CA
Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 04/02/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Lecce – Seconda Sezione Civile composta dai signori: Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 138/2023 R.G., introdotta da
(C.F. – P.IVA Parte_1 P.IVA_1
), in persona del Sindaco in carica legale rappresentante p.t., P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Lucia LORUSSO, come da mandato in atti;
APPELLANTE nei confronti di
(P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_3 in persona del Commissario Governativo e suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dal'Avv.to Umberto Maria MUCI, come da mandato in atti;
-MUCI UMBERTO MARIA (C.F. – P. IVA C.F._1
), in proprio quale avvocato distrattario della predetta società P.IVA_4 cooperativa proprio, rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86
c.p.c;
(C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_5
Sindaco in carica, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Michele STRAGAPEDE, come da mandato in atti;
APPELLATI
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 2888/2022 emessa dal
Tribunale di Lecce, pubblicata il 17/10/2022, pronunciata nel procedimento civile avente R.G.N. 645/2020.
MOTIVAZIONE 1. Con atto di citazione con contestuale domanda di chiamata in causa, notificato il 23.1.2020, il proponeva Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3155/19, emesso il 6.12.2019 dal Tribunale di Lecce, con cui Controparte_1 aveva ottenuto nei suoi confronti ingiunzione per il pagamento della somma di € 6.474,77, oltre accessori, a titolo di saldo della retta di ricovero presso la Comunità Educativa “Villa RD”, gestita da essa Cooperativa, per le prestazioni sanitarie rese in favore della minore nel periodo da Persona_1 luglio a settembre 2015, giusta fatture n. 1145/01 del 31.7.2015 (€ 400,00), n. 1382/01 del 31.8.2015 (€ 3.074,77) e n. 1626/01 del
30.9.2015 (€ 3.000,00). Descritti gli interventi di sostegno disposti dal TM di Bari in favore della detta minore, il Comune opponente evidenziava che alla data del primo ricovero, di cui al decreto n. 704 del 17.2.2010, la piccola risiedeva presso il Comune di;
Persona_2 CP eccepiva quindi, ai sensi dell'art. 6, co. 4 L. 328/2000 e dell'art. 3, co. 4 bis L. Reg. Puglia 19/2006, il proprio difetto di legittimazione passiva, ritenendo di non essere tenuto al pagamento della somma azionata in via monitoria, individuando quale soggetto obbligato al pagamento il
[...]
, che chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa. Controparte_2
Nel contraddittorio con la Cooperativa opposta e con il terzo chiamato
, che contestavano i motivi di opposizione, il Controparte_2
Tribunale di Lecce, con sentenza n. 2888/2022, ha rigettato l'opposizione e condannato il opponete al pagamento delle spese di lite. CP
Nella non contestazione dell'an e del quantum della pretesa azionata in via monitoria, il primo giudice ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal , sulla base Parte_1 della normativa in materia di interventi e servizi sociali. In particolare, l'art. 6, co 4 della L. 328/2000 prevede che “per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica”; l'art. 3, co 4 bis della Legge Regionale n. 19/2006, il quale prescrive che “per le prestazioni e i servizi, aventi valore di interventi indifferibili, rivolti ai minori, è competente il comune nel quale risiede il minore al momento in cui si è manifestata la necessità di intervento”. Nella specie, alla data del ricovero presso la Comunità Educativa “Villa RD”, la minore Per_1 risiedeva nel Comune di sin dall'agosto del 2014 e, pertanto,
[...] Pt_1
pag. 2/13 lo stesso ente dovesse essere ritenuto tenuto al pagamento della retta. Il
Tribunale ha osservato che, nonostante il procedimento di tutela della minore fosse stato aperto presso il Tribunale per i Minorenni nel 2008 e il primo affidamento al Servizio Sociale del Comune di Ruvo fosse stato disposto nel 2010, “tale ente non può tuttavia essere chiamato a sostenere le spese del ricovero nel periodo intercorrente tra luglio e settembre 2015”.
Da un lato il “mutamento delle condizioni di salute della beneficiaria avevano comportato l'inizio di un nuovo percorso riabilitativo”, giusta l'indifferibilità e necessità dell'intervento ex art. 3, co 4 bis L. Reg. Puglia n. 19/2006; dall'altro, il decreto n. 4172 del 14.10.2015 del TM di Bari, non modificava i decreti di giugno e luglio, ma e disponeva per il futuro, con decorrenza dal mese di ottobre 2015, che la minore fosse affidata al Servizio Sociale del Comune di CP
2. Avverso la sentenza ha proposto appello il Parte_1
, il quale, sulla base di cinque motivi di impugnazione, che saranno
[...] più diffusamente trattati, ha chiesto diaccogliere l'opposizione al D.I. n.
3155/2019 “per tutte le ragioni ampiamente esposte e, nello specifico, per violazione dell'art. 6, comma 4, L. 328/2000, per la mancanza di contratto avente forma scritta e per l'assenza di un provvedimento di impegno della relativa spesa”; per l'effetto, posto che lo stesso appellante aveva dato esecuzione alla sentenza impugnata, ha domandato la restituzione degli importi già pagati, oltre accessori.
Si sono costituiti il e la Controparte_2 Controparte_1 con distinte comparse, con le quali hanno eccepito l'inammissibilità dell'atto di appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, hanno contestato la fondatezza dei motivi di gravame. Il difensore della società cooperativa ha inoltre contestato l'atto di appello per come formulato nei confronti dello stesso procuratore in proprio quale avvocato distrattario. In subordine, la
, attesa la mancata contestazione del ricovero sia sull'an che sul CP_1 quantum da parte di entrambi i Comuni, ha chiesto che il pagamento sia posto a carico del . Controparte_2
Acquisto il fascicolo di primo grado, all'udienza del 15.10.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex art.190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica pag. 3/13 *****
3. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevate dalle parti appellate per omessa l'esposizione dei motivi specifici dell'appello richiesti dall'art. 342 c.p.c. e omettendo di confutare le valutazioni del giudicante in ordine alla soluzione di continuità dei diversi provvedimenti adottati nel tempo. Il gravame proposto dal risulta sufficientemente specifico e Parte_1 dettagliato. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'art. 342, comma 1, c.p.c. va interpretato nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni
a critica vincolata” (Cass. S.U. n. 27199/2017, Rv. 645991-01; conf.
Cass. n. 13535/2018, Rv. 648722; Cass. n. 7675/2019). Nel caso di specie i punti della sentenza impugnata sono stati chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze, cosi come sono stati chiaramente ricostruiti i fatti ed indicate le violazioni di legge.
4. Ciò posto, con il primo motivo di appello il Parte_1
rileva l'illogicità ed insufficiente motivazione dell'impugnata sentenza
[...]
e la violazione degli artt. 6, comma 4, della L. 328/2000 e art. 3, comma 4 bis, L.R. Puglia n. 19/2006.
