Sentenza breve 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza breve 29/12/2025, n. 1058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 1058 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01058/2025REG.PROV.COLL.
N. 01074/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1074 del 2025, proposto da
Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, Provveditorato Regionale Sicilia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
contro
Rag. RN TR e Figli S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Caputi Iambrenghi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. 1463/2025, resa tra le parti, sui ricorsi riuniti nn. 928, 929 e 930/2024 R.G..
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Rag. RN TR e Figli S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 il Cons. LA ON e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Il Ministero della Giustizia –Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e il Provveditorato Regionale della Sicilia hanno proposto appello avverso la sentenza del T.A.R. che aveva accolto i ricorsi, riuniti, della società “Rag. TR AR – Figli” s.r.l., affidati a tre motivi, aventi a oggetto le determine dell’intimato Ministero del 26 aprile 2024, recanti il diniego della revisione dei prezzi, inerenti a diversi lotti di un appalto concernente il servizio di vitto dei detenuti e degli internati ristretti nella Regione Siciliana, richiesta dalla ricorrente società con note del 9 ottobre 2023, unitamente all’accertamento del diritto a ottenere la revisione dei prezzi e alla condanna a liquidare l’anzidetta revisione dei prezzi.
2. Il T.A.R. adito ha ritenuto fondato il primo motivo ritenendo applicabile l’istituto della revisione dei prezzi, seppur non ancorata a criteri rigidamente predeterminati nella lex specialis e nel contratto, in quanto la società ricorrente aveva successivamente prodotto evidenza della variazione del 9,9% dell’indice FOI per prodotti alimentari e bevande analcoliche nel periodo agosto 2022-agosto 2023, con ciò fornendo riscontro delle ragioni poste alla base della propria istanza, non potendosi dunque dire sufficientemente motivato il provvedimento di diniego laddove aveva imposto alla ricorrente di provare lo squilibrio sinallagmatico alla base della propria richiesta.
3. Il Giudice di primo grado ha, poi, respinto il secondo e il terzo motivo del ricorso, trattati congiuntamente, “in quanto con essi parte ricorrente si è lamentata delle carenze del procedimento in questione, in cui l’amministrazione resistente non ha mai chiesto alcuna integrazione documentale a parte ricorrente, né ha notiziato quest’ultima della propria intenzione di rigettare l’istanza sulla base – peraltro – di pretese carenze della stessa che ben avrebbero potuto essere integrate da quest’ultima. Ciò è particolarmente rilevante in un procedimento, come quello per cui è causa, in cui l’amministrazione esercita una facoltà discrezionale; il che rende inapplicabile l’art. 21-octies, c. 2, secondo periodo, l. n. 241/1990, con riguardo alla pretermissione del preavviso di rigetto ”.
4. La società “TR Rag. AR- Figli” s.r.l. si è costituita nel giudizio.
5. Alla camera di consiglio del 19 novembre 2025, fissata per la trattazione della istanza cautelare delle Amministrazioni appellanti, previo avviso alle stesse in ordine alla possibilità di definire il giudizio nel merito con sentenza in forma semplificata, il Collegio ha rilevato d'ufficio, e sottoposto alle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la questione concernente l'inammissibilità del ricorso presentato per la mancata impugnazione della ritenuta fondatezza del secondo e del terzo motivo di ricorso sulla mancanza del preavviso di rigetto.
