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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 07/01/2026, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 119/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SO ROBERTO, Presidente
CAMINITI MARIANGELA, AT
SICA IMMACOLATA, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9843/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO SUCCESSIONI E DONAZIONI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 18964/2025 depositato il
06/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbali e atti di causa Resistente/Appellato: come da verbali e atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 nella qualità di erede testamentario della sig.ra Nominativo_2 ha proposto ricorso avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di sgravio della cartella esattoriale n.07120160097766304000, atto prot. 44766/2025, emesso dall'Agenzia delle entrate di Napoli, Direzione provinciale I, notificato a mezzo pec in data 10.4.2025.
Parte ricorrente ha riferito di aver inviato a mezzo pec istanza, acquisita al protocollo dell'Agenzia al nr.
44766/2025, con la quale ha comunicato di aver appreso, a seguito di sua istanza di rateizzazione, della presenza a suo carico della cartella di pagamento n.071/2016009776630400, riferita all'avviso emesso in relazione alla denuncia di successione del 02/07/2012 della defunta sig.ra Nominativo_2, rilevando di aver depositato in data 19/07/2012 nuova denuncia di successione in sostituzione di quella precedentemente presentata. La predetta denuncia di successione è stata integrata con denunce successive dell'08/07/2012, del 28/01/2015 e del 30/01/2015. In forza della successione del 19/07/2012, come integrata, l'Agenzia delle
Entrate aveva emesso in data 24/04/2015 nuovo avviso di liquidazione per €105.304.00, avverso il quale è stato proposto ricorso presso la CTP, che lo ha respinto con sentenza, poi annullata dalla Commissione
Tributaria Regionale della Campania con sentenza n.10731/2017 che ha accolto l'appello e annullato l'avviso di liquidazione. L'Agenzia ha proposto ricorso per Cassazione che è stato respinto con sentenza n. 37018 del 2021. Il ricorrente ha appreso che l'Agenzia aveva sospeso il pagamento di €8.954,72 a favore dell'avv.
Nominativo_3 , delegato all'incasso, e proceduto in forza della cartella esattoriale n.0712016009776630400 per l'importo di € 38.871,58 al pignoramento ex art. 48 bis del dPR 602/1973 della somma di € 8.954,72.
Con nota del 25/02/2025 il ricorrente ha chiesto lo sgravio della cartella di pagamento sopra indicata, in forza della citata sentenza della Corte di Cassazione e l'annullamento-revoca del pignoramento presso terzi ex art. 48 bis del dPR 602/1973. La richiesta è stata riscontrata con la nota impugnata che ha rigettato l'istanza.
Con il ricorso in esame il ricorrente censura la illegittimità della suddetta nota di rigetto di sgravio per difetto di presupposto, in quanto l'Agenzia sostiene che la cartella di pagamento nr.071/201600097766304000 è relativa ai ruoli inerenti alle dichiarazioni di successione n.1570/2012, n.1637/2013 e n.193/2015. Per tali denunce di successione, l'Agenzia ha emesso l'avviso di liquidazione nr. 15/099990/000934/001, annullato definitivamente dalla Corte di Cassazione. Infatti, tale avviso reca l'indicazione dell'adozione in relazione alle denunce di successione della sig.ra Nominativo_2 nr. 934/2015, 1428/2012, 176/2015 nonché nn.193/2015, 1637/2013 e 1570/2012 e tale avviso di liquidazione è stato annullato con la sentenza della
Commissione Tributaria Regionale nr 10731/2017, sentenza poi confermata dalla Corte di Cassazione con la ordinanza n.37018/2021.
Non corrisponderebbe al vero quanto affermato dall'Agenzia intimata riguardo all'avviso di liquidazione impugnato e annullato con la citata sentenza del CTR asseritamente riferito solo al ruolo di cui alla dichiarazione di successione 2015/9990/934 che era stato prontamente sgravato. Come già rilevato l'avviso di liquidazione impugnato e annullato, contrariamente a quanto assunto dall'Agenzia, si riferisce anche alle altre denunce di successione n.1570/2012, n.1637/2013 e n.193/2015 con il conseguente onere dell'Ufficio di provvedere allo sgravio anche dei ruoli relativi a tali denunce di successione e, quindi, alla cartella di pagamento della quale si è chiesto lo sgravio. Con la sentenza della Commissione Tributaria Regionale era stato annullato l'avviso di liquidazione relativo a più denunce di successione (integrazioni tra le quali erano ricomprese la n.193/2015, la n.1637/2013 e la n.1570/2012) per cui la sentenza della CTR n.10731/2017 produrrebbe effetti anche sulla emissione della cartella esattoriale della quale si è chiesto lo sgravio. Sarebbe censurabile il comportamento dell'Ufficio che in presenza di una chiara sentenza della Suprema Corte non ha proceduto all'annullamento degli avvisi di liquidazione oggetto della sentenza della CTR di Napoli nr. 10731/2017 confermata in Cassazione, con conseguente diritto allo sgravio delle cartelle esattoriali emesse in forza di tale avviso ed annullamento della procedura ex art. 48 bis citato.
La predetta eccezione sarebbe assorbente ma, in ogni caso, il diniego di sgravio sarebbe illegittimo in quanto sostiene l'Ufficio che la Suprema Corte si sarebbe espressa su principi di diritto e non sulle singole passività portate in deduzione e nel caso di specie ha esaminato i fatti deducendo il corretto comportamento della
CTR nell'esame del merito. Al riguardo richiamando espressamente il contenuto di quanto riportato nella ordinanza da pag 4 a pag 7 parte ricorrente rileva che la Commissione Tributaria Regionale della Campania con la sentenza n.10731/2017 ha ritenuto legittimo il comportamento del contribuente che con le dichiarazioni integrative ha corretto l'errore della prima dichiarazione di successione, portando in deduzione le passività.
Nel giudizio conclusosi con la sentenza della Corte di Cassazione n.37018/2021 sono contestate le tesi dell'Ufficio, peraltro ripetute nel rigetto della istanza di sgravio, impugnata, contestazioni accolte dai Giudici
Tributari.
Nel diniego di sgravio l'Agenzia delle Entrate non ha tenuto conto del principio di diritto richiamato dalla ordinanza della Corte di Cassazione n.37018/2021 che ha ritenuto corretto il comportamento del sig. SA
Ricorrente_1 e le sue integrazioni e rettifiche alla dichiarazione di successione con l'imputazione delle maggiori passività ed ha confermato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che ha annullato l'avviso di liquidazione, emesso in relazione alla successione della sig.ra Nominativo_2 (integrata da più denunce), da esaminare congiuntamente;
dalla stessa ordinanza si ricava: a) che le passività devono essere dedotte dall'attivo ereditario;
b) non è possibile tassare due volte la stessa successione con avvisi diversi.
