Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/03/2025, n. 3044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3044 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 28445/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario Dott. Paolo Madonna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 28445 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018 avente ad oggetto: appalto di opere pubbliche
TRA
Parte_1
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_1
rappresentata e difesa ai fini del presente giudizio dall'Avv. Francesco Liguori
(C.F. ,pec C.F._1 Email_1
fax: 08I-5516821), tutti domiciliati presso l'indicato domicilio digitale nonché presso il suo studio in Napoli, Via Carrozzieri a Monteoliveto, 13, giusta procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio
ATTRICE
(P. IVA ), in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_2
dom.to per la carica in Palazzo S. Giacomo, Napoli, in uno All'Avvocatura
Municipale che lo rapp.ta e difende a mezzo dell'Avv. Maria Teresa
Mastrangelo (c.f. , tuoi domiciliati in Napoli, Palazzo C.F._2
San Giacomo Piazza Municipio presso l'Avvocatura Municipale, giusta mandalo in calce all'atto di costituzione in giudizio. Pec: apoli.it Eventuali comunicazioni al Email_2 Email_3 CP_1
seguente n. di fax 081/795.46.45
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da conclusioni rassegnate per l'udienza del 20/05/2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato al convenuto in data 17.10.2017, parte attrice ha esposto che con contratto quadro ex art 59 D.lgs 163/06 del
11.05.2016, Rep. n. 85975, il le affidava in appalto i Lavori Controparte_1
di manutenzione ordinaria e straordinaria triennale delle strade, delle piazze, dei parcheggi, dell'arredo urbano e loro pertinenze, tutti ricadenti nell'ambito territoriale della III Municipalità Stella - San Carlo all'Arena, per l'importo presunto di € 297.868,06 oltre IVA, al netto del ribasso d'asta del
41,1279%, di cui € 30.000 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, la cui durata veniva fissata in tre anni decorrenti dalla sottoscrizione del contratto;
parte attrice ha, quindi, dedotto di aver dato seguito ai lavori affidati e di volta in volta consegnati, sia con riferimento ai lavori di
- 2 - manutenzione ordinaria, consegnati il 8.11.2017, sia con riferimento agli interventi di manutenzione straordinaria, la cui esecuzione, ai sensi dell'art. 3 del CSA, sarebbe dovuta avvenire previa messa a disposizione da parte del di uno specifico progetto definitivo ai sensi dell'art. 105 del DPR CP_1
207/2010 e previa sottoscrizione di un singolo atto applicativo, che i suddetti lavori prevedevano;
l'attrice ha esposto, altresì, di aver maturato crediti, certi liquidi ed esigibili nei confronti del comune di Napoli per l'importo di
€100.612,70, come provato dai certificati di pagamento depositati in atti e riferiti ai Lavori di manutenzione straordinaria ordinati giusta contratto applicativo rep. n. 85975 del 11.5.2016 (doc. 2,12,13,14,15,16) e ai Lavori di manutenzione ordinaria eseguiti in forza di ordinativi n. 1 del 28.12.2017 e n.
