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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 05/06/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili di volontaria giurisdizione n. 1229/2025 ed instaurata da
, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Emilia Gerardi, per procura congiunta al ricorso;
e
CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Corridori, per procura congiunta al ricorso;
ricorrenti nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: separazione consensuale – domanda congiunta.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con domanda congiunta le parti di cui in epigrafe hanno chiesto a questo Tribunale di omologare la loro separazione personale alle condizioni di cui al ricorso.
A tal fine hanno esposto che contraevano matrimonio civile ad AL (FR), il 31.08.2016; che dall'unione Per_ Per_ coniugale nascevano due figlie, e rispettivamente, nelle date del 19.01.2014 e del 23.02.2020; che il rapporto coniugale si deteriorava a causa di incompatibilità caratteriali;
che la casa coniugale, sita in
AL (FR), alla via Latina n. 13/A, era di proprietà esclusiva della madre del che la moglie percepiva CP_1 una pensione di invalidità pari ad euro 333,00 mensili;
che il marito lavorava come operaio e percepiva stipendio pari ad euro 1.300,00 mensili;
che in seguito ad accesi contrasti insorti tra le parti, sfociati in violenze perpetrate dalla moglie nei confronti del marito e delle figlie, il marito querelava la moglie;
che dalla detta querela scaturiva un procedimento che veniva incardinato presso il Tribunale per i minorenni di
Roma, iscritto al n. r.g. 2230/2023; che il detto procedimento si concludeva con decreto emesso nella data del 4.01.2024, con cui veniva sospesa la responsabilità genitoriale della;
che la , nella data del Pt_1 Pt_1
12.01.2024, veniva ricoverata presso la comunità di recupero “In dialogo”, sita in Trivigliano e iniziava un percorso di riabilitazione;
che, nella data del 17.09.2024, stanti gli esiti positivi del percorso intrapreso dalla
, il Tribunale per i minorenni di Roma revocava i provvedimenti di allontanamento della dalla Pt_1 Pt_1 casa familiare e di previsione di incontri protetti madre-figlie, disponendo la prosecuzione degli interventi in corso;
che la era ancora domiciliata presso la comunità “In dialogo” e, sotto attenta supervisione e Pt_1 monitoraggio da parte dei Servizi Sociali, proseguiva il percorso di recupero e disintossicazione.
2. Ciò premesso, va senz'altro omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni da esse concordate, sussistendo i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c. e di cui all'art. 473 bis.51. c.p.c.
D'altronde, non risultano ragioni ostative alla conferma del regime indicato nel ricorso, in quanto coerente con i provvedimenti resi dal Tribunale per i minorenni di Roma il 2.01.2024 e il 17.09.2024 e, quanto al profilo economico, fondato sul presupposto fattuale del ricovero della madre presso una comunità di recupero, pertanto valevole fintanto che persistano le condizioni che ne hanno determinato l'emissione, su cui le parti hanno, altresì, espresso adesione con le note in sostituzione dell'udienza del 27.05.2025.
3. Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 69 d.p.r. 396/2000.
4. Considerata la promozione congiunta del ricorso e la natura costitutivo-necessaria della pronuncia sullo status coniugale, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
− omologa la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui all'accordo;
− ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AL (FR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 d.p.r. 396/2000 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2016, atto N. 24, parte I);
− conferma il regime stabilito nel ricorso, su cui le parti hanno espresso adesione con le note in sostituzione dell'udienza del 27.05.2025;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 3.06.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Marcello Buscema
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili di volontaria giurisdizione n. 1229/2025 ed instaurata da
, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Emilia Gerardi, per procura congiunta al ricorso;
e
CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Corridori, per procura congiunta al ricorso;
ricorrenti nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: separazione consensuale – domanda congiunta.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con domanda congiunta le parti di cui in epigrafe hanno chiesto a questo Tribunale di omologare la loro separazione personale alle condizioni di cui al ricorso.
A tal fine hanno esposto che contraevano matrimonio civile ad AL (FR), il 31.08.2016; che dall'unione Per_ Per_ coniugale nascevano due figlie, e rispettivamente, nelle date del 19.01.2014 e del 23.02.2020; che il rapporto coniugale si deteriorava a causa di incompatibilità caratteriali;
che la casa coniugale, sita in
AL (FR), alla via Latina n. 13/A, era di proprietà esclusiva della madre del che la moglie percepiva CP_1 una pensione di invalidità pari ad euro 333,00 mensili;
che il marito lavorava come operaio e percepiva stipendio pari ad euro 1.300,00 mensili;
che in seguito ad accesi contrasti insorti tra le parti, sfociati in violenze perpetrate dalla moglie nei confronti del marito e delle figlie, il marito querelava la moglie;
che dalla detta querela scaturiva un procedimento che veniva incardinato presso il Tribunale per i minorenni di
Roma, iscritto al n. r.g. 2230/2023; che il detto procedimento si concludeva con decreto emesso nella data del 4.01.2024, con cui veniva sospesa la responsabilità genitoriale della;
che la , nella data del Pt_1 Pt_1
12.01.2024, veniva ricoverata presso la comunità di recupero “In dialogo”, sita in Trivigliano e iniziava un percorso di riabilitazione;
che, nella data del 17.09.2024, stanti gli esiti positivi del percorso intrapreso dalla
, il Tribunale per i minorenni di Roma revocava i provvedimenti di allontanamento della dalla Pt_1 Pt_1 casa familiare e di previsione di incontri protetti madre-figlie, disponendo la prosecuzione degli interventi in corso;
che la era ancora domiciliata presso la comunità “In dialogo” e, sotto attenta supervisione e Pt_1 monitoraggio da parte dei Servizi Sociali, proseguiva il percorso di recupero e disintossicazione.
2. Ciò premesso, va senz'altro omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni da esse concordate, sussistendo i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c. e di cui all'art. 473 bis.51. c.p.c.
D'altronde, non risultano ragioni ostative alla conferma del regime indicato nel ricorso, in quanto coerente con i provvedimenti resi dal Tribunale per i minorenni di Roma il 2.01.2024 e il 17.09.2024 e, quanto al profilo economico, fondato sul presupposto fattuale del ricovero della madre presso una comunità di recupero, pertanto valevole fintanto che persistano le condizioni che ne hanno determinato l'emissione, su cui le parti hanno, altresì, espresso adesione con le note in sostituzione dell'udienza del 27.05.2025.
3. Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 69 d.p.r. 396/2000.
4. Considerata la promozione congiunta del ricorso e la natura costitutivo-necessaria della pronuncia sullo status coniugale, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
− omologa la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui all'accordo;
− ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AL (FR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 d.p.r. 396/2000 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2016, atto N. 24, parte I);
− conferma il regime stabilito nel ricorso, su cui le parti hanno espresso adesione con le note in sostituzione dell'udienza del 27.05.2025;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 3.06.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Marcello Buscema