In particolare le passività relative alla successione della sig.ra Nominativo_2, già certificate dall'Ufficio con la nota del 12/09/2017 (cfr. doc. 8 all.to alla istanza di sgravio), di fatto superavano di ben due volte l'attivo rimanendo ancora quali passività per € 2.089.459,14, da compensare con eventuali altri elementi attivi
(riguardo alla deducibilità delle passività il ricorrente ha allegato un parere rilasciato dal Notaio Nominativo_4 del 30/10/2017, cfr. doc.4). Rileva ancora parte ricorrente che nella nota impugnata l'Ufficio fa riferimento a due esecuzioni entrambe conclusesi nel 2013, in epoca in cui la sig.ra Nominativo_2 era deceduta (in data 09/02/2012) ed evidenzia che alla data dell'apertura della successione della sig.ra Nominativo_2 i due debiti erano esistenti e correttamente il ricorrente li ha dedotti dalle proprie attività denunciate. Inoltre sia la
Commissione Tributaria Regionale con la sentenza, che la Corte di Cassazione con la citata ordinanza, avevano già stabilito la deducibilità di tali debiti dall'attivo delle dichiarazioni, con la conseguenza della non possibilità di riesame da parte dell'Agenzia di ciò che è stato deciso con decisioni passate in giudicato.
Con il diniego allo sgravio l'Agenzia ha violato il diritto di difesa e del contraddittorio ignorando l'ampia documentazione prodotta dal ricorrente basando il rigetto su una errata qualificazione dei fatti, in quanto la cartella deriva da atti già annullati, comportando una violazione del principio del ne bis in idem e dell'art 53
Cost.; inoltre il diniego ignora e anzi contrasta il giudicato formatosi, viola il diritto del contribuente al contraddittorio in quanto disattende la sua certificazione sui debiti ereditari del 12/09/2017.
Pertanto il ricorrente ha concluso chiedendo in accoglimento del ricorso, la declaratoria del diritto allo sgravio della cartella di pagamento n. 07120160097766304000, l'annullamento del rigetto dell'istanza di sgravio impugnata, l'annullamento della cartella di pagamento indicata e il pignoramento ex art. 48 bis DPR 602/1973 per il credito vantato dal ricorrente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per spese liquidate a suo favore dalla Corte di Cassazione con la ordinanza n.37016/2021, con restituzione della somme riscosse in forza di tale pignoramento in € 8.954,72 oltre interessi;
con condanna di parte avversa alle spese di lite e attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario. Si è costituita in giudizio in resistenza l'Agenzia delle entrate Direzione Provinciale I di Napoli che dopo aver descritto i fatti di causa ha rilevato la legittimità del provvedimento di diniego precisando che la cartella n. 07120160097766304000 riguarda i seguenti ruoli tutti inerenti la successione della sig.ra Nominativo_2: - N. 16008A000076000 relativo alla dichiarazione di successione 2012/9990/1570; - N. 16008A000077000 relativo alla dichiarazione di successione 2013/9990/1637; - N. 16008A000078000 relativo alla dichiarazione di successione 2015/9990/193.
L'istanza di sgravio veniva avanzata ai sensi e per gli effetti della sentenza n. 37018/2021, con la quale la
Corte di Cassazione V sez. Civile, in data 17/11/2021, accoglieva il ricorso n. 18892 anno 2018 promosso dal contribuente al fine di ottenere l'annullamento dell'avviso di liquidazione della dichiarazione di successione 2015/9990/934 de cuius Nominativo_2, dal quale era scaturito il ruolo 16008A000010000.
A seguito di tale pronuncia, l'Ufficio provvedeva a sgravare il ruolo impugnato.
Il contribuente, pertanto, con l'istanza di sgravio in oggetto, chiedeva l'estensione degli effetti della sentenza alla cartella n. 07120160097766304000, scaturente da ulteriori iscrizioni a ruolo relative alla successione di Nominativo_2. Pertanto ha ribadito quanto rilevato nel provvedimento impugnato, ovvero: la cartella n. 07120160097766304000 della quale si chiede lo sgravio non scaturisce dall'avviso di liquidazione della dichiarazione di successione 2012/9990/1428 (il quale, differentemente da quanto asserito dall'istante, non
è mai stato iscritto a ruolo), ma deriva dalla liquidazione delle dichiarazioni di successione successive (come sopra identificate), le quali hanno prodotto avvisi di liquidazione mai impugnati e pertanto divenuti definitivi.
Inoltre rileva che la Cassazione V sez. Civile con la sentenza n. 37018/2021 pronunciata nell'ambito del ricorso iscritto al n. 18892 anno 2018, ha statuito solo su motivi di diritto, senza pronunciarsi nel merito delle singole passività elencate nell'ultima successione presentata dall'istante per la deceduta Nominativo_2. La resistente ha rilevato che ai sensi degli artt. 21 – 23 del Tus sono da considerarsi passività deducibili dal valore complessivo dell'asse ereditario solamente i debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione, a condizione che risultino da atto scritto avente data certa anteriore all'apertura della successione o da provvedimento giurisdizionale definitivo, e che siano compresi nell'attivo ereditario. Ne conseguirebbe la deducibilità delle sole passività afferenti ai beni e ai diritti che all'apertura della successione si trovino ancora nel patrimonio del defunto.
L'Agenzia, con l'interpello 342 dell'11/09/2020, facendo proprie le statuizioni della Suprema Corte (sez. 5 sentenza n. 9957/2015), ha affermato che è possibile ai fini della deducibilità, considerare debiti diversi da quelli strettamente contratti in relazione ai beni di proprietà del defunto, purché il defunto sia titolare del debito e che tale debito sia esistente alla data di apertura della successione e di cui se n'è fatto carico l'erede, dimostrando con quietanza l'assolvimento dello stesso. Tuttavia, nel caso di specie, non ricorre nessuna delle condizioni previste in materia di deducibilità delle passività. Le passività dichiarate con dichiarazione di successione 2016/9990/2025 de cuius Nominativo_2 riguardano due procedure esecutive instaurate contro il sig. Nominativo_5, marito della sig.ra Nominativo_2, entrambe concluse con piena soddisfazione dei creditori e restituzione delle somme residue agli eredi. Infatti, il Tribunale civile di Napoli Sez.
