello 2/8, è elettivamente domiciliato,
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per la parte Appellante: “Piaccia alla Corte Ill.ma d'Appello: in parziale riforma del- la sentenza appellata, dichiarare infondate le domande rivolte dal Parte_2
[..
nei confronti dell'appellante e, pertanto, dichiarare nulla dovuto da quest'ultimo.
Condannare il alla restituzione della somma di € 7.329,55 già CP_1 CP_1 corrisposta a seguito di esecutività di sentenza di primo grado. Condannare
[...]
alla restituzione della somma di € 3.723,67 già corrisposta a seguito CP_5 di esecutività di sentenza di primo grado. Condannare alla resti- CP_3 tuzione della somma di € 3.723,67 già corrisposta a seguito di esecutività di sen- tenza di primo grado. In subordine: dichiarare gli appellati e Controparte_4 [...]
tenuti e, pertanto, condannarli a mantenere indenne l'appellante del- CP_6 le somme che fosse tenuto a corrispondere (e già corrisposte al Parte_2
[..
). Con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. In estremo subor- dine: Dichiarare la compensazione delle spese di giudizio di primo grado, con la restituzione di quanto corrisposto in pendenza di esecutività della sentenza di se- condo grado. Condannare, comunque, le a mantenere indenne Controparte_2
l'appellante per quanto fosse condannato a corrispondere a seguito di appello in- cidentale;
vinte le spese tutte. Revocare la condanna di al versamento Parte_1 all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al con- tributo unificato dovuto per il giudizio. In ogni caso con vittoria delle spese di lite tutte.”.
Per la parte Appellata e appellante in via incidentale : “Piaccia Controparte_1
2 alla Corte d'Appello di EN, contrariis reiectis: - respingere l'appello proposto da avverso la Sentenza 2526/22 Tribunale di EN, in quanto infon- Parte_1 dato in fatto e diritto e non provato;
- in accoglimento dell'appello incidentale, ed in parziale riforma della Sentenza 2526/22 Tribunale di EN, condannare Pt_1
al pagamento a titolo di risarcimento danni dell'importo di € 6.174,35, oltre
[...] interessi, pari all'importo corrisposto al difensore del Sig. come Parte_3 da liquidazione spese legali operata dalla Sentenza 1773/20 Tribunale di EN ed agli esborsi sostenuti dal Condominio per spese bancarie per versamenti non dovuti;
- sempre in accoglimento dell'appello incidentale, ed in parziale riforma della Sentenza 2526/22 Tribunale di EN, condannare al pagamen- Parte_1 to delle spese di lite di primo grado, comprensive di esborsi e compensi per la fa- se di introduzione della mediazione, da liquidarsi con applicazione dei valori medi previsti dal D.M. 147/22 per lo scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00, detratti gli importi già liquidati;
- con vittoria delle spese di lite del presente grado di giudizio”.
Per la parte Appellata : “Voglia l'Ecc.ma Corte, ogni contraria Controparte_2 azione, eccezione e deduzione respinta, previe le opportune declaratorie, riget- tando ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria: -In parziale riforma della sentenza appellata, ACCOGLIERE l'appello del;
In ogni caso RIGETTARE, Pt_1 in quanto inammissibili ed infondati, tutti i motivi di appello incidentale ex adverso proposti confermando, sui punti oggetto di gravame incidentale, integralmente la sentenza resa dal Tribunale civile di EN;
In subordine RESPINGERE, con la miglior formula, l'appello incidentale nei confronti del in quanto infondato e Pt_1 non provato per i motivi esposti in narrativa. In estremo subordine nel non creduto caso in cui in cui venisse DIMOSTRATA E ACCERTATA una responsabilità pro- fessionale del provata l'esistenza di danni risarcibili, ACCERTATA in forza Pt_1 delle previsioni contrattuali di polizza, l'operatività della stessa, nonché fornita la prova della risarcibilità del sinistro ai sensi e termini di polizza RICONDURRE alle condizioni di polizza l'eventuale responsabilità in regime di manleva della CP_7
quivi costituita con l'applicazione condizioni tutte di polizza, nonché del mas-
[...] simali e scoperti (tenuto conto che limite di esposizione della Compagnia non po- trà in alcun caso essere superiore al massimale. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Per la parte Appellata : “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, con- CP_3 trariis reiectis: 1) respingere l'appello di parte poiché infondato in fatto e Parte_1 diritto;
2) con vittoria di spese, compensi di avvocato ed oneri fiscali come per leg- ge, di entrambi i gradi di giudizio con liquidazione, in caso di accoglimento dell'appello incidentale di parte , da operare applicando il D.M. Controparte_1
55/14 e ss modifiche scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00”.
3 Co Per la parte Appellata mico: “Piaccia alla Corte di Appello, contrariis reiectis, rigettare l'appello di parte per tutte le motivazioni di cui nelle premesse Parte_1 in fatto ed in diritto della comparsa di costituzione e risposta in appello. Con vitto- ria delle spese di lite.”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Co Il Controparte_1 Controparte_1
[...
,evocava in giudizio chiedendone la condanna al pagamento del- Parte_1 la somma di € 16.175,68 a titolo di ripetizione importi non dovuti e di risarcimento del danno, oltre interessi dal dovuto al soddisfo.