2 del 3.1.2018 (doc.17,18,19,20) nonché un ulteriore somma di circa €
9.418,02, non ancora corrisposta né contabilizzata, dovuta quale corrispettivo per le opere di manutenzione ordinate dal Direttore Lavori ed eseguite dall'appaltatrice in via Filippo Maria Briganti, su Via Gianbattista
Alfano e su Via Supportico a Capodimonte oltre interessi moratori ai sensi degli artt. 142 c. 4, 143 e 144 del DPR 207/2010; infine, l'attrice ha esposto di aver richiesto invano, con nota prot. n. 466923 del 1.6.2016 (doc.6), il pagamento dell'anticipazione dovuta ex lege all'appaltatore nella misura del
20% dell'importo dell'accordo quadro e che, nonostante le numerose diffide di pagamento inviate alla Committente (doc. 21,23,24,25,26,28,29,30), questa perpetrava il proprio grave inadempimento sia rispetto all'acconto che al corrispettivo maturato, costringendo l'appaltatrice a comunicare la sospensione dei Lavori ai sensi degli artt. 133 del D.lgs. 163/06 e dell'art.1460 c.c. e a chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento della Committente. L'attrice ha, pertanto, concluso chiedendo: “1) Accertare
e dichiarare il grave e rilevante inadempimento del per Controparte_1
aver omesso di pagare tempestivamente il corrispettivo di appalto dovuto
- 3 - all'appaltatore nei tempi previsti dal contratto e dalla legge ed avuto anche riguardo della condotta sostanziale e processuale posta in essere dal CP_1
anche successivamente all'avvio del giudizio, per l'effetto, previa conferma dell'ordinanza ingiunzione ex art. 186ter cpc del 31.1.2019, dichiarare risolto il contratto rep. 85975 del 11.5.2016 nonché, ove e per quanto occorra, degli ordinativi e degli atti applicativi sottoscritti in corso lavori, per grave inadempimento, colpa e fatto del 2) in conseguenza della Controparte_1
declaratoria giudiziale di risoluzione del contratto per inadempimento del
ed in ogni caso, condannare quest'ultimo al pagamento in Controparte_1
favore della anche a titolo di indennizzo, del Controparte_2
lucro cessante - mancato utile da quantificarsi nella misura di € 18.783,73 pari al 10% dei lavori non eseguiti ovvero il maggiore o diverso importo risultante in corso di causa oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo;
2.a) in conseguenza della declaratoria giudiziale di risoluzione del contratto per inadempimento del in ragione del diritto Controparte_1
dell'Appaltatore di essere reintegrato nella posizione patrimoniale alla data della pronuncia sulla risoluzione del contratto e quale effetto restitutorio della risoluzione medesima, condannare la a corrispondere Controparte_1
e restituire alla il controvalore ovvero l'effettivo Controparte_2
valore venale delle opere effettivamente eseguite pari ad un importo, comprensivo dell'importo di cui alla precedente domanda n. 1), non inferiore ad € 186.897,89 ovvero al maggior e/o diverso importo risultante in corso di causa al netto degli acconti pagati oltre accessori di legge, interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda sino al soddisfo;
2.b) In via ancor più gradata, si chiede che il medesimo importo venga riconosciuto e liquidato in favore della attrice anche a titolo di indebito arricchimento tratto dal ai danni della 2.c) in Controparte_1 Controparte_2
conseguenza della declaratoria giudiziale di risoluzione del contratto di
- 4 - appalto, ed in ogni caso, condannare il alla refusione in Controparte_1
favore della del danno derivante Controparte_2
dall'impossibilità di far valere nelle future contrattazioni il requisito economico connesso all'esecuzione dei lavori da quantificarsi nella misura non inferiore al 5% dell'ammontare dei lavori non eseguiti pari ad €
14.893,40 ovvero nella misura diversa o maggiore ritenuta equa dall'On.le
Giudicante, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo;
2.d) in conseguenza della declaratoria giudiziale di risoluzione del contratto di appalto, condannare la a corrispondere alla Controparte_3
l'importo di € 3.500,00 pari alle spese Controparte_2
sostenute per la partecipazione alla gara, per la stipula del contratto di appalto e delle polizze assicurative e fideiussorie, e relative proroghe, ovvero nella misura diversa e/o maggiore risultante in corso di causa, oltre interessi
e rivalutazione monetaria, oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo;
in ogni caso, condannare la alla refusione dei maggiori oneri Controparte_1
e danni dovuti durante la fase di fermo cantiere Controparte_2
dipeso da inadempimento del quantificati in atti nella Controparte_1
misura non inferiore ad € 4.172,36 oltre successivi ovvero nella misura diversa e/o maggiore risultante in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
2.e) in conseguenza della declaratoria giudiziale di risoluzione del contratto dichiarare il diritto della Controparte_2
[... allo svincolo delle polizze assicurative e fideiussorie prestate per
l'esecuzione dell'appalto di cui è causa comunque legate al contratto rep.
85975 del 11.5.2016 e degli atti applicativi di cui è causa. 3) in ogni caso e quale conseguenza della declaratoria giudiziale della risoluzione del contratto di cui è causa, disapplicare, dichiarare nullo, invalido ed inefficace ogni eventuale atto e/o provvedimento di risoluzione contrattuale adottato anche successivamente dal in danno e/o in pregiudizio della Controparte_1
- 5 - ai sensi dell'art. 136 D.lgs. 163/06 e smi e di Controparte_2
tutti gli atti comunque connessi, collegati e/o consequenziali, e se del caso, per l'ipotesi di tentativo da parte del di escutere la polizza Controparte_1
fideiussoria contratta da parte attrice a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, inibire all'amministrazione convenuta
l'eventuale incameramento della polizza fideiussoria all'uopo contratta;
4) su tutte le somme riconosciute e liquidate si chiede che le stesse siano aggiornate di interessi e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo. 5)
Dichiarare inammissibili ed infondate, ed in ogni caso, respingere le eccezioni di parte convenuta. Vinte le spese, i diritti e gli onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.”.