Viene contestata la parte della motivazione con cui il Tribunale ha asserito che “se si valorizzassero esclusivamente il solo luogo di residenza della beneficiaria al momento del primo ricovero e l'affidamento condiviso tra i due Comuni, …. l'unico ente tenuto al pagamento sarebbe stato individuato, in maniera permanente e, quindi, evidentemente irragionevole, nel COMUNE DI , solo perché luogo di residenza, sebbene CP
pag. 4/13 nel momento in cui venivano rese in suo favore le prestazioni sanitarie necessarie la stessa risiedeva in altro comune, in particolare nel Comune di
”. Secondo l'appellante il riferimento alla mera Parte_2 ragionevolezza non sarebbe sufficiente a motivare il decisum così come esplicato, dal momento che l'art.6, c.4 della L. 328/2000 individua “il
Comune tenuto a provvedere all'integrazione economica nell'Ente in cui il minore aveva la residenza prima del ricovero.” Lo stesso criterio viene richiamato dalla normativa regionale che, precisa il dettato della normativa nazionale.
Pertanto, nel caso di specie, l'ente pubblico tenuto ad assumersi gli oneri dell'ospitalità della minore in una struttura protetta non Persona_1 poteva che essere il , nel quale la stessa aveva la Controparte_2 residenza al 17.02.2010 ovvero al momento dell'adozione del primo decreto da parte del Tribunale dei Minorenni di Bari, e nel cui territorio si è manifestata la necessità di intervento in favore della minore. Il primo giudice ha anche disatteso, immotivatamente, il parere emesso dal in data 09.02.2009, con cui viene evidenziato che “… Controparte_3
l'ente competente a sostenere gli oneri derivanti dal ricovero di minori, sottoposti a decreto dell'autorità giudiziaria ed ospitati in struttura residenziale o affidati a famiglie, è quello nel quale gli interessati o, nel caso di minori, i genitori esercenti la potestà hanno la residenza al momento in cui la prestazione assistenziale ha avuto inizio, a nulla rilevando i successivi cambiamenti di residenza dei genitori”.
Le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale sarebbero disancorate dal contenuto della documentazione acquisita, in particolare il decreto del T.M. di Bari n. 4172/2015 e i due certificati storici di residenza, rilasciati dal Comune di e di , rispettivamente, in data CP Parte_2
7.1.2020 e 22.1.2020. Evidenzia l'appellante come da tali certificati anagrafici emerga che , nata il [...] a [...], è stata Persona_1 residente nel Comune di nei seguenti periodi:…dal CP
18.09.2009 in via San Francesco d'Assisi, 11 (inizio prestazione assistenziale); dal 30.01.2014 emigrata a Potenza;
dal 26.08.2014 immigrata da Potenza a , con residenza alla via C. Fini, 99; dal Pt_1
06.11.2015 emigrata da a Potenza..”. Pertanto, il Pt_1 CP
è tenuto al pagamento delle rette in contestazione in quanto presso di esso risiedevano la minore e la madre “alla data del 25.11.2008 Per_1 allorquando veniva formulata la segnalazione da parte del Servizio Sociale
pag. 5/13 di alla Procura della Repubblica;
alla data del 17.02.2010 CP allorquando è stato adottato il primo decreto del Tribunale dei minorenni di Bari n. 704; alla data del 23.02.2011 allorquando il Tribunale dei minorenni di Bari decretava con il pronunciamento n. 921 l'inserimento della minore presso una Comunità educativa”.
4.1. Il primo motivo di appello è infondato.
Il giudice di prime cure, diversamente da quanto opinato dall'appellante, ha correttamente applicato ed interpretato le norme che disciplinano la competenza sulla spesa assistenziale per i minori per i quali si renda necessario il ricovero presso strutture residenziali, rappresentate dal combinato disposto degli artt. 6, comma 4 della L. 328/2000 e 3, comma 4-bis della L.R. n. 19/2006.
L'art. 6, co 4 della L. 328/2000 stabilisce che “per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica”; l'art. 3, co 4 bis della Legge Regionale n. 19/2006, prevede che “per le prestazioni e i servizi, aventi valore di interventi indifferibili, rivolti ai minori, è competente il comune nel quale risiede il minore al momento in cui si è manifestata la necessità di intervento”.
Il primo giudice, facendo corretto governo di queste norme e dei principi ispiratori ad esse sottesi, ha valorizzato la scansione temporale delle determinazioni del Tribunale per i Minorenni di Bari e le radicali modificazioni, che per il tramite delle stesse, sono state apportate al progetto di intervento individualizzato in favore della minore.
In particolare, il TM con i due decreti nn. 2433 e 2902/2015, preso atto che il percorso comunitario originariamente intrapreso si era rivelato negativo e controproducente per la minore, il cui quadro generale si era aggravato e connotato da episodi autolesionistici, ha disposto per la stessa l'immediato collocamento presso una diversa struttura specializzata, la
Comunità Villa RD (intervento indifferibile), e l'affidamento ai Servizi Sociali del Comune di affinché, di concerto con i Servizi Parte_1
Sociali del , predisponessero per la minore un Controparte_2
“nuovo Progetto Educativo Individualizzato”, differente dal primo.
Alla luce di tali circostanze il primo giudice ha correttamente statuito che il pagamento della retta per il ricovero della minore per le mensilità in pag. 6/13 contestazione spettasse al Comune di , quale Comune in Parte_1 cui la minore aveva la residenza nel momento in cui è stato disposto il (nuovo) progetto assistenziale, attuato presso la struttura della Cooperativa opposta (oggi appellata).
La scelta correttamente è caduta sul Comune presso cui la minore risiedeva nel momento in cui il TM Bari aveva ritenuto di dover intraprendere un nuovo percorso terapeutico, in discontinuità con il precedente, essendosi palesata la necessità di disporre il ricovero della stessa presso la struttura specializzata sita in Tricase e gestita dalla società cooperativa appellata.
Risulta, pertanto, rispettato il criterio normativamente previsto dalla legislazione nazionale e regionale, del Comune di residenza del minore nel momento in cui si è manifestata la necessità di intervento, laddove quest'ultimo – come nel caso di specie - si caratterizzi per l'indifferibilità e la stabilità del ricovero del minore.
A tal proposito si ritiene dirimente la giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Suprema Corte di Cassazione (cfr. Consiglio di Stato Sez. V
11.12.2007 n. 6385; Cass. Civ Sez. I 4.2.2016 n. 2183), che sul punto hanno precisato che con il termine “stabilità” “il legislatore non ha inteso riferirsi all'originario ricovero, ma al ricovero presso una determinata struttura e quindi all'ultimo ricovero che abbia i caratteri della stabilità.”. Il Consiglio di Stato ha altresì affermato nella sentenza citata che “pur potendo essere il ricovero unico, nel senso che può non sussistere alcuna soluzione di continuità fra i vari ricoveri in diverse residenze assistite, va rilevato che il contenuto della norma ad una pluralità di strutture residenziali, induce a ritenere che sia il ricovero presso ogni singola struttura quello che individua il momento temporale rispetto al quale va accertata la residenza del degente”.