Le pretese del si basavano sul fatto che la delibera assembleare del Parte_2
25 agosto 2017 con la quale era stato nominato amministratore del condomi- Pt_1 nio attoreo era stata dichiarata nulla con sentenza del Tribunale di EN del 4 novembre 2020, passata in giudicato, per violazione del disposto di cui all'art. 1129 , comma 14, c.c., secondo cui: “l'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta”. Co Il Condominio chiedeva pertanto la restituzione degli emolumentì corrisposti a
[... nonché, a titolo di risarcimento del danno, il pagamento della somma di €
12.491,14, che l'attore aveva dovuto versare a fronte della condanna alle spese di lite subita in due giudizi nei quali l'amministratore si era costituito senza avere ri- cevuto preventiva autorizzazione assembleare, omettendo inoltre di informare l'assemblea circa la prosecuzione dei due procedimenti e, in particolare, in rela- zione a proposte transattive formulate dagli attori.
si costituiva in giudizio chiedendo la reiezione delle domande attoree e Pt_1 chiedendo altresì di essere autorizzato a chiamare in causa Controparte_2
presso cui era assicurato per la responsabilità professionale, nonché i con-
[...] domini e , rispettivamente Presidente e Segretario CP_4 CP_3 dell'assemblea la cui delibera era stata dichiarata nulla, chiedendone la condanna a tenerlo indenne per l'ipotesi accoglimento delle domande formulate dal Condo- minio.
Anche i terzi chiamati si costituivano in giudizio, chiedendo, quanto a
[...]
, la reiezione delle domande del e, in caso di loro accogli- CP_2 Parte_2 mento, la riconduzione alle condizioni di polizza dell'eventuale responsabilità in regime di manleva della compagnia e, quanto a e , la reiezione CP_3 CP_4 delle domande svolte da nei loro confronti. Pt_1
4 Rigettate le istanze istruttorie di tutte le parti, con sentenza n. 2626 del 9 no- vembre 2022 il Tribunale di EN così statuiva:
“Il Tribunale di EN, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
- Condanna alla restituzione in favore del Parte_1 [...]
, della somma pari ad € 2.434,44, oltre inte- Controparte_9 ressi al tasso legale dalla domanda giudiziale sino al saldo;
- Condanna alla restituzione in favore del Parte_1 Controparte_9
81-83-85-87 , della somma pari ad € 1.092,48, oltre inte-
[...] CP_1 ressi al tasso legale dalla domanda giudiziale sino al saldo;
- Rigetta la domanda di risarcimento danni formulata dal
[...]
, in quanto infondata in fatto e diritto e comunque Parte_4 non provata;
- Rigetta le domande di manleva formulate nei confronti dei terzi chiamati, per le ragioni di cui in motivazione;
- Rigetta la questione di costituzionalità formulata in via incidentale da parte con- venuta in quanto manifestamente infondata;
- Condanna a rimborsare al Parte_1 Parte_5
, le spese del giudizio liquidate in € 336,87 per esborsi
[...] ed € 2.552,00 per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa ed iva di legge;
- Condanna a rimborsare a le spese del giudizio liqui- Parte_1 CP_3 date in € 2,93 per esborsi ed € 2.552,00 per onorari, oltre rimborso forfettario spe- se generali 15%, cpa ed iva di legge;
- Condanna a rimborsare a le spese del giudizio liqui- Parte_1 Controparte_4 date in € 2,93 per esborsi ed € 2.552,00 per onorari, oltre rimborso forfettario spe- se generali 15%, cpa ed iva di legge;
- Compensa integralmente le spese di giudizio nel rapporto processuale tra il con- venuto e la terza chiamata : Controparte_2
- Rigetta la domanda di condanna ai sensi dell'articolo 96, terzo comma c.p.c., in quanto infondata per le ragioni di cui in motivazione;
- Condanna al versamento all' entrata del bilancio dello Stato di una Parte_1 somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.”.
Avverso tale decisione interponeva appello , con atto di citazione ritualmen- Pt_1 te notificato in data 15 dicembre 2022, chiedendo, per i motivi di cui infra, quanto in epigrafe trascritto.
5 Si costituivano ritualmente in giudizio:
- il , con comparsa depositata in data 28 marzo 2023, Controparte_1 chiedendo la reiezione del gravame e proponendo appello incidentale;
- , con comparsa depositata in data 19 aprile 2023, Controparte_2 chiedendo l'accoglimento del gravame e in subordine la riconduzione alle condizioni di polizza dell'eventuale responsabilità in regime di manleva del- la Compagnia, nel caso di condanna di;
Pt_1
- , con comparsa depositata in data 5 aprile 2023, chiedendo la CP_3 reiezione del gravame;
- , con comparsa depositata in data 5 aprile 2023, chiedendo la CP_4 reiezione del gravame.
Con ordinanza 10 maggio 2023 la Corte rinviava la controversia per precisazione delle conclusioni al 3 luglio 2024, incombente poi posticipato al 22 gennaio 2025, stante la necessità di mutare il relatore, il sovraccarico del cui ruolo imponeva ulte- riore rinvio al 19 marzo 2025.
A tale udienza, tenutasi a trattazione scritta, tutte le parti depositavano note con- tenenti la precisazione delle conclusioni e la Corte, con ordinanza 26 marzo 2025, tratteneva la causa a decisione, assegnando i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
I. In via preliminare, la verifica della sussistenza dei poteri rap- presentativi dell'amministratore.
La regolarità della rappresentanza processuale del , in quan- CP_1 to presupposto processuale, deve essere verificata dal Giudice anche in assenza di eccezioni di parte e, nel caso di specie, non consta che l'assemblea condominiale abbia assunto alcuna delibera che autorizzi l'amministratore a costituirsi nel presente grado di giudizio o che ne ab- bia ratificato l'operato.
Sono però agli atti la delibera assembleare 5 maggio 2021 (doc. 1 fasci- colo I grado condominio, pagg. 49 e ss.) con cui l'assemblea del Con- dominio oggi appellato e appellante in via incidentale, all'unanimità, “de- libera di dare incarico all'avv. Paolo Galletti di introdurre il giudizio nei confronti del sig. ...”, e la procura all'uopo conferita Parte_1 dall'amministratore (cfr, sempre, fascicolo I grado ) che è Parte_2 espressamente riferita a ogni fase e grado del giudizio.
