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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 21/02/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1080 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1080 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 24 settembre 2024 e promossa
DA
con l'Avv. PAGLIETTI GIANCARLO PIAZZA Parte_1 C.F._1
DELLE BELLE ARTI 8 00196 ROMA
APPELLANTE
CONTRO
con l'Avv. CARASSAI GIUSEPPE VIA CodiceFiscale_2
OBERDAN 2 ANCONA .
APPELLATO - APPELLANTE INCIDENTALE
- Controparte_1 CodiceFiscale_3 Controparte_2
- C.F._4 Controparte_3 C.F._5
APPELLATI CONTUMACI
pagina 1 di 6 CONTRO
Sentenza del Tribunale di Macerata n. 925/2022 del 26/10/2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 742/2019 del Tribunale di Parte_2
Macerata, che su ricorso presentato da gli ha ingiunto il pagamento della somma di € Parte_1
493.784,00 oltre accessori, disconoscendo l'autenticità e la sottoscrizione sui titoli posti a fondamento del ricorso, e deducendo di aver pagato ogni debito verso il ricorrente.
Il si è costituito resistendo, ed il Tribunale ha così deciso: Pt_1
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 742/2019 emesso dal Tribunale di Ma-cerata;
2) condanna al pagamento in favore di della somma di € 84.284,00 Parte_2 Parte_1
oltre ad interessi come in motivazione;
3) dichiara le spese di lite integralmente compensate;
4) pone definitivamente a carico delle parti in solido tra loro e in egual misura le spese di CTU come liquidate in corso di causa.
Ha proposto tempestivo appello il notificando, essendo il deceduto in data Pt_1 Parte_2
16.07.2022, l'atto introduttivo agli eredi collettivamente ed impersonalmente presso l'ultimo domicilio del defunto e personalmente a per posta il 20.12.2022, a Controparte_1 Controparte_2
per posta il 3.01.2023 ed a per posta il 3.01.2023, i quali non si sono costituiti Controparte_3
e devono pertanto essere dichiarati contumaci.
Si è invece costituita l'erede coniuge del defunto, resistendo all'appello e CP_4
proponendo impugnazione incidentale.
Primo motivo di appello principale: erroneita', ingiustizia, illogicita' ed illegittimita' della sentenza ai sensi degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e 115 e 116 c.p.c. nella parte in cui ha ritenuto fondata l'opposizione a decreto ingiuntivo con riguardo ai titoli emessi e scaduti in data antecedente alla quietanza apposta nella matrice dell'assegno bancario n. 214410301
Secondo motivo di appello principale: Erroneita', ingiustizia, illogicita' ed illegittimita' della sentenza ai sensi dell'art. 1199 c.c. nella parte in cui ha ritenuto fondata l'opposizione a decreto ingiuntivo con riguardo ai titoli emessi e scaduti in data antecedente alla quietanza apposta nella matrice dell'assegno bancario n. 214410301
Terzo motivo di appello principale: erroneita', ingiustizia, illogicita' ed illegittimita' della sentenza ai sensi degli artt. 37 r.d. n. 1736/1933 e 45 e 102 r.d. n. 1669/1933 nella parte in cui ha ritenuto fondata l'opposizione a decreto ingiuntivo con riguardo ai titoli emessi e scaduti in data antecedente alla quietanza apposta nella matrice dell'assegno bancario n. 214410301 pagina 2 di 6 I tre motivi devono valutarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi e tutti concernenti l'efficacia della dichiarazione rilasciata dal al sulla matrice dell'assegno bancario n. Pt_1 Parte_2
214410301, sottoscritta dal il 18 gennaio 2015 e recante la dicitura: «a saldo finale di quanto Pt_1
dovutomi»
Il ritiene che lo scritto possa valere come quietanza solo per il credito portato dall'assegno sulla Pt_1
cui matrice è stata apposta, e che tale circostanza sarebbe comprovata dal fatto che i titoli aventi data anteriore sono rimasti in suo possesso.