Nel caso di specie, risulta condivisibile l'annotazione del primo giudice, secondo cui tra i diversi provvedimenti adottati dal Tribunale per i
Minorenni di Bari in favore della minore vi sia stata una soluzione di continuità. Infatti, se con i decreti n. 704 del 17.2.2010 e n. 921 del
23.2.2011 era stato disposto l'affidamento al Servizio Sociale di CP
, luogo nel quale la stessa aveva in quel momento la propria
[...] residenza, invece con il decreto n. 2433 del 10.6.15, alla luce delle mutate condizioni di salute e dei comportamenti autolesionistici tenuti dalla minore,
pag. 7/13 era stato disposto in suo favore un nuovo percorso in una comunità educativa diversa, a cui deve essere riconosciuto il carattere della stabilità, previsto dalla normativa nazionale, e il carattere della indifferibilità, previsto dalla normativa regionale, da cui far discendere la competenza a sostenere gli oneri amministrativi richiesti in capo al Comune in cui la minore aveva in quella fase, e già con una certa stabilità la propria residenza, sin dal 26.8.2014.
In altre parole, con i primi provvedimenti erano stati disposti interventi di affidamento ai servizi sociali (cfr di ) per il “recupero e CP sostegno scolastico”, mentre con quello più recente n. 2433 del 10.6.2015 era stato attuato il ricovero in struttura residenziale, sulla base di più gravi e impellenti necessità di cura e assistenza.
5. Con il secondo motivo di gravame il contesta la Parte_1 violazione del combinato disposto di cui agli artt. 2697 c.c. e art. 116 c.p.c. per aver il Giudice di primo grado omesso di considerare, ai fini della decisione, il contenuto della documentazione depositata in atti. L'appellante ritiene determinante la circostanza che il primo giudice abbia disatteso quanto disposto dal TM di Bari con il decreto n. 4172 del 14.10.2015. con questo provvedimento il Tribunale per i Minorenni, compulsato dal Dirigente dei Servizi Sociali del Comune di con nota del 31.07.2017 Parte_2 prot. 21952 (Allegato n. 6 fascicolo 1° grado), “a precisazione dei decreti del 10.06.2015 e dell'08.07.2015, dispone(va), tra l'altro, che la minore
rimanga affidata al servizio sociale di perché la Persona_1 CP mantenga collocata presso la comunità ospitante…”. L'appellante assume che dal tenore del decreto in questione derivasse che lo stesso ente avrebbe dovuto continuare ad accollarsi il pagamento della retta, così come disposto con il primo decreto.
Il rileva inoltre che il “con due Parte_1 CP CP missive datate 09.07.2015 prot. 14841 (Allegato n. 11 fascicolo 1° grado) e prot. n. 14842 (Allegato n. 12 fascicolo 1° grado), comunicava,
[... rispettivamente, alla ” e al Controparte_1 CP_4 CP
che, a seguito della emissione del decreto n. 2433 del Parte_2
10.06.2015 e dalla data di adozione del detto provvedimento, l'onere economico relativo all'affidamento dei minori sarebbe gravato sul
[...]
.”; deducendo a contrariis che, con l'intervenuta Parte_2 modifica del decreto suddetto ad opera del decreto n. 4172/2015, il
, nuovamente affidatario della minore, avrebbe dovuto farsi CP
pag. 8/13 carico dell'onere economico della retta per il ricovero presso la struttura specializzata ospitante.
Ed ancora, l'appellante evidenzia che il Comune di fino al mese di CP giugno 2015, ovvero anche dopo il trasferimento di residenza presso il Comune di avvenuto il 26/08/2014, ha adempiuto al pagamento Pt_1 delle rette di mantenimento della minore contravvenendo alla propria Per_1 tesi difensiva per cui sarebbe irragionevole accollarsi il pagamento delle rette della minore dopo il trasferimento della residenza della stessa Per_1 presso il Comune di . Pt_1
In ultima battuta l'ente appellante rappresenta “che la Comunità “Villa
RD”, gestita dalla cooperativa , è stata individuata proprio dal CP_1
per accogliere la minore di anni 14, giusta nota Controparte_2 del 15.07.2015 prot. 20459 (Allegato n. 14 fascicolo 1° grado); tale individuazione da parte del è rivelatrice di un implicito CP riconoscimento di competenza amministrativa da parte del suddetto ente.
Ergo il , per disposizione legislativa, non Parte_2 avrebbe potuto accollarsi il pagamento di cui al decreto ingiuntivo, onde scongiurare qualsiasi ipotesi di responsabilità amministrativo/contabile.”.
In ragione di quanto esposto la difesa del contesta Parte_1
l'omessa valutazione di tali elementi probatori da parte Giudice di Prime
Cure in spregio anche al dettato normativo di cui all'art. 116 c.p.c.
5.1. Il motivo è infondato. Il Tribunale non ha omesso di valutare le risultanze istruttorie documentali richiamate dall'appellante.
In primo luogo, si evidenzia come con il decreto n. 4172 cron. del 14.10.2015 il Tribunale per i Minorenni di Bari abbia, precisando il contenuto dei due precedenti decreti, confermato l'affidamento della minore al Servizio Sociale del Comune di con il necessario Per_1 CP CP concerto del Comune di e la conferma del collocamento Parte_1 della stessa nella comunità ospitante. Tale scelta è stata effettuata anche in ragione del pregresso affidamento della minore ai già menzionati servizi sociali, senza che tale determinazione potesse in alcun modo incidere sui criteri normativamente previsti per l'individuazione del Comune tenuto al pagamento della retta per il mantenimento della minore, di cui supra.
In secondo luogo, il rilievo di parte appellante circa il pagamento da parte del della retta per il mantenimento della CP CP minore sino al giugno 2015, anche dopo il cambio di residenza della Per_1
pag. 9/13 stessa minore, senza alcuna specificazione del periodo a partire dal quale tale pagamento abbia avuto inizio, appare non allegato e non provato agli atti del giudizio di primo grado e pertanto escluso come elemento sottoposto alla cognizione del giudice di seconde cure. In ogni caso, tale circostanza risulta irrilevante ai fini della presente decisione, non soltanto perché oggetto del contendere è la retta riferita alle tre mensilità di luglio, agosto e settembre 2015, ma anche perché il fatto che abbia CP sostenuto le spese di mantenimento per il periodo fino a giugno 2015 è in linea con la ratio della norma citata, posto che in detto periodo continuava a trovare attuazione il progetto assistenziale iniziato quando la minore era residente in quel Comune.