6 Il Supremo Collegio (Ordinanza n. 11863 del 2 maggio 2024), ha statuito che: “La delibera condominiale con la quale si autorizza l'amministratore
a promuovere un giudizio vale per tutti i gradi del giudizio stesso e confe- risce quindi, implicitamente, la facoltà di proporre ogni genere di impu- gnazione, compreso il ricorso per cassazione” e, pertanto, ritiene il Col- legio che il sia regolarmente costituito nel presente giudizio Parte_2
d'appello.
II. L'appello principale
Primo motivo: Sulla nullità della nomina
Il Tribunale, evidenzia l'appellante, ha ritenuto che fosse stato violato il
XIV comma dell'art. 1129 c.c., che sancisce la necessità che l'amministratore, all'atto di accettazione della nomina, specifichi analiti- camente, a pena di nullità, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta.
Dal verbale dell'assemblea 25 agosto 2017, tuttavia, risultava l'esistenza di un preventivo (si legge: “Punto 1: Nomina nuovo amministratore. Pt_6 ne presentato 1 solo preventivo di EN IS ...
l'Assemblea dopo una breve discussione decide all'unanimità la revoca dell'attuale amministratore e dà mandato al sig. CP_10 Parte_1 di EN IS di assumere il nuovo incarico di amministra- tore ....”).
E' dunque evidente che , che non era presente in assemblea, aveva Pt_1 però presentato un preventivo e che esso era dettagliato, circostanza che si desume anche dal verbale di assemblea 5 febbraio 2019 che, nel nominare per la seconda volta , fa riferimento al preventivo prece- Pt_1 dente presentato all'assemblea del 25 agosto 2017, rispetto al quale va- ria soltanto l'importo dovuto al costo del cartello della nuova amministra- zione nel portone dello stabile.
A non poteva pertanto imputarsi di non avere presentato un preven- Pt_1 tivo dettagliato e la nullità della delibera andava imputata soltanto al fatto che detto preventivo non fosse stato allegato al verbale, mentre il Tribu- nale ha ritenuto che egli non avrebbe dovuto accettare la nomina in quanto obbligato a conoscere la normativa di settore, considerazione non condivisibile in quanto limitata all'ipotesi in cui sia, appunto,
l'amministratore a non presentare il preventivo, non all'ipotesi in cui la circostanza sia imputabile ad altri soggetti.
7 L'argomentazione è inoltre contraddittoria con quella relativa alla legitti- mazione dell'amministratore medesimo fino alla pronuncia di annulla- mento della delibera (pag. 12 e 13 sentenza impugnata).
Prosegue l'appellante con l'evidenziare come le SSUU abbiano circo- scritto a poche ipotesi la nullità della delibera, limitandole a quelle in cui la mancanza sia imputabile all'amministratore.
Il motivo è infondato.
Come autorevolmente chiarito dal Supremo Collegio (Sez. VI - 2, Ordi- nanza n. 12927 dell'8 aprile 2022), a seguito della riforma introdotta con la L. n. 220/2012, la fattispecie della nomina assembleare dell'ammini- stratore di condominio si struttura come scambio di proposta ed accetta- zione e la nullità della nomina, comminata dall'art. 1129 XIV comma c.c. per l'ipotesi in cui l'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina medesima e del suo rinnovo non specifichi analiticamente l'importo do- vuto a titolo di compenso per l'attività svolta, è una nullità testuale, in quanto è stabilita dalla legge.
Il requisito formale della nomina sussiste, sempre secondo quanto af- fermato dalla Suprema Corte, “ in presenza di un documento, approvato dall'assemblea, che rechi, anche mediante richiamo ad un preventivo espressamente indicato come parte integrante del contenuto di esso, l'e- lemento essenziale della analitica specificazione dell'importo dovuto a ti- tolo di compenso, specificazione che non può invece ritenersi implicita nella delibera assembleare di approvazione del rendiconto.”.
L'impugnata decisione, utilizzando il citato precedente di legittimità (e di recente, nel medesimo senso, cfr. anche Sez. II, Sentenza n. 14424 del
29 maggio 2025) e la prevalente giurisprudenza di merito sulla questio- ne, ha ritenuto condivisibile la decisione del Tribunale di EN resa in data 4 novembre 2020 nel procedimento RG n. 11293/3017 (doc. 2 fa- scicolo primo grado ) che, in accoglimento della domanda Parte_2 proposta da uno dei condomini, il sig. aveva dichiara- Parte_3 to nulla la delibera assembleare di nomina dell'amministratore assunta in data 25 agosto 2017.
Nel verbale della delibera di nomina, infatti, non era indicato alcun corri- spettivo (tanto meno in forma analitica) e vi era unicamente il riferimento a un preventivo di EN IS (la ditta individuale di Pt_1
) che tuttavia non era allegato “o quantomeno riportato almeno nei
[...]
8 dati essenziali “ (così la decisione del Tribunale di EN 4 novembre
2020 a pag. 2 in fine) e difettavano pertanto i requisiti minimi richiesti dall'art. 1129 XIV comma c.c., così come interpretato dalla Suprema
Corte.
Gli obblighi restitutori statuiti con la decisione oggetto della presente im- pugnazione non sono che la piana conseguenza di tale ritenuta nullità e le argomentazioni sviluppate da con il primo motivo d'appello non Pt_1 appaiono persuasive.
Circa, in particolare, il fatto che la presenza di un preventivo all'atto della nomina dell'agosto 2017 si desumerebbe dalla circostanza che, nella de- libera di nomina del 5 febbraio 2019 (doc. 1 fascicolo I grado condomi- nio, pagg. da 26 a 30) si faccia riferimento al “preventivo precedente” oc- corre evidenziare che soltanto il secondo preventivo è stato prodotto (pe- raltro dal condominio – doc. 11) e non è pertanto possibile confrontare i due documenti.
