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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/05/2025, n. 2318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2318 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 10292/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 20.05.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10292/2024 R.G. LAVORO
TRA
, n. il 30/03/1969 a TRENTOLA DUCENTA (CE), , n. il Parte_1 Parte_2
02/03/1971 a TRENTOLA DUCENTA (CE) e n. il 02/01/1974 a Parte_3
TRENTOLA DUCENTA (CE) n.q di eredi di n. ad AVERSA (CE) il 06/05/1938 Persona_1
e deceduto a CASERTA il 16/08/2024, rappresentati e difesi dagli avv.ti MAIOLICA LEONARDO e
MAIOLICA PAOLA MIRIAM, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal funzionario, dott.ssa CP_1
AQUINO MONICA, come da procura in atti
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
1.- Con ricorso depositato in data 02/08/2024, i ricorrenti in epigrafe, in qualità di eredi, deducevano che il de cuius aveva inoltrato domanda di riconoscimento di invalidità civile ai fini del conseguimento dell'indennità di accompagnamento, che non aveva avuto esito positivo;
che il defunto aveva proposto ricorso per A.T.P. conclusosi con ordinanza di rigetto per mancata Pt_1
presentazione a visita;
che il de cuius aveva, poi, proposto il presente giudizio chiedendo, il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a decorrere dalla domanda amministrativa.
1 Nelle more del giudizio, decedeva il e gli odierni ricorrenti, nella spiegata qualità, si Pt_1 costituivano in giudizio chiedendo, previa nomina della consulenza tecnica d' ufficio, il riconoscimento in capo al de cuius dell'indennità di accompagnamento dalla domanda amministrativa fino al decesso con condanna dell' al pagamento dei relativi ratei maturati. Il tutto con vittoria CP_1
di spese con attribuzione.
L' si costituiva e resisteva alla domanda come in memoria di costituzione. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
2.- Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Nel corso del giudizio, avendo parte ricorrente provato l'impossibilità a presenziare alle operazioni Per_ peritali, si è resa necessaria la nomina del CTU, dott. , che ha considerato il defunto Pt_1 affetto da “Esiti di K uroteliale;
Esiti di frattura pertrocanterica del femore destro in artrosico;
Cardiopatia sclerotica” ed ha concluso riconoscendo la sussistenza in capo allo stesso dei requisiti sanitari utili per beneficiare della prestazione invocata a decorrere dal 01.04.2024 e fino al decesso.
Il consulente nominato ha valutato l'intero quadro morboso del esprimendo le seguenti Pt_1 considerazioni medico-legali: “Il quadro clinico menomativo del defunto era caratterizzato da un complesso patologico neoplastico, cardiovascolare e osteoarticolare. La neoplasia era costituita da un carcinoma uroteliale di alto grado. E' stato sottoposto a TURB nel 2020 e 2022 e successivamente
a terapia locale che hanno dato stabilizzazione della patologia per cui non si è ritenuto necessario procedere ad un intervento chirurgico di cistectomia radicale… L'esame istologico ha evidenziato un carcinoma uroteliale papillare con alto grado di malignità (classificazione WHO) con il tessuto muscolare libero da infiltrazione neoplastica. Dalla documentazione processuale disponibile non risultano sospetti secondarismi. Gli è stata somministrata, in regime di Day Hospital, chemioterapia locale per instillazione endovescicale, il che conferma (criterio ex juvantibus), il giudizio di una lesione neoplastica non infiltrante. Ha praticato un ciclo di immunoprofilassi locale delle recidive con BCG… L'altra infermità da considerare ai fini del beneficio chiesto è qualla osteoarticolare.
Risulta a marzo 2023 una frattura pertrocanterica del femore destro trattata con impianto di chiodo endomidollare con frammenti in buona posizione… Coesistevano altre infermità quali un'ipertrofia prostatica, una cardiopatia sclerotico/ipertensiva, gli esiti di un adenoma intestinale. E' da rilevare che a giugno 2023 la deambulazione e i passaggi posturali erano cautelati ma possibili in autonomia, orientato S/T, con qualche lacuna mnesica e un rallentamento ideo-motorio che non depone per una demenza. Trattandosi di valutazione sugli atti non è possibile configurare i necessari requisiti per il beneficio richiesto determinandone un'epoca precisa. E' da considerare che le infermità di cui era
2 affetto avevano un carattere progressivo e ingravescente tanto da esserne, presumibilmente causa di decesso (manca la scheda Istat delle cause di morte), per cui è plausibile che nell'ultima fase della vita con ricovero presso l'Ospedale di Santa Maria Capua Vetere e successivamente presso la Clinica
Villa Ortensia di Capua per cui il Sig. si sia trovato nella condizione cosiddetta di ammalato Pt_1 terminale” e, con riguardo alla decorrenza del riconoscimento, ha evidenziato quanto segue:
“Necessita definire il periodo temporale di ammalato terminale per il quale non vi è un tempo dogmatico: l'orientamento è di indicarlo, per le infermità in discussione, intorno al quadri/trimestre antecedente la morte, plausibile con un'ingravescenza da perdita di autonomia.”