Espropriazioni Immobiliari r.g. 930/2000, in data 11/03/2013, in sede di approvazione del piano di riparto, osservava che dalla vendita dei lotti pignorati e dall'esito dell'attività custodiale risultava completamente soddisfatto il credito ipotecario ex art. 2855 c.c., residuando (dopo aver coperto spese di procedura e altre somme da attribuire in prededuzione) euro 7736,81, oltre restanti interessi sui libretti, che venivano attribuiti alla liquidazione ereditaria Nominativo_5 – liquidatore Notaio Nominativo_6. Il Tribunale di Castrovillari – Ufficio esecuzioni immobiliari proc. 46/96, in data 1903 2013, dichiarava l'estinzione della procedura esecutiva a seguito di approvazione di piano di riparto e in data 19/04/2016 invitava il custode, dott. Nominativo_7, a prelevare le somme di sua spettanza e a restituire le somme residue agli eredi Nominativo_5. Considerato, inoltre, che da ispezioni ipotecarie si evince che i beni venduti nell'ambito delle predette procedure espropriative sono estranei all'attivo ereditario delle successioni di Nominativo_5 e di Nominativo_2
. In ragione di quanto sopra precisato, l'Ufficio, legittimamente ha rigettato l'istanza di sgravio confermando i ruoli nn. 16008A000076000; 16008A000077000; 16008A000078000 confluiti nella cartella n.
07120160097766304000; inoltre avverso la suddetta cartella di pagamento, il ricorrente ha presentato ricorso, per il quale in data 21/05/2018 è stato depositato decreto n. 943/01/2018 di inammissibilità dello stesso.
In prossimità dell'udienza del 1 ottobre 2025 parte ricorrente ha depositato memoria difensiva con la quale ha contestato le osservazioni della resistente Agenzia rilevando l'errata affermazione della Direzione
Provinciale resistente secondo cui l'avviso di liquidazione impugnato e annullato con la citata sentenza della
CTR n.10731/2017 si riferiva solo al ruolo di cui alla dichiarazione di successione 2015/9990/934 che era stato prontamente sgravato;
l'avviso di liquidazione impugnato e annullato, come risultante per tabulas, si riferisce anche alle denunce di successione n. 1570/2012, n.1637/2013 e n.193/2015 e in quanto annullato l'Ufficio avrebbe dovuto provvedere allo sgravio anche dei ruoli relativi alle dette denunce di successione e, quindi, alla Cartella di pagamento della quale si è chiesto lo sgravio.
Con la sentenza della Commissione Tributaria Regionale era stato annullato l'avviso di liquidazione relativo a più denunce di successione (integrazioni) tra le quali erano ricomprese la 193/2015, la 1637/2013 e la
1570/2012 per cui la sentenza della CTR 10731/2017 produce effetti anche sulla emissione della cartella esattoriale della quale si è chiesto lo sgravio. Parte ricorrente insiste sulla circostanza che la Commissione
Tributaria Regionale della Campania con la sentenza nr 10731/2017 ha ritenuto legittimo il comportamento del contribuente che con le dichiarazioni integrative ha corretto l'errore della prima dichiarazione di successione, portando in deduzione le passività e le decisioni definitive della Suprema Corte e della CTR non possono essere disattese dall'Ufficio riproponendo motivi che andavano formulati nei relativi giudizi.
Peraltro rileva che parte resistente nel rigetto dell'istanza di sgravio e nelle controdeduzioni formulate non ha tenuto conto del principio di diritto richiamato dall'ordinanza della Corte di Cassazione n.37018/2021 che ha confermato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che ha annullato l'avviso di liquidazione, sempre emesso in relazione alla successione della sig.ra Nominativo_2: sia la Commissione Tributaria Regionale che la Corte di Cassazione nelle rispettive decisioni avevano già stabilito la deducibilità di tali debiti dall'attivo delle dichiarazioni per cui il riesame operato adesso dall'Agenzia non è ammissibile essendo stato deciso con sentenze passate in giudicato. Nessun rilievo ha, poi, l'annotazione che i beni immobili oggetto delle esecuzioni sono estranei all'attivo, in quanto in questa sede si discute se il SA Ricorrente_1 aveva diritto di sottrarre le passività esistenti alla data del decesso della sig.ra Nominativo_2 dall'attivo dei beni ereditari oggetto della successione. In particolare se vi sono altri beni non riportati nella denuncia di successione, l'Ufficio deve procedere ad accertamenti e non può non riconoscere le passività di cui il SA Ricorrente_1 ha diritto di portare in deduzione.
Infine il ricorrente denuncia la violazione del diritto di difesa in quanto con il diniego allo sgravio, la Direzione
Provinciale 1 di Napoli, ha violato il giusto contraddittorio ignorando l'ampia documentazione prodotta dallo stesso, basando il rigetto su una errata qualificazione dei fatti, in quanto la cartella deriva da atti già annullati, comportando una violazione del principio del ne bis in idem e dell'art 53 Cost.; ignora e anzi contrasta il giudicato formatosi, viola il diritto del contribuente al contraddittorio in quanto disattende la sua certificazione sui debiti ereditari del 12/09/2017.
In conclusione in riferimento alla precedente pronuncia di rito in riferimento alla cartella oggetto di causa, parte ricorrente ha rilevato che la decisione è avvenuta prima della pronuncia della Commissione Regionale
e della pronuncia della Corte di Cassazione e l'istanza è stata presentata proprio sulla base delle due pronunce quali elementi sopravvenuti che hanno comportato difatti l'estinzione della pretesa tributaria.
Pertanto parte ricorrente ha chiesto la declaratoria del diritto della stessa allo sgravio della cartella di pagamento 07120160097766304000, annullando il rigetto della istanza di sgravio impugnata, nonché
l'annullamento della cartella di pagamento indicata e il pignoramento ex art. 48 bis DPR 602/1973 per il credito vantato dal ricorrente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per spese liquidate a suo favore dalla Corte di Cassazione con la ordinanza 37016/2021, con restituzione della somme riscosse in forza di tale pignoramento in € 8.954,72 oltre interessi, con condanna di parte avversa alle spese di lite e attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Con ordinanza n.6418/2025 è stato disposto il rinvio della trattazione della causa all'udienza del 5 novembre
2025, onerando la parte ricorrente al deposito della cartella n.071/20260097766304000.
