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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 28/01/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
R.G. n. 1148/2024
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Alessandra Angiuli, ha emesso la seguente
SENTENZA
tra
(cod. fisc. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
26.2.1975, elettivamente domiciliato in Strongoli, alla via Rosario II Trav. n. 1,
presso lo studio dell'avv. Antonio Caccavano (cod. fisc. – C.F._2
pec: , che lo rappresenta e di- Email_1
fende per mandato in calce al ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
Crotone, cod. fisc. Controparte_1
, in persona del , legale rappresentante p.t., domiciliato ex P.IVA_1 CP_2
lege in Catanzaro, alla via G. da Fiore, 34, presso gli uffici dell'Avvocatura Di-
strettuale dello Stato di Catanzaro, che lo rappresenta e difende per legge, cod.
1 fisc. , pec: P.IVA_2 Email_2
RESISTENTE
All'esito dell'udienza 16.12.2024, in cui il giudice ha trattenuto la causa in deci-
sione.
OSSERVA
Con ricorso di cognizione sommaria in opposizione, proposto ai sensi dell'art. 170 del d.p.r. n. 115/2002, depositato in data 29.8.2024, Parte_2
ha formulato opposizione contro il decreto del 7.8.2024, notificato
[...]
l'8.8.2024, reso nell'ambito del proc. n. 1029/2024 R.G.N.R. Procura della Re-
pubblica di Crotone, con il quale questo Tribunale aveva liquidato il compenso di € 500,00 in suo favore.
A sostegno dell'opposizione, ha esposto: di essere stato nominato consu-
lente tecnico della Procura di Crotone, con provvedimento del 22.5.2024,
nell'ambito della procedura n. 1029/2024 R.G.N.R., per rispondere sul seguen-
te quesito: “effettuare i rilievi tecnici presso l'abitato del Comune di Strongoli
(KR) al fine di verificare e le cause scatenanti l'evento franoso del 20.5.2024”;
che in data 4.6.2024 aveva depositato l'elaborato peritale e in data 19.6.2024
aveva presentato istanza di liquidazione del compenso, chiedendo la liquida-
zione di € 2.000,00; che, in applicazione dell'art. 19 del d.m. 30.5.2002, il com-
penso spettante avrebbe potuto essere quantificato tra un minimo di € 241,70
ed un massimo di € 4.852,11; che, tuttavia, era stato liquidato un compenso di soli € 500,00, irragionevole e svilente della sua attività professionale, alla luce
2 della complessità dell'incarico e della diligenza applicata allo stesso, oltre che delle numerose e impegnative attività svolte in concreto;
che egli, oltre a svol-
gere l'attività ricompresa nell'ambito del menzionato art. 19, aveva compiuto n. 4 sopralluoghi, 1 volo aereo con il drone, consultazioni bibliografiche di voli aerei ed altro, restituzione di foto e grafici presenti nello studio geologico;
che era stato impegnato per n. 14 giorni.
Ha chiesto, pertanto, l'annullamento del decreto di liquidazione e la quantificazione sulla scorta dei valori medi dell'art. 19 del D.M. 30.5.2022.
Alla domanda ha resistito il Ministero della Giustizia, Procura della Re-
pubblica di Crotone, deducendo: che correttamente era stato applicato, nella liquidazione del compenso, l'art 19 del D.M. citato, anche in quanto l'applicazione del criterio residuale delle vacazioni avrebbe consentito di li-
quidare un compenso massimo di € 299,93, tenuto conto che l'incarico era stato ultimato in nove giorni lavorativi e che anche calcolando i giorni festivi, co-
munque il compenso non avrebbe potuto eccedere la somma di € 462,93; che il ricorrente non aveva documentato di aver svolto altre attività oltre a quelle re-
tribuite; che in ogni caso era stato liquidato un compenso adeguato e coerente con i criteri normativi. Ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
All'udienza del 16.12.2024, in assenza di attività istruttoria, la causa è sta-
ta trattenuta in decisione.