In ogni caso, poi, la sola ipotetica presenza di un preventivo, in man- canza di allegazione dello stesso al verbale assembleare, non sarebbe stata sufficiente a scongiurare la nullità della delibera.
Con la L. n. 220/2012 che ha riformulato l'art. 1129 c.c., il legislatore ha inteso introdurre strumenti volti a rafforzare la trasparenza nella gestione condominiale (quali l'obbligo di apertura del conto corrente dedicato, i nuovi obblighi di rendicontazione previsti dall'articolo 1130-bis, la tenuta del registro di contabilità condominiale e l'ampliamento dei doveri infor- mativi dell'amministratore) e le esigenze di chiarezza e trasparenza non possono ritenersi assolte con la mera menzione di un preventivo di cui non è possibile verificare analiticità e congruenza.
Contrariamente, poi, a quanto opinato dall'appellante, non vi è nessuna contraddittorietà insita nell'avere il primo Giudice, pur ritenendo nulla la nomina di quale amministratore dello stabile, lo abbia tuttavia rite- Pt_1 nuto legittimato a costituirsi in giudizio.
Per consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, l'amministratore la cui delibera di nomina sia affetta da invalidità continua ad esercitare le- gittimamente, fino all'avvenuta sostituzione, i poteri di rappresentanza, anche processuale, dei comproprietari (cfr. Cass., sez. II, sentenza n.
35979 del 27 dicembre 2023; Sez. VI-2 ordinanza n. 7699 del 19 marzo
2019 e sez. II, Sentenza n. 28196 del 31 ottobre 2024, secondo cui: "la
9 deliberazione dell'assemblea condominiale che nomini amministratore un soggetto privo dei requisiti di professionalità ed onorabilità prescritti dall'art. 71-bis disp. att. c.c. è nulla per contrarietà a norma imperativa, ... nei casi di revoca od annullamento della delibera di nomina dell'ammini- stratore di condominio, devono ritenersi legittimi gli atti dapprima compiu- ti dallo stesso, se correlati di fatto ai poteri di gestione essenziali e/o in- differibili riguardanti i condomini ed i terzi e all'esigenza di salvaguardare la continuità amministrativa e di tutelare l'affidamento.”).
Secondo motivo: Sulla responsabilità dei terzi chiamati in primo grado.
GA si duole che il primo Giudice abbia escluso la responsabilità di Pre- sidente e Segretario dell'assemblea, poiché trattasi di figure non discipli- nate dal codice civile.
La Suprema Corte (40827/2021) ha stabilito che spetta all'assemblea, e per essa al presidente, il compito di controllare la regolarità degli avvisi di convocazioni e, pertanto, ha postulato doveri e responsabilità in capo a
Presidente e, conseguentemente, segretario dell'assemblea il cui com- portamento negligente, nel caso di specie, è causa diretta della nullità della delibera.
Anche sotto questo profilo le doglianze dell'appellante non colgono nel segno.
Il Giudice di prime cure, nell'escludere che la nullità della delibera fosse riconducibile a responsabilità di e nella rispettiva ve- CP_4 CP_3 ste di Presidente e Segretario dell'assemblea condominiale, non si è li- mitato a rilevare che queste ultime sono figure non disciplinate dal codi- ce civile, ma ha fatto riferimento a una pronuncia di legittimità (Cass.
24132/2009) che ha delineato le funzioni, in particolare, del Presidente dell'assemblea.
Ciò che rileva, sul punto, è che si tratta di funzioni di natura meramente formale e procedurale: il Presidente ha il compito di dirigere i lavori as- sembleari, garantire l'ordinato svolgimento della discussione e proclama- re i risultati delle votazioni, il Segretario ha il compito di redigere il verba- le dell'assemblea.
I due soggetti non hanno alcun potere di sindacare la legittimità delle de- libere né di impedirne l'adozione, limitandosi a certificare quanto avviene in assemblea: in sostanza, la delibera assembleare è espressione della
10 volontà collettiva dei condomini che hanno votato a favore, non del pre- sidente o del segretario che si sono limitati a verbalizzarla.
La chiamata in garanzia di e non ha pertanto fonda- CP_4 CP_3 mento giuridico, considerato che non può essere ravvisata alcuna colpa nel comportamento di presidente e segretario che non abbiano impedito l'adozione di una delibera viziata, dal momento che essi non hanno al- cun potere di determinare il contenuto delle delibere o di impedirne l'adozione.
Terzo motivo: Sulla non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 1129 14 c.c.
, nel corso del giudizio di primo grado, aveva sollevato questione di Pt_1 costituzionalità dell'art. 1129 XIV comma c.c. in relazione agli artt. 3, 36
e 41 della Costituzione, assumendone il difetto di proporzionalità e ra- gionevolezza, che finisce per tradursi in un inammissibile danno punitivo e il Tribunale avrebbe errato nel ritenere la questione infondata.
Il motivo è inammissibile, posto che l'appellante si limita ad affermare l'erroneità, sul punto, della decisione di primo grado, senza in alcun mo- do censurarne le argomentazioni.
Occorre peraltro osservare che la ratio della disposizione contenuta nell'art. 1129 XIV comma c.c. è da individuare nella tutela dei condomini, cui garantisce la possibilità di esprimere un consenso informato sulla determinazione del compenso dell'amministratore, evitando pretese economiche non preventivamente concordate e si tratta di finalità pie- namente coerente con i principi costituzionali di tutela del risparmio e della proprietà privata.