Osserva la Corte che il possesso dei titoli in capo al prenditore, è pacificamente ritenuto un elemento presuntivo a sostegno della prova del mancato pagamento, non una prova certa che il pagamento non è avvenuto, cosiccome il possesso dei titoli da parte del debitore, è presunzione juris tantum di pagamento non una prova certa che il pagamento è avvenuto (cfr. Cass.n. 13462, 2010).
Contrariamente a quanto sostiene l'appellante gli artt. 33 R,D. n. 1736/1933 e 45 e 102 R.D. n.
1669/1933 laddove affermano che il trattario che paga l'assegno bancario, la cambiale e il vaglia cambiario (o pagherò cambiario) può esigere che gli sia consegnata quietanza dal portatore, non impongono la restituzione quale prova assoluta di pagamento, ma facoltizzano il debitore ad ottenere la restituzione, senza precludergli la possibilità di offrire aliunde, prova del pagamento.
Ciò posto, occorre considerare il dato letterale della dichiarazione contenuta sulla matrice.
Al momento di rilasciare tale dichiarazione, il vantava credito verso il per pagherò Pt_1 Parte_2
cambiario per € 61.054,00 emesso il 3/02/2010 con scadenza al 28/2/2011; pagherò cambiario per €
65.327,00 emesso il 3/02/2010 con scadenza al 28/2/2012; pagherò cambiario per € 10.000,00 emesso il 12/08/2014 con scadenza al 30/11/2014; pagherò cambiario per € 10.000,00 emesso il 26/11/2013 con scadenza al 30/4/2014; pagherò cambiario per € 59.119,00 emesso il 7/02/2009 con scadenza al
28/2/2010; pagherò cambiario per € 55.000,00 emesso il 7/03/2008 con scadenza al 28/2/2009; pagherò cambiario per € 55.000,00 emesso il 30/9/2008 con scadenza al 28/2/2010; assegno bancario n.
0000168840-09 per € 27.500,00 tratto sulla Banca della Provincia di Macerata S.p.A. emesso il
30/9/2012; assegno bancario n. 0211528514-02 per € 20.000,00 tratto sulla Banca delle Marche S.p.A. emesso il 30/11/2013; assegno bancario n. 0211528513-01 per € 10.000,00 tratto sulla Banca delle
Marche S.p.A. emesso il 31/10/2013; assegno bancario n. 0000168839-08 per € 27.500,00 tratto sulla
Banca della Provincia di Macerata S.p.A. emesso il 30/9/2012.
Sulla scorta di tali dati di fatto incontrovertibili, non si può non riconnettere senso oggettivo di quietanza per tutti i debiti esistenti a quella data, la dicitura “a saldo finale di quanto dovutomi”, ancorché posta sulla matrice di unico assegno.
pagina 3 di 6 Il luogo fisico dove la dichiarazione è scritta, è ininfluente (avrebbe potuto esserlo su un foglio bianco, sul margine di un giornale o in qualsivoglia altro supporto idoneo) mentre il senso oggettivo delle parole adoperate non può che confermare una generale liberatoria.
L'appello principale va quindi rigettato.
Primo motivo di appello incidentale: tempestività della eccezione circa il collegamento negazione tra la cessione delle quote societarie dei in favore del Parte_2 Pt_1
Secondo motivo di appello incidentale:emergenze istruttorie che confermano la esistenza di tale collegamento.
Questi primi due motivi sono strettamente connessi e quindi vanno delibati congiuntamente.