* * * *
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
3 La normativa di riferimento per la determinazione del compenso del c.t.u. è attualmente costituita dal d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, Testo Unico del-
le disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, che ha sostanzialmente abrogato e riscritto, peraltro in modo quasi identico, la pre-
cedente legge regolatrice, la l. 8 luglio 1980, n. 319. L'art. 50 del d.p.r. n.
115/2002 dispone che la misura degli onorari degli ausiliari del giudice, che possono essere fissi, variabili e a tempo, è stabilita mediante tabelle approvate con decreto ministeriale.
Il D.M. attuativo è stato emanato il 30.5.2002 ed ha aggiornato gli onorari di vacazione, oltre che individuato una serie di tabelle da utilizzarsi a seconda del tipo di incarico affidato al consulente tecnico.
Nel caso di specie, dalla mera lettura del quesito sottoposto al c.t.u. e dal-
la relazione tecnica depositata, deve rilevarsi che le attività ivi indicate e per le quali il c.t.u. ha espletato il proprio incarico peritale siano state congruamente retribuite.
Correttamente è stato, infatti, applicato l'art. 19 del D.M. (del quale peral-
tro lo stesso ricorrente aveva chiesto l'applicazione nell'istanza di liquidazio-
ne), che dispone che “Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di geo-
morfologia applicata, idrogeologia, geologia applicata e stabilità dei pendii spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di euro
241,70 ad un massimo di euro 4852,11”.
Il compenso liquidato è stato calcolato sulla base della perizia consegnata,
del tempo impiegato e della tipologia dell'accertamento.
4 L'incarico è stato conferito il 22.5.2024 dai Carabinieri di Strongoli e la re-
lazione reca la data del 4.6.2024; pertanto, escludendo i sabati e le domeniche,
trattasi di un incarico espletato in 8/9 giorni.
Il c.t.u. non dimostra, inoltre, di aver compiuto le attività ulteriori che elenca nel ricorso in opposizione e, comunque, secondo la giurisprudenza pa-
cifica, non soltanto il compenso liquidato secondo le tariffe copre anche le atti-
vità preparatorie e propedeutiche alla predisposizione della relazione tecnica,
ma la determinazione degli onorari costituisce un potere discrezionale del giu-
dice del merito e, pertanto, se contenuta tra il minimo e il massimo della tarif-
fa, non richiede motivazione specifica e non è soggetta al sindacato di legitti-
mità, se non quando l'interessato deduca la violazione di una disposizione normativa o un vizio logico di motivazione, specificando le ragioni tecnico giu-
ridiche secondo le quali debba ritenersi dovuto un certo compenso, elementi che l'opponente non ha addotto al presente giudizio.
Peraltro, se la Procura della Repubblica avesse inteso applicare l'orientamento della Cassazione secondo la quale (Cass. 25 marzo 2015 n. 619):
“Nella determinazione degli onorari spettanti ai consulenti va applicato il cri-
terio delle vacazioni, anziché quello a percentuale, non solo quando manca una specifica previsione della tariffa, ma altresì quando, in relazione alla natura dell'incarico ed al tipo di accertamento richiesti dal giudice, non sia logicamen-
te giustificata e possibile un'estensione analogica delle ipotesi tipiche di liqui-
dazione secondo il criterio della percentuale”, ed avesse applicato il criterio delle vacazioni, al ricorrente sarebbe potuto essere liquidato un compenso non
5 superiore ad € 365,13, corrispondente al n. di 43 vacazioni, tenuto conto anche dei giorni festivi.
Ne deriva il rigetto dell'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n.
55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, secondo i minimi di tariffa, considerata la semplicità delle que-
stioni giuridiche controverse, e con l'esclusione della fase istruttoria, non svol-
ta.
P.Q.M.
Pronunciando sull'opposizione proposta da (cod. Parte_1
fisc. ), nato a [...] il [...] (R.G. n. 1148/2024) C.F._1
con ricorso depositato il 29.8.2024, avverso il decreto di liquidazione del com-
penso al c.t.u., così provvede:
rigetta l'opposizione;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del resistente, che liquida in € 232,00, oltre compenso forfettario del 15%, CP_1
I.V.A. e C.P.A come per legge.