Destituito di fondamento, sul piano logico prima che giuridico, l'assunto di parte appellante secondo cui, essendo stata “la Comunità “Villa RD” individuata dal tale individuazione sarebbe rivelatrice di CP un implicito riconoscimento di competenza amministrativa da parte del suddetto ente”. Come già ampliamente argomentato, non è l'individuazione della
Comunità ospitante ad opera dei servizi sociali comunali affidatari, così come da determinazione del T.M. competente, a determinare la competenza territoriale della spettanza del correlato onere di spesa, bensì il criterio stabilito dalle norme citate, le quali fanno riferimento al luogo in cui i genitori del minore o il tutore dello stesso hanno la residenza al momento in cui la prestazione ha inizio e l'intervento con collocamento in struttura si rende necessario. Pertanto, correttamente il primo giudice ha statuito che per le tre mensilità in contesa fosse competente per il pagamento della retta il Comune . Parte_1
6. Con il terzo motivo l'appellante deduce l'illogicità ed insufficiente motivazione dell'impugnata sentenza e la violazione degli artt. 16 e 17 del
R.D. 1923 n. 2440. Il primo giudice avrebbe disatteso il contenuto delle disposizioni normative che disciplinano l'attività contrattuale propria della
P.A. e pertanto nessuna obbligazione avrebbe potuto essere posta a carico dell'ente territoriale per l'assenza di un contratto stipulato in forma scritta tra il e la , avente ad Parte_2 Controparte_1 oggetto l'assistenza della minore, essendo prescritta dagli artt. 16 e 17 del R.D. n. 2440/1923 la forma ad substantiam a pena di nullità per i rapporti contrattuali con la P.A..
pag. 10/13 La difesa rappresenta che con la nota del 15.07.2015 prot. 20459
l'assistente sociale del Comune di si limitava a richiedere il Pt_1 preventivo alla Comunità “Villa RD” gestita dalla Coop. Soc. l' per CP_1
l'accoglienza della minore e che la stessa Cooperativa con nota del 20.07.2015 prot. 1145, facendo seguito alla richiesta formulata dal predetto Comune, precisava: 1) La disponibilità ad accogliere la minore a partire dal 27.07.2015; 2) L'importo della retta fissato in € 100,00 + IVA pro die;
3) La decurtazione delle spese relative al vitto, pari a € 8,41 nei giorni di assenza della minore”, affermando di essere “In attesa vs invio accettazione dei termini prefissati”. L'appellante evidenzia come tale accettazione non sia mai intervenuta e nessun contratto è stato giammai sottoscritto.
7. Con il quarto motivo d'appello il deduce l'illogicità Parte_1 ed insufficiente motivazione del provvedimento impugnato e la violazione dell'art. 191 del D. Lgs n. 267/2000. Il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto obbligato il appellante, nonostante lo stesso non avesse CP assunto alcun impegno di spesa per la liquidazione delle somme reclamate dalla società cooperativa . L'appellante rileva come non abbia mai CP_1 adottato alcun “atto e/o provvedimento di impegno della spesa necessaria per la liquidazione delle prestazioni poste in essere, in favore della minore
così come richiesto dalla vigente normativa applicabile agli Enti Per_1
Locali.”.
8. Il terzo e quarto motivo di doglianza, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono innanzitutto inammissibili, in quanto le relative questioni non sono state formalizzate come contestazioni nell'atto di opposizione – il quale era fondato unicamente sul difetto di legittimazione passiva e sulla esatta individuazione dell'ente debitore tra il e il - bensì sollevate per la prima volta Parte_1 CP con la memoria ex art.183 n.1 c.p.c.., destinata alla precisazione e modificazione delle domande ed eccezioni già proposte. Tale memoria, in sostanza, viene ad assumere una valenza essenzialmente difensiva, finalizzata esclusivamente a consentire alle parti di precisare e modificare le domande e le eccezioni già proposte e di replicare alle domande ed eccezioni formulate tempestivamente dalle altre parti, ma non a proporne di ulteriori, non essendo ammissibile estendere il "thema decidendum".
pag. 11/13 La giurisprudenza ha infatti affermato che “l'art. 183 cod. proc. civ. (sia nel testo anteriore alla riforma di cui al d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, sia nel testo successivo) consente all'attore di proporre le domande consequenziali alle eccezioni o domande del convenuto soltanto nell'udienza di cui all'art. 183 cod. proc. civ., e non anche, a pena di inammissibilità rilevabile anche d'ufficio, con le memorie previste dalla medesima norma” (Cass. n.
17708/2013). In ogni caso, i motivi in oggetto sono infondati nel merito, posto che l'obbligazione in contesa sorge direttamente dalla legge e viene posta a carico dell'ente sulla base di un provvedimento del giudice. Infatti, in un caso perfettamente sovrapponibile a quello in esame, la S.C. ha precisato che “di fronte ad un espresso ordine del Giudice e all'obbligo ope legis del
non rileva la necessità di un rapporto diretto, o magari di una CP convenzione tra e né si applicano le disposizioni sui CP_1 CP contratti della pubblica amministrazione, né sussistono problematiche di contabilità, trattandosi di prestazioni, dovuti ex lege” (Cass. n. 2183/2016, che a sula volta richiama Cass. n. 19036 del 2010).
9. Con il quinto motivo di gravame l'appellante impugna il capo della sentenza di primo grado che dispone la distrazione delle spese di lite in favore dell'avv. Umberto Maria Muci, difensore dell'opposta
[...]
. Tanto, ai soli fini di ottenere la restituzione di quanto Controparte_5 allo stesso liquidato a titolo di spese legali (mandato n. 914 del
02.02.2023), notificando il gravame anche all'avv. Muci, in proprio quale parte processuale.
Il motivo resta assorbito, posto che, in ragione della infondatezza dei motivi di appello, non può farsi luogo a restituzione di somme versate in base alla sentenza di primo grado, che resta integralmente confermata.
Le spese del giudizio di secondo grado vanno poste a carico dell'appellante in base alla regola della soccombenza. La liquidazione delle spese in favore della Cooperativa appellata e dell'avv. Muci è unitaria, con esclusione di un distinto compenso (o solo di una maggiorazione) in favore del difensore in proprio. Infatti, nella specie il quinto motivo di gravame non investe la sussistenza dei presupposti per la distrazione delle spese, con la conseguenza che il difensore distrattario non assume la qualità di parte del processo (cfr Cass. n. 23444/2014).
pag. 12/13 Va dato atto - ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 DPR 115/2002
- della sussistenza, a carico della parte appellante, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sull'appello avverso la sentenza n. 2888/2022 del
Tribunale di Lecce pubblicata il 17/10/2022, proposto dal
[...]
nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, con l'avv. Umberto Maria Muci in proprio, e del
[...] Controparte_2
, così provvede:
[...]