E' fondato il primo, che lamenta la dichiarazione di inammissibilità per tardività, della deduzione della esistenza di un collegamento negoziale tra l'atto di cessione delle quote della società alla CP_5
CP_6
In effetti, il ha reiteratamente e tempestivamente dedotto l'argomento in questione: Parte_2
- sia nella citazione in opposizione a D.I., al punto sub 3 della stessa, ove l'opponente dà conto che sono intercorsi rapporti con il e che ogni rapporto con lo stesso è stato, da tempo, regolato ed Pt_1
integralmente definito per effetto della mediazione in data 20/12/2017, avente ad oggetto risoluzione di contratto di cessione di quote sociali della detenute da e Controparte_7 Parte_2 [...]
in favore della S.A.F.I. Società Adriatica Finanziaria Immobiliare s.r.l., in persola Controparte_8
del legale rappresentante Pt_1
- che prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. (sub 4 pag. 2-3-), ove espressamente a precisazione di quanto già eccepito in citazione è scritto. “Ulteriormente a quanto già esposto in fatto nei precedenti scritti difensivi (atto di citazione in opposizione a D.I. e memoria autorizzata alla udienza del
10/12/2010), pur nella consapevolezza che il quadro dei rapporti tra le parti è ancora compiutamente da definirsi, si ritiene di poter affermare che la cessione delle quote dalla (dei f.lli alla CP_5 Parte_2
(della quale il è Amministratore Unico e socio al 90%) e sue vicende successive e finali CP_ Pt_1
(definizione transattiva) appare indubbiamente collegata ai finanziamenti del ai Pt_1 Parte_2
Si può dunque entrare nel merito dell'esistenza del collegamento negoziale.
Secondo l'appellante incidentale poiché la cessione delle quote della alla avrebbe CP_5 CP_
rappresentato la garanzia per (amministratore unico e socio di maggioranza della di Pt_1 CP_
pagamento dei crediti vantati verso i per pregressi finanziamenti, la transazione con la quale Parte_2
le stesse parti risolvono la compravendita, avrebbe effetto tombale anche quanto alla esigibilità dei crediti pregressi.
pagina 4 di 6 Il fatto è che, se così fosse, allora la transazione sarebbe un contratto relativamente simulato, in particolare riguardo all'oggetto: le parti dichiarano di risolvere un contratto di compravendita (di quote) volendo, diversamente da ciò definire un rapporto di finanziamento.
Tuttavia, nel testo della transazione, non si fa alcun riferimento a finanziamenti pregressi tanto è vero che l'appellante incidentale intende dimostrare che l'accordo aveva ad oggetto (anche) quelli attraverso presunzioni poggianti su altra documentazione e ragionamenti.
La questione, quindi, dell'esistenza del collegamento negoziale, perde importanza laddove si consideri che, pur ritenendolo accertato, rimane impossibile alle parti dell'accordo dimostrare per presunzioni
(stante il disposto dell'art. 1417 c.c.) il diverso oggetto del contratto simulato.
I per ragioni loro proprie, hanno ritenuto non chiarire nella transazione di cui trattasi, che CP_9
questa riguardava anche i finanziamenti da loro ricevuti, scontrandosi quindi ora, con la efficacia del contratto simulato da loro voluto e l'impossibilità di offrire prova di diverso contenuto.
Terzo motivo di appello incidentale: fondatezza delle eccezioni di nullità del finanziamento per violazione della normativa in materia di esercizio abusivo del credito
Secondo l'appellante incidentale, i finanziamenti erogati dal al siccome avvenuti Pt_1 CP_9
attraverso l'esercizio di attività in violazione del disposto di cui agli artt. 106 e 132 d.lgs. n. 385/1993, sarebbe nulli e quindi non non dovrebbero essere restituiti i danari.
