Articolo 2 della Legge 2 luglio 1929, n. 1155
Articolo 1Articolo 3
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28 luglio 1929
Art. 2.


I progetti delle demolizioni e quelli delle costruzioni degli edifici che dovranno sorgere nella zona indicata nell'art. 1 saranno sottoposti all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione nei riguardi delle proporzioni e dell'aspetto esterno dei fabbricati nuovi e della conservazione e tutela monumentale entro la zona stessa.

Entrata in vigore il 28 luglio 1929