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27 marzo 1963
27 marzo 1963
Art. 120.
L'accertamento di un illecito disciplinare e' effettuato dalle autorita' competenti e, qualora emergano fatti che comportino l'applicazione di una delle sanzioni previste dall'articolo 119, il militare viene deferito alla Commissione distrettuale di disciplina.
L'accertamento di un illecito disciplinare e' effettuato dalle autorita' competenti e, qualora emergano fatti che comportino l'applicazione di una delle sanzioni previste dall'articolo 119, il militare viene deferito alla Commissione distrettuale di disciplina.