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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 04/12/2025, n. 1476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1476 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BENEVENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa SE TI, pronuncia in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2622 R.G. Cont. anno 2023
VERTENTE TRA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Cristina Callisto, con domicilio eletto presso il suo studio in Benevento alla Via M.
Planco n. 28
-Appellante-
Contro
( c.f. Controparte_1 C.F._2
Rappresentato e difeso dall'avv. Clementina Ambrosino con domicilio eletto presso il suo studio in San Giorgio del Sannio alla via T. Rossi n. 3
- Appellato -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 840/2023 del Giudice di
Pace di Benevento.
CONCLUSIONI: come formulate dalle parti nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza del 4 giugno 2025 celebrata in forma cartolare.
IN FATTO E IN DIRITTO
-1 di 5- ha tempestivamente proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 840/2023 dell'Ufficio del Giudice di Pace di Benevento depositata il 12 giugno 2023, non notificata, con cui è stata accolta l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 24/2019 emesso dal
Giudice di Pace di Benevento che aveva ingiunto all'odierno appellato il pagamento di euro 98,00 -pari ad un 1/3 di euro
294,00, somma versata per intero dalla per la Parte_1 trascrizione della sentenza n. 452/2017 del Tribunale di
Benevento- e ne ha chiesto la riforma;
con condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Ha dedotto a sostegno delle proprie pretese:
- che l'appellante aveva diritto al rimborso di euro 98,00 dall' alla luce di quanto disposto dall'art. 2670 c.c. in CP_1 quanto aveva anticipato le spese per la trascrizione della sentenza n. 452/2017 del Tribunale di Benevento, tenuto conto che l' era parte interessata alla trascrizione, essendo stata CP_1 accolta parzialmente la domanda riconvenzionale da lui proposta;
- che la sentenza n. 452/2017 del Tribunale di Benevento, in accoglimento parziale della domanda riconvenzionale dell' , aveva dichiarato la nullità parziale dell'atto di CP_1 donazione-divisione per notar del 12 novembre 1998, nella Per_1 parte in cui era stato attribuito a il “locale a Parte_2 piano terra avente ingresso dalla via pubblica, da considerarsi pertinenza esclusiva del bene attualmente adibito a locale contatori”;
- che il giudice di primo grado era incorso in errore ritenendo che la trascrizione della sentenza era atto eventuale e che l' , in quanto parte vittoriosa nella sentenza, non doveva CP_1 subire le spese della detta trascrizione;
-che invece le parti interessate alla trascrizione della detta sentenza erano la e l' e pertanto sussisteva il Parte_2 CP_1 diritto dellappellante al rimborso delle spese anticipate.
-2 di 5- L'appellato nel costituirsi ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 348 bis c.p.c. in quanto manifestamente infondato;
nel merito ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata per avere il giudice di pace correttamente applicato il principio della soccombenza;
ha chiesto altresì la condanna alle spese di lite del presente giudizio.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 4 giugno
2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Preliminarmente occorre rilevare che l'appello è ammissibile non ricorrendo i presupposti ex art. 348 bis c.p.c.
Occorre preliminarmente rilevare che la sentenza n. 452/17 del
Tribunale di Benevento - oggetto di trascrizione del cui rimborso si discute -aveva in parziale accoglimento della domanda formulata dall' dichiarato la nullità parziale dell'atto di CP_1 donazione-divisione per notar del 12 novembre 1998, nella Per_1 parte in cui viene attribuito a il “locale a piano Parte_2 terra avente ingresso dalla via pubblica, da considerarsi pertinenza esclusiva del bene attualmente adibito a locale contatori”.
Fatta tale precisazione e rilevato che non risulta depositato nel fascicolo del monitorio né nel fascicolo dell'opposizione la nota di trascrizione della sentenza per le cui spese è stato chiesto all'appellato il rimborso – specificamente qualificata dalla parte che ha chiesto il rimborso come trascrizione della sentenza- occorre premettere che la norma di riferimento per il caso in esame è l'art. 2670 c.c. secondo il quale le spese della trascrizione vanno anticipate da chi la domanda salvo il diritto di rimborso verso l'interessato.
Occorre pertanto verificare se l' dovesse ritenersi CP_1 interessato alla trascrizione della detta sentenza, potendo solo in tal caso operare il diritto al rimborso delle spese da parte dell'appellante, che alla detta trascrizione aveva provveduto.