Quarto motivo: Sulle richieste di restituzione di spese contestate e compensi pagati.
censura la decisione di primo grado nella parte in cui (pag. 8) quan- Pt_1 tifica in € 2.434,44 oltre interessi l'importo che egli deve rimborsare al
, sommando diverse voci di spesa sostenute per il condomi- Parte_2 nio e riscosse da nel periodo di gestione 2018 (€ 6,40 del Pt_1
31/01/20218 per invio di una raccomandata ad un condomino;
€ 669,50 del 29/03/2018 per compenso gestione 2017; € 20,00 del 14/06/2018 per acquisto di nuovo libro verbali;
€ 7,70 del 19/07/2018 per spese par- cheggio e autostrada per assistere alla mediazione Pira in Tribunale;
€
1.094,00, € 494,44 ed € 142,40 del 19/01/2019 per compensi per ge-
11 stione 2018 oltre n. 2 assemblee straordinarie, n. 2 incontri con CP_11
, n. 3 incontri presso Tribunale di EN per mediazione Furnari,
[...] CP_ mediazione , spese di locomozione, parcheggi, autostrada e n. 3 sol- leciti di pagamento, aggiornamento anagrafica di cui alle fatture n.
14/2019, n. 15/2019 e n. 16/2019), tutte documentate (produzioni n. 11-
12-13-14-15 del giudizio di I grado).
L'appellante evidenzia che si tratta di spese frutto di attività svolta nell'interesse del e di cui il ha usufruito e inseri- Parte_2 Parte_2 te nel consuntivo di gestione approvato dall'assemblea.
Le spese vive è, ad avviso dell'appellante, inconcepibile che non ven- gano rimborsate dal Condominio, e, quanto ai compensi, richiama Pt_1 il primo motivo.
Con riguardo, poi, ai compensi relativi alla seconda nomina, l'appellante evidenzia che il preventivo prevedeva € 26,00 all'ora per tutte le presta- zioni straordinarie non “prezzate” specificamente e che a questa previ- sione egli si è attenuto.
Oggetto di censura anche l'ulteriore importo di € 1.092,48 che il primo
Giudice ha riconosciuto dovuto al per somme riscosse nel Parte_2 periodo 2019 e 2020.
In relazione al 2019, si duole l'appellante che il Tribunale abbia detratto €
482,48 per compensi ed esborsi per attività espletate a favore del con- dominio rientranti fra le attività extra meglio descritte nella fatt. n.
38/2020 - doc. 18 - nelle voci: “Assemblea straordinaria, ritiro documen- tazione Tribunale di EN, n. 2 incontri presso il Tribunale per impu- gnazione Pira, Avv. Gatto per disamina prove impugnazione Pira, n. 2 udienze impugnazione Pira, spese di locomozione, parcheggi, autostra- da” .
In relazione al 2020 si duole che il Tribunale abbia detratto € 215,42 Pt_1 dal compenso dovuto per il relativo periodo di gestione (fatt. n. 70/2020 del - doc. 20 ) a decorrere dalla revoca intervenuta il 25/11/2020, Pt_1 senza tenere conto del fatto che la Cassazione ha ritenuto che la revo- ca senza giustificato motivo comporti il pagamento dell'intero compenso annuale oltre al risarcimento del danno;
€ 394,58 determinata dalla somma di esborsi per attività extra sostenuti per il condominio nelle voci meglio descritte nella fatt. n. 71/2020- doc. 20 quali “Ritiro documenta- CP_ zione Tribunale di EN per causa , udienza presso il Tribunale
12 CP_ per impugnazione , spese di locomozione forfait, apertura 2 sinistri, sollecito per morosità, parcheggio 19/02/2020 e 05/10/2020”.
Anche per queste spese occorre considerare, allega l'appellante, che si tratta di compensi ed esborsi sostenuti per l'attività di gestione del con- dominio e approvati dall'assemblea e che egli si è attenuto a quanto esposto nel preventivo dettagliato.
Il motivo è infondato.
Come detto scrutinando il primo motivo, la restituzione delle somme da percepite per compensi e spese relativi al periodo in cui egli ha Pt_1 svolto le prestazioni in virtù di nomina poi dichiarata nulla è ineliminabile conseguenza della pronuncia di nullità, che dà diritto alla restituzione delle somme erogate a titolo di indebito oggettivo.
Le spese vive sostenute da nell'interesse del condominio avrebbero Pt_1 forse potuto essere ripetute da a titolo di arricchimento senza cau- Pt_1 sa, ma l'odierno appellante non ha formulato tale domanda.
Con riguardo ai corrispettivi pretesi per il periodo in cui, invece, la nomi- na era valida (ovverosia il periodo che va dal 5 febbraio 2019 alla nomi- na di un nuovo amministratore intervenuta all'assemblea condominiale del 25 novembre 2020 – doc. 1 fascicolo primo grado , pagg. Parte_2
39 e ss.) la decisione impugnata va altresì esente da censure, avendo il
Tribunale (alle pagine 9 e 10) esaminato accuratamente le voci riportate nelle quattro fatture GA relative al 2020 (nn. 38, 39, 70 e 71) raffrontan- dole con il preventivo dettagliato su cui si era basata la nomina ed espungendo alcune voci in quanto non provate o conteggiate come pre- stazioni di straordinaria amministrazione laddove dovevano invece con- siderarsi ricomprese in quanto preventivato per ordinaria amministrazio- ne.
Le valutazioni compiute dal Tribunale si palesano corrette, tenuto conto del fatto che, in generale, il compenso preventivato dall'amministratore deve intendersi come tendenzialmente onnicomprensivo (cfr. Cass., sez.
II, Sentenza n. 10204 del 28 aprile 2010; sez. II, sentenza n. 5014 del 2 marzo 2018 e sez. II, sentenza n. 14428 del 29 maggio 2025) e che nel preventivo del 21 gennaio 2019 (doc. 11 fascicolo primo grado condomi- nio) era stato esplicitato che non sarebbero stati richiesti rimborsi extra per telefonate, ma soltanto per spese documentabili ed a carico del committente.