Crotone, 25 gennaio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Angiuli
6
SEZIONE CIVILE
R.G. n. 1148/2024
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Alessandra Angiuli, ha emesso la seguente
SENTENZA
tra
(cod. fisc. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
26.2.1975, elettivamente domiciliato in Strongoli, alla via Rosario II Trav. n. 1,
presso lo studio dell'avv. Antonio Caccavano (cod. fisc. – C.F._2
pec: , che lo rappresenta e di- Email_1
fende per mandato in calce al ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
Crotone, cod. fisc. Controparte_1
, in persona del , legale rappresentante p.t., domiciliato ex P.IVA_1 CP_2
lege in Catanzaro, alla via G. da Fiore, 34, presso gli uffici dell'Avvocatura Di-
strettuale dello Stato di Catanzaro, che lo rappresenta e difende per legge, cod.
1 fisc. , pec: P.IVA_2 Email_2
RESISTENTE
All'esito dell'udienza 16.12.2024, in cui il giudice ha trattenuto la causa in deci-
sione.
OSSERVA
Con ricorso di cognizione sommaria in opposizione, proposto ai sensi dell'art. 170 del d.p.r. n. 115/2002, depositato in data 29.8.2024, Parte_2
ha formulato opposizione contro il decreto del 7.8.2024, notificato
[...]
l'8.8.2024, reso nell'ambito del proc. n. 1029/2024 R.G.N.R. Procura della Re-
pubblica di Crotone, con il quale questo Tribunale aveva liquidato il compenso di € 500,00 in suo favore.
A sostegno dell'opposizione, ha esposto: di essere stato nominato consu-
lente tecnico della Procura di Crotone, con provvedimento del 22.5.2024,
nell'ambito della procedura n. 1029/2024 R.G.N.R., per rispondere sul seguen-
te quesito: “effettuare i rilievi tecnici presso l'abitato del Comune di Strongoli
(KR) al fine di verificare e le cause scatenanti l'evento franoso del 20.5.2024”;
che in data 4.6.2024 aveva depositato l'elaborato peritale e in data 19.6.2024
aveva presentato istanza di liquidazione del compenso, chiedendo la liquida-
zione di € 2.000,00; che, in applicazione dell'art. 19 del d.m. 30.5.2002, il com-
penso spettante avrebbe potuto essere quantificato tra un minimo di € 241,70
ed un massimo di € 4.852,11; che, tuttavia, era stato liquidato un compenso di soli € 500,00, irragionevole e svilente della sua attività professionale, alla luce
2 della complessità dell'incarico e della diligenza applicata allo stesso, oltre che delle numerose e impegnative attività svolte in concreto;
che egli, oltre a svol-
gere l'attività ricompresa nell'ambito del menzionato art. 19, aveva compiuto n. 4 sopralluoghi, 1 volo aereo con il drone, consultazioni bibliografiche di voli aerei ed altro, restituzione di foto e grafici presenti nello studio geologico;
che era stato impegnato per n. 14 giorni.
Ha chiesto, pertanto, l'annullamento del decreto di liquidazione e la quantificazione sulla scorta dei valori medi dell'art. 19 del D.M. 30.5.2022.
Alla domanda ha resistito il Ministero della Giustizia, Procura della Re-
pubblica di Crotone, deducendo: che correttamente era stato applicato, nella liquidazione del compenso, l'art 19 del D.M. citato, anche in quanto l'applicazione del criterio residuale delle vacazioni avrebbe consentito di li-
quidare un compenso massimo di € 299,93, tenuto conto che l'incarico era stato ultimato in nove giorni lavorativi e che anche calcolando i giorni festivi, co-
munque il compenso non avrebbe potuto eccedere la somma di € 462,93; che il ricorrente non aveva documentato di aver svolto altre attività oltre a quelle re-
tribuite; che in ogni caso era stato liquidato un compenso adeguato e coerente con i criteri normativi. Ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
All'udienza del 16.12.2024, in assenza di attività istruttoria, la causa è sta-
ta trattenuta in decisione.