Si è costituito il impugnando e contestando tutto quanto Controparte_1
ex adverso dedotto, eccependo, in particolare, l'illegittimità e l'infondatezza della sospensione dei Lavori operata da parte dell'appaltatrice e contestata in più occasioni dal Direttore dei Lavori e del RUP, arch. per CP_4
conto dell'amministrazione comunale, con note prot. n. 2018/0493S39 del
30.5.2018, prot. n. 650737 del 5.8.2016 e PG/2017/65381 del 29.8.2017, in quanto non disposta con proprio ordine di servizio ai sensi dell'art. 158 del
DPR 207/2010 e dell'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto; in via ulteriore, il ha eccepito l'inadempimento dell'impresa appaltatrice CP_1
per due interventi urgenti richiesti con nota PG/2018/492538 del
30/05/2018 e non eseguiti, che costringevano l'Ente ad avviare il procedimento di risoluzione del contrano di appalto ex art.108 del D.lgs.
50/2016, comunicato dal Dirigente del SAT della Municipalità III con nota rep. n. 85975 dell'11.5.2016. Il ha, pertanto, concluso chiedendo: CP_1
“respingere la domanda di risoluzione per inadempimento siccome inammissibile e infondata e, per l'effetto, rigettare la domanda risarcitoria
- 6 - proposta nei suoi confronti, accordando in ordine alle spese e alle competenze di lite le conseguenze di legge.”.
Il Giudice, nella persona della dott.ssa Annamaria Pezzullo, ritenuto il credito fondato su prova scritta e non contestato dall'Amministrazione convenuta, con Ordinanza del 31.01.2019 ha ingiunto al x art. 186 ter Controparte_1
c.p.c. il pagamento in favore dell'attrice dell'importo di € 100.612,68 oltre interessi e spese del giudizio e rinviato la causa all'udienza del 28.10.2019 con concessione dei termini ex art.183, VI c., c. p. c.
Con Ordinanza del 28.10.19, il Giudice, ritenuta l'istanza formulata dall'attrice meritevole di accoglimento, in quanto rilevante ai fini della decisione, ha ordinato al ex art. 210 c.p.c. l'esibizione e la Controparte_1
produzione della documentazione indicata in parte motiva, riservandosi sulla richiesta di CTU.
Il Giudice, nella persona della dott.ssa Lucia Vietri, con Ordinanza del
22.07.2021, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 15.04.2021, ha disposto la CTU su specifici quesiti e nominato l' Ing. , Persona_1
il quale, accettato l'incarico in data 4.11.2021, ha depositato il proprio elaborato in data 24.5.2022.
Così brevemente espositi i fatti di causa e le deduzioni delle parti, ritiene, il
Tribunale, che la domanda sia fondata e debba, pertanto, essere accolta.
Va osservato che parte attrice, a fronte della condotta sostanziale e processuale posta in essere dal convenuto, che ha perdurato il CP_1
proprio inadempimento anche successivamente alla notifica dell'atto di citazione e alla pronuncia dell'Ordinanza di ingiunzione di pagamento ex art. 186 ter c.p.c. del 31.1.2019, ha chiesto di accertare e dichiarare l'avvenuta
- 7 - risoluzione del contratto quadro di appalto del 11.5.2016, rep. N. 85975, stipulato con il oltre che degli atti adottati in applicazione Controparte_1
dello stesso, ai sensi e per gli effetti degli artt. 133 D. Lgs. 163/2006 e 1454 e ss. c.c.
