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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXI, sentenza 29/01/2026, n. 1267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1267 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1267/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
UN PAOLO ANTONIO, Presidente
PONTECORVO LORENZO, Relatore
PIZZA STEFANO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4667/2022 depositato il 22/04/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 48 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200124557115000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 097 2020 01245571 15 000, notificata in data 28.1.2022 di complessivi euro 356.880,43 emessa dall'Amministrazione finanziaria a seguito di controllo ex-articolo 36 bis delle dichiarazioni modello Unico/2017 presentato per l'anno d'imposta 2016
e della liquidazione periodica Iva relativa al II trimestre 2018.
In quella sede l'Amministrazione finanziaria aveva rilevato l'omesso versamento di somme dovute a titolo di Iva ed aveva applicato le sanzioni computando gli interessi per un importo complessivo di euro 356.880,43, comprensivi di interessi e sanzioni.
In corso di causa il ricorrente ha rinunciato al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La rinuncia agli atti, più volte formalizzata dal ricorrente ed anche notificata alla controparte, determina l'estinzione del giudizio non essendo ravvisabile un effettivo interesse dell'Amministrazione alla prosecuzione del processo.
Le spese, come previsto dall'art.44 Dlgs 546/92, sono a carico del rinunciante.
P.Q.M.
La Corte, così provvede
-dichiara il procedimento estinto.
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 4.000,00.
Il Relatore Il Presidente
(NZ TE) (OL ON UN)
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
UN PAOLO ANTONIO, Presidente
PONTECORVO LORENZO, Relatore
PIZZA STEFANO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4667/2022 depositato il 22/04/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 48 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200124557115000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 097 2020 01245571 15 000, notificata in data 28.1.2022 di complessivi euro 356.880,43 emessa dall'Amministrazione finanziaria a seguito di controllo ex-articolo 36 bis delle dichiarazioni modello Unico/2017 presentato per l'anno d'imposta 2016
e della liquidazione periodica Iva relativa al II trimestre 2018.
In quella sede l'Amministrazione finanziaria aveva rilevato l'omesso versamento di somme dovute a titolo di Iva ed aveva applicato le sanzioni computando gli interessi per un importo complessivo di euro 356.880,43, comprensivi di interessi e sanzioni.
In corso di causa il ricorrente ha rinunciato al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La rinuncia agli atti, più volte formalizzata dal ricorrente ed anche notificata alla controparte, determina l'estinzione del giudizio non essendo ravvisabile un effettivo interesse dell'Amministrazione alla prosecuzione del processo.
Le spese, come previsto dall'art.44 Dlgs 546/92, sono a carico del rinunciante.
P.Q.M.
La Corte, così provvede
-dichiara il procedimento estinto.
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 4.000,00.
Il Relatore Il Presidente
(NZ TE) (OL ON UN)