TRIB
Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/06/2025, n. 1940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1940 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, in persona del GOP avv. Antonio
Ruggiero ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1020/2017 del R.G. contenzioso vertente
TRA
, , elettivamente domiciliata in Palma Parte_1 C.F._1
Campania alla via Trieste, n. 131, presso lo studio dell'avv. Luisa NUNZIATA,
dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura a margine C.F._2
della citazione,
OPPONENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Reggio Emilia, via Guido da Castello n. 35, presso lo studio dell'avv. Mauro FILIPPINI, , dal quale è rappresentata e C.F._3 difesa giusta procura allegata al ricorso per ingiunzione,
OPPOSTA
avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale di udienza del 27.03.2025..
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Si omette l'analitica esposizione dello svolgimento del processo, non più prevista dall'art. 132 c.p.c. novellato, e si procede alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi degli artt. 132, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c..
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n.2796/2016 emesso dal Tribunale di Nola in data 16.12.2016 su istanza della opposta e notificatole in data 28.12.2016, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento in favore della della somma di euro 6.000,00 a titolo di Controparte_1
Pag. 1 saldo del prezzo dovuto per l'acquisto di una scala a giorno, oltre ad interessi e spese della fase monitoria.
L'opposizione era fondata sui seguenti motivi: ritardo di tre mesi nella consegna della scala ordinata in data 17.11.2014 con conseguenti disagi della attrice che ha dovuto convivere da fine novembre 2014 a febbraio 2015 con un foro nel pavimento aperto per consentire la successiva installazione della scala prevista nel termine di 30/40 giorni dall'ordine; la scala consegnata non era risultata conforme a quella ordinata per colore e presentava dei graffi sui gradini;
che i vizi erano stati denunziati alla Controparte_1
con raccomandata del 02.04.2015 senza ottenere alcun riscontro.
Tanto esposto chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e proponeva domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni subiti.
Si costituiva in giudizio l'opposta, la quale eccepiva in via preliminare la tardività della notifica dell'opposizione e nel merito che la scala montata in data 22.02.2015 era priva di vizi ed imperfezioni tanto che la non ebbe nulla da osservare al momento Parte_1 della installazione;
che la dopo il montaggio della scala si era rifiutata di Parte_1 sottoscrivere la proposta di finanziamento per il pagamento del saldo di euro 6.000,00;
che solo dopo detto rifiuto perveniva alla la lettera di contestazione di Controparte_1
vizi; che il termine di consegna indicato nel contratto era solo indicativo e non tassativo;
che la contestazione dei vizi se sussistenti doveva ritenersi tardiva in quanto prevenuta dopo gli otto giorni dalla consegna.
Tanto esposto, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Negata la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e concessi i termini ex art. 183
c.p.c., all'udienza del 27.03.2018 venivano ammessi i mezzi istruttori (interrogatorio formale delle parti e prova per testi).
Assunti i mezzi di prova ammessi, veniva disposta C.T.U., che redatta a cura dell'arch. veniva depositata in data 16.02.2023. Persona_1
Alla successiva udienza la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, rassegnate poi all'udienza del 27.03.2025.
Riservata la causa in decisione alle parti erano concessi i termini ex art. 190 c.p.c.
****************
Alla luce della documentazione prodotta e dell'esito della C.T.U. espletata, le cui conclusioni si condividono, in quanto prive di vizi logici e contraddizioni,
l'opposizione appare parzialmente fondata e merita parziale accoglimento.
Pag. 2 La denunzia dei vizi riscontrati anche dal C.T.U. è avvenuta tempestivamente. Infatti,
nel caso in esame trova piena applicazione la disciplina prevista dal Codice del consumo, che all'art. 132 (nella sua formulazione all'epoca vigente) concedeva al compratore termine di sessanta giorni dalla scoperta del vizio per la sua denuncia al venditore.
Orbene, essendo stata la scala installata in data 22.02.2015 ed essendo i vizi visibili,
l'acquirente aveva termine fino al 23.04.2015 per la denuncia degli stessi al venditore.
Pertanto, la raccomandata spedita il 02.04.2015 e pervenuta al venditore in data
17.04.2015 era idonea ad impedire la decadenza dal diritto di agire per il risarcimento dei danni.
Pertanto, secondo le determinazioni del C.T.U., da condividersi, si deve ritenere che i vizi siano sussistenti e che il compratore abbia diritto ad un risarcimento danni pari ad euro 2.684,00, I.V.A. inclusa, che corrisponde alla somma stimata come necessaria per eliminare i vizi riscontrati.
Quanto ai danni richiesti per il ritardo nella consegna della scala si ritiene che gli stessi non siano dovuti, in quanto, come risultato dall'istruttoria, il ritardo è dipeso anche dalla tardiva restituzione dell'approvazione del progetto alla venditrice, la quale, in mancanza della stessa, non poteva mettere in produzione la scala.
La somma dovuta al venditore, pertanto, in accoglimento della domanda riconvenzionale e per effetto della compensazione giudiziale, dovrà essere ridotta di detta percentuale e quindi ad euro 4.316,00, I.V.A. inclusa, cui dovrà essere decurtato l'importo di euro 1.000,00 ricevuto in acconto..
Le spese sono parzialmente compensate nella misura della metà e liquidate in favore dell'opponente.
Le spese sostenute per la consulenza d'ufficio, già liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente ed integralmente a carico dell'opposta.
P.Q.M.
il Tribunale pronunziando definitivamente sulle domande di cui all'atto di citazione notificato da alla in persona del legale Parte_1 Controparte_1
rappresentante pro tempore, rigettata ogni contraria istanza, così provvede:
l) Accoglie la domanda e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna la opponente a corrispondere in favore dell'opposta Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a saldo del prezzo Controparte_1 dovuto per l'acquisto della scala da interni la somma complessiva di euro 3.316,00,
I.V.A. inclusa, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
Pag. 3 3) Condanna la opposta in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a pagare in favore dell'opponente le spese di lite, che al Parte_1
netto della compensazione vengono liquidate in euro 800,00, oltre I.V.A. e C.P.A. e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato.
4) Pone le spese sostenute per la consulenza d'ufficio, già liquidate con separato decreto, definitivamente ed integralmente a carico dell'opposta.
Così deciso in Nola, il 23/06/2025.
Il Giudice
Pag. 4