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del giudizio di appello in favore delle parti appellate L' Controparte_1
e , liquidate, per ciascuna, nella misura
[...] Controparte_2 di euro 3.000,00, oltre il rimborso forfettario spese di studio nella misura del 15%, iva e cap come per legge, con distrazione, per le spese sostenute dalla Cooperativa, in favore del procuratore costituito;
3) dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1-quater DPR 115/2002, della sussistenza dell'obbligo a carico dell'appellante di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo. Lecce, 23 gennaio 2025
Il consigliere est. Il Presidente
dott. Giovanni Surdo dott. Antonio F. Esposito
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Lecce – Seconda Sezione Civile composta dai signori: Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 138/2023 R.G., introdotta da
(C.F. – P.IVA Parte_1 P.IVA_1
), in persona del Sindaco in carica legale rappresentante p.t., P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Lucia LORUSSO, come da mandato in atti;
APPELLANTE nei confronti di
(P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_3 in persona del Commissario Governativo e suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dal'Avv.to Umberto Maria MUCI, come da mandato in atti;
-MUCI UMBERTO MARIA (C.F. – P. IVA C.F._1
), in proprio quale avvocato distrattario della predetta società P.IVA_4 cooperativa proprio, rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86
c.p.c;
(C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_5
Sindaco in carica, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Michele STRAGAPEDE, come da mandato in atti;
APPELLATI
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 2888/2022 emessa dal
Tribunale di Lecce, pubblicata il 17/10/2022, pronunciata nel procedimento civile avente R.G.N. 645/2020.
MOTIVAZIONE 1. Con atto di citazione con contestuale domanda di chiamata in causa, notificato il 23.1.2020, il proponeva Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3155/19, emesso il 6.12.2019 dal Tribunale di Lecce, con cui Controparte_1 aveva ottenuto nei suoi confronti ingiunzione per il pagamento della somma di € 6.474,77, oltre accessori, a titolo di saldo della retta di ricovero presso la Comunità Educativa “Villa RD”, gestita da essa Cooperativa, per le prestazioni sanitarie rese in favore della minore nel periodo da Persona_1 luglio a settembre 2015, giusta fatture n. 1145/01 del 31.7.2015 (€ 400,00), n. 1382/01 del 31.8.2015 (€ 3.074,77) e n. 1626/01 del
30.9.2015 (€ 3.000,00). Descritti gli interventi di sostegno disposti dal TM di Bari in favore della detta minore, il Comune opponente evidenziava che alla data del primo ricovero, di cui al decreto n. 704 del 17.2.2010, la piccola risiedeva presso il Comune di;
Persona_2 CP eccepiva quindi, ai sensi dell'art. 6, co. 4 L. 328/2000 e dell'art. 3, co. 4 bis L. Reg. Puglia 19/2006, il proprio difetto di legittimazione passiva, ritenendo di non essere tenuto al pagamento della somma azionata in via monitoria, individuando quale soggetto obbligato al pagamento il
[...]
, che chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa. Controparte_2
Nel contraddittorio con la Cooperativa opposta e con il terzo chiamato
, che contestavano i motivi di opposizione, il Controparte_2
Tribunale di Lecce, con sentenza n. 2888/2022, ha rigettato l'opposizione e condannato il opponete al pagamento delle spese di lite. CP
Nella non contestazione dell'an e del quantum della pretesa azionata in via monitoria, il primo giudice ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal , sulla base Parte_1 della normativa in materia di interventi e servizi sociali. In particolare, l'art. 6, co 4 della L. 328/2000 prevede che “per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica”; l'art. 3, co 4 bis della Legge Regionale n. 19/2006, il quale prescrive che “per le prestazioni e i servizi, aventi valore di interventi indifferibili, rivolti ai minori, è competente il comune nel quale risiede il minore al momento in cui si è manifestata la necessità di intervento”. Nella specie, alla data del ricovero presso la Comunità Educativa “Villa RD”, la minore Per_1 risiedeva nel Comune di sin dall'agosto del 2014 e, pertanto,
[...] Pt_1
pag. 2/13 lo stesso ente dovesse essere ritenuto tenuto al pagamento della retta. Il
Tribunale ha osservato che, nonostante il procedimento di tutela della minore fosse stato aperto presso il Tribunale per i Minorenni nel 2008 e il primo affidamento al Servizio Sociale del Comune di Ruvo fosse stato disposto nel 2010, “tale ente non può tuttavia essere chiamato a sostenere le spese del ricovero nel periodo intercorrente tra luglio e settembre 2015”.
Da un lato il “mutamento delle condizioni di salute della beneficiaria avevano comportato l'inizio di un nuovo percorso riabilitativo”, giusta l'indifferibilità e necessità dell'intervento ex art. 3, co 4 bis L. Reg. Puglia n. 19/2006; dall'altro, il decreto n. 4172 del 14.10.2015 del TM di Bari, non modificava i decreti di giugno e luglio, ma e disponeva per il futuro, con decorrenza dal mese di ottobre 2015, che la minore fosse affidata al Servizio Sociale del Comune di CP
2. Avverso la sentenza ha proposto appello il Parte_1
, il quale, sulla base di cinque motivi di impugnazione, che saranno
[...] più diffusamente trattati, ha chiesto diaccogliere l'opposizione al D.I. n.
3155/2019 “per tutte le ragioni ampiamente esposte e, nello specifico, per violazione dell'art. 6, comma 4, L. 328/2000, per la mancanza di contratto avente forma scritta e per l'assenza di un provvedimento di impegno della relativa spesa”; per l'effetto, posto che lo stesso appellante aveva dato esecuzione alla sentenza impugnata, ha domandato la restituzione degli importi già pagati, oltre accessori.
Si sono costituiti il e la Controparte_2 Controparte_1 con distinte comparse, con le quali hanno eccepito l'inammissibilità dell'atto di appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, hanno contestato la fondatezza dei motivi di gravame. Il difensore della società cooperativa ha inoltre contestato l'atto di appello per come formulato nei confronti dello stesso procuratore in proprio quale avvocato distrattario. In subordine, la
, attesa la mancata contestazione del ricovero sia sull'an che sul CP_1 quantum da parte di entrambi i Comuni, ha chiesto che il pagamento sia posto a carico del . Controparte_2
Acquisto il fascicolo di primo grado, all'udienza del 15.10.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex art.190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica pag. 3/13 *****
3. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevate dalle parti appellate per omessa l'esposizione dei motivi specifici dell'appello richiesti dall'art. 342 c.p.c. e omettendo di confutare le valutazioni del giudicante in ordine alla soluzione di continuità dei diversi provvedimenti adottati nel tempo. Il gravame proposto dal risulta sufficientemente specifico e Parte_1 dettagliato. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'art. 342, comma 1, c.p.c. va interpretato nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni
a critica vincolata” (Cass. S.U. n. 27199/2017, Rv. 645991-01; conf.
Cass. n. 13535/2018, Rv. 648722; Cass. n. 7675/2019). Nel caso di specie i punti della sentenza impugnata sono stati chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze, cosi come sono stati chiaramente ricostruiti i fatti ed indicate le violazioni di legge.
4. Ciò posto, con il primo motivo di appello il Parte_1
rileva l'illogicità ed insufficiente motivazione dell'impugnata sentenza
[...]
e la violazione degli artt. 6, comma 4, della L. 328/2000 e art. 3, comma 4 bis, L.R. Puglia n. 19/2006.