Con memoria in data 9.10.2025 parte ricorrente ha depositato copia della predetta cartella di pagamento e la dichiarazione di successione 1570/12 ed ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
Alla udienza del 5 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'articolata e complessa vicenda contenziosa verte sulla legittimità del provvedimento di rigetto dell'istanza di sgravio della cartella esattoriale n.07120160097766304000, atto prot. 44766/2025, emesso dall'Agenzia delle entrate di Napoli, Direzione provinciale I, notificato al ricorrente a mezzo pec in data 10.4.2025. Parte ricorrente ha chiesto la declaratoria del diritto allo sgravio della suddetta cartella di pagamento che sarebbe riferita, come anche ammesso dalla Direzione Provinciale 1 di Napoli dell'Agenzia delle entrate, ai ruoli inerenti le dichiarazioni di successione n.1570/2012, n.1637/2013 e n.193/2015, per le quali invece come risulta in atti, l'Agenzia ha emesso l'avviso di liquidazione nr. 15/099990/000934/001, annullato definitivamente dalla Corte di Cassazione (cfr. doc. n.4 allegato all'istanza di sgravio).
La questione sostanziale relativa alla controversia riguarda quindi l'indagine sull'avviso di liquidazione nr.
15/099990/000934/001, annullato definitivamente dalla Corte di Cassazione con la ordinanza n.37018/2021, riguardo al suo contenuto e ai ruoli ad esso sottostanti.
Va premesso che il provvedimento di rigetto dello sgravio impugnato precisa che “la cartella n.
07120160097766304000 della quale si chiede lo sgravio non scaturisce dall'avviso di liquidazione della dichiarazione di successione 2012/9990/1428 (il quale, differentemente da quanto asserito dall'istante, non è mai stato iscritto a ruolo), ma deriva dalla liquidazione delle dichiarazioni di successione successive (come sopra identificate), le quali hanno prodotto avvisi di liquidazione mai impugnati e pertanto divenuti definitivi”.
Tale assunto è stato confermato dalla Direzione Provinciale resistente nella memoria difensiva, ma non è stato comprovato da alcuna documentazione allegata riguardo ai citati avvisi di liquidazione “mai impugnati e pertanto divenuti definitivi”, riferiti alle liquidazioni delle dichiarazioni di successione successive;
manca infatti ogni elemento concreto di prova di quanto sostenuto dall'Amministrazione.
Emerge quindi che il predetto assunto è in contraddizione con quanto indicato in premessa nello stesso atto impugnato laddove è richiamata la cartella n. 07120160097766304000 precisando “nella quale sono confluiti i seguenti ruoli tutti inerenti la successione della sig.ra Nominativo_2:
- N. 16008A000076000 relativo alla dichiarazione di successione 2012/9990/1570;
- N. 16008A000077000 relativo alla dichiarazione di successione 2013/9990/1637;
- N. 16008A000078000 relativo alla dichiarazione di successione 2015/9990/193 ”.
Al riguardo va rilevato che per le predette denunce di successione, l'Agenzia ha emesso l'avviso di liquidazione n. 15/099990/000934/001, annullato dalla Corte di Cassazione con la richiamata ordinanza n.37018/2021.
Orbene dalla documentazione versata in atti risulta che l'avviso di liquidazione è stato emesso in relazione alle denunce di successione della sig.ra Nominativo_2 n. 934/2015, n.1428/2012, n.193/2015, n.176/2015, n.1637/2013 e n.1570/2012 (pag 30 documentazione versata in atti dal ricorrente in data 27.5.2025 –allegato istanza di sgravio).
Tale avviso di liquidazione, si ribadisce, è stato annullato con la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale n.10731/2017, sentenza successivamente confermata dalla Corte di Cassazione con la ordinanza n.37018/2021 che ha respinto l'appello proposto dall'Agenzia avverso la suddetta sentenza della CTR.
La Commissione Tributaria Regionale della Campania con la sentenza n. 10731/2017 ha ritenuto legittimo il comportamento del contribuente che con le dichiarazioni di successione integrative ha corretto l'errore della prima dichiarazione di successione, portando in deduzione le passività.
Va osservato che la cartella n. 07120160097766304000 della quale si è chiesto lo sgravio, nel dettaglio degli importi dovuti, richiama il ruolo degli atti del registro e le somme iscritte a ruolo e nella specie elenca le seguenti dichiarazioni di successione:
- Dichiarazione successione anno 12 volume 09990 n. 001570 sottonumero 000;
- Dichiarazione successione anno 13 volume 09990 n. 001637 sottonumero 000;
- Dichiarazione successione anno 15 volume 09990 n. 000176 sottonumero 000;
- Dichiarazione successione anno 15 volume 09990 n. 000193 sottonumero 000;
tali dichiarazioni sono quelle in relazione alle quali è stato emesso l'avviso di liquidazione n.
15/099990/000934/001, annullato dalla CTR con sentenza confermata dalla Corte di Cassazione con la richiamata ordinanza n.37018/2021.
Pertanto l'accertamento e la definizione nel merito della res litigiosa, contenuti nella sentenza passata in giudicato, regolato dall'art. 2909 c.c., fa stato a ogni effetto tra le parti e rende obbligatorio il giudicato processuale, con definitività del giudizio, stabilendo una regola certa e stabile tra le parti.
Ne deriva per l'Amministrazione procedente l'effetto sostanziale e conformativo riguardo alla pronuncia giurisdizionale sulla propria successiva attività, rispetto a quanto stabilito nella sentenza della CTR che ha accolto l'appello ed ha annullato l'avviso di liquidazione impugnato (avviso di liquidazione emesso in relazione alle denunce di successione della sig.ra Nominativo_2 n.193/2015, n.176/2015, n.1637/2013 e n.1570/2012), sentenza confermata dalla Corte di Cassazione che ha respinto il ricorso proposto dall'Agenzia.
La cartella n. 07120160097766304000 di cui si è chiesto lo sgravio è stata emessa in relazione alle suddette denunce di successione della sig.ra Nominativo_2 n.193/2015, n.176/2015, n.1637/2013 e n.1570/2012, rimettendo in discussione la res litigiosa definita dalle citate sentenze, ponendosi in contrasto con tali precedenti statuizioni giudiziali, con derivante illegittimità della pretesa.
In conclusione, il ricorso è fondato e va accolto e, per l'effetto, va annullato il rigetto dell'istanza di sgravio della cartella n. 07120160097766304000 impugnato.
