Articolo 8 della Legge 22 dicembre 1984, n. 888
Articolo 7Articolo 9
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13 gennaio 1985
Art. 8. (Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative)
Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1985, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).
E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 1985, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).
In corrispondenza delle somme affluite all'entrata in bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi, nonche' di organismi internazionali o del dipartimento per la cooperazione allo sviluppo, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata ed alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 1985.
Entrata in vigore il 13 gennaio 1985