Viene contestata la parte della motivazione con cui il Tribunale ha asserito che “se si valorizzassero esclusivamente il solo luogo di residenza della beneficiaria al momento del primo ricovero e l'affidamento condiviso tra i due Comuni, …. l'unico ente tenuto al pagamento sarebbe stato individuato, in maniera permanente e, quindi, evidentemente irragionevole, nel COMUNE DI , solo perché luogo di residenza, sebbene CP
pag. 4/13 nel momento in cui venivano rese in suo favore le prestazioni sanitarie necessarie la stessa risiedeva in altro comune, in particolare nel Comune di
”. Secondo l'appellante il riferimento alla mera Parte_2 ragionevolezza non sarebbe sufficiente a motivare il decisum così come esplicato, dal momento che l'art.6, c.4 della L. 328/2000 individua “il
Comune tenuto a provvedere all'integrazione economica nell'Ente in cui il minore aveva la residenza prima del ricovero.” Lo stesso criterio viene richiamato dalla normativa regionale che, precisa il dettato della normativa nazionale.
Pertanto, nel caso di specie, l'ente pubblico tenuto ad assumersi gli oneri dell'ospitalità della minore in una struttura protetta non Persona_1 poteva che essere il , nel quale la stessa aveva la Controparte_2 residenza al 17.02.2010 ovvero al momento dell'adozione del primo decreto da parte del Tribunale dei Minorenni di Bari, e nel cui territorio si è manifestata la necessità di intervento in favore della minore. Il primo giudice ha anche disatteso, immotivatamente, il parere emesso dal in data 09.02.2009, con cui viene evidenziato che “… Controparte_3
l'ente competente a sostenere gli oneri derivanti dal ricovero di minori, sottoposti a decreto dell'autorità giudiziaria ed ospitati in struttura residenziale o affidati a famiglie, è quello nel quale gli interessati o, nel caso di minori, i genitori esercenti la potestà hanno la residenza al momento in cui la prestazione assistenziale ha avuto inizio, a nulla rilevando i successivi cambiamenti di residenza dei genitori”.
Le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale sarebbero disancorate dal contenuto della documentazione acquisita, in particolare il decreto del T.M. di Bari n. 4172/2015 e i due certificati storici di residenza, rilasciati dal Comune di e di , rispettivamente, in data CP Parte_2
7.1.2020 e 22.1.2020. Evidenzia l'appellante come da tali certificati anagrafici emerga che , nata il [...] a [...], è stata Persona_1 residente nel Comune di nei seguenti periodi:…dal CP
18.09.2009 in via San Francesco d'Assisi, 11 (inizio prestazione assistenziale); dal 30.01.2014 emigrata a Potenza;
dal 26.08.2014 immigrata da Potenza a , con residenza alla via C. Fini, 99; dal Pt_1
06.11.2015 emigrata da a Potenza..”. Pertanto, il Pt_1 CP
è tenuto al pagamento delle rette in contestazione in quanto presso di esso risiedevano la minore e la madre “alla data del 25.11.2008 Per_1 allorquando veniva formulata la segnalazione da parte del Servizio Sociale
pag. 5/13 di alla Procura della Repubblica;
alla data del 17.02.2010 CP allorquando è stato adottato il primo decreto del Tribunale dei minorenni di Bari n. 704; alla data del 23.02.2011 allorquando il Tribunale dei minorenni di Bari decretava con il pronunciamento n. 921 l'inserimento della minore presso una Comunità educativa”.
4.1. Il primo motivo di appello è infondato.
Il giudice di prime cure, diversamente da quanto opinato dall'appellante, ha correttamente applicato ed interpretato le norme che disciplinano la competenza sulla spesa assistenziale per i minori per i quali si renda necessario il ricovero presso strutture residenziali, rappresentate dal combinato disposto degli artt. 6, comma 4 della L. 328/2000 e 3, comma 4-bis della L.R. n. 19/2006.
L'art. 6, co 4 della L. 328/2000 stabilisce che “per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica”; l'art. 3, co 4 bis della Legge Regionale n. 19/2006, prevede che “per le prestazioni e i servizi, aventi valore di interventi indifferibili, rivolti ai minori, è competente il comune nel quale risiede il minore al momento in cui si è manifestata la necessità di intervento”.
Il primo giudice, facendo corretto governo di queste norme e dei principi ispiratori ad esse sottesi, ha valorizzato la scansione temporale delle determinazioni del Tribunale per i Minorenni di Bari e le radicali modificazioni, che per il tramite delle stesse, sono state apportate al progetto di intervento individualizzato in favore della minore.
In particolare, il TM con i due decreti nn. 2433 e 2902/2015, preso atto che il percorso comunitario originariamente intrapreso si era rivelato negativo e controproducente per la minore, il cui quadro generale si era aggravato e connotato da episodi autolesionistici, ha disposto per la stessa l'immediato collocamento presso una diversa struttura specializzata, la
Comunità Villa RD (intervento indifferibile), e l'affidamento ai Servizi Sociali del Comune di affinché, di concerto con i Servizi Parte_1
Sociali del , predisponessero per la minore un Controparte_2
“nuovo Progetto Educativo Individualizzato”, differente dal primo.
Alla luce di tali circostanze il primo giudice ha correttamente statuito che il pagamento della retta per il ricovero della minore per le mensilità in pag. 6/13 contestazione spettasse al Comune di , quale Comune in Parte_1 cui la minore aveva la residenza nel momento in cui è stato disposto il (nuovo) progetto assistenziale, attuato presso la struttura della Cooperativa opposta (oggi appellata).
La scelta correttamente è caduta sul Comune presso cui la minore risiedeva nel momento in cui il TM Bari aveva ritenuto di dover intraprendere un nuovo percorso terapeutico, in discontinuità con il precedente, essendosi palesata la necessità di disporre il ricovero della stessa presso la struttura specializzata sita in Tricase e gestita dalla società cooperativa appellata.
Risulta, pertanto, rispettato il criterio normativamente previsto dalla legislazione nazionale e regionale, del Comune di residenza del minore nel momento in cui si è manifestata la necessità di intervento, laddove quest'ultimo – come nel caso di specie - si caratterizzi per l'indifferibilità e la stabilità del ricovero del minore.
A tal proposito si ritiene dirimente la giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Suprema Corte di Cassazione (cfr. Consiglio di Stato Sez. V
11.12.2007 n. 6385; Cass. Civ Sez. I 4.2.2016 n. 2183), che sul punto hanno precisato che con il termine “stabilità” “il legislatore non ha inteso riferirsi all'originario ricovero, ma al ricovero presso una determinata struttura e quindi all'ultimo ricovero che abbia i caratteri della stabilità.”. Il Consiglio di Stato ha altresì affermato nella sentenza citata che “pur potendo essere il ricovero unico, nel senso che può non sussistere alcuna soluzione di continuità fra i vari ricoveri in diverse residenze assistite, va rilevato che il contenuto della norma ad una pluralità di strutture residenziali, induce a ritenere che sia il ricovero presso ogni singola struttura quello che individua il momento temporale rispetto al quale va accertata la residenza del degente”.