L'istante fa espresso riferimento alla facoltà di chiedere la risoluzione del contratto contemplata dall'art. 133, c.1, del D.lgs n.163/2006 (codice appalti) oltre che dagli artt. 143, c.1 e 144, c.2 del DPR 207/2010 e smi., recante le disposizioni attuative e complementari del codice e applicabile nel caso di specie. Invero, non vi è dubbio che alla fattispecie in esame siano applicabili ratione temporis il D.lgs n.163/2006 e il DPR 207/2010 e smi, espressamente richiamati nel bando di gara oltre che nel contratto e nel CSA, considerato, poi, che la gara per l'affidamento dell'Appalto di cui è causa veniva indetta in esecuzione della determina dirigenziale n. 40 del 15.12.2014 e della delibera di Giunta Municipale n. 65 del 15.12.2014, mentre il successivo D.lgs
50/2016, richiamato dal convenuto, è entrato in vigore il 18.04.2016 e ai sensi dell'art. 216 “…lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.”.
Ciò posto, il D.lgs n. 163/2006, all'art. 133, c.1 (rubricato “termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi”), prevede che: “in caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, all'esecutore spettano gli interessi legali e moratori. La medesima
- 8 - norma prevede, altresì, che trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui
l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non fosse stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, avesse raggiunto il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.”, mentre gli artt. 143, c.1, 2 cpv e
144, c.2, del DPR 207/2010 e smi, richiamati dall'attrice, prevedono rispettivamente che: “Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.” e che “qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo 143 per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute.
Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori.”.
Tanto premesso, secondo la consolidata Giurisprudenza di legittimità e di merito: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex articolo 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui
- 9 - inadempimento, e il creditore agente dovrà dimostrare il proprio corretto adempimento” (cfr. da ultimo, Cass. 16324/21).
Orbene, a fronte della domanda dell'attrice di accertamento della risoluzione del contratto di appalto stipulato tra le parti per grave inadempimento del convenuto e di risarcimento dei danni subiti, controparte ha eccepito, a sua volta, il grave inadempimento contrattuale dell'appaltatrice per aver sospeso arbitrariamente i Lavori e chiesto il rigetto delle avverse domande risarcitorie.
Ritiene, il Tribunale, che, a fronte della suddetta eccezione, la società attrice, ha sufficientemente provato il corretto adempimento dei propri obblighi contrattuali. Sulla base delle risultanze documentali acquisite al presente giudizio, deve ritenersi che nell'ipotesi in esame, il non Controparte_1
abbia rispettato i termini previsti dall'art. 133, c.1, del D.lgs n.163/2006
(codice appalti) oltre che dagli artt. 143, c.1 e 144, c.2 del DPR 207/2010, legittimando, di conseguenza, la sospensione dei Lavori da parte dell'appaltatrice ex art.1460 c.c. Ebbene, risulta per tabulas (v. certificati di pagamento e fatture PA n. 5 del 30.6.2016, n. 7 del 20.7.2016, n. 9 del
8.9.2016, n. 10 del 8.9.2016, n. 2 del 19.2.2018 e n. 3 del 11.4.2018, acconti del 26.7.2016) che l'importo del corrispettivo non pagato nei termini dall'Ente committente è pari a complessivi €110.030,72, importo sensibilmente superiore sia al 20 % dell'importo netto contrattuale (pari ad €
53.573,612) sia al quarto dell'importo netto contrattuale (pari ad €
66.967,015) e già oggetto di Ordinanza ex art. 186ter del 31.01.2019. Difatti, la società attrice, con nota assunta a protocollo comunale n. 466923 del
1.6.2016, faceva richiesta di pagamento dell'anticipazione dovuta ex lege all'appaltatore nella misura del 20% dell'importo netto dell'accordo quadro
(pari a € 297.868,06 oltre IVA, di cui € 30.000 per oneri della sicurezza non
- 10 - soggetti a ribasso), che non veniva corrisposta e di conseguenza, inviati all'Amministrazione numerosi solleciti di pagamento per il corrispettivo maturato, l'appaltatrice sospendeva la propria prestazione, comunicata con nota del 31.5.2018 e formale costituzione in mora del 1.6.2018. Ricorrono, dunque, i presupposti previsti dall'art.133 comma 1 del D.lgs n.163/2006, per riconoscere all'attrice la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto di appalto de quo, essendo, inoltre, trascorso il termine di 60 giorni dalla previa costituzione in mora della stazione appaltante.
Va, dunque, dichiarata la risoluzione del contratto quadro di appalto del
11.05.2016, Rep. n. 85975, e degli atti adottati in applicazione dello stesso ex artt.133 D.lgs n.163/2006 e 1454 cc.
