Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXI, sentenza 29/01/2026, n. 1267
CGT1
Sentenza 29 gennaio 2026

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    Rinuncia al ricorso

    La rinuncia agli atti del giudizio, formalizzata dal ricorrente e notificata alla controparte, determina l'estinzione del giudizio, non essendo ravvisabile un effettivo interesse dell'Amministrazione alla prosecuzione del processo. Le spese sono a carico del rinunciante.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXI, sentenza 29/01/2026, n. 1267
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1267
    Data del deposito : 29 gennaio 2026

    Testo completo