L'ausiliare nominato ha esaminato tutta la documentazione medica versata in atti dandone esplicitamente atto nel corpo della relazione ed ha valutato l'intero quadro clinico del de cuius.
Le motivate conclusioni del CTU trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e, pertanto, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Sul punto, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Il ricorso va pertanto accolto, ricordandosi il principio costantemente affermato dalla S.C. secondo cui “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico
d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Dall'accoglimento della domanda attorea discende, altresì, la condanna dell' al pagamento dei CP_1 relativi ratei maturati, non vertendosi nell'ipotesi di giudizio di opposizione ad ATP ma di giudizio di merito.
3.-La decorrenza della prestazione da una data comunque successiva alla domanda amministrativa, ma precedente al deposito del presente ricorso, giustifica la compensazione parziale delle spese di lite
3 – in misura del 50% - tra le parti, ponendosi il residuo 50 % a carico dell' . Si tiene conto, ai fini CP_1
della loro riduzione, della modesta rilevanza giuridica e della ripetitività e serialità delle questioni oggetto della controversia, oltre che della natura del procedimento e della predominanza dell'accertamento medico rispetto all'attività del difensore. Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, si pongono definitivamente a carico dell' , stante l'esito positivo CP_1 dell'accertamento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione del GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto,
- accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente, nella spiegata qualità, di percepire l'indennità di accompagnamento a decorrere dal 01.04.2024 e fino al decesso del de cuius
(16.08.2024); Pt_1
- condanna l' in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore di parte CP_1 ricorrente, nella spiegata qualità di eredi di dei ratei maturati a titolo di Persona_1 indennità di accompagnamento a decorrere dal 01.04.2024 e fino al decesso (16.08.2024), oltre interessi e rivalutazione;
2. condanna l' in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese di lite CP_1
(oltre le spese di consulenza tecnica come da separato decreto) nella misura del 50 %, che liquida per tale percentuale in € 1.500,00, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali, con attribuzione agli avvocati antistatari;
3. pone le spese della C.T.U. definitivamente a carico dell' come da separato decreto. CP_1
Si comunichi.
Aversa, 21/05/2025
Il GOP dott.ssa Lucia Perna
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 20.05.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10292/2024 R.G. LAVORO
TRA
, n. il 30/03/1969 a TRENTOLA DUCENTA (CE), , n. il Parte_1 Parte_2
02/03/1971 a TRENTOLA DUCENTA (CE) e n. il 02/01/1974 a Parte_3
TRENTOLA DUCENTA (CE) n.q di eredi di n. ad AVERSA (CE) il 06/05/1938 Persona_1
e deceduto a CASERTA il 16/08/2024, rappresentati e difesi dagli avv.ti MAIOLICA LEONARDO e
MAIOLICA PAOLA MIRIAM, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal funzionario, dott.ssa CP_1
AQUINO MONICA, come da procura in atti
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
1.- Con ricorso depositato in data 02/08/2024, i ricorrenti in epigrafe, in qualità di eredi, deducevano che il de cuius aveva inoltrato domanda di riconoscimento di invalidità civile ai fini del conseguimento dell'indennità di accompagnamento, che non aveva avuto esito positivo;
che il defunto aveva proposto ricorso per A.T.P. conclusosi con ordinanza di rigetto per mancata Pt_1
presentazione a visita;
che il de cuius aveva, poi, proposto il presente giudizio chiedendo, il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a decorrere dalla domanda amministrativa.
1 Nelle more del giudizio, decedeva il e gli odierni ricorrenti, nella spiegata qualità, si Pt_1 costituivano in giudizio chiedendo, previa nomina della consulenza tecnica d' ufficio, il riconoscimento in capo al de cuius dell'indennità di accompagnamento dalla domanda amministrativa fino al decesso con condanna dell' al pagamento dei relativi ratei maturati. Il tutto con vittoria CP_1
di spese con attribuzione.
L' si costituiva e resisteva alla domanda come in memoria di costituzione. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
2.- Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Nel corso del giudizio, avendo parte ricorrente provato l'impossibilità a presenziare alle operazioni Per_ peritali, si è resa necessaria la nomina del CTU, dott. , che ha considerato il defunto Pt_1 affetto da “Esiti di K uroteliale;
Esiti di frattura pertrocanterica del femore destro in artrosico;
Cardiopatia sclerotica” ed ha concluso riconoscendo la sussistenza in capo allo stesso dei requisiti sanitari utili per beneficiare della prestazione invocata a decorrere dal 01.04.2024 e fino al decesso.
