Art. 2.
I progetti delle demolizioni e quelli delle costruzioni degli edifici che dovranno sorgere nella zona indicata nell'art. 1 saranno sottoposti all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione nei riguardi delle proporzioni e dell'aspetto esterno dei fabbricati nuovi e della conservazione e tutela monumentale entro la zona stessa.
I progetti delle demolizioni e quelli delle costruzioni degli edifici che dovranno sorgere nella zona indicata nell'art. 1 saranno sottoposti all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione nei riguardi delle proporzioni e dell'aspetto esterno dei fabbricati nuovi e della conservazione e tutela monumentale entro la zona stessa.