A ciò si aggiunga che è documentalmente provato che successivamente alla sospensione della controprestazione da parte dell'appaltatrice, con nota PG-
2018-538772 del 12/6/2018 il avviava il procedimento di Controparte_1
risoluzione contrattuale, cui l'impresa replicava con memoria di contestazione del 21.6.2018.
Per quanto attiene alle domande risarcitoria formulate da parte attrice, che trovano anch'esse il loro fondamento nella risoluzione contrattuale, si osserva che le stesse appaiono meritevoli di accoglimento. Ciò si evince dall'esame della conclusioni rassegnate nella relazione tecnica del CTU ove leggesi, in risposta al Quesito B): “Il valore venale delle opere eseguite dalla ditta corrisponde all'importo lordo dei lavori eseguiti ed è CP_2
quindi pari ad Euro 175.571,51… Tenuto poi conto del ribasso d'asta del
41,1279% (da non applicare agli oneri della sicurezza e da applicare solo parzialmente in caso di liste in economia), si calcola un importo netto dei lavori eseguiti pari ad Euro 110.008,38, (lavori in Via Sanità € 71.669,52,
- 11 - lavori in Viale dei Lillà - Viale delle Porcellane € 30.246,47, lavori in Via F. M.
Briganti, Via G. B. Alfano, Via Supportico Capodimonte € 8.092,40, tot €
110.008,38)”; il CTU, in risposta al Quesito B1, relativo alla quantificazione delle ulteriori richieste avanzate dalla società attrice in citazione, ha evidenziato: “Voce 2.a) mancato utile rispetto ai lavori non eseguiti €
17.078,15; Voce 2.d) perdita di chance € 0,00; Voce 2.e) spese sostenute e danni da fermo operativo € 5.021,11; Sommano € 22.099,26”, precisando a pg. 26 della relazione, in merito alla Voce 2.a), che: “l'utile di impresa non corrisponde al 10% dell'importo dei lavori non eseguiti, come calcolato dall'Impresa in citazione, ma più correttamente corrisponde al 10% del sub- totale costituito da tutte le voci che concorrono alla formazione dei singoli prezzi: manodopera, materiali, noli e spese generali”; in merito alla Voce
2.d), il CTU ha osservato che: “la quantificazione elaborata dall'impresa fa riferimento all'intero importo dell'Accordo Quadro (Euro 297.868,06), che non costituiva un vero e proprio importo contrattuale ma solo un tetto massimo, che poteva cioè essere raggiunto o meno. Pertanto, a parere dello scrivente CTU, non è corretto far riferimento all'importo massimo “presunto”, considerato che in teoria il contratto poteva concludersi anche per un importo inferiore. In secondo luogo, il danno lamentato dall'impresa è solo teorico, non essendo stata fornita alcuna prova di commesse effettivamente perse. In terzo luogo, il contratto in esame, anche considerando l'importo massimo, rappresentava comunque un piccolo appalto, incapace di migliorare sensibilmente il curriculum della ditta.”, considerazione condivisa da questo Giudice considerato che, secondo consolidato orientamento della
Cassazione: “il soggetto che agisce per ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance è tenuto ad allegare e provare l'esistenza dei suoi elementi costitutivi, ossia di una plausibile occasione perduta, del possibile vantaggio perso e del correlato nesso causale (nei termini sopraesposti), fornendo la
- 12 - relativa prova pure mediante presunzioni, ed eventualmente ricorrendo anche ad un calcolo di probabilità “(Cass. n. 7110/2023), che nel caso di specie non risulta provato dall'appaltatrice; infine, in merito alla Voce 2.e), a pg. 27 della relazione in CTU osserva: “in base alla documentazione prodotta, in caso di declaratoria giudiziale di risoluzione del contratto, andrebbero riconosciute le seguenti spese documentate: spese contrattuali euro 3.180,5, polizze assicurative 1° anno euro 1.045,00, polizze assicurative 2° anno euro
795,60, per un totale di Euro 5.021,11… si ritiene che l'impresa non abbia subito alcun danno da fermo operativo. In primo luogo, sia le maggiori spese generali sia la ritardata percezione dell'utile sono state calcolate dalla facendo riferimento alla produzione media contrattuale CP_2