Questa Corte, concorda con la decisione del primo giudice, perlatro in armonia con autorevole e recente giurisprudenza di legittimità, per cui “Commette il reato di esercizio abusivo di attività finanziaria, a norma dell'art. 132 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, chi pone in essere le condotte previste dall'art. 106 d.lgs. cit. inserendosi nel libero mercato e sottraendosi ai controlli di legge, purché
l'attività, anche se in concreto realizzata per una cerchia ristretta di soggetti, sia rivolta ad un numero potenzialmente illimitato di persone» (Cass. pen. n. 25815/2020), nel caso di specie è sufficiente osservare che, come dedotto dallo stesso opponente, l'attività di finanziamento sarebbe stata rivolta esclusivamente nei confronti di due soli soggetti, mentre non risulta neanche allegato e quindi tantomeno provato che il rivolgesse l'attività a un numero potenzialmente illimitato di persone. Pt_1
Ma v'è di più: l'eventuale declaratoria di nullità, nulla gioverebbe all'appellante, in quanto è pacifico che l'effetto della nullità è quello di riportare le parti allo stato precedente il contratto nullo, con conseguente obbligo di restituire le prestazioni: e quindi di rendere il finanziamento.
Quarto motivo di appello incidentale: fondatezza delle eccezioni di nullità del finanziamento per la applicazione di interessi superiori al tasso soglia stabilito dalla Banca d' Italia.
Ancora l'appellante incidentale, si duole che il primo giudice non abbia dichiarato la nullità del finanziamento, per aver applicato interessi usurari.
pagina 5 di 6 L'eccezione è tuttavia sfornita di prova che dimostri data del finanziamento, data del pagamento degli interessi sul capitale, da cui inferire l'usurarietà del tasso, non potendo certamente attribuirsi tale effetto alla contabilità scritta sui documenti in atti (all. 14.a. e 14.b alla II memoria istruttoria) di parte che non consentono in alcun modo di riconnettere le cifre ivi esposte al credito fatto valere Parte_2
col decreto ingiuntivo.
In definitiva, ogni altro argomento assorbito, devono rigettarsi appello principale ed appello incidentale, ed in ragione della reciproca soccombenza vanno integralmente compensate le spese del grado.
Va infine accertata la sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR
115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_10
e e sull'appello incidentale di
[...] CP_4
quest'ultima, così provvede: respinge gli appelli, compensa integralmente le spese tra le parti.
Accerta la sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 4 FEBBRAIO 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1080 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 24 settembre 2024 e promossa
DA
con l'Avv. PAGLIETTI GIANCARLO PIAZZA Parte_1 C.F._1
DELLE BELLE ARTI 8 00196 ROMA
APPELLANTE
CONTRO
con l'Avv. CARASSAI GIUSEPPE VIA CodiceFiscale_2
OBERDAN 2 ANCONA .
APPELLATO - APPELLANTE INCIDENTALE
- Controparte_1 CodiceFiscale_3 Controparte_2
- C.F._4 Controparte_3 C.F._5
APPELLATI CONTUMACI
pagina 1 di 6 CONTRO
Sentenza del Tribunale di Macerata n. 925/2022 del 26/10/2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 742/2019 del Tribunale di Parte_2
Macerata, che su ricorso presentato da gli ha ingiunto il pagamento della somma di € Parte_1
493.784,00 oltre accessori, disconoscendo l'autenticità e la sottoscrizione sui titoli posti a fondamento del ricorso, e deducendo di aver pagato ogni debito verso il ricorrente.
Il si è costituito resistendo, ed il Tribunale ha così deciso: Pt_1
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 742/2019 emesso dal Tribunale di Ma-cerata;
2) condanna al pagamento in favore di della somma di € 84.284,00 Parte_2 Parte_1
oltre ad interessi come in motivazione;
3) dichiara le spese di lite integralmente compensate;
4) pone definitivamente a carico delle parti in solido tra loro e in egual misura le spese di CTU come liquidate in corso di causa.
Ha proposto tempestivo appello il notificando, essendo il deceduto in data Pt_1 Parte_2
16.07.2022, l'atto introduttivo agli eredi collettivamente ed impersonalmente presso l'ultimo domicilio del defunto e personalmente a per posta il 20.12.2022, a Controparte_1 Controparte_2
per posta il 3.01.2023 ed a per posta il 3.01.2023, i quali non si sono costituiti Controparte_3
e devono pertanto essere dichiarati contumaci.