13 Anche quanto al corrispettivo dovuto per il periodo in cui ha operato Pt_1 in forza della proroga tacita prevista dall'art. 1129 comma X c.c. appare corretta la decisione impugnata nella parte in cui lo ha riconosciuto in misura proporzionale al periodo di attività effettivamente prestata, calco- lato sulla base del compenso annuale pattuito, così rispettando il genera- le principio secondo cui il compenso dei professionisti deve essere commisurato all'attività effettivamente svolta, principio di cui sono espressione gli artt. 2225, 2231 e 2233 c,c..
Quinto motivo: Sul governo delle spese di lite
Ad avviso di , il Tribunale avrebbe errato nel liquidare le spese se- Pt_1 condo soccombenza sulla base delle somme riconosciute poiché si ver- sava invece in ipotesi di soccombenza reciproca, posto che era stata ri- gettata la domanda risarcitoria.
Quanto all'assicurazione, essa non è stata condannata a manlevare il convenuto perché non è stata accolta la domanda risarcitoria bensì sol- tanto quella di ripetizione di indebito non coperta dalla polizza.
Anche questo motivo è infondato
Secondo la giurisprudenza di legittimità, la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudi- ce di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (tra le tante, Cass.
Civ. n. 2149 del 2014 e;
Cass. Sez. 2, 20/12/2017, n. 30592).
Nel caso che ci occupa il , pur avendo visto accogliere la Parte_2 domanda per importo significativamente inferiore rispetto alla pretesa azionata, è risultato in parte vittorioso e condivisibilmente il primo Giudi- ce gli ha riconosciuto il ristoro delle spese di lite, liquidandole con riferi- mento allo scaglione di valore corrispondente alla somma in concreto at- tribuita con la sentenza (cfr. Cass, sez. III, ord. n. 5798/ 2019).
Sesto motivo: Sulla sanzione per mancata partecipazione alla me- diazione.
Anche questo capo della sentenza di primo grado è, ad avviso di , Pt_1 meritevole di riforma perché la sanzione è prevista soltanto per la man-
14 cata partecipazione nelle materie in cui la mediazione è obbligatoria e ta- le non è il rapporto contrattuale tra amministratore e condominio.
In ogni caso eventuali accordi raggiunti in sede di mediazione non sa- rebbero stati opponibili all'assicurazione e pertanto non avrebbe po- Pt_1 tuto parteciparvi.
Il motivo è infondato.
L'art. 5 I comma D. Lgs. n. 28/2010 prevede che chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione, costi- tuendo tale esperimento condizione di procedibilità della domanda giudi- ziale. La norma individua le “controversie condominiali “ tra quelle sog- gette a mediazione obbligatoria, senza ulteriori specificazioni, utilizzando un criterio oggettivo e non soggettivo, sicché l'obbligo di mediazione si estende anche ai rapporti tra condominio e terzi.
Secondo l'art.71-quater, comma I, disp. att. c.c., per controversie in ma- teria di condominio, ai sensi dell'articolo 5, 1 comma, del d.l. 4 marzo
2010, n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall'errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice civile (artt. da 1117 e 1139 c.c.) e degli articoli da 61 a 72 disp. att. c.c e la nomina dell'amministratore è disciplinata dall'art. 1129 c.c. (norma ri- compresa nel citato capo II del titolo VII del libro III).
Il rapporto tra condominio e amministratore, inoltre, è regolato dalle nor- me specifiche del condominio, in particolare dagli artt. 1129, 1131 e
1133 cc.
Correttamente pertanto, il Tribunale ha ritenuto che quella oggetto del presente giudizio fosse da considerarsi controversia condominiale per cui è prevista la mediazione quale condizioni di procedibilità e, in appli- cazione dell'art. 116 II comma c.p.c., ha condannato al versamento Pt_1 all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo corrispondente al contribu- to unificato dovuto per il giudizio.
Il giustificato motivo per non partecipare al procedimento di mediazione non può infatti essere ravvisato, come vorrebbe l'odierno appellante, nel- la circostanza che l'eventuale accordo raggiunto non sarebbe stato op- ponibile alla compagnia di assicurazione, posto che quest'ultima ben avrebbe potuto essere invitata a partecipare a detto procedimento.
III. L'appello incidentale
15 Primo motivo: Riforma della Sentenza 2526/22, Tribunale di EN, laddove ha rigettato la domanda di condanna del al risarci- Pt_1 mento del danno nella misura di € 6.168,35, pari all'importo corri- sposto al difensore del Sig. in conseguenza della Parte_3
Sentenza 1773/20, Tribunale di EN.
Il primo Giudice ha rigettato la domanda di condanna di al paga- Pt_1 mento di € 6.168,35, pari all'importo corrisposto dal Condominio per la condanna alle spese di lite liquidate nella Sentenza 1773/20 Tribunale di
EN perché l'odierno appellante in via incidentale non avrebbe forni- to la prova del nesso causale tra la condotta omissiva dell'amministratore ed il danno che ritiene di aver subito.
In realtà, evidenzia il Condominio, era provato che dopo avere Pt_3 impugnato la delibera di nomina di , aveva formulato una proposta di Pt_1 chiusura transattiva della causa a spese compensate e che aveva Pt_1 omesso di convocare un'assemblea avente all'O.d.G. la delibera sulla proposta transattiva formulata da e di informarne i condomini. Pt_3
, prosegue l'appellante in via incidentale, aveva l'obbligo di comuni- Pt_1 care la proposta transattiva formulata da e di sottoporla alla de- Pt_3 libera assembleare come previsto dall'art. 1131 comma 3 c.c. e, più in generale, dalla previsione dell'art. 1710 c.c. richiamato dall'art. 1129 comma 15 c.c., sulla diligenza del mandatario.