La particolarità e complessità della questione controversa giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per l'effetto annulla l'atto impugnato e compensa le spese
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SO ROBERTO, Presidente
CAMINITI MARIANGELA, AT
SICA IMMACOLATA, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9843/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO SUCCESSIONI E DONAZIONI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 18964/2025 depositato il
06/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbali e atti di causa Resistente/Appellato: come da verbali e atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 nella qualità di erede testamentario della sig.ra Nominativo_2 ha proposto ricorso avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di sgravio della cartella esattoriale n.07120160097766304000, atto prot. 44766/2025, emesso dall'Agenzia delle entrate di Napoli, Direzione provinciale I, notificato a mezzo pec in data 10.4.2025.
Parte ricorrente ha riferito di aver inviato a mezzo pec istanza, acquisita al protocollo dell'Agenzia al nr.
44766/2025, con la quale ha comunicato di aver appreso, a seguito di sua istanza di rateizzazione, della presenza a suo carico della cartella di pagamento n.071/2016009776630400, riferita all'avviso emesso in relazione alla denuncia di successione del 02/07/2012 della defunta sig.ra Nominativo_2, rilevando di aver depositato in data 19/07/2012 nuova denuncia di successione in sostituzione di quella precedentemente presentata. La predetta denuncia di successione è stata integrata con denunce successive dell'08/07/2012, del 28/01/2015 e del 30/01/2015. In forza della successione del 19/07/2012, come integrata, l'Agenzia delle
Entrate aveva emesso in data 24/04/2015 nuovo avviso di liquidazione per €105.304.00, avverso il quale è stato proposto ricorso presso la CTP, che lo ha respinto con sentenza, poi annullata dalla Commissione
Tributaria Regionale della Campania con sentenza n.10731/2017 che ha accolto l'appello e annullato l'avviso di liquidazione. L'Agenzia ha proposto ricorso per Cassazione che è stato respinto con sentenza n. 37018 del 2021. Il ricorrente ha appreso che l'Agenzia aveva sospeso il pagamento di €8.954,72 a favore dell'avv.
Nominativo_3 , delegato all'incasso, e proceduto in forza della cartella esattoriale n.0712016009776630400 per l'importo di € 38.871,58 al pignoramento ex art. 48 bis del dPR 602/1973 della somma di € 8.954,72.
Con nota del 25/02/2025 il ricorrente ha chiesto lo sgravio della cartella di pagamento sopra indicata, in forza della citata sentenza della Corte di Cassazione e l'annullamento-revoca del pignoramento presso terzi ex art. 48 bis del dPR 602/1973. La richiesta è stata riscontrata con la nota impugnata che ha rigettato l'istanza.
Con il ricorso in esame il ricorrente censura la illegittimità della suddetta nota di rigetto di sgravio per difetto di presupposto, in quanto l'Agenzia sostiene che la cartella di pagamento nr.071/201600097766304000 è relativa ai ruoli inerenti alle dichiarazioni di successione n.1570/2012, n.1637/2013 e n.193/2015. Per tali denunce di successione, l'Agenzia ha emesso l'avviso di liquidazione nr. 15/099990/000934/001, annullato definitivamente dalla Corte di Cassazione. Infatti, tale avviso reca l'indicazione dell'adozione in relazione alle denunce di successione della sig.ra Nominativo_2 nr. 934/2015, 1428/2012, 176/2015 nonché nn.193/2015, 1637/2013 e 1570/2012 e tale avviso di liquidazione è stato annullato con la sentenza della
Commissione Tributaria Regionale nr 10731/2017, sentenza poi confermata dalla Corte di Cassazione con la ordinanza n.37018/2021.
Non corrisponderebbe al vero quanto affermato dall'Agenzia intimata riguardo all'avviso di liquidazione impugnato e annullato con la citata sentenza del CTR asseritamente riferito solo al ruolo di cui alla dichiarazione di successione 2015/9990/934 che era stato prontamente sgravato. Come già rilevato l'avviso di liquidazione impugnato e annullato, contrariamente a quanto assunto dall'Agenzia, si riferisce anche alle altre denunce di successione n.1570/2012, n.1637/2013 e n.193/2015 con il conseguente onere dell'Ufficio di provvedere allo sgravio anche dei ruoli relativi a tali denunce di successione e, quindi, alla cartella di pagamento della quale si è chiesto lo sgravio. Con la sentenza della Commissione Tributaria Regionale era stato annullato l'avviso di liquidazione relativo a più denunce di successione (integrazioni tra le quali erano ricomprese la n.193/2015, la n.1637/2013 e la n.1570/2012) per cui la sentenza della CTR n.10731/2017 produrrebbe effetti anche sulla emissione della cartella esattoriale della quale si è chiesto lo sgravio. Sarebbe censurabile il comportamento dell'Ufficio che in presenza di una chiara sentenza della Suprema Corte non ha proceduto all'annullamento degli avvisi di liquidazione oggetto della sentenza della CTR di Napoli nr. 10731/2017 confermata in Cassazione, con conseguente diritto allo sgravio delle cartelle esattoriali emesse in forza di tale avviso ed annullamento della procedura ex art. 48 bis citato.
La predetta eccezione sarebbe assorbente ma, in ogni caso, il diniego di sgravio sarebbe illegittimo in quanto sostiene l'Ufficio che la Suprema Corte si sarebbe espressa su principi di diritto e non sulle singole passività portate in deduzione e nel caso di specie ha esaminato i fatti deducendo il corretto comportamento della
CTR nell'esame del merito. Al riguardo richiamando espressamente il contenuto di quanto riportato nella ordinanza da pag 4 a pag 7 parte ricorrente rileva che la Commissione Tributaria Regionale della Campania con la sentenza n.10731/2017 ha ritenuto legittimo il comportamento del contribuente che con le dichiarazioni integrative ha corretto l'errore della prima dichiarazione di successione, portando in deduzione le passività.
Nel giudizio conclusosi con la sentenza della Corte di Cassazione n.37018/2021 sono contestate le tesi dell'Ufficio, peraltro ripetute nel rigetto della istanza di sgravio, impugnata, contestazioni accolte dai Giudici
Tributari.
Nel diniego di sgravio l'Agenzia delle Entrate non ha tenuto conto del principio di diritto richiamato dalla ordinanza della Corte di Cassazione n.37018/2021 che ha ritenuto corretto il comportamento del sig. SA
Ricorrente_1 e le sue integrazioni e rettifiche alla dichiarazione di successione con l'imputazione delle maggiori passività ed ha confermato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che ha annullato l'avviso di liquidazione, emesso in relazione alla successione della sig.ra Nominativo_2 (integrata da più denunce), da esaminare congiuntamente;
dalla stessa ordinanza si ricava: a) che le passività devono essere dedotte dall'attivo ereditario;
b) non è possibile tassare due volte la stessa successione con avvisi diversi.