-3 di 5- Al riguardo occorre sottolineare che la sentenza che accerta la nullità di un atto traslativo del diritto non è soggetta a trascrizione, in quanto la stessa non produce effetti costitutivi o modificativi di diritti reali immobiliari, alla luce del combinato disposto degli art. 2643 c.c. ( che indica gli atti soggetti a trascrizione) e 2645 c.c. ( che estende la regola alle sentenze che li sostituiscono) né rientra nelle sentenze trascrivibili di cui all'art. 2651 c.c.. Per mera completezza si sottolinea infatti che in materia di accertamento della nullità di atto soggetto a trascrizione il legislatore prevede la facoltà della parte interessata di procedere alla trascrizione della domanda giudiziale, alla luce di quanto disposto dall'art. 2652 n.
6 c.c., e la facoltà di far annotare a margine della trascrizione dell'atto la sentenza che ne ha dichiarato la nullità. Cosa diversa è invece la trascrizione della sentenza, delle cui spese invece l'appellante ha chiesto il rimborso pro quota.
Pertanto, esulando la sentenza di cui è causa da quelle soggette a trascrizione, deve escludersi che l'appellato avesse interesse al compimento della detta formalità, con conseguente inesistenza in capo all'appellante, che ha proceduto alla trascrizione della sentenza, del diritto al rimborso pro quota delle relative spese, alla luce di quanto disposto dall'art. 2670 c.c..
Pertanto deve essere confermata, per le motivazioni esposte, la sentenza del giudice di primo grado che ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo, nella misura minima per tutte e quattro le fasi del presente giudizio.
Occorre attestare che con questa sentenza si è proceduto all'integrale rigetto del reclamo, alla luce di quanto disposto dall'art. . 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in base al quale nel caso di pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, sussiste l'obbligo della parte impugnante di versare nuovamente
-4 di 5- il contributo unificato iniziale. Sul punto si rinvia a Cass.
SS.UU. 4315/2020 che ha chiarito che la sussistenza del presupposto di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; l'accertamento del secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, spetta invece all'amministrazione giudiziaria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento in persona del Giudice dott.ssa SE
TI, quale giudice di appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Benevento n. 840/2023, definitivamente pronunciando così decide:
- rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza per le ragioni esposte;
-condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite, liquidate nella complessiva somma di € 332,00 per compenso, oltre spese generali al 15% ed oneri di legge;
- -dà atto dell'avvenuto rigetto dell'appello, agli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115/2002.
Benevento, 29 novembre 2025
Il giudice
Dott.ssa SE TI
-5 di 5-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa SE TI, pronuncia in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2622 R.G. Cont. anno 2023
VERTENTE TRA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Cristina Callisto, con domicilio eletto presso il suo studio in Benevento alla Via M.
Planco n. 28
-Appellante-
Contro
( c.f. Controparte_1 C.F._2
Rappresentato e difeso dall'avv. Clementina Ambrosino con domicilio eletto presso il suo studio in San Giorgio del Sannio alla via T. Rossi n. 3
- Appellato -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 840/2023 del Giudice di
Pace di Benevento.
CONCLUSIONI: come formulate dalle parti nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza del 4 giugno 2025 celebrata in forma cartolare.
IN FATTO E IN DIRITTO
-1 di 5- ha tempestivamente proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 840/2023 dell'Ufficio del Giudice di Pace di Benevento depositata il 12 giugno 2023, non notificata, con cui è stata accolta l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 24/2019 emesso dal
Giudice di Pace di Benevento che aveva ingiunto all'odierno appellato il pagamento di euro 98,00 -pari ad un 1/3 di euro
294,00, somma versata per intero dalla per la Parte_1 trascrizione della sentenza n. 452/2017 del Tribunale di
Benevento- e ne ha chiesto la riforma;
con condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Ha dedotto a sostegno delle proprie pretese:
- che l'appellante aveva diritto al rimborso di euro 98,00 dall' alla luce di quanto disposto dall'art. 2670 c.c. in CP_1 quanto aveva anticipato le spese per la trascrizione della sentenza n. 452/2017 del Tribunale di Benevento, tenuto conto che l' era parte interessata alla trascrizione, essendo stata CP_1 accolta parzialmente la domanda riconvenzionale da lui proposta;
- che la sentenza n. 452/2017 del Tribunale di Benevento, in accoglimento parziale della domanda riconvenzionale dell' , aveva dichiarato la nullità parziale dell'atto di CP_1 donazione-divisione per notar del 12 novembre 1998, nella Per_1 parte in cui era stato attribuito a il “locale a Parte_2 piano terra avente ingresso dalla via pubblica, da considerarsi pertinenza esclusiva del bene attualmente adibito a locale contatori”;
- che il giudice di primo grado era incorso in errore ritenendo che la trascrizione della sentenza era atto eventuale e che l' , in quanto parte vittoriosa nella sentenza, non doveva CP_1 subire le spese della detta trascrizione;
-che invece le parti interessate alla trascrizione della detta sentenza erano la e l' e pertanto sussisteva il Parte_2 CP_1 diritto dellappellante al rimborso delle spese anticipate.