Egli avrebbe dovuto sottoporre ai condomini detta proposta anche per- ché, come previsto dall'art. 1131 comma 3 c.c., esorbitante dalle proprie attribuzioni come delineate dall'art. 1130 c.c.: una transazione è un atto di straordinaria amministrazione, poiché implica la disposizione di diritti delle parti.
La decisione di accogliere o respingere la proposta transattiva formulata in udienza dal spettava esclusivamente all'Assemblea dei con- Pt_3 domini e non all'amministratore, posto anche che ai rapporti tra i condò- mini e l'amministratore sono applicabili le regole attinenti al mandato con rappresentanza, richiamate dall'art. 1129 comma 15 c.c., e quindi, in par- ticolare, quelle contenute negli artt. 1708 comma 2 c.c., secondo cui nel mandato non sono inclusi gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione e quelle di cui all'art. 1711 I comma, secondo cui il mandatario non può eccedere i limiti del mandato.
16 Contrariamente, inoltre, a quanto opinato dal Tribunale, il nesso causale tra il danno e l'inadempimento di non consiste nella sicura accetta- Pt_1 zione della proposta da parte dell'Assemblea, ma nella perdita di possibi- lità di decidere sulla proposta medesima.
Il motivo è infondato.
Il primo Giudice ha evidenziato (pag. 11 decisione impugnata) che “non risulta chiaramente se l'amministratore abbia o meno riferito di tale pro- posta conciliativa (n.d.r.: la proposta formulata da in relazione al Pt_3 giudizio di impugnazione della nomina di GA ad opera dell'assemblea condominiale in data 25 agosto 2017)“ e, in ogni caso, “Il Condominio ... non ha fornito la prova del nesso causale tra la condotta omissiva dell'amministratore e il danno che ritiene di aver subito. Non vi è prova certa, infatti, che qualora la proposta conciliativa del condomino fosse stata formulata, discussa e messa espressamente ai voti durante
l'assemblea, il avrebbe sicuramente accettato la stessa”. Parte_2
Il Collegio condivide la valutazione del Tribunale, supportata dall'attenta lettura dei documenti versati in atti.
Dal verbale di assemblea 27 marzo 2018 (doc. 1 fascicolo I grado Con- dominio, pagg. da 7 a 13) pare di poter desumere che l'argomento sia stato trattato, sebbene la questione non compaia tra gli argomenti espressamente posti all'ordine del giorno (cfr. pag. 9 doc. 1 citato).
La proposta, infatti, era stata formulata da nel corso del giudizio Pt_3
RG n. 11293/3017 all'udienza del 14 marzo 2018 (cfr. doc. 5 fascicolo primo grado ), non è dato sapere quando sia stata portata a Parte_2 conoscenza dell'amministratore ( deduce con mail del 20 marzo Pt_1
2018 e il non prova una comunicazione maggiormente tem- Parte_2 pestiva) ed è indubitabile che non potesse essere messa espressamente all'ordine del giorno della assemblea di poco successiva, la cui convoca- zione doveva avvenire , ex art. 66 disp. att. c.c., almeno 5 giorni prima della data fissata per l'assemblea (computandosi il termine non già dall'invio della convocazione ma dalla sua ricezione da parte dei condo- mini).
Da quanto verbalizzato al punto 7 del verbale assembleare (cfr. verbaliz- zazione delle “varie ed eventuali” a pag. 12, riportata anche nella deci- sione impugnata) si desume tuttavia che la questione venne affrontata
17 poiché non si comprenderebbe in caso contrario l'invito a di al- Pt_3 lontanarsi.
Il non ha dunque provato una condotta negligente di Parte_2 Pt_1 consistente nel non avere sottoposto all'assemblea la proposta concilia- tiva ma soprattutto non ha provato (e neppure allegato) il contenuto di tale proposta conciliativa, il che riverbera conseguenza sulla prova del nesso causale tra l'ipotetica condotta negligente e il danno asseritamen- te subito.
Nel prodotto verbale d'udienza 14 marzo 2018 in cui la proposta venne formulata (doc. 5 fascicolo I grado ) si legge infatti soltanto CP_1 che: “ Il signor presente personalmente, ribadisce la sua dispo- Pt_3 nibilità a definire bonariamente la vertenza a spese compensate subor- dinatamente alla convocazione dell'assemblea con i suddetti punti all'O.d.G. e la nomina dell'amministratore”, ma non è esplicitato, al di là della compensazione delle spese, quali siano le condizioni alle quali sarebbe disposto a definire bonariamente la controversia e, in Pt_3 particolare, in che cosa consistano i quattro punti che dovrebbero essere messi all'ordine del giorno.
Anche alla precedente udienza del 18 gennaio 2017 (cfr. sempre doc. 5
) è per vero menzionata la disponibilità di a “valutare CP_1 Pt_3 una definizione bonaria”, sempre previa convocazione “di un'assemblea in cui si discuta degli argomenti dedotti in atto di citazione”, ma l'atto di citazione non è estato prodotto.
Il danno che il appellante in via incidentale assume di avere Parte_2 subito consiste nell'aver dovuto rifondere le spese legali cui Pt_3 avrebbe rinunciato in caso di definizione della lite ma, difettando la prova delle rimanenti condizioni alle quali sarebbe stato disposto ad Pt_3 addivenire a tale definizione, del tutto condivisibilmente il Tribunale ha ri- tenuto che non vi potesse essere prova del fatto che il Parte_2
l'avrebbe accettata.
Secondo motivo: Riforma della Sentenza 2526/22, Tribunale di Ge- nova, laddove ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di con- danna del GA al risarcimento del danno nella misura di € 6,00 pari agli esborsi sostenuti dal Condominio per spese bancarie per ver- samenti non dovuti.