Si è invece costituita l'erede coniuge del defunto, resistendo all'appello e CP_4
proponendo impugnazione incidentale.
Primo motivo di appello principale: erroneita', ingiustizia, illogicita' ed illegittimita' della sentenza ai sensi degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e 115 e 116 c.p.c. nella parte in cui ha ritenuto fondata l'opposizione a decreto ingiuntivo con riguardo ai titoli emessi e scaduti in data antecedente alla quietanza apposta nella matrice dell'assegno bancario n. 214410301
Secondo motivo di appello principale: Erroneita', ingiustizia, illogicita' ed illegittimita' della sentenza ai sensi dell'art. 1199 c.c. nella parte in cui ha ritenuto fondata l'opposizione a decreto ingiuntivo con riguardo ai titoli emessi e scaduti in data antecedente alla quietanza apposta nella matrice dell'assegno bancario n. 214410301
Terzo motivo di appello principale: erroneita', ingiustizia, illogicita' ed illegittimita' della sentenza ai sensi degli artt. 37 r.d. n. 1736/1933 e 45 e 102 r.d. n. 1669/1933 nella parte in cui ha ritenuto fondata l'opposizione a decreto ingiuntivo con riguardo ai titoli emessi e scaduti in data antecedente alla quietanza apposta nella matrice dell'assegno bancario n. 214410301 pagina 2 di 6 I tre motivi devono valutarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi e tutti concernenti l'efficacia della dichiarazione rilasciata dal al sulla matrice dell'assegno bancario n. Pt_1 Parte_2
214410301, sottoscritta dal il 18 gennaio 2015 e recante la dicitura: «a saldo finale di quanto Pt_1
dovutomi»
Il ritiene che lo scritto possa valere come quietanza solo per il credito portato dall'assegno sulla Pt_1
cui matrice è stata apposta, e che tale circostanza sarebbe comprovata dal fatto che i titoli aventi data anteriore sono rimasti in suo possesso.
Osserva la Corte che il possesso dei titoli in capo al prenditore, è pacificamente ritenuto un elemento presuntivo a sostegno della prova del mancato pagamento, non una prova certa che il pagamento non è avvenuto, cosiccome il possesso dei titoli da parte del debitore, è presunzione juris tantum di pagamento non una prova certa che il pagamento è avvenuto (cfr. Cass.n. 13462, 2010).
Contrariamente a quanto sostiene l'appellante gli artt. 33 R,D. n. 1736/1933 e 45 e 102 R.D. n.
1669/1933 laddove affermano che il trattario che paga l'assegno bancario, la cambiale e il vaglia cambiario (o pagherò cambiario) può esigere che gli sia consegnata quietanza dal portatore, non impongono la restituzione quale prova assoluta di pagamento, ma facoltizzano il debitore ad ottenere la restituzione, senza precludergli la possibilità di offrire aliunde, prova del pagamento.
Ciò posto, occorre considerare il dato letterale della dichiarazione contenuta sulla matrice.
Al momento di rilasciare tale dichiarazione, il vantava credito verso il per pagherò Pt_1 Parte_2
cambiario per € 61.054,00 emesso il 3/02/2010 con scadenza al 28/2/2011; pagherò cambiario per €
65.327,00 emesso il 3/02/2010 con scadenza al 28/2/2012; pagherò cambiario per € 10.000,00 emesso il 12/08/2014 con scadenza al 30/11/2014; pagherò cambiario per € 10.000,00 emesso il 26/11/2013 con scadenza al 30/4/2014; pagherò cambiario per € 59.119,00 emesso il 7/02/2009 con scadenza al
28/2/2010; pagherò cambiario per € 55.000,00 emesso il 7/03/2008 con scadenza al 28/2/2009; pagherò cambiario per € 55.000,00 emesso il 30/9/2008 con scadenza al 28/2/2010; assegno bancario n.