desumibile dall'importo massimo dell'Accordo Quadro (euro 297.868,06), che non costituiva un vero e proprio importo contrattuale. Pertanto, si tratta di conteggi basati solo su un importo lavori presunto. In secondo luogo, nel periodo in esame, l'impresa non sostenne alcuna maggiore spesa, non avendo installato alcun cantiere (l'ultimo lavoro eseguito risale al 09.05.2018 ed è quindi precedente al lamentato fermo operativo). In terzo luogo, l'ultimo periodo coperto dalle polizze fideiussorie risale al 06.04.2018 ed è quindi precedente al lamentato fermo operativo.”. Infine, in risposta al Quesito c), il
CTU ha esposto che dalla documentazione in atti risulta che, terminati i lavori in Via Sanità la ditta ha ricevuto dal due CP_2 Controparte_1
bonifici, per un totale di € 1.303,32 e che, in corso di causa, a seguito dell'Ordinanza di provvisoria esecuzione del 31.01.2019, ex art.186 ter c.p.c., per l'importo di € 100.612,66, il provvedeva al saldo del Controparte_1
corrispettivo in data 01.07.2019, come precisato in sede di osservazioni dal
CTP di parte attrice (All.9) e che allo stato l'importo finora ricevuto dalla ditta
è pari ad €101.915,98 ( = € 1.303,32 + €100.612,66). Ciò posto, il CTU, in merito alle somme ancora dovute all'impresa appaltatrice ha elaborato tre
- 13 - possibili soluzioni, di cui la B) risulta maggiormente adeguata alla fattispecie in esame, secondo cui: “il totale da riconoscere risulterebbe pari ad Euro
197.670,77 (=Euro 175.571,51 + Euro 22.099,26), e quindi l'impresa dovrebbe ancora ricevere il seguente importo: Ipotesi B): Euro 197.670,77 – Euro
101.915,98 = Euro 95.754,79”.
Ne deriva l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto quadro di appalto del 11.05.2016, Rep. n. 85975, ex artt.133 D.lgs n.163/2006 e 1454
c.c. e degli atti adottati in applicazione dello stesso per grave inadempimento del convenuto con condanna al pagamento in favore Controparte_1
dell'attrice dell'importo di € 95.754,79 (€ 175.571,51 valore venale + Euro
22.099,26 mancato utile e spese sostenute =197.670,77 - €101.915,98 importo già corrisposto = Euro 95.754,79) oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda (19.10.2018) sino al soddisfo nonché interessi nella misura di cui agli artt. 143, c.1, 2 cpv e 144, c.2, del DPR 207/2010, dalla scadenza di ciascun certificato di pagamento e sino al soddisfo (01.07.2019).
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri del
DM 147/22, in considerazione del valore della domanda, dell'attività processuale svolta dai procuratori e della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti del disattesa ogni altra contraria istanza ed Controparte_1
eccezione, così provvede:
- 14 - - accerta e dichiara l'avvenuta risoluzione del contratto di appalto del
11.05.2016, Rep. n. 85975 e degli atti adottati in applicazione dello stesso, stipulato tra il e la per grave Controparte_1 CP_2 inadempimento dell'Ente convenuto e per l'effetto,
- condanna il in persona del l. r. p. t al pagamento in Controparte_1 favore dell'attrice della somma di € 95.754,79 (€ 175.571,51 valore venale + Euro 22.099,26 mancato utile e spese sostenute =197.670,77
- €101.915,98 importo già corrisposto = Euro 95.754,79) oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda (19.10.2018) sino al soddisfo;
- rigetta la domanda formulata dall'attrice di risarcimento per perdita di chance, in quanto infondata;
- condanna il in persona del l.r.p.t al pagamento Controparte_1
degli interessi nella misura di cui agli artt. 143, c.1, 2 cpv e 144, c.2, del DPR 207/2010, dalla scadenza di ciascun certificato di pagamento e sino al soddisfo (01.07.2019).
- Condanna il in persona del l.r.p.t alla rifusione Controparte_1 delle spese di lite in favore dell'attrice, che si liquidano in € 759,00 per spese ed € 14.103,00 per compenso professionale, oltre i.v.a.,
c.p.a. come per legge, da attribuirsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
- Pone le spese di CTU definitivamente a carico del Controparte_1
Così deciso in Napoli il 26/03/2025
Il giudice
Dott. Paolo Madonna
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