18 Il Condominio aveva diritto al risarcimento dei danni comprensivi dell'importo di € 6,00, oltre interessi, pari ai costi bancari sostenuti per ef- fettuare in data 29.03.18 e 19.01.19, con 4 distinte operazioni da € 1,5 ciascuna, i bonifici a favore di di importi riconosciuti dalla stessa Pt_1 sentenza come non dovuti.
La decisione di primo grado dovrebbe pertanto essere riformata ricono- scendo anche questi importi al . Parte_2
Il motivo è infondato, posto che l'attenta lettura degli atti di causa, e in particolare del ricorso introduttivo (pag. 4, III capoverso), chiarisce che l'odierno appellante in via incidentale aveva quantificato gli importi di cui chiedeva la restituzione nel solo ammontare delle somme bonificate, al netto dei costi di bonifico, con la conseguenza che quella formulata con il presente motivo d'appello è una domanda nuova, tardivamente e inam- missibilmente introdotta nel giudizio.
Terzo motivo: Riforma della Sentenza 2526/22, Tribunale di EN, laddove ha liquidato le spese legali a favore del Controparte_12 cando uno scaglione del D.M. 147/22 inferiore a quello corretto e senza conteggiare la fase di introduzione della mediazione
Le spese di lite, a seguito dell'accoglimento dell'appello incidentale, do- vranno essere liquidate secondo lo scaglione da € 5.200,01 a €
26.000,00, anzichè quello da € 1.100,01 a € 5.200,00 utilizzato dal primo
Giudice.
Il primo Giudice, si duole inoltre l'appellante, non ha liquidato i compensi relativi all'introduzione della procedura di mediazione, sebbene il Con- dominio li avesse richiesti e documentati.
Anche questo motivo è infondato.
Come detto esaminando l'analogo motivo d'appello formulato da , il Pt_1
ha visto accogliere la domanda per importo significativa- Parte_2 mente inferiore rispetto alla pretesa azionata, è risultato in parte vittorio- so e condivisibilmente il primo Giudice gli ha riconosciuto il ristoro delle spese di lite, liquidandole con riferimento allo scaglione di valore corri- spondente alla somma in concreto attribuita con la sentenza, secondo l'insegnamento del Supremo Collegio (cfr. Cass, sez. III, Ord. n. 5798/
2019).
Quanto ai compensi relativi all'introduzione della procedura di mediazio- ne, quantificati, nella nota spese depositata nel giudizio di primo grado,
19 in € 420,00, con l'arresto a SSUU n. 16990 del 10 luglio 2017 il Supremo
Collegio ha ritenuto che le spese per l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, hanno natura intrinsecamente diversa dalle spe- se processuali vere e proprie e rappresentano piuttosto una voce di dan- no emergente, consistente nel “costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa” che, come tale, resta soggetta, quanto al suo risarcimento, ai normali oneri di domanda e allegazione .
Si esclude pertanto che le spese legali dovute per l'espletamento di atti- vità stragiudiziale, alla quale è poi seguita un'attività giudiziale in senso stretto, possano formare oggetto di liquidazione con la c.d. nota spese
(di cui all'art. 75 disp. att. cod. proc. civ.), stante la distinzione funzionale fra le due fasi (pre-contenziosa e contenziosa).
In forza di detta diversità intrinseca, si legge nella motivazione del citato arresto, “ ... non è corretta affermazione di taluna giurisprudenza (Cass.
n. 14594 del 2005) secondo cui le spese legali dovute dal danneggia- to/cliente al proprio avvocato in relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale possono formare oggetto di liquidazione con la nota di cui all' disp. att. c.p.c. (Cass. n. 14594 del 2005), dovendo invece for- mare oggetto della domanda di risarcimento del danno emergente nei confronti dell'altra parte con le preclusioni processuali ordinarie nei con- fronti delle nuove domande.”.
IV. Le spese di lite del presente grado.
La reiezione tanto dell'appello principale quanto di quello incidentale le- gittima, ex art. 92 c.p.c., l'integrale compensazione delle spese di lite nei rapporti tra e il . Pt_1 Parte_2
Anche nei rapporti tra e le spese processuali Pt_1 Controparte_2 vanno compensate per la medesima ragione per cui lo sono state in pri- mo grado: la domanda di garanzia e manleva formulata da era Pt_1 astrattamente giustificata con riguardo alle domande risarcitorie formula- te dal Condominio in via di appello incidentale.
L'appellante principale è invece soccombente nei riguardi degli appellati e e deve pertanto, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., essere CP_3 CP_4 condannato a rifondere loro le spese del grado.
Dette spese vengono liquidate come segue, in base ai parametri di cui al
DM 147/2022, nei valori medi, tenuto conto del valore (scaglione da €
1.100,01 ad € 5.200,00) e della natura della controversia:
20 1. fase di studio € 536,00
2. fase introduttiva € 536,00
3. fase di trattazione € 992,00
4. fase decisionale € 851,00
Totale complessivi € 2.915,00, oltre rimborso forf. 15%, CPA e IVA
Ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introdutti- vo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), occorre infine dare atto che l'appello principale e quello incidentale sono stati integralmente rigettati.
P.Q.M.
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
1) Rigetta l'appello principale e l'appello incidentale;
2) Dichiara tenuto e condanna a rifondere agli appellati Parte_1
e le spese del presente grado di CP_3 Controparte_4 giudizio che liquida, per ciascuna parte, in € 2.915,00 per corrispet- tivi di avvocato, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per leg- ge;
3) Compensa integralmente le spese di giudizio nel rapporto proces- suale tra l'appellante principale e l'appellante incidentale e tra l'appellante e;
Controparte_2
4) Si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello principale e quello incidentale sono respinti;
5) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in camera di consiglio alli 30 settembre 2025
Il Giudice Ausiliario rel.
Dott. Roberta Di Maggio Il Presidente
Dott. Rosella Silvestri
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