6. All’esito dell’udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Con l’atto di appello proposto, le Amministrazioni ricorrenti, dopo avere individuato, al punto 7, le parti della sentenza impugnate soggette a censura (“ Infatti, ha statuito che: 1) l’indice FOI è sufficiente a comprovare l’an della revisione senza che sia necessario fornire prova di particolari e notevoli squilibri sinallagmatici o di specifiche percentuali eccedenti la normale alea; 2) la pretesa avversaria sarebbe fondata avendo essa provato una variazione del ridetto indice pari al 9,9% “nel periodo agosto 2022-agosto 2023” (l’esecuzione dei contratti in questione ha avuto inizio nell’ottobre 2022); 3) l’arresto di Cons. Stato, Sez. V, n. 6257/2023, su cui si sono basati i provvedimenti dell’Amministrazione, non sarebbe pertinente trattandosi in quel caso del servizio di manutenzione di aree a verde pubblico; 4) la S.A. non avrebbe mai chiesto alla AR alcuna integrazione documentale, né le avrebbe notiziata dell’intenzione di rigettare l’istanza revisionale; 5) non possono trovare accoglimento le domande di accertamento del diritto dell’appellante a ottenere la revisione prezzi e la relativa liquidazione, trattandosi di questioni dal valutare in sede di riedizione del potere da parte della p.A.; 6) quest’ultima dovesse essere condannata al pagamento delle spese di lite” ), hanno sostanzialmente dedotto che:
-) la variazione dell’indice FOI era condizione necessaria, ma non sufficiente per ottenere la revisione prezzi, occorrendo la prova del mutamento sinallagmatico, prova che non era stata data dalla società ricorrente che non aveva prodotto alcun documento, né l’amministrazione procedente aveva l’obbligo, ma soltanto la facoltà, di ordinare l’esibizione di documenti;
-) la pretesa revisionale poteva essere avanzata per le prestazioni contrattuali successive alla prima annualità di esecuzione;
-) non era applicabile alla presente controversia l’art. 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con la conseguenza che il contraente privato non poteva pretendere la revisione prezzi, neanche in presenza di eventi eccezionali e imprevedibili, né era consentita, trattandosi di norma derogatoria del principio della gara, un’interpretazione analogica ed estensiva;
-) il Giudice di primo grado aveva del tutto ignorato le considerazioni della S.A. in tema di diaria giornaliera, rilevanti per apprezzare la concreta portata del mutamento lamentato da controparte e non aveva tenuto conto che la S.A. aveva provveduto a verificare l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) e la variazione percentuale da ottobre 2023 a ottobre 2024, che era pari allo 0,8 e, dunque, non era idonea ad azzerare o a incidere sensibilmente sull’utile d’impresa;
-) in ogni caso la decorrenza della revisione dei prezzi iniziava dal momento dell’aggiudicazione e non dal momento della presentazione dell’offerta e, nella fattispecie, il bando di gara era stato pubblicato in data 26 luglio 2022 (con scadenza per la presentazione delle offerte al 30 agosto 2022); era stato aggiudicato il 29 settembre 2022; il servizio era iniziato l’1 ottobre 2022 in esecuzione anticipata trattandosi di servizio indispensabile e il contratto era stato stipulato il 28 dicembre 2022.
8. Così ricostruito l’esatto contenuto dell’atto di appello, va precisato che, nel caso di specie, la sentenza appellata, come sopra richiamata, ha accolto i ricorsi, riuniti, proposti dalla società “Rag. TR AR – Figli” s.r.l., per due autonome rationes decidendi , rispettivamente riflesse in due autonomi capi di decisione e che la seconda ratio decidendi , quella sostanzialmente diretta all’accertamento dell’illegittimità delle determine di diniego della revisione dei prezzi assunte dal Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria per la violazione del contraddittorio non essendo stato comunicato il preavviso di diniego, non è stata oggetto di specifica impugnazione e, dunque, la stessa non è stata devoluta alla cognizione del giudice d’appello, con conseguente formazione del giudicato interno sul punto.
9. Più specificamente il contenuto dell’atto di appello, per quanto rilevato, mira a censurare soltanto la prima ratio decidendi , con la quale il T.A.R. ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso (ritenendo applicabile l’istituto della revisione dei prezzi avendo la società ricorrente dato prova dell’indice FOI per prodotti alimentari e bevande analcoliche nel periodo di riferimento) e ciò è sufficiente per la conferma della sentenza impugnata, con la conseguente inammissibilità dell’appello, poiché, quand'anche si riscontrasse la fondatezza della prima ragione del decidere, l'impugnata decisione si suffragherebbe pur sempre in base all'affermazione non censurata, in quanto idonea ex se a sorreggere la statuizione di prime cure.
10. Ciò in applicazione del principio secondo cui nel caso in cui venga impugnata una decisione che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere all’accoglimento dell’appello, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure. È, infatti, sufficiente che anche una sola delle dette ragioni non abbia formato oggetto di censura – ovvero, che pur essendo stata impugnata, sia stata disattesa – perché il ricorso debba essere dichiarato inammissibile nella sua interezza (Cons. Stato, sez. III, 10 ottobre 2025, n. 7983 e anche Cass., 26 febbraio 2024, n. 5102), perché inidoneo a indurre la modifica della decisione di prime cure.
11. Per quanto esposto, il ricorso in appello deve essere dichiarato inammissibile.
11.1 Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello n. 1074/2025 R.G., lo dichiara inammissibile.
Condanna il Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria e il Provveditorato Regionale Sicilia al pagamento, in solido, in favore della società “Rag. TR AR – Figli s.r.l.”, delle spese del presente grado di giudizio, determinate in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre spese generali e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MA de IS, Presidente
Giuseppe Chinè, Consigliere
Maria Francesca Rocchetti, Consigliere
Antonino Lo Presti, Consigliere
LA ON, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA ON | MA de IS |
IL SEGRETARIO