Cass. civ., sez. II, sentenza 02/03/2018, n. 5014
CASS
Sentenza 2 marzo 2018

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, emessa il 10 gennaio 2018, con numero di registro 11610/2015. Le parti in causa erano un condomino e il condominio stesso. La ricorrente contestava la legittimità di una delibera assembleare che stabiliva la ripartizione delle spese per la manutenzione dei balconi in base ai millesimi di proprietà, sostenendo che tali balconi dovessero essere considerati di proprietà esclusiva dei proprietari degli appartamenti ai quali accedevano. Inoltre, contestava l'attribuzione di un compenso straordinario all'amministratore per i lavori di manutenzione.

Il giudice ha accolto il ricorso per revocazione, ritenendo che la sentenza precedente fosse affetta da errore di fatto, in quanto non aveva considerato una pagina del ricorso originale contenente l'esposizione sommaria dei fatti. La Corte ha quindi annullato la sentenza impugnata e ha disposto la rivalutazione dei motivi di ricorso, confermando la natura comune dei balconi in quanto elementi decorativi della facciata, e ha rigettato le prime tre censure della ricorrente, accogliendo solo il quarto motivo riguardante la liquidazione delle spese legali, stabilendo la compensazione delle spese tra le parti. La decisione si fonda su un'interpretazione sistematica delle norme condominiali e sulla necessità di considerare la funzione estetica dei balconi nel contesto del decoro architettonico dell'edificio.

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Massime1

In tema di condominio, per quanto l'attività dell'amministratore, connessa ed indispensabile allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali e non esorbitante dal mandato con rappresentanza, debba tendenzialmente ritenersi compresa, quanto al suo compenso, nel corrispettivo stabilito al momento del conferimento dell'incarico per tutta l'attività amministrativa, rientra nelle competenze dell'assemblea quella di riconoscergli, con una specifica delibera, un compenso aggiuntivo al fine di remunerare un'attività straordinaria, non ravvisando sufficiente il compenso forfettario in precedenza accordato.

Commentari9

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 02/03/2018, n. 5014
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5014
Data del deposito : 2 marzo 2018

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