In particolare le passività relative alla successione della sig.ra Nominativo_2, già certificate dall'Ufficio con la nota del 12/09/2017 (cfr. doc. 8 all.to alla istanza di sgravio), di fatto superavano di ben due volte l'attivo rimanendo ancora quali passività per € 2.089.459,14, da compensare con eventuali altri elementi attivi
(riguardo alla deducibilità delle passività il ricorrente ha allegato un parere rilasciato dal Notaio Nominativo_4 del 30/10/2017, cfr. doc.4). Rileva ancora parte ricorrente che nella nota impugnata l'Ufficio fa riferimento a due esecuzioni entrambe conclusesi nel 2013, in epoca in cui la sig.ra Nominativo_2 era deceduta (in data 09/02/2012) ed evidenzia che alla data dell'apertura della successione della sig.ra Nominativo_2 i due debiti erano esistenti e correttamente il ricorrente li ha dedotti dalle proprie attività denunciate. Inoltre sia la
Commissione Tributaria Regionale con la sentenza, che la Corte di Cassazione con la citata ordinanza, avevano già stabilito la deducibilità di tali debiti dall'attivo delle dichiarazioni, con la conseguenza della non possibilità di riesame da parte dell'Agenzia di ciò che è stato deciso con decisioni passate in giudicato.
Con il diniego allo sgravio l'Agenzia ha violato il diritto di difesa e del contraddittorio ignorando l'ampia documentazione prodotta dal ricorrente basando il rigetto su una errata qualificazione dei fatti, in quanto la cartella deriva da atti già annullati, comportando una violazione del principio del ne bis in idem e dell'art 53
Cost.; inoltre il diniego ignora e anzi contrasta il giudicato formatosi, viola il diritto del contribuente al contraddittorio in quanto disattende la sua certificazione sui debiti ereditari del 12/09/2017.
Pertanto il ricorrente ha concluso chiedendo in accoglimento del ricorso, la declaratoria del diritto allo sgravio della cartella di pagamento n. 07120160097766304000, l'annullamento del rigetto dell'istanza di sgravio impugnata, l'annullamento della cartella di pagamento indicata e il pignoramento ex art. 48 bis DPR 602/1973 per il credito vantato dal ricorrente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per spese liquidate a suo favore dalla Corte di Cassazione con la ordinanza n.37016/2021, con restituzione della somme riscosse in forza di tale pignoramento in € 8.954,72 oltre interessi;
con condanna di parte avversa alle spese di lite e attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario. Si è costituita in giudizio in resistenza l'Agenzia delle entrate Direzione Provinciale I di Napoli che dopo aver descritto i fatti di causa ha rilevato la legittimità del provvedimento di diniego precisando che la cartella n. 07120160097766304000 riguarda i seguenti ruoli tutti inerenti la successione della sig.ra Nominativo_2: - N. 16008A000076000 relativo alla dichiarazione di successione 2012/9990/1570; - N. 16008A000077000 relativo alla dichiarazione di successione 2013/9990/1637; - N. 16008A000078000 relativo alla dichiarazione di successione 2015/9990/193.
L'istanza di sgravio veniva avanzata ai sensi e per gli effetti della sentenza n. 37018/2021, con la quale la
Corte di Cassazione V sez. Civile, in data 17/11/2021, accoglieva il ricorso n. 18892 anno 2018 promosso dal contribuente al fine di ottenere l'annullamento dell'avviso di liquidazione della dichiarazione di successione 2015/9990/934 de cuius Nominativo_2, dal quale era scaturito il ruolo 16008A000010000.
A seguito di tale pronuncia, l'Ufficio provvedeva a sgravare il ruolo impugnato.
Il contribuente, pertanto, con l'istanza di sgravio in oggetto, chiedeva l'estensione degli effetti della sentenza alla cartella n. 07120160097766304000, scaturente da ulteriori iscrizioni a ruolo relative alla successione di Nominativo_2. Pertanto ha ribadito quanto rilevato nel provvedimento impugnato, ovvero: la cartella n. 07120160097766304000 della quale si chiede lo sgravio non scaturisce dall'avviso di liquidazione della dichiarazione di successione 2012/9990/1428 (il quale, differentemente da quanto asserito dall'istante, non
è mai stato iscritto a ruolo), ma deriva dalla liquidazione delle dichiarazioni di successione successive (come sopra identificate), le quali hanno prodotto avvisi di liquidazione mai impugnati e pertanto divenuti definitivi.
Inoltre rileva che la Cassazione V sez. Civile con la sentenza n. 37018/2021 pronunciata nell'ambito del ricorso iscritto al n. 18892 anno 2018, ha statuito solo su motivi di diritto, senza pronunciarsi nel merito delle singole passività elencate nell'ultima successione presentata dall'istante per la deceduta Nominativo_2. La resistente ha rilevato che ai sensi degli artt. 21 – 23 del Tus sono da considerarsi passività deducibili dal valore complessivo dell'asse ereditario solamente i debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione, a condizione che risultino da atto scritto avente data certa anteriore all'apertura della successione o da provvedimento giurisdizionale definitivo, e che siano compresi nell'attivo ereditario. Ne conseguirebbe la deducibilità delle sole passività afferenti ai beni e ai diritti che all'apertura della successione si trovino ancora nel patrimonio del defunto.
L'Agenzia, con l'interpello 342 dell'11/09/2020, facendo proprie le statuizioni della Suprema Corte (sez. 5 sentenza n. 9957/2015), ha affermato che è possibile ai fini della deducibilità, considerare debiti diversi da quelli strettamente contratti in relazione ai beni di proprietà del defunto, purché il defunto sia titolare del debito e che tale debito sia esistente alla data di apertura della successione e di cui se n'è fatto carico l'erede, dimostrando con quietanza l'assolvimento dello stesso. Tuttavia, nel caso di specie, non ricorre nessuna delle condizioni previste in materia di deducibilità delle passività. Le passività dichiarate con dichiarazione di successione 2016/9990/2025 de cuius Nominativo_2 riguardano due procedure esecutive instaurate contro il sig. Nominativo_5, marito della sig.ra Nominativo_2, entrambe concluse con piena soddisfazione dei creditori e restituzione delle somme residue agli eredi. Infatti, il Tribunale civile di Napoli Sez.
