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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 24/09/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1406/2025
promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NICOLETTA MENOSSO, con elezione di domicilio in VIA RAIMONDO
D'ARONCO 44, 33100 UDINE (UD), presso lo studio del difensore;
ricorrente e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. NICOLETTA MENOSSO, con elezione di domicilio in VIA
RAIMONDO D'ARONCO 44, 33100 UDINE (UD), presso lo studio del difensore;
ricorrente i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Cordenons (PN), in data
30/07/2020, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
con il seguente figlio: , nato il [...], Persona_1
dichiarato adottabile con sentenza definitiva dal Tribunale per i Minorenni di
1 Trieste dd. 07/09/2022, confermata dalla Sentenza Corte d'Appello di Trieste di data 16/03/2023;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti. Tutte le questioni economiche e patrimoniali tra i coniugi si intendono risolte.
3. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti ai fini della validità per l'espatrio.
*****
Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinanzi al G.
R., rimettere la causa nel ruolo ed autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, PRONUNCIARE
sentenza di scioglimento del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Cordenons
(PN)
2. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
FATTO
2 I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04/04/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe, e, decorsi i termini per la procedibilità, anche lo scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 17/07/2025 e 18/07/2025, in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate e con ordinanza del 29/07/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio
per la decisione.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il
3 termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore
affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e,
quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire,
sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio in Cordenons (PN), in data
[...]
30/07/2020, autorizzando i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto fermo restando i reciproci obblighi di Legge;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di CORDENONS (PN) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2020, atto n. 7, parte I, ufficio 1) e agli ulteriori incombenti di legge;
3) omologa le condizioni della separazione e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) spese alla sentenza definitiva;
5) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dr.ssa Chiara Ilaria Risolo.
Così deciso in Pordenone, in data 24/09/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Dott. Giorgio Cozzarini
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1406/2025
promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NICOLETTA MENOSSO, con elezione di domicilio in VIA RAIMONDO
D'ARONCO 44, 33100 UDINE (UD), presso lo studio del difensore;
ricorrente e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. NICOLETTA MENOSSO, con elezione di domicilio in VIA
RAIMONDO D'ARONCO 44, 33100 UDINE (UD), presso lo studio del difensore;
ricorrente i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Cordenons (PN), in data
30/07/2020, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
con il seguente figlio: , nato il [...], Persona_1
dichiarato adottabile con sentenza definitiva dal Tribunale per i Minorenni di
1 Trieste dd. 07/09/2022, confermata dalla Sentenza Corte d'Appello di Trieste di data 16/03/2023;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti. Tutte le questioni economiche e patrimoniali tra i coniugi si intendono risolte.
3. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti ai fini della validità per l'espatrio.
*****
Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinanzi al G.
R., rimettere la causa nel ruolo ed autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, PRONUNCIARE
sentenza di scioglimento del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Cordenons
(PN)
2. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
FATTO
2 I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04/04/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe, e, decorsi i termini per la procedibilità, anche lo scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 17/07/2025 e 18/07/2025, in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate e con ordinanza del 29/07/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio
per la decisione.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il
3 termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore
affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e,
quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire,
sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio in Cordenons (PN), in data
[...]
30/07/2020, autorizzando i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto fermo restando i reciproci obblighi di Legge;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di CORDENONS (PN) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2020, atto n. 7, parte I, ufficio 1) e agli ulteriori incombenti di legge;
3) omologa le condizioni della separazione e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) spese alla sentenza definitiva;
5) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dr.ssa Chiara Ilaria Risolo.
Così deciso in Pordenone, in data 24/09/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Dott. Giorgio Cozzarini
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