Nel caso di specie, risulta condivisibile l'annotazione del primo giudice, secondo cui tra i diversi provvedimenti adottati dal Tribunale per i
Minorenni di Bari in favore della minore vi sia stata una soluzione di continuità. Infatti, se con i decreti n. 704 del 17.2.2010 e n. 921 del
23.2.2011 era stato disposto l'affidamento al Servizio Sociale di CP
, luogo nel quale la stessa aveva in quel momento la propria
[...] residenza, invece con il decreto n. 2433 del 10.6.15, alla luce delle mutate condizioni di salute e dei comportamenti autolesionistici tenuti dalla minore,
pag. 7/13 era stato disposto in suo favore un nuovo percorso in una comunità educativa diversa, a cui deve essere riconosciuto il carattere della stabilità, previsto dalla normativa nazionale, e il carattere della indifferibilità, previsto dalla normativa regionale, da cui far discendere la competenza a sostenere gli oneri amministrativi richiesti in capo al Comune in cui la minore aveva in quella fase, e già con una certa stabilità la propria residenza, sin dal 26.8.2014.
In altre parole, con i primi provvedimenti erano stati disposti interventi di affidamento ai servizi sociali (cfr di ) per il “recupero e CP sostegno scolastico”, mentre con quello più recente n. 2433 del 10.6.2015 era stato attuato il ricovero in struttura residenziale, sulla base di più gravi e impellenti necessità di cura e assistenza.
5. Con il secondo motivo di gravame il contesta la Parte_1 violazione del combinato disposto di cui agli artt. 2697 c.c. e art. 116 c.p.c. per aver il Giudice di primo grado omesso di considerare, ai fini della decisione, il contenuto della documentazione depositata in atti. L'appellante ritiene determinante la circostanza che il primo giudice abbia disatteso quanto disposto dal TM di Bari con il decreto n. 4172 del 14.10.2015. con questo provvedimento il Tribunale per i Minorenni, compulsato dal Dirigente dei Servizi Sociali del Comune di con nota del 31.07.2017 Parte_2 prot. 21952 (Allegato n. 6 fascicolo 1° grado), “a precisazione dei decreti del 10.06.2015 e dell'08.07.2015, dispone(va), tra l'altro, che la minore
rimanga affidata al servizio sociale di perché la Persona_1 CP mantenga collocata presso la comunità ospitante…”. L'appellante assume che dal tenore del decreto in questione derivasse che lo stesso ente avrebbe dovuto continuare ad accollarsi il pagamento della retta, così come disposto con il primo decreto.
Il rileva inoltre che il “con due Parte_1 CP CP missive datate 09.07.2015 prot. 14841 (Allegato n. 11 fascicolo 1° grado) e prot. n. 14842 (Allegato n. 12 fascicolo 1° grado), comunicava,
[... rispettivamente, alla ” e al Controparte_1 CP_4 CP
che, a seguito della emissione del decreto n. 2433 del Parte_2
10.06.2015 e dalla data di adozione del detto provvedimento, l'onere economico relativo all'affidamento dei minori sarebbe gravato sul
[...]
.”; deducendo a contrariis che, con l'intervenuta Parte_2 modifica del decreto suddetto ad opera del decreto n. 4172/2015, il
, nuovamente affidatario della minore, avrebbe dovuto farsi CP
pag. 8/13 carico dell'onere economico della retta per il ricovero presso la struttura specializzata ospitante.
Ed ancora, l'appellante evidenzia che il Comune di fino al mese di CP giugno 2015, ovvero anche dopo il trasferimento di residenza presso il Comune di avvenuto il 26/08/2014, ha adempiuto al pagamento Pt_1 delle rette di mantenimento della minore contravvenendo alla propria Per_1 tesi difensiva per cui sarebbe irragionevole accollarsi il pagamento delle rette della minore dopo il trasferimento della residenza della stessa Per_1 presso il Comune di . Pt_1
In ultima battuta l'ente appellante rappresenta “che la Comunità “Villa
RD”, gestita dalla cooperativa , è stata individuata proprio dal CP_1
per accogliere la minore di anni 14, giusta nota Controparte_2 del 15.07.2015 prot. 20459 (Allegato n. 14 fascicolo 1° grado); tale individuazione da parte del è rivelatrice di un implicito CP riconoscimento di competenza amministrativa da parte del suddetto ente.
Ergo il , per disposizione legislativa, non Parte_2 avrebbe potuto accollarsi il pagamento di cui al decreto ingiuntivo, onde scongiurare qualsiasi ipotesi di responsabilità amministrativo/contabile.”.
In ragione di quanto esposto la difesa del contesta Parte_1
l'omessa valutazione di tali elementi probatori da parte Giudice di Prime
Cure in spregio anche al dettato normativo di cui all'art. 116 c.p.c.
5.1. Il motivo è infondato. Il Tribunale non ha omesso di valutare le risultanze istruttorie documentali richiamate dall'appellante.
In primo luogo, si evidenzia come con il decreto n. 4172 cron. del 14.10.2015 il Tribunale per i Minorenni di Bari abbia, precisando il contenuto dei due precedenti decreti, confermato l'affidamento della minore al Servizio Sociale del Comune di con il necessario Per_1 CP CP concerto del Comune di e la conferma del collocamento Parte_1 della stessa nella comunità ospitante. Tale scelta è stata effettuata anche in ragione del pregresso affidamento della minore ai già menzionati servizi sociali, senza che tale determinazione potesse in alcun modo incidere sui criteri normativamente previsti per l'individuazione del Comune tenuto al pagamento della retta per il mantenimento della minore, di cui supra.
In secondo luogo, il rilievo di parte appellante circa il pagamento da parte del della retta per il mantenimento della CP CP minore sino al giugno 2015, anche dopo il cambio di residenza della Per_1
pag. 9/13 stessa minore, senza alcuna specificazione del periodo a partire dal quale tale pagamento abbia avuto inizio, appare non allegato e non provato agli atti del giudizio di primo grado e pertanto escluso come elemento sottoposto alla cognizione del giudice di seconde cure. In ogni caso, tale circostanza risulta irrilevante ai fini della presente decisione, non soltanto perché oggetto del contendere è la retta riferita alle tre mensilità di luglio, agosto e settembre 2015, ma anche perché il fatto che abbia CP sostenuto le spese di mantenimento per il periodo fino a giugno 2015 è in linea con la ratio della norma citata, posto che in detto periodo continuava a trovare attuazione il progetto assistenziale iniziato quando la minore era residente in quel Comune.