* * * *
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
3 La normativa di riferimento per la determinazione del compenso del c.t.u. è attualmente costituita dal d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, Testo Unico del-
le disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, che ha sostanzialmente abrogato e riscritto, peraltro in modo quasi identico, la pre-
cedente legge regolatrice, la l. 8 luglio 1980, n. 319. L'art. 50 del d.p.r. n.
115/2002 dispone che la misura degli onorari degli ausiliari del giudice, che possono essere fissi, variabili e a tempo, è stabilita mediante tabelle approvate con decreto ministeriale.
Il D.M. attuativo è stato emanato il 30.5.2002 ed ha aggiornato gli onorari di vacazione, oltre che individuato una serie di tabelle da utilizzarsi a seconda del tipo di incarico affidato al consulente tecnico.
Nel caso di specie, dalla mera lettura del quesito sottoposto al c.t.u. e dal-
la relazione tecnica depositata, deve rilevarsi che le attività ivi indicate e per le quali il c.t.u. ha espletato il proprio incarico peritale siano state congruamente retribuite.
Correttamente è stato, infatti, applicato l'art. 19 del D.M. (del quale peral-
tro lo stesso ricorrente aveva chiesto l'applicazione nell'istanza di liquidazio-
ne), che dispone che “Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di geo-
morfologia applicata, idrogeologia, geologia applicata e stabilità dei pendii spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di euro
241,70 ad un massimo di euro 4852,11”.
Il compenso liquidato è stato calcolato sulla base della perizia consegnata,
del tempo impiegato e della tipologia dell'accertamento.
4 L'incarico è stato conferito il 22.5.2024 dai Carabinieri di Strongoli e la re-
lazione reca la data del 4.6.2024; pertanto, escludendo i sabati e le domeniche,
trattasi di un incarico espletato in 8/9 giorni.
Il c.t.u. non dimostra, inoltre, di aver compiuto le attività ulteriori che elenca nel ricorso in opposizione e, comunque, secondo la giurisprudenza pa-
cifica, non soltanto il compenso liquidato secondo le tariffe copre anche le atti-
vità preparatorie e propedeutiche alla predisposizione della relazione tecnica,
ma la determinazione degli onorari costituisce un potere discrezionale del giu-
dice del merito e, pertanto, se contenuta tra il minimo e il massimo della tarif-
fa, non richiede motivazione specifica e non è soggetta al sindacato di legitti-
mità, se non quando l'interessato deduca la violazione di una disposizione normativa o un vizio logico di motivazione, specificando le ragioni tecnico giu-
ridiche secondo le quali debba ritenersi dovuto un certo compenso, elementi che l'opponente non ha addotto al presente giudizio.
Peraltro, se la Procura della Repubblica avesse inteso applicare l'orientamento della Cassazione secondo la quale (Cass. 25 marzo 2015 n. 619):
“Nella determinazione degli onorari spettanti ai consulenti va applicato il cri-
terio delle vacazioni, anziché quello a percentuale, non solo quando manca una specifica previsione della tariffa, ma altresì quando, in relazione alla natura dell'incarico ed al tipo di accertamento richiesti dal giudice, non sia logicamen-
te giustificata e possibile un'estensione analogica delle ipotesi tipiche di liqui-
dazione secondo il criterio della percentuale”, ed avesse applicato il criterio delle vacazioni, al ricorrente sarebbe potuto essere liquidato un compenso non
5 superiore ad € 365,13, corrispondente al n. di 43 vacazioni, tenuto conto anche dei giorni festivi.
Ne deriva il rigetto dell'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n.
55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, secondo i minimi di tariffa, considerata la semplicità delle que-
stioni giuridiche controverse, e con l'esclusione della fase istruttoria, non svol-
ta.
P.Q.M.
Pronunciando sull'opposizione proposta da (cod. Parte_1
fisc. ), nato a [...] il [...] (R.G. n. 1148/2024) C.F._1
con ricorso depositato il 29.8.2024, avverso il decreto di liquidazione del com-
penso al c.t.u., così provvede:
rigetta l'opposizione;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del resistente, che liquida in € 232,00, oltre compenso forfettario del 15%, CP_1
I.V.A. e C.P.A come per legge.
Crotone, 25 gennaio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Angiuli
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