Il consulente nominato ha valutato l'intero quadro morboso del esprimendo le seguenti Pt_1 considerazioni medico-legali: “Il quadro clinico menomativo del defunto era caratterizzato da un complesso patologico neoplastico, cardiovascolare e osteoarticolare. La neoplasia era costituita da un carcinoma uroteliale di alto grado. E' stato sottoposto a TURB nel 2020 e 2022 e successivamente
a terapia locale che hanno dato stabilizzazione della patologia per cui non si è ritenuto necessario procedere ad un intervento chirurgico di cistectomia radicale… L'esame istologico ha evidenziato un carcinoma uroteliale papillare con alto grado di malignità (classificazione WHO) con il tessuto muscolare libero da infiltrazione neoplastica. Dalla documentazione processuale disponibile non risultano sospetti secondarismi. Gli è stata somministrata, in regime di Day Hospital, chemioterapia locale per instillazione endovescicale, il che conferma (criterio ex juvantibus), il giudizio di una lesione neoplastica non infiltrante. Ha praticato un ciclo di immunoprofilassi locale delle recidive con BCG… L'altra infermità da considerare ai fini del beneficio chiesto è qualla osteoarticolare.
Risulta a marzo 2023 una frattura pertrocanterica del femore destro trattata con impianto di chiodo endomidollare con frammenti in buona posizione… Coesistevano altre infermità quali un'ipertrofia prostatica, una cardiopatia sclerotico/ipertensiva, gli esiti di un adenoma intestinale. E' da rilevare che a giugno 2023 la deambulazione e i passaggi posturali erano cautelati ma possibili in autonomia, orientato S/T, con qualche lacuna mnesica e un rallentamento ideo-motorio che non depone per una demenza. Trattandosi di valutazione sugli atti non è possibile configurare i necessari requisiti per il beneficio richiesto determinandone un'epoca precisa. E' da considerare che le infermità di cui era
2 affetto avevano un carattere progressivo e ingravescente tanto da esserne, presumibilmente causa di decesso (manca la scheda Istat delle cause di morte), per cui è plausibile che nell'ultima fase della vita con ricovero presso l'Ospedale di Santa Maria Capua Vetere e successivamente presso la Clinica
Villa Ortensia di Capua per cui il Sig. si sia trovato nella condizione cosiddetta di ammalato Pt_1 terminale” e, con riguardo alla decorrenza del riconoscimento, ha evidenziato quanto segue:
“Necessita definire il periodo temporale di ammalato terminale per il quale non vi è un tempo dogmatico: l'orientamento è di indicarlo, per le infermità in discussione, intorno al quadri/trimestre antecedente la morte, plausibile con un'ingravescenza da perdita di autonomia.”
L'ausiliare nominato ha esaminato tutta la documentazione medica versata in atti dandone esplicitamente atto nel corpo della relazione ed ha valutato l'intero quadro clinico del de cuius.
Le motivate conclusioni del CTU trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e, pertanto, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Sul punto, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Il ricorso va pertanto accolto, ricordandosi il principio costantemente affermato dalla S.C. secondo cui “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico
d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Dall'accoglimento della domanda attorea discende, altresì, la condanna dell' al pagamento dei CP_1 relativi ratei maturati, non vertendosi nell'ipotesi di giudizio di opposizione ad ATP ma di giudizio di merito.
3.-La decorrenza della prestazione da una data comunque successiva alla domanda amministrativa, ma precedente al deposito del presente ricorso, giustifica la compensazione parziale delle spese di lite
3 – in misura del 50% - tra le parti, ponendosi il residuo 50 % a carico dell' . Si tiene conto, ai fini CP_1
della loro riduzione, della modesta rilevanza giuridica e della ripetitività e serialità delle questioni oggetto della controversia, oltre che della natura del procedimento e della predominanza dell'accertamento medico rispetto all'attività del difensore. Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, si pongono definitivamente a carico dell' , stante l'esito positivo CP_1 dell'accertamento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione del GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto,
- accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente, nella spiegata qualità, di percepire l'indennità di accompagnamento a decorrere dal 01.04.2024 e fino al decesso del de cuius
(16.08.2024); Pt_1
- condanna l' in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore di parte CP_1 ricorrente, nella spiegata qualità di eredi di dei ratei maturati a titolo di Persona_1 indennità di accompagnamento a decorrere dal 01.04.2024 e fino al decesso (16.08.2024), oltre interessi e rivalutazione;
2. condanna l' in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese di lite CP_1
(oltre le spese di consulenza tecnica come da separato decreto) nella misura del 50 %, che liquida per tale percentuale in € 1.500,00, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali, con attribuzione agli avvocati antistatari;
3. pone le spese della C.T.U. definitivamente a carico dell' come da separato decreto. CP_1
Si comunichi.
Aversa, 21/05/2025
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