Destituito di fondamento, sul piano logico prima che giuridico, l'assunto di parte appellante secondo cui, essendo stata “la Comunità “Villa RD” individuata dal tale individuazione sarebbe rivelatrice di CP un implicito riconoscimento di competenza amministrativa da parte del suddetto ente”. Come già ampliamente argomentato, non è l'individuazione della
Comunità ospitante ad opera dei servizi sociali comunali affidatari, così come da determinazione del T.M. competente, a determinare la competenza territoriale della spettanza del correlato onere di spesa, bensì il criterio stabilito dalle norme citate, le quali fanno riferimento al luogo in cui i genitori del minore o il tutore dello stesso hanno la residenza al momento in cui la prestazione ha inizio e l'intervento con collocamento in struttura si rende necessario. Pertanto, correttamente il primo giudice ha statuito che per le tre mensilità in contesa fosse competente per il pagamento della retta il Comune . Parte_1
6. Con il terzo motivo l'appellante deduce l'illogicità ed insufficiente motivazione dell'impugnata sentenza e la violazione degli artt. 16 e 17 del
R.D. 1923 n. 2440. Il primo giudice avrebbe disatteso il contenuto delle disposizioni normative che disciplinano l'attività contrattuale propria della
P.A. e pertanto nessuna obbligazione avrebbe potuto essere posta a carico dell'ente territoriale per l'assenza di un contratto stipulato in forma scritta tra il e la , avente ad Parte_2 Controparte_1 oggetto l'assistenza della minore, essendo prescritta dagli artt. 16 e 17 del R.D. n. 2440/1923 la forma ad substantiam a pena di nullità per i rapporti contrattuali con la P.A..
pag. 10/13 La difesa rappresenta che con la nota del 15.07.2015 prot. 20459
l'assistente sociale del Comune di si limitava a richiedere il Pt_1 preventivo alla Comunità “Villa RD” gestita dalla Coop. Soc. l' per CP_1
l'accoglienza della minore e che la stessa Cooperativa con nota del 20.07.2015 prot. 1145, facendo seguito alla richiesta formulata dal predetto Comune, precisava: 1) La disponibilità ad accogliere la minore a partire dal 27.07.2015; 2) L'importo della retta fissato in € 100,00 + IVA pro die;
3) La decurtazione delle spese relative al vitto, pari a € 8,41 nei giorni di assenza della minore”, affermando di essere “In attesa vs invio accettazione dei termini prefissati”. L'appellante evidenzia come tale accettazione non sia mai intervenuta e nessun contratto è stato giammai sottoscritto.
7. Con il quarto motivo d'appello il deduce l'illogicità Parte_1 ed insufficiente motivazione del provvedimento impugnato e la violazione dell'art. 191 del D. Lgs n. 267/2000. Il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto obbligato il appellante, nonostante lo stesso non avesse CP assunto alcun impegno di spesa per la liquidazione delle somme reclamate dalla società cooperativa . L'appellante rileva come non abbia mai CP_1 adottato alcun “atto e/o provvedimento di impegno della spesa necessaria per la liquidazione delle prestazioni poste in essere, in favore della minore
così come richiesto dalla vigente normativa applicabile agli Enti Per_1
Locali.”.
8. Il terzo e quarto motivo di doglianza, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono innanzitutto inammissibili, in quanto le relative questioni non sono state formalizzate come contestazioni nell'atto di opposizione – il quale era fondato unicamente sul difetto di legittimazione passiva e sulla esatta individuazione dell'ente debitore tra il e il - bensì sollevate per la prima volta Parte_1 CP con la memoria ex art.183 n.1 c.p.c.., destinata alla precisazione e modificazione delle domande ed eccezioni già proposte. Tale memoria, in sostanza, viene ad assumere una valenza essenzialmente difensiva, finalizzata esclusivamente a consentire alle parti di precisare e modificare le domande e le eccezioni già proposte e di replicare alle domande ed eccezioni formulate tempestivamente dalle altre parti, ma non a proporne di ulteriori, non essendo ammissibile estendere il "thema decidendum".
pag. 11/13 La giurisprudenza ha infatti affermato che “l'art. 183 cod. proc. civ. (sia nel testo anteriore alla riforma di cui al d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, sia nel testo successivo) consente all'attore di proporre le domande consequenziali alle eccezioni o domande del convenuto soltanto nell'udienza di cui all'art. 183 cod. proc. civ., e non anche, a pena di inammissibilità rilevabile anche d'ufficio, con le memorie previste dalla medesima norma” (Cass. n.
17708/2013). In ogni caso, i motivi in oggetto sono infondati nel merito, posto che l'obbligazione in contesa sorge direttamente dalla legge e viene posta a carico dell'ente sulla base di un provvedimento del giudice. Infatti, in un caso perfettamente sovrapponibile a quello in esame, la S.C. ha precisato che “di fronte ad un espresso ordine del Giudice e all'obbligo ope legis del
non rileva la necessità di un rapporto diretto, o magari di una CP convenzione tra e né si applicano le disposizioni sui CP_1 CP contratti della pubblica amministrazione, né sussistono problematiche di contabilità, trattandosi di prestazioni, dovuti ex lege” (Cass. n. 2183/2016, che a sula volta richiama Cass. n. 19036 del 2010).
9. Con il quinto motivo di gravame l'appellante impugna il capo della sentenza di primo grado che dispone la distrazione delle spese di lite in favore dell'avv. Umberto Maria Muci, difensore dell'opposta
[...]
. Tanto, ai soli fini di ottenere la restituzione di quanto Controparte_5 allo stesso liquidato a titolo di spese legali (mandato n. 914 del
02.02.2023), notificando il gravame anche all'avv. Muci, in proprio quale parte processuale.
Il motivo resta assorbito, posto che, in ragione della infondatezza dei motivi di appello, non può farsi luogo a restituzione di somme versate in base alla sentenza di primo grado, che resta integralmente confermata.
Le spese del giudizio di secondo grado vanno poste a carico dell'appellante in base alla regola della soccombenza. La liquidazione delle spese in favore della Cooperativa appellata e dell'avv. Muci è unitaria, con esclusione di un distinto compenso (o solo di una maggiorazione) in favore del difensore in proprio. Infatti, nella specie il quinto motivo di gravame non investe la sussistenza dei presupposti per la distrazione delle spese, con la conseguenza che il difensore distrattario non assume la qualità di parte del processo (cfr Cass. n. 23444/2014).
pag. 12/13 Va dato atto - ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 DPR 115/2002
- della sussistenza, a carico della parte appellante, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sull'appello avverso la sentenza n. 2888/2022 del
Tribunale di Lecce pubblicata il 17/10/2022, proposto dal
[...]
nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, con l'avv. Umberto Maria Muci in proprio, e del
[...] Controparte_2
, così provvede:
[...]
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del giudizio di appello in favore delle parti appellate L' Controparte_1
e , liquidate, per ciascuna, nella misura
[...] Controparte_2 di euro 3.000,00, oltre il rimborso forfettario spese di studio nella misura del 15%, iva e cap come per legge, con distrazione, per le spese sostenute dalla Cooperativa, in favore del procuratore costituito;
3) dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1-quater DPR 115/2002, della sussistenza dell'obbligo a carico dell'appellante di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo. Lecce, 23 gennaio 2025
Il consigliere est. Il Presidente
dott. Giovanni Surdo dott. Antonio F. Esposito
pag. 13/13