0000168840-09 per € 27.500,00 tratto sulla Banca della Provincia di Macerata S.p.A. emesso il
30/9/2012; assegno bancario n. 0211528514-02 per € 20.000,00 tratto sulla Banca delle Marche S.p.A. emesso il 30/11/2013; assegno bancario n. 0211528513-01 per € 10.000,00 tratto sulla Banca delle
Marche S.p.A. emesso il 31/10/2013; assegno bancario n. 0000168839-08 per € 27.500,00 tratto sulla
Banca della Provincia di Macerata S.p.A. emesso il 30/9/2012.
Sulla scorta di tali dati di fatto incontrovertibili, non si può non riconnettere senso oggettivo di quietanza per tutti i debiti esistenti a quella data, la dicitura “a saldo finale di quanto dovutomi”, ancorché posta sulla matrice di unico assegno.
pagina 3 di 6 Il luogo fisico dove la dichiarazione è scritta, è ininfluente (avrebbe potuto esserlo su un foglio bianco, sul margine di un giornale o in qualsivoglia altro supporto idoneo) mentre il senso oggettivo delle parole adoperate non può che confermare una generale liberatoria.
L'appello principale va quindi rigettato.
Primo motivo di appello incidentale: tempestività della eccezione circa il collegamento negazione tra la cessione delle quote societarie dei in favore del Parte_2 Pt_1
Secondo motivo di appello incidentale:emergenze istruttorie che confermano la esistenza di tale collegamento.
Questi primi due motivi sono strettamente connessi e quindi vanno delibati congiuntamente.
E' fondato il primo, che lamenta la dichiarazione di inammissibilità per tardività, della deduzione della esistenza di un collegamento negoziale tra l'atto di cessione delle quote della società alla CP_5
CP_6
In effetti, il ha reiteratamente e tempestivamente dedotto l'argomento in questione: Parte_2
- sia nella citazione in opposizione a D.I., al punto sub 3 della stessa, ove l'opponente dà conto che sono intercorsi rapporti con il e che ogni rapporto con lo stesso è stato, da tempo, regolato ed Pt_1
integralmente definito per effetto della mediazione in data 20/12/2017, avente ad oggetto risoluzione di contratto di cessione di quote sociali della detenute da e Controparte_7 Parte_2 [...]
in favore della S.A.F.I. Società Adriatica Finanziaria Immobiliare s.r.l., in persola Controparte_8
del legale rappresentante Pt_1
- che prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. (sub 4 pag. 2-3-), ove espressamente a precisazione di quanto già eccepito in citazione è scritto. “Ulteriormente a quanto già esposto in fatto nei precedenti scritti difensivi (atto di citazione in opposizione a D.I. e memoria autorizzata alla udienza del
10/12/2010), pur nella consapevolezza che il quadro dei rapporti tra le parti è ancora compiutamente da definirsi, si ritiene di poter affermare che la cessione delle quote dalla (dei f.lli alla CP_5 Parte_2
(della quale il è Amministratore Unico e socio al 90%) e sue vicende successive e finali CP_ Pt_1
(definizione transattiva) appare indubbiamente collegata ai finanziamenti del ai Pt_1 Parte_2
Si può dunque entrare nel merito dell'esistenza del collegamento negoziale.
Secondo l'appellante incidentale poiché la cessione delle quote della alla avrebbe CP_5 CP_
rappresentato la garanzia per (amministratore unico e socio di maggioranza della di Pt_1 CP_
pagamento dei crediti vantati verso i per pregressi finanziamenti, la transazione con la quale Parte_2
le stesse parti risolvono la compravendita, avrebbe effetto tombale anche quanto alla esigibilità dei crediti pregressi.
pagina 4 di 6 Il fatto è che, se così fosse, allora la transazione sarebbe un contratto relativamente simulato, in particolare riguardo all'oggetto: le parti dichiarano di risolvere un contratto di compravendita (di quote) volendo, diversamente da ciò definire un rapporto di finanziamento.