Espropriazioni Immobiliari r.g. 930/2000, in data 11/03/2013, in sede di approvazione del piano di riparto, osservava che dalla vendita dei lotti pignorati e dall'esito dell'attività custodiale risultava completamente soddisfatto il credito ipotecario ex art. 2855 c.c., residuando (dopo aver coperto spese di procedura e altre somme da attribuire in prededuzione) euro 7736,81, oltre restanti interessi sui libretti, che venivano attribuiti alla liquidazione ereditaria Nominativo_5 – liquidatore Notaio Nominativo_6. Il Tribunale di Castrovillari – Ufficio esecuzioni immobiliari proc. 46/96, in data 1903 2013, dichiarava l'estinzione della procedura esecutiva a seguito di approvazione di piano di riparto e in data 19/04/2016 invitava il custode, dott. Nominativo_7, a prelevare le somme di sua spettanza e a restituire le somme residue agli eredi Nominativo_5. Considerato, inoltre, che da ispezioni ipotecarie si evince che i beni venduti nell'ambito delle predette procedure espropriative sono estranei all'attivo ereditario delle successioni di Nominativo_5 e di Nominativo_2
. In ragione di quanto sopra precisato, l'Ufficio, legittimamente ha rigettato l'istanza di sgravio confermando i ruoli nn. 16008A000076000; 16008A000077000; 16008A000078000 confluiti nella cartella n.
07120160097766304000; inoltre avverso la suddetta cartella di pagamento, il ricorrente ha presentato ricorso, per il quale in data 21/05/2018 è stato depositato decreto n. 943/01/2018 di inammissibilità dello stesso.
In prossimità dell'udienza del 1 ottobre 2025 parte ricorrente ha depositato memoria difensiva con la quale ha contestato le osservazioni della resistente Agenzia rilevando l'errata affermazione della Direzione
Provinciale resistente secondo cui l'avviso di liquidazione impugnato e annullato con la citata sentenza della
CTR n.10731/2017 si riferiva solo al ruolo di cui alla dichiarazione di successione 2015/9990/934 che era stato prontamente sgravato;
l'avviso di liquidazione impugnato e annullato, come risultante per tabulas, si riferisce anche alle denunce di successione n. 1570/2012, n.1637/2013 e n.193/2015 e in quanto annullato l'Ufficio avrebbe dovuto provvedere allo sgravio anche dei ruoli relativi alle dette denunce di successione e, quindi, alla Cartella di pagamento della quale si è chiesto lo sgravio.
Con la sentenza della Commissione Tributaria Regionale era stato annullato l'avviso di liquidazione relativo a più denunce di successione (integrazioni) tra le quali erano ricomprese la 193/2015, la 1637/2013 e la
1570/2012 per cui la sentenza della CTR 10731/2017 produce effetti anche sulla emissione della cartella esattoriale della quale si è chiesto lo sgravio. Parte ricorrente insiste sulla circostanza che la Commissione
Tributaria Regionale della Campania con la sentenza nr 10731/2017 ha ritenuto legittimo il comportamento del contribuente che con le dichiarazioni integrative ha corretto l'errore della prima dichiarazione di successione, portando in deduzione le passività e le decisioni definitive della Suprema Corte e della CTR non possono essere disattese dall'Ufficio riproponendo motivi che andavano formulati nei relativi giudizi.
Peraltro rileva che parte resistente nel rigetto dell'istanza di sgravio e nelle controdeduzioni formulate non ha tenuto conto del principio di diritto richiamato dall'ordinanza della Corte di Cassazione n.37018/2021 che ha confermato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che ha annullato l'avviso di liquidazione, sempre emesso in relazione alla successione della sig.ra Nominativo_2: sia la Commissione Tributaria Regionale che la Corte di Cassazione nelle rispettive decisioni avevano già stabilito la deducibilità di tali debiti dall'attivo delle dichiarazioni per cui il riesame operato adesso dall'Agenzia non è ammissibile essendo stato deciso con sentenze passate in giudicato. Nessun rilievo ha, poi, l'annotazione che i beni immobili oggetto delle esecuzioni sono estranei all'attivo, in quanto in questa sede si discute se il SA Ricorrente_1 aveva diritto di sottrarre le passività esistenti alla data del decesso della sig.ra Nominativo_2 dall'attivo dei beni ereditari oggetto della successione. In particolare se vi sono altri beni non riportati nella denuncia di successione, l'Ufficio deve procedere ad accertamenti e non può non riconoscere le passività di cui il SA Ricorrente_1 ha diritto di portare in deduzione.
Infine il ricorrente denuncia la violazione del diritto di difesa in quanto con il diniego allo sgravio, la Direzione
Provinciale 1 di Napoli, ha violato il giusto contraddittorio ignorando l'ampia documentazione prodotta dallo stesso, basando il rigetto su una errata qualificazione dei fatti, in quanto la cartella deriva da atti già annullati, comportando una violazione del principio del ne bis in idem e dell'art 53 Cost.; ignora e anzi contrasta il giudicato formatosi, viola il diritto del contribuente al contraddittorio in quanto disattende la sua certificazione sui debiti ereditari del 12/09/2017.
In conclusione in riferimento alla precedente pronuncia di rito in riferimento alla cartella oggetto di causa, parte ricorrente ha rilevato che la decisione è avvenuta prima della pronuncia della Commissione Regionale
e della pronuncia della Corte di Cassazione e l'istanza è stata presentata proprio sulla base delle due pronunce quali elementi sopravvenuti che hanno comportato difatti l'estinzione della pretesa tributaria.
Pertanto parte ricorrente ha chiesto la declaratoria del diritto della stessa allo sgravio della cartella di pagamento 07120160097766304000, annullando il rigetto della istanza di sgravio impugnata, nonché
l'annullamento della cartella di pagamento indicata e il pignoramento ex art. 48 bis DPR 602/1973 per il credito vantato dal ricorrente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per spese liquidate a suo favore dalla Corte di Cassazione con la ordinanza 37016/2021, con restituzione della somme riscosse in forza di tale pignoramento in € 8.954,72 oltre interessi, con condanna di parte avversa alle spese di lite e attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Con ordinanza n.6418/2025 è stato disposto il rinvio della trattazione della causa all'udienza del 5 novembre
2025, onerando la parte ricorrente al deposito della cartella n.071/20260097766304000.