-2 di 5- L'appellato nel costituirsi ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 348 bis c.p.c. in quanto manifestamente infondato;
nel merito ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata per avere il giudice di pace correttamente applicato il principio della soccombenza;
ha chiesto altresì la condanna alle spese di lite del presente giudizio.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 4 giugno
2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Preliminarmente occorre rilevare che l'appello è ammissibile non ricorrendo i presupposti ex art. 348 bis c.p.c.
Occorre preliminarmente rilevare che la sentenza n. 452/17 del
Tribunale di Benevento - oggetto di trascrizione del cui rimborso si discute -aveva in parziale accoglimento della domanda formulata dall' dichiarato la nullità parziale dell'atto di CP_1 donazione-divisione per notar del 12 novembre 1998, nella Per_1 parte in cui viene attribuito a il “locale a piano Parte_2 terra avente ingresso dalla via pubblica, da considerarsi pertinenza esclusiva del bene attualmente adibito a locale contatori”.
Fatta tale precisazione e rilevato che non risulta depositato nel fascicolo del monitorio né nel fascicolo dell'opposizione la nota di trascrizione della sentenza per le cui spese è stato chiesto all'appellato il rimborso – specificamente qualificata dalla parte che ha chiesto il rimborso come trascrizione della sentenza- occorre premettere che la norma di riferimento per il caso in esame è l'art. 2670 c.c. secondo il quale le spese della trascrizione vanno anticipate da chi la domanda salvo il diritto di rimborso verso l'interessato.
Occorre pertanto verificare se l' dovesse ritenersi CP_1 interessato alla trascrizione della detta sentenza, potendo solo in tal caso operare il diritto al rimborso delle spese da parte dell'appellante, che alla detta trascrizione aveva provveduto.
-3 di 5- Al riguardo occorre sottolineare che la sentenza che accerta la nullità di un atto traslativo del diritto non è soggetta a trascrizione, in quanto la stessa non produce effetti costitutivi o modificativi di diritti reali immobiliari, alla luce del combinato disposto degli art. 2643 c.c. ( che indica gli atti soggetti a trascrizione) e 2645 c.c. ( che estende la regola alle sentenze che li sostituiscono) né rientra nelle sentenze trascrivibili di cui all'art. 2651 c.c.. Per mera completezza si sottolinea infatti che in materia di accertamento della nullità di atto soggetto a trascrizione il legislatore prevede la facoltà della parte interessata di procedere alla trascrizione della domanda giudiziale, alla luce di quanto disposto dall'art. 2652 n.
6 c.c., e la facoltà di far annotare a margine della trascrizione dell'atto la sentenza che ne ha dichiarato la nullità. Cosa diversa è invece la trascrizione della sentenza, delle cui spese invece l'appellante ha chiesto il rimborso pro quota.
Pertanto, esulando la sentenza di cui è causa da quelle soggette a trascrizione, deve escludersi che l'appellato avesse interesse al compimento della detta formalità, con conseguente inesistenza in capo all'appellante, che ha proceduto alla trascrizione della sentenza, del diritto al rimborso pro quota delle relative spese, alla luce di quanto disposto dall'art. 2670 c.c..
Pertanto deve essere confermata, per le motivazioni esposte, la sentenza del giudice di primo grado che ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo, nella misura minima per tutte e quattro le fasi del presente giudizio.
Occorre attestare che con questa sentenza si è proceduto all'integrale rigetto del reclamo, alla luce di quanto disposto dall'art. . 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in base al quale nel caso di pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, sussiste l'obbligo della parte impugnante di versare nuovamente
-4 di 5- il contributo unificato iniziale. Sul punto si rinvia a Cass.
SS.UU. 4315/2020 che ha chiarito che la sussistenza del presupposto di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; l'accertamento del secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, spetta invece all'amministrazione giudiziaria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento in persona del Giudice dott.ssa SE
TI, quale giudice di appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Benevento n. 840/2023, definitivamente pronunciando così decide:
- rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza per le ragioni esposte;
-condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite, liquidate nella complessiva somma di € 332,00 per compenso, oltre spese generali al 15% ed oneri di legge;
- -dà atto dell'avvenuto rigetto dell'appello, agli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115/2002.
Benevento, 29 novembre 2025
Il giudice
Dott.ssa SE TI
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