Tuttavia, nel testo della transazione, non si fa alcun riferimento a finanziamenti pregressi tanto è vero che l'appellante incidentale intende dimostrare che l'accordo aveva ad oggetto (anche) quelli attraverso presunzioni poggianti su altra documentazione e ragionamenti.
La questione, quindi, dell'esistenza del collegamento negoziale, perde importanza laddove si consideri che, pur ritenendolo accertato, rimane impossibile alle parti dell'accordo dimostrare per presunzioni
(stante il disposto dell'art. 1417 c.c.) il diverso oggetto del contratto simulato.
I per ragioni loro proprie, hanno ritenuto non chiarire nella transazione di cui trattasi, che CP_9
questa riguardava anche i finanziamenti da loro ricevuti, scontrandosi quindi ora, con la efficacia del contratto simulato da loro voluto e l'impossibilità di offrire prova di diverso contenuto.
Terzo motivo di appello incidentale: fondatezza delle eccezioni di nullità del finanziamento per violazione della normativa in materia di esercizio abusivo del credito
Secondo l'appellante incidentale, i finanziamenti erogati dal al siccome avvenuti Pt_1 CP_9
attraverso l'esercizio di attività in violazione del disposto di cui agli artt. 106 e 132 d.lgs. n. 385/1993, sarebbe nulli e quindi non non dovrebbero essere restituiti i danari.
Questa Corte, concorda con la decisione del primo giudice, perlatro in armonia con autorevole e recente giurisprudenza di legittimità, per cui “Commette il reato di esercizio abusivo di attività finanziaria, a norma dell'art. 132 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, chi pone in essere le condotte previste dall'art. 106 d.lgs. cit. inserendosi nel libero mercato e sottraendosi ai controlli di legge, purché
l'attività, anche se in concreto realizzata per una cerchia ristretta di soggetti, sia rivolta ad un numero potenzialmente illimitato di persone» (Cass. pen. n. 25815/2020), nel caso di specie è sufficiente osservare che, come dedotto dallo stesso opponente, l'attività di finanziamento sarebbe stata rivolta esclusivamente nei confronti di due soli soggetti, mentre non risulta neanche allegato e quindi tantomeno provato che il rivolgesse l'attività a un numero potenzialmente illimitato di persone. Pt_1
Ma v'è di più: l'eventuale declaratoria di nullità, nulla gioverebbe all'appellante, in quanto è pacifico che l'effetto della nullità è quello di riportare le parti allo stato precedente il contratto nullo, con conseguente obbligo di restituire le prestazioni: e quindi di rendere il finanziamento.
Quarto motivo di appello incidentale: fondatezza delle eccezioni di nullità del finanziamento per la applicazione di interessi superiori al tasso soglia stabilito dalla Banca d' Italia.
Ancora l'appellante incidentale, si duole che il primo giudice non abbia dichiarato la nullità del finanziamento, per aver applicato interessi usurari.
pagina 5 di 6 L'eccezione è tuttavia sfornita di prova che dimostri data del finanziamento, data del pagamento degli interessi sul capitale, da cui inferire l'usurarietà del tasso, non potendo certamente attribuirsi tale effetto alla contabilità scritta sui documenti in atti (all. 14.a. e 14.b alla II memoria istruttoria) di parte che non consentono in alcun modo di riconnettere le cifre ivi esposte al credito fatto valere Parte_2
col decreto ingiuntivo.
In definitiva, ogni altro argomento assorbito, devono rigettarsi appello principale ed appello incidentale, ed in ragione della reciproca soccombenza vanno integralmente compensate le spese del grado.
Va infine accertata la sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR
115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_10
e e sull'appello incidentale di
[...] CP_4
quest'ultima, così provvede: respinge gli appelli, compensa integralmente le spese tra le parti.
Accerta la sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 4 FEBBRAIO 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
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