Con memoria in data 9.10.2025 parte ricorrente ha depositato copia della predetta cartella di pagamento e la dichiarazione di successione 1570/12 ed ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
Alla udienza del 5 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'articolata e complessa vicenda contenziosa verte sulla legittimità del provvedimento di rigetto dell'istanza di sgravio della cartella esattoriale n.07120160097766304000, atto prot. 44766/2025, emesso dall'Agenzia delle entrate di Napoli, Direzione provinciale I, notificato al ricorrente a mezzo pec in data 10.4.2025. Parte ricorrente ha chiesto la declaratoria del diritto allo sgravio della suddetta cartella di pagamento che sarebbe riferita, come anche ammesso dalla Direzione Provinciale 1 di Napoli dell'Agenzia delle entrate, ai ruoli inerenti le dichiarazioni di successione n.1570/2012, n.1637/2013 e n.193/2015, per le quali invece come risulta in atti, l'Agenzia ha emesso l'avviso di liquidazione nr. 15/099990/000934/001, annullato definitivamente dalla Corte di Cassazione (cfr. doc. n.4 allegato all'istanza di sgravio).
La questione sostanziale relativa alla controversia riguarda quindi l'indagine sull'avviso di liquidazione nr.
15/099990/000934/001, annullato definitivamente dalla Corte di Cassazione con la ordinanza n.37018/2021, riguardo al suo contenuto e ai ruoli ad esso sottostanti.
Va premesso che il provvedimento di rigetto dello sgravio impugnato precisa che “la cartella n.
07120160097766304000 della quale si chiede lo sgravio non scaturisce dall'avviso di liquidazione della dichiarazione di successione 2012/9990/1428 (il quale, differentemente da quanto asserito dall'istante, non è mai stato iscritto a ruolo), ma deriva dalla liquidazione delle dichiarazioni di successione successive (come sopra identificate), le quali hanno prodotto avvisi di liquidazione mai impugnati e pertanto divenuti definitivi”.
Tale assunto è stato confermato dalla Direzione Provinciale resistente nella memoria difensiva, ma non è stato comprovato da alcuna documentazione allegata riguardo ai citati avvisi di liquidazione “mai impugnati e pertanto divenuti definitivi”, riferiti alle liquidazioni delle dichiarazioni di successione successive;
manca infatti ogni elemento concreto di prova di quanto sostenuto dall'Amministrazione.
Emerge quindi che il predetto assunto è in contraddizione con quanto indicato in premessa nello stesso atto impugnato laddove è richiamata la cartella n. 07120160097766304000 precisando “nella quale sono confluiti i seguenti ruoli tutti inerenti la successione della sig.ra Nominativo_2:
- N. 16008A000076000 relativo alla dichiarazione di successione 2012/9990/1570;
- N. 16008A000077000 relativo alla dichiarazione di successione 2013/9990/1637;
- N. 16008A000078000 relativo alla dichiarazione di successione 2015/9990/193 ”.
Al riguardo va rilevato che per le predette denunce di successione, l'Agenzia ha emesso l'avviso di liquidazione n. 15/099990/000934/001, annullato dalla Corte di Cassazione con la richiamata ordinanza n.37018/2021.
Orbene dalla documentazione versata in atti risulta che l'avviso di liquidazione è stato emesso in relazione alle denunce di successione della sig.ra Nominativo_2 n. 934/2015, n.1428/2012, n.193/2015, n.176/2015, n.1637/2013 e n.1570/2012 (pag 30 documentazione versata in atti dal ricorrente in data 27.5.2025 –allegato istanza di sgravio).
Tale avviso di liquidazione, si ribadisce, è stato annullato con la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale n.10731/2017, sentenza successivamente confermata dalla Corte di Cassazione con la ordinanza n.37018/2021 che ha respinto l'appello proposto dall'Agenzia avverso la suddetta sentenza della CTR.
La Commissione Tributaria Regionale della Campania con la sentenza n. 10731/2017 ha ritenuto legittimo il comportamento del contribuente che con le dichiarazioni di successione integrative ha corretto l'errore della prima dichiarazione di successione, portando in deduzione le passività.
Va osservato che la cartella n. 07120160097766304000 della quale si è chiesto lo sgravio, nel dettaglio degli importi dovuti, richiama il ruolo degli atti del registro e le somme iscritte a ruolo e nella specie elenca le seguenti dichiarazioni di successione:
- Dichiarazione successione anno 12 volume 09990 n. 001570 sottonumero 000;
- Dichiarazione successione anno 13 volume 09990 n. 001637 sottonumero 000;
- Dichiarazione successione anno 15 volume 09990 n. 000176 sottonumero 000;
- Dichiarazione successione anno 15 volume 09990 n. 000193 sottonumero 000;
tali dichiarazioni sono quelle in relazione alle quali è stato emesso l'avviso di liquidazione n.
15/099990/000934/001, annullato dalla CTR con sentenza confermata dalla Corte di Cassazione con la richiamata ordinanza n.37018/2021.
Pertanto l'accertamento e la definizione nel merito della res litigiosa, contenuti nella sentenza passata in giudicato, regolato dall'art. 2909 c.c., fa stato a ogni effetto tra le parti e rende obbligatorio il giudicato processuale, con definitività del giudizio, stabilendo una regola certa e stabile tra le parti.
Ne deriva per l'Amministrazione procedente l'effetto sostanziale e conformativo riguardo alla pronuncia giurisdizionale sulla propria successiva attività, rispetto a quanto stabilito nella sentenza della CTR che ha accolto l'appello ed ha annullato l'avviso di liquidazione impugnato (avviso di liquidazione emesso in relazione alle denunce di successione della sig.ra Nominativo_2 n.193/2015, n.176/2015, n.1637/2013 e n.1570/2012), sentenza confermata dalla Corte di Cassazione che ha respinto il ricorso proposto dall'Agenzia.
La cartella n. 07120160097766304000 di cui si è chiesto lo sgravio è stata emessa in relazione alle suddette denunce di successione della sig.ra Nominativo_2 n.193/2015, n.176/2015, n.1637/2013 e n.1570/2012, rimettendo in discussione la res litigiosa definita dalle citate sentenze, ponendosi in contrasto con tali precedenti statuizioni giudiziali, con derivante illegittimità della pretesa.
In conclusione, il ricorso è fondato e va accolto e, per l'effetto, va annullato il rigetto dell'istanza di sgravio della cartella n. 07120160097766304000 impugnato.
La particolarità e complessità della questione controversa giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per l'effetto annulla l'atto impugnato e compensa le spese