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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 25/09/2025, n. 1007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1007 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1551 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(VI) il 08/11/1967, rappresentato e difeso dagli avvocati Giancarlo Carletti e Nuccia
Figatti
e
MICHELON AT, C.F. nata a [...] il C.F._2
16/05/1970, rappresentata e difesa dall'avvocato Elisa Nascinguerra
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
1 Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
1.Dichiarare la separazione personale dei coniugi sigg.ri
[...]
e AT EL. Parte_1
2. Ordinare al Comune di Nove (VI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio (atto n.6, p.II, anno 1994);
OMOLOGARE
le seguenti condizioni della separazione
1.La casa coniugale sita a Marostica (VI), via Piazzette n.14, di proprietà della moglie, viene assegnata alla medesima, che la abita con i figli, dandosi atto che il sig. si è già trasferito altrove. Parte_1
2. Il figlio minore , ora quindicenne, è affidato congiuntamente ad Per_1
entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre.
Tenuto conto dell'età del figlio e del fatto che il sig. svolge Parte_1
attività di autista di autobus turistici, egli vedrà e terrà con sé il figlio almeno un giorno alla settimana da stabilire con un preavviso di almeno tre giorni, in funzione dei suoi turni di lavoro e compatibilmente con gli impegni del ragazzo. Parimenti verrà
concordato di volta in volta, con congruo preavviso, il periodo da trascorrere con il padre durante le vacanze estive, le festività
natalizie e pasquali, compatibilmente con i rispettivi impegni.
3. Il sig. , a titolo di concorso nel mantenimento del figlio Parte_1
2 minore e del figlio , maggiorenne ma non ancora Per_1 Per_2
economicamente autosufficiente, verserà alla moglie un assegno mensile di complessivi euro 500,00=, entro il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico bancario, su conto corrente che la medesima comunicherà; detta somma sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT-FOI a partire dalla data di deposito della sentenza di omologa della separazione, anche senza richiesta da parte della sig.ra EL. L'assegno unico sarà percepito al 100% alla moglie,
in virtù di rinuncia del marito a chiedere il 50%. detrazioni fiscali al
100% in favore della sig.ra EL.
4.Le spese straordinarie sostenute nell'interesse e per le necessità dei figli, saranno a carico dei genitori in ragione del 50% ciascuno,
individuate e rimborsate in conformità al vigente protocollo, noto ai coniugi (doc. 6);
3. I coniugi si rilasciano sin d'ora reciproca autorizzazione al rinnovo-rilascio del passaporto per sé e il figlio minore.
4. I coniugi dichiarano di essere autosufficienti economicamente e di non richiedere reciprocamente alcun assegno di mantenimento e di aver già suddiviso i beni mobili e regolato ogni altro rapporto,
pendenza e ogni questione patrimoniale.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
3 Con ricorso congiunto depositato in data 23/04/2025 i coniugi indicati in epigrafe,
premesso di aver contratto matrimonio in Nove (VI) in data 14.05.1994, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 11.09.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , alla prevalente collocazione dello Per_1
stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei due figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze dei figli;
-le spese straordinarie relative ai figli e , come regolamentate dal Per_3 Per_2
protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
Marostica (VI), via Piazzette n. 14, in favore di EL AT quale genitore convivente con i figli;
4 -quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto per sé e il figlio minore;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1
MICHELON AT, uniti in matrimonio in Nove (VI) in data 14.05.1994 con atto trascritto al n. 6, parte II, serie A, ufficio 1, anno 1994 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Nove (VI)
perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) compensa le spese.
5 Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 23.9.2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Elena Sollazzo
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